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Esame avvocato Spagna
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Da: x come può uno scoglio arginare il mare26/10/2012 18:27:10
Non sono d'accordo.
Anche sa a volte commette qualche strafalcione, come tutti noi, complessivamente da come scrive è sicuramente una abogada molto preparata. Credo proprio che la freghi il carattere da "prima della classe".

Da: common law 26/10/2012 18:34:23

@ comunicazione coa

l'autorità adita è l'autorità procedente (che può essere la procura, per es. L'ho citata perchè in procura, spesso, si deposita  il mandato senza che vi sia alcun atto).

@ mare alias alias

oggi mi improvviso psichiatra (vista la semplicità della diagnosi) e ti suggerisco (e 100000000000) di uscire dalla mia ossessione...assomigli a uno di quei personaggi da films di quint'ordine che fanno un chiodo fisso di qualcuno che non riesce a prenderli in considerazione...a prescindere dalla pena che mi fai, un po' mi spiace per te...dev'essere un brutto stato...



Da: lillovero26/10/2012 18:41:56
aggè, già mi devi ringraziare per le lezioncine di italiano.
non scrivi più stà fà, non metti più la virgola a casaccio.
poi hai imparato anche un po' di spagnolo dal sottoscritto (ce recordamos?)

ora vediamo se con un supremo sforzo riesco a farti diventare anche brillante con le battute... quelle in cui ti cimenti mi sembrano un tantinello squallide...

Da: slim 26/10/2012 18:48:32
grazie - grazie  -grazie Common law e scusa ancora...
sei mitica...ciao

Da: ....26/10/2012 19:08:34
la doppia sessione annuale non comporterà nessun danno, a leggere l'emendamento,  perchè è caduta la norma dei tre tentativi. Hai cinque anni per superare l'esame dal momento in cui hai ottenuto il certificato di compiuta pratica. Inoltre, (questà dà la botta definitiva alla via spagnola), puoi rifare la pratica quando vuoi, quindi se torni dopo "otto" tentativi in quattro anni a fare pratica, ti reiscrivi al patrocinio nuovamente dopo lo scadere del primo periodo di patrocinio e lavori tranquillo. A questo punto la via spagnola-romena-albanese ecc. non è più conveniente o sbaglio? La vera Spagna ora è in Italia

Da: erer26/10/2012 19:12:31
dai x certo che la riforma passa. Lo spero, perchè in effetti se passa così com'è quello che dici è vero e perfetto. Però, a detta del Ministro non ci sono i tempi tecnici x risolvere la questione mediazione e ci sono x questo. Ho qualche dubbio.

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Da: xerer26/10/2012 19:14:30
la mediazione tranne qualche sfigato non la vuole nessuno. La riforma forense sì. Quindi ho un fondato ottimismo che l'iter finisca prima del perire della legislatura

Da: erer26/10/2012 19:16:48
speriamo che tu hai ragione

Da: @common26/10/2012 19:18:56
tre volte l'orale non ci credo. Dai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: risposta26/10/2012 20:27:00
la maestrina se la fa e se la conta. e quando vuole far paura sveglia la sa metà violenta e frustrata. evviva la maestrina. si è creata un posto dove sentirsi realizzata in ogni sua aspettativa. fuori di qui gran sorrisoni e eccate per ottene un qualche incarico dagli extracomunitari espulsi che la pagano come possono. eh già.

Da: x sopra26/10/2012 20:29:48
HAI?????



Aiuto!!!!

Da: ipse dixit....26/10/2012 21:52:22
ma tu sempre a cagarle il cazzo stai, cambiando nick e inventandoti sempre nuove cazzate per attaccarla: ma quanti problemi ti crea sta maestrina, che ti frega della sua vita????? Quanto la temi???

Da: Tango226/10/2012 22:59:45
Scusatemi tutti coloro che lanciano frecciatine alla collega Common L.
.....atteso che la collega non ha bisogno di alcun difensore, non capisco perché ci siano persone che:
. Lanciano accuse inesistenti,
. Sono scurrili....ognuno pensasse ai propri cetrioli che hanno a casa,
. Non apprezzano il fatto che aiuta tutti,
. E' la sola che gratuitamente spende del tempo a dare info a tutti,
. E' dimostrabile che e' un legale intelligente e preparata....
. Basta leggere i suoi interventi puntuali , chiari, leggibili e utilissimi,
Ora, direi che quanto e' stato detto e' sufficiente...per favore basta, tutta la ns. Categoria non fa una somma figura ....uniamo le forze invece ed aiutiamo chi ha necessita'.
Auguro di non leggere più di cetrioli, papaia, abogado ed altra frutta e verdura parole che  fanno sorridere .....ma non portano da nessuna parte.
La replica sarebbe veramente fuori luogo.

Da: giny27/10/2012 00:15:55
Chiaro che sono deviati...

Da: Dubbio atroce dichiarazione intesa27/10/2012 00:50:23
Per chiudere il discorso: se la dichiarazione d'intesa deve seguire il mandato... nel caso di mandato a margine, dove la spillo? Oppure la scrivo subito dopo la fine dell'atto? e poi la dichiarazione d'intesa va fatta su carta intestata dello Studio dove è' eletto domicilio??? E nel caso di procura in calce dove la inserisco?

Da: x DUBBIO27/10/2012 01:33:21
Amico non fare confusione. Di esempi procura/mandato ne sono stati postati tutte le settimane nelle pagine precedenti. La dichiarazione d'intesa è altra cosa che se ti fa comodo la puoi spillare, altrimenti la inserisci insieme ai documenti nel fascicolo d'ufficio (preferibile). Un modello di dichiarazione d'intesa la trovi sul sito del coa di milano.

Da: Dubbio atroce dichiarazione intesa27/10/2012 02:45:45
È questo il punto. Dalle pagine precedenti sembra che la dichiarazione d'intesa non possa essere allegata ai documenti ma debba seguire l'atto introduttivo! E' per questo che, se ho capito bene, le alternative sono due: o si indica nella procura a margine specificando che l'abogado agisce d'intesa con l'avv X, o si  aggiunge in calce dopo la fine dell'atto dopo la procura (in calce anche essa). Non credo di aver capito male. Smentitemi.

Da: common law 27/10/2012 07:05:34

@ dubbio

crivi il mandato solito ( a margine o in calce) e, sotto il mandato, scrivi: segue dichiarazione d'intesa che spillerai all'atto.

la dichiarazione d'intesa è redatta su foglio separato. essa integra il mandato.
In altri termini, senza l'intesa, il mandato non vale nulla perchè  è l'intesa che ti conferisce lo ius postulandi.

Alcuni, come hai letto, la inseriscono nel fascicolo di oarte annoverandola tra i doc.: ritengo assolutamente scorretto inserirla nel fascicolo di parte perchè essa deve essere presente nel fascicolo d'ufficio.

Allo stesso modo non ritengo possibile inserirla da sola nel fascicolo d'ufficio: non sarebbe elencata tra i doc. (che stanno in quello di parte), non sarebbe allegata all'originale e quindi alla copia ufficio dell'atto.

Peraltro è errato dire che l'intesa non interessa la controparte. Io, come controparte, sarei molto interessata a sapere se l'avversario è presente munito di atto valido che gli conferisca lo ius postulandi. Se non sono portata a conoscenza della circostanza, mi ritroverei a dover sollevare il dubbio di fronte al giudice in udienza...e non so quanto questo farebbe contenta la controparte che, alla prima udienza, quasi sempre porta il suo cliente.

Da: Abogado Madrid27/10/2012 08:43:13
@ dubbio
Io allego l'intesa all'atto introduttivo che diventa parte integrante... Senza ombra di dubbio va inserito nel fascicolo d'ufficio. Tutto il resto chiacchiere....

@ slim
Non capisco perché chiedi  informazioni e consigli a common, per poi mettere puntualmente in discussione  il suo parere, dubitando sempre e comunque.
In tal modo finisci per mancare di rispetto chi si pone con te con disponibilità. E' solo un consiglio per evitare che gli interlocutori non ti rispondono più.

Da: Dubbio atroce dichiarazione intesa27/10/2012 09:44:17
Grazie per la risposta a tutti anche se la più precisa mi sembra Common. Avevo capito bene dunque! Se l'intesa deve seguire il mandato e' logico che deve "viaggiare" insieme l'atto introduttivo!
I miei dubbi a questo punto sono solo di stile. Mi spiego meglio: prendiamo  il caso dell'atto di citazione in civile e i due tipi di procura. Nel caso di procura a margine dove aggiungo materialmente la dichiarazione? Prima della firma del cliente? Con quale dicitura? E nel caso di mandato congiunto (avvocato+Abogado) ha senso aggiungere la dichiarazione d'intesa all'atto se in procura si specifica che i professionisti agiranno d'intesa come da
dichiarazione allegata? (io propendo più per quest'ultima soluzione usata da molti colleghi qui nel mio Foro). Ultima questione: naturalmente la dichiarazione d'intesa va fatta su carta intestata dello Studio domiciliatario giusto? Grazie a tutti. Mi sembra molto utile chiarire questi aspetti

Da: common law 27/10/2012 10:05:09

Come ho scritto sopra in caso di procura a margine scriverai sotto la procura: segue dichiaraz. d'intesa che spillerai all'atto.

Non c'entra la firma del cliente con la dichiarazione... è su foglio separato.

In caso di mandato congiunto non cambia.. deve sempre esservi l'intesa allegata all'atto (alla fine dell'atto...l'ultima pagina).

La dichiarazine d'intesa è una scrittura privata dove entrambi dichiarano qualcosa. Io uso un foglio semplice senza intestazione, ma se vuoi usare carta intestata deve essere intestata con i dati di entrambi i dichiaranti.

Da: Dubbio atroce dichiarazione intesa27/10/2012 10:24:56
Complimenti anzitutto per la risposta molto precisa che non riscontro in nessun utente. Alcuni dubbi di stile mi rimangono cmq: nella procura a margine, la dicitura "segue dichiarazione d'intesa" la inserisco quindi dopo la firma del cliente sulla procura stessa e la spillo all'ultimo foglio dell'atto introduttivo? (per capirci nella citazione in civile dopo la firma dell'atto?).
Mi sembra di capire questo infine: sia che sia richiamata nella procura a margine o in calce, la dichiarazione d'intesa va quindi spillata all'ultima pagina dell'atto introduttivo su un foglio singolo subito dopo la fine dell'atto: per richiamare sempre l'esempio della citazione in civile: con procura a margine, a pagina 6 finisce l'atto di citazione, a pagina 7 c'è la dichiarazione d'intesa; con procura in calce: a pagina 6 finisce l'atto di citazione con la procura in calce, a pagina 7 c'è la dichiarazione d'intesa. Giusto??? Si vede che lunedì devo notificare i miei primi atti da Abogado???? :-)

Da: Dubbio atroce dichiarazione intesa27/10/2012 11:17:33
E poi un'altra cosa. Ma se la dichiarazione d'intesa si sostanzia in una dichiarazione all'Autorita procedente, a questo punto a prescindere da formule stilistiche nelle procure a margine o in calce, non converrebbe inserirla direttamente in calce all'atto di citazione, ad esempio subito dopo la dichiarazione del valore della causa ai fini del contributo unificato? (parlo sempre ad esempio di atto di citazione in giudizio civile). Anche perché la Legge parla di dichiarazione da rendersi all'Autorita procedente che senz'altro non è una scrittura privata da allegare a parte. Poi è chiaro che, in caso di contestazione, uno se la porta sempre dietro una copia in udienza oppure fa lo gnorri e la deposita tra i documenti che allega... Credo di essere nel giusto. Mi confortate? Grazie

Da: parsifalgggg27/10/2012 11:19:22
Si vede che sei una papaya cazzo,datti una svegliata amico,e studia che è meglio

Da: rosto27/10/2012 11:24:47

Da: rostow27/10/2012 11:32:50
@tango2
Io non ho mai offeso common,é un dato di
Fatto che non abbia superato l'orale x ben tre volte.
Mi permettevo solo di suggerire la via alternativa della frutta
In cui lei,da maestrina papaya,mi sembra molto ferrata.
Con tutto il rispetto x la frutta,s'intende

Da: common law 27/10/2012 11:59:09

la dichiarazione d'intesa è una scrittura privata o un atto pubblico...che vuol dire che non è una scrittura privata?

Se la inserisci nell'atto e non come ultimo foglio devi farlo dopo la sottoscrizione dell'atto altrimenti potrebbe sembrare che l'atto è sottoscritto anche da chi non ne ha titolo e cioè l'ordinario...

Credo di aver sviscerato la questione spaccando il capello in 16...oltre a ciò che ho già detto non saprei che altro spiegare...

Da: doLLoRRe27/10/2012 12:06:08
Cons. Naz. Forense 26-07-2012, n. 109

Pres. ALPA - Rel. FERINA - P.M. IANNELLI (non conf.) - dott.ssa. D.M.L.

 
Avvocato - Tenuta degli albi - Avvocato stabilito - Esercizio della professione all'estero - Domanda di iscrizione Sezione Speciale Avvocati Stabiliti - Requisiti - Iscrizione Albo - Mancanza di esercizio di adeguata attività professionale nel Paese estero - Domanda respinta



Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione C.d.O. - Notificazione - Termine ex art. 50 co.1 L.P. - Natura ordinatoria - Violazione - Nullità decisione - Esclusione



Va rigettato il ricorso avverso la delibera del COA che respinge la domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti ove l'istante non dimostri di aver effettuato adeguata attività professionale nel Paese estero pur nel rispetto del requisito formale (l'iscrizione nell'Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell'Unione Europea, poiché la Direttiva 98/5/CE intende tutelare il caso del professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l'esercizio della propria attività in altro Stato membro dell'Unione Europea e non il caso, concretante un abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l'obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall'altro un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio, prescritto dall'art. 33 co. V, della Costituzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Il termine di quindici giorni indicato dall'art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all'interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento. (Respinge il ricorso avverso delibera C.d.O. di Lucca, 18 marzo 2011).



Da: .....27/10/2012 12:13:06
Fatte queste premesse, si deve peraltro ricordare che la stessa Direttiva 98/5/CE del
Parlamento e del Consiglio, per essere fonte di diritto dell'Unione Europea c.d. derivato,
va a sua volta comunque interpretata alla luce delle fonti che, in tale ordinamento, sono
dotate di rango ad essa superiore: quale è, in particolare, il principio generale che pone il
divieto del c.d. abuso del diritto.
Il principio secondo cui «gli interessati non possono avvalersi abusivamente o
fraudolentemente del diritto comunitario» è costante nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia e figura fra i principi generali dell'ordinamento dell'Unione: sanziona il
comportamento di chi, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto
dell'Unione Europea, si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme
comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo
ottenimento (fra le molte pronunce, si vedano: 21.2.2006, causa C-255/02, Halifax e a.,
Raccolta, p. 1-1609, punti 68, 76,77; 12.9.2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes,
Raccolta, p. I-7995, punto 35; 23.10.2008, causa C-286/06 Commissione c. Spagna,
Raccolta, p. I-8025, punti 69, 70; Avvocato Generale Poiares Maduro in causa C-311/06,
Cavallera, Raccolta, p. 1-415, punti 43-48; Avvocato Generale Trstenjak in causa C-
118/09, Koller, punti 80-87; 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland Stàrke,
Raccolta, pag. I-11569).
Dalla giurisprudenza citata risulta che uno Stato membro «ha il diritto di adottare misure
volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini
tentino di sottrarsi all'impero delle leggi nazionali, e che gli interessati non possono
avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario». Tra tali misure figura
innanzitutto il potere degli Stati di verificare la sussistenza di ipotesi di abuso del diritto.
Nella sentenza Emsland Stàrke, la Corte ha precisato che, per accertare l'esistenza di
comportamenti abusivi, occorre la compresenza di due elementi: da un lato «un insieme
di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle
condizioni previste dalla normativa comunitaria, l'obiettivo perseguito dalla detta
6
normativa non è stato raggiunto»; dall'altro «un elemento soggettivo che consiste nella
volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la
creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento».
Posto che lo scopo della Direttiva 98/5/CE è, a norma del suo art. 1, primo comma, «di
facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato ... in uno Stato membro
diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale» e non quello di
regolare «l'accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro (considerando
n. 7), l'affermazione della sussistenza di una discrezionalità in capo ai Consigli
dell'Ordine nella valutazione della domanda d'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo
riservata agli avvocati stabiliti, anche in ordine alla sussistenza di pratiche abusive, pur
non essendo specificamente richiamata dalla Direttiva 98/5/CE, appare dunque conforme
alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di abuso del diritto.
3. Tanto osservato, per venire al merito del presente giudizio, risulta dai documenti
prodotti a sostegno dell'istanza che la ricorrente, dopo aver conseguito la laurea in Italia,
si è limitata a sostenere esami integrativi per l'omologazione della laurea italiana in
Spagna, essendo questo l'unico requisito per ottenere l'iscrizione al "Colejio de
Abogados" di Madrid, senza peraltro dimostrare di aver effettuato adeguate attività
professionale in Spagna; ha dunque conseguito l'iscrizione nell'Albo tenuto presso il
"Colejio de Abogados de Madrid" in data 17.1.2011 e dunque, meno di 3 mesi dopo ha
presentato la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti
dell'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Lucca. Ora, pare a questo Collegio che dato
l'esiguo periodo d'esercizio della professione forense nello Stato membro d'origine
(peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l'iscrizione nell'Albo)
posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi
Paesi dell'Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva
98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l'esercizio della
propria attività in altro Stato membro dell'Unione Europea; bensì in quello, concretante il
sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza
oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla
normativa comunitaria, l'obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato
perseguito e raggiunto; dall'altro un elemento soggettivo, consistente nella volontà di
ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il
superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio, prescritto dall'art.33 co.
7
V, della Costituzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria,
mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
Ne consegue che la domanda d'iscrizione non può essere accolta.
4. Va infine rilevata l'infondatezza anche della censura di natura procedurale, pur se solo
accennata nella parte centrale del primo motivo di ricorso, relativa alla presunta
violazione da parte del COA del termine per la notifica della decisione con cui era stata
negata l'iscrizione.
La giurisprudenza di questo Consiglio nazionale è pacifica nel ritenere che il termine
entro cui le decisioni del COA vanno notificate ai sensi dell'art. 50 co. 1 r.d.l. 1578/33,
applicabile alla fattispecie, ha natura ordinatoria e non perentoria; sicché il mancato
rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di
vizio del procedimento (Cons. Naz. Forense 21-04-2011, n. 56; nello stesso senso le
decisioni 23-12-09, n. 216; 31-12-08, n. 247; 05-10-06, n. 76).
Anche l'ultima censura della ricorrente va dunque rigettata.

Da: luigiPDA27/10/2012 12:15:17
secondo state creando problemi che non ci sono. io uso una del genere:
Il sottoscritto sig. …  delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - l'Avv. … del Foro Di … e l'Abogado …, iscritto all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ed avvocato stabilito del Foro Di …., il quale dichiara di agire d'intesa con il predetto Avv. … in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 96/01.
Altresì elegge domicilio presso il suo studio legale in ….
Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 e ss. del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali richiesti, anche sensibili, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento.
Semplice no?

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