>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962632 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>

Da: rosica21/11/2012 13:49:24
secondo me c'è un'incongruenza nell'atteggiamento di lillo: inveisce sempre contro gli agenti e le agenzie, e questo è bene. però inveisce pure contro chiunque osi mettere in discussione la via spagnola, sottolineando le difficoltà che essa comporta prima durante e dopo l'acquisizione del titolo di abogado. ad esempio lillo insultava e attaccava chi diceva che gli abogados, molto spesso, sono trattati male e discriminati dagli avvocati italiani e dai giudici.
se veramente vuoi scoraggiare le persone, vuoi proteggere i fessi ed aiutare gli infraditos, perché ti batti tanto perché le magagne della via spagnola non vengano alla luce?
io ribadisco che secondo me sei tu l'agente, su questo forum, e cerchi con il tuo atteggiamento di eliminare la concorrenza.
p.s.
al cretino che ogni tanto posta con il mio nick dico: sparati!

Da: ipse dixit...21/11/2012 13:49:55
secondo me c'è un'incongruenza nell'atteggiamento di lillo: inveisce sempre contro gli agenti e le agenzie, e questo è bene. però inveisce pure contro chiunque osi mettere in discussione la via spagnola, sottolineando le difficoltà che essa comporta prima durante e dopo l'acquisizione del titolo di abogado. ad esempio lillo insultava e attaccava chi diceva che gli abogados, molto spesso, sono trattati male e discriminati dagli avvocati italiani e dai giudici.
se veramente vuoi scoraggiare le persone, vuoi proteggere i fessi ed aiutare gli infraditos, perché ti batti tanto perché le magagne della via spagnola non vengano alla luce?
io ribadisco che secondo me sei tu l'agente, su questo forum, e cerchi con il tuo atteggiamento di eliminare la concorrenza.
p.s.
al cretino che ogni tanto posta con il mio nick dico: sparati!

Da: common love21/11/2012 13:50:27
secondo me c'è un'incongruenza nell'atteggiamento di lillo: inveisce sempre contro gli agenti e le agenzie, e questo è bene. però inveisce pure contro chiunque osi mettere in discussione la via spagnola, sottolineando le difficoltà che essa comporta prima durante e dopo l'acquisizione del titolo di abogado. ad esempio lillo insultava e attaccava chi diceva che gli abogados, molto spesso, sono trattati male e discriminati dagli avvocati italiani e dai giudici.
se veramente vuoi scoraggiare le persone, vuoi proteggere i fessi ed aiutare gli infraditos, perché ti batti tanto perché le magagne della via spagnola non vengano alla luce?
io ribadisco che secondo me sei tu l'agente, su questo forum, e cerchi con il tuo atteggiamento di eliminare la concorrenza.
p.s.
al cretino che ogni tanto posta con il mio nick dico: sparati!

Da: common law 21/11/2012 13:56:28

beh.. bypassando gli ultimi interventi di un folle, ribadisco... non o letto il parere nè ho voglia di leggerlo, quindi mi affido alle vostre deduzioni.

non capisco quale sia l'ostacolo ad avere 10 locali in intesa se hai dieci cause...immaginiamo che queste cause siano una a palermo, altra napoli, altra foggia, altra milano, altra torino, aosta etc...sarebbe più che logico avere 10 locali che fanno anche da domiciliatari.

Dove sta scritto 2 sì ma 10 no?

Da: augusto g.21/11/2012 13:56:42
@avvelenata
Sacrosanto che l'avvocato di controparte ti abbia sonoramente dileggiata in udienza,dopotutto sei conscia anche tu di essere un'infrabogada,non un avvocato!!

Da: lii03 21/11/2012 14:15:48
@ avvelenata, non ho capito perché non hai fatto controfirmare l'intesa, l'abogado che opera in Italia non ha le stesse prerogative dell'avvocato ma ha bisogno dell'intesa. Avresti potuto contattare un avvocato e congiuntamente affrontare la questione, piuttosto che andare a finire come è finita, con supplementi di spese inutili. Un pò di umiltà e di ponderazione a volte aiuta, prima di imprecare valuta anche gli errori evitabili che hai commesso, anche se vi era una discrezionalità a sanare una situazione (come la rimessione in termini) questo non significa che in caso di totale inesistenza di procura, sia dovuta.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x avvelenata21/11/2012 14:20:13
Guarda che la scrittura privata redatta da notaio valida per tutte le cause, e' proprio quello che il CNF  -a ragione a mio modo dio vedere-  ha dichiarato nno essere  conforme alla direttiva comunitaria, molto meglio produrre dichiarazioni di intesa per ocni singola causa, con evidenziate le parti , l'oggetto della causa ed ove possibile   l' R.G. .

Da: mlkgn21/11/2012 14:26:00
x NO ALLA RIFORMA FORENSE
introduciamo anche in italia l'Avvocato cuenta ajena

Da: avvelenata21/11/2012 15:02:42
ma perchè non mi infra... la faccia lì dove non tocca il sole... imbecille!!

Da: lillovero disgustato21/11/2012 15:20:32
eccomi, invocato dall'aggggente semicivilizzato, a fare chiarezza sulla mia visione.

pochi punti semplici semplici comprensibili anche da parte dell'aggggente-bestia e dei polli più fessi.

1) dare addosso agli abogados in generale fa comodo alle agggginzie; fare di tutta l'erba un fascio è palesemente comodo (superare gli esami scopiazzando croCiette in italiano in università compiacenti è lo stesso che superare prove serie e dure in altre università; indi per cui staciobbi furbo chi paga qualche migliaio di euro agli aggggienti e evita di studiare e imparare la lingua)

2) dare addosso agli abogados in generale fa comodo ai culi falccidi leggggibbbus soluti analfabeti; a parte che molti non sono in grado di distinguere fra spagna e portogallo (ma luis figo giocava nel real madrid, quindi staciossirobbi spagnolo!) perseguono il loro fine anticoncorrenziale e forse qualcuno ha anche interessi ancor più bassi e meschini (ma non mi spingo oltre per non rischiare querele)

3)dare addosso agli abogados in quanto tale fa comodo anche ai culi flaccidi non ignoranti come i leggggibbus soluti in quanto creano un facile nemico per focalizzare l'attenzione dei servi mentre passa la controriforma con palpatina sulle praticanti bone.

mi sono espresso bene?

:)

Da: avvelenata21/11/2012 15:20:50
x lii03
l'avvocato con cui agisco d'intesa ce l'ho già, dato che altrimenti non avrei mai potuto iscrivermi all'albo in italia.
x mia ignoranza, ho pensato che la dichiarazione d'intesa già prodotta all'atto dell'iscrizione fosse valida per qualsiasi procedimento.. ignoravo (sempre x mia culpa) che fosse necessario produrne una per ogni procedimento.
l'umiltà e la ponderazione, a mio avviso, non si sprecano davanti a situazioni di totale ingiustizia come nel mio caso.
comunque, ancora nessuno ha saputo dirmi con certezza se esiste una disposizione che abbia valore di legge per la quale se l'avvocato stabilito non produce la dichiarazione d'intesa in un dato procedimento, è privo dello ius postulandi.
deduco, che non ce ne siano e che pertanto il giudice ha fatto gli interessi della controparte.

Da: common law 21/11/2012 15:29:39

@ avvelenata

"ancora nessuno ha saputo dirmi con certezza se esiste una disposizione che abbia valore di legge per la quale se l'avvocato stabilito non produce la dichiarazione d'intesa in un dato procedimento, è privo dello ius postulandi"

evidentemente non leggi tutto o non leggi bene. La disposizione esiste ed è contenuta nel d. lgs 96 che uno stabilito dovrebbe conoscere molto ma molto bene prima di iniziare a fare qualsiasi cosa.

Da: avvelenata21/11/2012 16:06:05
x common law
io leggo benissimo e l'art. 8 del d.lgs 96/01 lo conosco a memoria.... quel che voglio sapere è quali sono le conseguenze che derivano dalla mancata presentazione della dichiarazione d'intesa nel primo atto difensivo e se la successiva presentazione sana il vizio, oppure è insanabile.... è chiaro????

Da: Rosica21/11/2012 16:07:40
@rosica.
Deficente sarai tu. Io non mi permetto di offendere nessuno, tanto meno Lillo.
Scrivo da molto tempo prima che tu apparissi in questo forum, rubando il mio nick.
Abbi almeno il coraggio di utilizzare un tuo nome e non di usurparne uno altrui.
Burro y Lelo !

Da: vinc x Avvelenata21/11/2012 16:22:22
secondo il mio parere sei stata un po' ingenua a pensar che una dichiarazione d'intesa non obbligatoria (cioè quella per lo stabilimento) fosse sufficiente per tutti i procedimenti. La normativa è chaira.

Altro discorso è quello dell'insanabilità. Paradossalmente un vizio nella procura ti permette di chiede termini mentre l'assenza dell'intesa no. Non è ragionevole.Come a dire che l'intesa sia più importante della procura stessa  e che quindi sia più importante lo ius postulandi "ceduto" o "conferito" dall'ordinario rispetto alla rappresentanza del cliente. Da questioni così cavillose io mi guarderei anche da ordinario. Che senso ha andare in Cassazione a far chiarezza quando con il minimo sforzo puoi evitarlo?
ciao

Da: common law 21/11/2012 16:28:09

@ avvelenata

se conosci a memoria l'art. 8 allora non si spiega la tua affermazione circa l'esistenza "di una disposizione che abbia valore di legge per la quale se l'avv. stabilito non produce la dichiarazione d'intesa in un dato proc, è privo di ius postulandi".

La disposizione di legge esiste ed è l'art. 8 che dici di conoscere a memoria: stabilisce che senza l'intesa non si possiede ius postulandi.

l'unica rimessione in termini stabilita dal codice di rito è l'art. 182 cpc ed attiene esclusivamente alla procura.
Nel tuo caso non vi era difetto di procura ma carenza di ius postulandi.
Talchè, a norma di legge, il giudice ha ben statuito circa il tuo caso. Non potevi stare in giudizio e non vi è norma che possa sanare la carenza di ius postulandi.
Se avesse rimesso in termini la controparte poteva fare fondatissime eccezioni che avrebbero inficiato il procedimento.

Da: x avvelenata21/11/2012 16:57:05
scusa ma nel mandato cosa hai scritto? non hai messo una frase del genere "abogado ... e avv. .... che agiscono di intesa ai sensi ecc ecc?

Da: lii03 21/11/2012 17:23:09
A mio avviso, la mancanza di ius postulandi rende inesistente la procura, quindi non è nulla, ma bensì inesistente, e come se un cittadino facesse opposizione a una causa superiore ai 900 euro senza avvocato, ovvero dandosi una procura a se stesso, in questo caso si potrebbe prospettare una inesistenza di procura alle liti, e pertanto applicabile l'art.182 cpc.
Certo molto forzosamente, ma plausibile

Da: xc.f21/11/2012 17:33:12

- Messaggio eliminato -

Da: x tutti21/11/2012 17:34:54
1. Nell'esercizio delle attivita' relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonche' nei procedimenti disciplinari nei quali e' necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorita' adita o procedente e nei confronti della medesima e' responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

scusate, ma dichiarazione di intesa o meno, se nel mandato entrambi gli avvocati firmano di agire di intesa ai sensi della legge, che problema c'è?

Da: x tutti21/11/2012 17:35:00
1. Nell'esercizio delle attivita' relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonche' nei procedimenti disciplinari nei quali e' necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorita' adita o procedente e nei confronti della medesima e' responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

scusate, ma dichiarazione di intesa o meno, se nel mandato entrambi gli avvocati firmano di agire di intesa ai sensi della legge, che problema c'è?

Da: BEFANA DISOCCUPATA21/11/2012 17:53:34

- Messaggio eliminato -

Da: x commonlaw21/11/2012 17:57:08
Il 182,esegeticamente parlando, non si riferisce solo alla procura e con questo non dico che si debba riferire anche all'intesa.
Ovvero infatti non vuol dire "quindi ,pertanto,cioè" ma "o".

"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa."
Quindi:
1)difetto di rappresentanza
2)difetto di assistenza
3)difetto di autorizzazione
o (ovvero)
4)vizio che determina la nullità della procura
giudice assegna un termine per
1) costituzione della persona a cui spetta rappresentanza o assistenza
2)rilascio necessarie autorizzazioni
3)procura alle liti
4)rinnovazione procura.

x lii03

La procura può essere rilasciata prima della costituzione in giudizio(come di solito accade) e la dichiarazione d'intesa può essere prodotta fino all'istante prima della costituzione in giudizio come termine ultimo. Pertanto dissento dall'opinione per cui la procura potrebbe essere inesistente.Più che altro è inefficace in quanto non consente la rappresentanza processuale.

Da: Salvibus21/11/2012 17:59:38
Cari colleghi, sono stato nominato difensore di fiducia, in sede di indagini preliminari, dinanzi all'autorità di P.G.. L'indagato, (a mia insaputa) all' atto di eleggere  domicilio  mi ha nominato difensore di fiducia.
Nel verbale  che mi ha inviato, successivamente, naturalmente dichiara di nominare quale difensore di fiducia l'avv........................con  studio.......................
Ora  certamente dovrò farmi sottoscrivere una nuova nomina con il titolo di abogado, e depositarla insieme  con l'atto l'intesa sottoscritto dall'avvocato italiano, ma mi chiedo quando la devo depositare:
1)subito
2)attendere che mi venga notificato l'avviso di conclusioni delle indagini
3)attendere la citazione a giudizio
4)attendere l'apertura del dibattimento
Secondo voi il primo contatto con l'autorità procedente quando avviene? Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere

Da: x common21/11/2012 17:59:56
rimango dell'idea che la dichiarazione resa al giudice può ben essere inserita all'interno della procura, per poi essere firmata da entrambe le parti.

Da: common law 21/11/2012 18:05:29

@lii03

"E' affetta da nullità insanabile ex art. 1418 c.c. la prestazione professionale svolta dal praticante avvocato non ancora iscritto all'Albo forense (alias colui il quale difetta di ius postulandi)purché strettamente dipendente da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possa ritenersi come preordinata allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari.." Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.02.2007 n° 3740

Il mandato è rilasciato ma è nullo (per difetto di poteri di rappresentanza di chi lo riceve)...non inesistente.
L'art. 182 cpc non si applica perchè non è carente la procura, ma è carente lo ius postulandi del difensore.

Da: common law 21/11/2012 18:18:44

@ x commonlaw

sono andata a leggermi l'interpretazione dell'art. 182 cpc in riferimento allo ius postulandi.
La dottrina e giurisprudenza prevalente interpretano l'articolo circa i difetti di varia natura ma tutti che coinvolgano la procura...non la carenza di ius postulandi.

Esiste un orientamento ma è del tutto minoritario...

"Sul punto la dottrina[1] ha sostenuto il totale cambiamento di rotta determinato dall'introduzione del nuovo testo dell'art. 182 c.p.c.: diversamente da quanto avveniva in passato, la nuova formulazione della norma in esame introduce il principio di sanabilità dei vizi attinenti alla procura con effetto sanante ex tunc. Ciò significa che l'atto produrrà perfettamente tutti gli effetti sostanziali e processuali ad esso legati sin dal momento della notifica o del deposito; pertanto l'atto privo della procura (su tale ipotesi estrema vedi il contrario orientamento dottrinario riportato successivamente) o contenente una procura viziata avrà effetto retroattivo.

La sanatoria della procura può essere attuata mediante il suo rinnovo e, a seguito della novella legislativa, il Giudice ha l'obbligo e non più la facoltà, di disporre la sanatoria dell'atto nullo tutte le volte in cui rilevi uno dei vizi indicati dalla stessa norma. Difatti, il novellato testo dell'art. 182 c.p.c. prevede che il Giudice assegna alle parti un termine perentorio; diversamente, la vecchia formulazione dell'art.184 bis c.p.c. (che disciplinava l'istituto della rimessione in termini) prevedeva l'uso del verbo "può", estrinsecando tutta la discrezionalità legata alla decisione del Giudice."

1] Claudio Consolo in "Corriere giuridico" n° 6, IPSOA, 2009; Giuseppe Buffone, Prime riflessioni alla novella al codice di procedura civile.

@ x common

ovvio che la dichiarazione può essere inserita all'interno del mandato... con il conseguente rischio che il giudice "legga" quel mandato quale rilasciato congiuntamente...

Da: avvelenata21/11/2012 18:20:02
x lii03
infatti ciò che dici è perfettamente in linea con l'intento del legislatore della novella dell'art.182 cpc del 2009, ed è per questo che sto pensando di fare il reclamo, ma ho paura di trovarmi davanti a giudici che si comportano alla stessa maniera di quello di prime cure

x xc.f
Ovviamente, il tuo intervento rende palese l'inesistenza della tua intelligenza..

x common law
il 182 è l'unica disposizione che mi può aiutare, ma nonostante l'ho ben esplicato al giudice in udienza, quest'ultimo ha chiaramente dimostrato, dichiarandomi contumace, di non avermi ascoltato... ignoranza o intresse personale????? chi può dirlo?????

Da: common law 21/11/2012 18:28:08

@ avvelenata

"Quanto alla autorizzazione a stare in giudizio, è stato affermato che qualora questa sia già stata concessa prima della citazione o della comparsa di risposta, l'esibizione del documento che ne attesta il rilascio se non effettuata tempestivamente può essere compiuta, con efficacia sanante, nel prosieguo del giudizio. L'autorizzazione concessa soltanto dopo l'inizio della lite non è idonea a sanare retroattivamente l'irregolarità ove, medio tempore, ne abbia rilevato il difetto, traendone ogni conclusione in ordine alla validità degli atti processuali posti in essere."

In questa interpretazione si distingue secondo il tempo in cui è rilasciata l'autorizzazione: se rilasciata PRIMa del primo atto, si potrà produrre sempre e sana... se è rilasciata DOPO (e rilevata) non è idonea a sanare l'irregolarità.

Se vuoi proporre reclamo devi cercarti qualche sentenza "forte" e specifica sul tuo problema... Potrebbero vederla come autorizzazione con tutte le conseguenze.

Da: common law 21/11/2012 18:30:35

@ Salvibus

ne sei a conoscenza... deposita subito.
il primo contatto con l'Ag procedente avviene con il primo atto difensivo (fosse anche andare in segreteria del pm ad estrarre copie laddove già notificato il 415bis)...ma perchè rischiare?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


Torna al forum