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Esame avvocato Spagna
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Da: zaratustra x help10/09/2012 09:54:16
e tu chi sei?

io non sono d'accordo con ciò che dici,

mi sembra che sia uno dei pochi qua con il ratiocinio.

cosa che tu hai perso!!

Da: Help!10/09/2012 11:50:34
@ zaratustra

non meriti risposta... Il mio tempo è prezioso...

Da: Feliz10/09/2012 12:32:38
Se l'esame non italia non fosse quello che è, poco merito e mortai in mezzo alla folla, non ci sarebbe questa fuga massiccia..

Da: Feliz10/09/2012 12:33:48
Scusate mi correggo * se l'esame IN Italia non fosse quello che è, poco merito e mortai in mezzo alla folla, non ci sarebbe questa fuga massiccia..

Da: incredibile fai10/09/2012 14:20:29
X iocivogliocredere
tu hai notizie di fai?

Da: common law 10/09/2012 14:35:29

Help! ciao carissimo:)))

Perchè ieri ho replicato? ahahah... bah... mi incuriosiva assistere al suo ragionamento involto e contraddittorio...del tutto incapace di ammettere l'evidenza.
Ho incontrato raramente personaggi così..e quando li scovo mi incuriosisce sempre la pervicacia con cui negano a qualsiasi costo:)))

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Da: slim 10/09/2012 14:40:09
Scusa common,
Ti hanno mai sollevato(infondate)eccezioni riguardo asserita carenza ius postulandi per omessa firma congiunta  da parte dell'avv. di intesa ovvero per non aver inserito lo stesso anche nel mandato? Vi sono esperienze in tal senso? così da scongiurare ogni ipotetico dubbio al riguardo...

Da: common law 10/09/2012 14:50:26

slim.. a me no...e neppure ci credo tanto che capiti ad altri...dovresti avere di fronte persone del tutto ignare dela legge...

Da: bim10/09/2012 16:01:22
Come Todos...

Da: Rosica10/09/2012 16:01:42
No, finora neanche a me. Il fatto è che la maggior parte dei legali di controparte non saprebbe neanche cosa dire.
E se qualcuno sollevasse l'eccezione, rischierebbe di fare un figura non molto professionale.
Comunque, a scanso di equivoci, porto sempre dietro copia della delibera di iscrizione all'Ordine.
Penso che la maggior parte degli avvocati abbia altri problemi  ben più importanti che dare la caccia ai pochi abogados iscritti in Italia.

Da: fiero abogado10/09/2012 16:56:03
pochi abogados??????????????
ma dove vivi?????????

guarda, tanto per dimostrarti che vali zero ti riporto un post di qualche giorno fa che riporta il numero tuttaltro che esiguo di colleghi abogados iscritti:

lanterna verde    01/09/2012 21.31.01
Vai a vedere sul sito del CNF e vedi quanto sono gli iscritti nei vari Consigli d'Italia....!!!! Sono circa 2230 al momento e a fine anno saranno quasi tremila, vedrai...
Questo perchè non iscrivono...


anche tu pessimista e disfattista come i noti troll di questo forum?? non sappiamo che farcene di te, giuda!!!!!!!!!!!!! vattene via se ti vergogni di essere abogado (ma io penso che non lo sei perchè chi lo è, è orgogliosissimo di esserlo). ma poi chi ci dice che non sei todos o un'altro troll scassapalle non-abilitato praticante-raccomandato che circola qui per screditare noi avvocati comunitari????

Da: Rosica10/09/2012 17:10:08
No, proprio troll no. Se leggi i miei post mi sono sempre opposto ad uno come @todos caballeros ed ai suoi interventi.
Sono abogado e fiero di esserlo. Mantengo costanti rapporti di lavoro con la spagna e conosco bene la realtà legale di quel paese.
Tu chi cavolo sei ? Hai mai scritto su questo forum o sei forse un troll tu stesso ? Sei forse @ todos con una nuova pelle ?
Intervengo qui da oltre un anno e, come Common Law, Tango2 e iocivoglicredere ed altri ci siamo scornati con i peggiori analfabeti del diritto che vomitavano addosso insulti peggio di un battaglione di artiglieri. 
Abbiamo ribattuto a delle corbellerie giuridiche degne di un film di Lino Banfi e tutto senza mollare un solo palmo di terra a chi ci insultava.
Gli avvocati in Italia sono 230.000 e gli stabiliti sono, forse 3000.
Lo 0,01 % circa di tutta l'avvocatura italica.
Non mi sembra un percentuale tanto elevata. 

Da: fiero abogado10/09/2012 17:23:02
non sono un troll e non accostarmi a quel cretino degno dei film di fracchia contro fantozzi!!!! io ho combattuto moltissime battaglie a tutela del mio titolo e della mia professionalità e poco fà ho conosciuto questo forum e ho letto le ultime pagine perciò mi scuso se per caso ho sbagliato (succede molto raramente, ma questo è una cosa comune tra gli abogados ;-)))  solo che dopo tutte le energie e il tempo che ho impiegato saggiamente per il mio titolo, non sopporto che qualcuno lo "sminuisca" (non dico che lo stavi facendo, dico soltanto che noi non siamo pochi e dobbiamo farci sentire.....ormai siamo migliaia!! e le percentuali, basse o alte, trovano il tempo che trovano in quanto i dati sono facilmente manipolabili - chi ha dato l'esame qui in italia almeno una volta sà di che parlo - e cmq non significativi in quanto saremo pure lo zero virgola, ma siamo senzaltro la parte migliore di questa marcia classe forenze!). adesso lor signori pannoloni voglio approvare una riforma ver-go-gnos-a e noi dobbiamo opporci, anche a costo di allearci con i praticanti e i nostri "cugini piccoli" (come li chiamo io!!) neo-abilitati italiani per fermare tutto!

Da: Rosica10/09/2012 17:31:53
Comunque, per favore non chiamarmi giuda, dato che siamo dalla stessa parte della barricata.
Capisco la tua rabbia, dato che anche io ho dovuto lottare con le unghie e con i denti per iscrivemi e per mantenere tale iscrizione.
A livello legale abbiamo ottenuto delle belle vittorie ed aspettiamo a vedere come saranno le decisioni dell'antitrust sulle mancate iscrizioni.
Spero che i nostri "cugini piccoli" capiscano che piegarsi ai prepotenti non paga.
Da parte mia troveranno sempre un alleato per le loro battaglie (.....vita militia est......).

Da: x10/09/2012 17:32:24
Veramente 3.000 su 230.000 corrisponde a 1,304348%, non 0.01% circa.

Da: fiero abogado10/09/2012 17:37:18
scusami, davvero, adesso ho capito che sei un fratello e un compagno delle mielle battaglie che noi comunitari siamo costretti a combattere anche contro i cugini piccoli (e sfigati) italiani, sempre più provinciali e arroccati nei loro ottusi privilegi (immagginarii peraltro, in quanto fanno la fame anche se dicono di lavorare tanto).

cmq già che sono tra colleghi, mi permetto di chiedere un consiglio, spero di non infrangere le "regole del forum": dovrei notificare precetto ad un'organo della P.A.; ora, so che c'è il divieto di iniziare l'esecuzione prima di 120 gg: in pratica, questa norma vuol dire che bisogna mettere nel precetto un termine di 120 gg per l'adempimento e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione....dico bene?? credo che è così, ma lo chiedo giusto per conferma!!

Da: Rosica10/09/2012 17:41:49
OK, pace fatta..... no problem....comunque la matematica non è mai stata il mio forte.

Hasta luego !

Da: fiero abogado10/09/2012 17:44:56
:-))

per quanto riguarda la domanda che postato sai darmi conferma?
nel precetto alla P.A. bisogna inserire il termine di 120 giorni, altrimenti si và ad esecuzione forzata??

Da: fiero abogado10/09/2012 18:00:22
scusate colleghi se insisto, ma il vs parere mi farebbe comodo...

Da: Rosica10/09/2012 18:08:56
Ho avuto poco a che fare con la P.A.
Prevalentemente tratto diritto del lavoro, in genere contro le aziende.
Comunque, per quel che ricordo, il precetto perde efficacia se entro 90 giorni dalla notificazioe non è iniziata l'esecuzione (almeno di questo sono sicuro.....).
Credo che, però, la D.L. n. 669/96 (mi pare l'art. 14) diponga che per le P.A. il termine entro cui debba essere iniziata l'esecuzione sia elevato a 120 giorni.
Tieni conto che tratto poco con la P.A. Chiedo, gentilmente, una eventuale conferma a colleghi più esperiti ed aggiornati nella materia.

Da: fiero abogado10/09/2012 18:10:11
grazie! :-))

Da: Rosica10/09/2012 18:13:40
Di niente.........spero di esserti stato utile.

Saludos !

Da: fiero abogado10/09/2012 18:21:43
ok allora aspetto fino a stasera per avere magari il parere anche di altri colleghi (non per sfiducia rosica!!!! ma solo perchè hai detto che non tratti molto con la p.a.) e poi domani notifico

per i colleghi che dovessero connettersi ora, il mio dubbio è : precetto alla P.A.=  ci và il termine di 120 ad adempiere, pena l'esecuzione? (al posto di quello di 10 gg)
datemi conferma!

Da: mi viene da ridere10/09/2012 18:27:08
@ fiero abogado devi notificare esclusivamente il titolo esecutivo e poi (dopo i 120 giorni) notificare il precetto classico (10 gg).
...Ecco, dunque, i passaggi a livello pratico:

 

1.Prima di tutto è necessario notificare il titolo esecutivo alla PA debitrice (e non, eventualmente, al difensore costituito ovvero all'avvocatura di stato) come dispone l'art. 479 c. 2 c.p.c. E' vietato notificare il precetto, pena la nullità del precetto stesso (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 14 gennaio 2009, n. 590): come è espressamente previsto dalla norma (art. 14 D.L. 669/1996), prima che sia trascorso il termine dilatorio di 120 gg, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
2.Se nel termine su indicato l'amministrazione è inadempiente, allora è possibile notificarle "normale" atto di precetto. Il termine di 120 gg sommato ai 10 gg previsti dall'art. 480 c.p.c., fa si che l'esecuzione non possa essere iniziata prima di 130 gg dalla notifica del titolo esecutivo (ma di fatto, aggiungendo i tempi fisiologici di perfezionamento della notifica, nella prassi si superano i 150 giorni).

La notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto deve avvenire presso l'ufficio amministrativo debitore a pena di nullità (come disposto dagli artt. 480 uc. c.p.c. e 144 c.p.c) e non presso l'Avvocatura dello Stato, poiché l'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 è norma applicabile solo agli atti giudiziali.

 

Pare poi pacifico che in questa specifica fase (notifica del titolo e precetto), non essendo termini processuali, non sia applicabile la sospensione feriale dei termini (Cass. 27 maggio 1980, n. 3457).

Da: mi viene da ridere10/09/2012 18:32:25
ed ancora "Il decorso del termine dilatorio dei 120 gg costituisce dal punto di vista sistematico una condizione di
efficacia del titolo esecutivo e di procedibilità dell'esecuzione, che ha superato più volte il vaglio di
costituzionalità (v. Corte Cost. 142/1998, Id. 463/1998; id. 343/2006, che ha confermato la legittimità
dello spatium adimplendi riconosciuto alla PA per approntare i mezzi finanziari occorrenti al pagamento
e per evitare il blocco dell'attività amministrativa).
La violazione del termine è rilevabile d'ufficio (T.A.R. Lazio, 24 gennaio 2008, n. 531; l'ordinanza che la
rileva è opponibile ex art. 617 c.p.c.); si discute se la violazione debbadedursi con l'opposizione
all'esecuzione (giurisprudenza e dottrina maggioritaria, ex multis, Cass. 14/10/2005, n. 19966) o con
l'opposizione agli atti esecutivi (giurisprudenza precedente al 2003, Cass. 21/12/2001, n. 16143, ripresa
recentemente da Trib. Bari 31/5/2006, n. 1536 e Trib. Pinerolo 19/4/2005).
Secondo la dottrina (MONTESANO - ARIETA, p. 1329), l'opposizione è da qualificare ai sensi dell'art.
615 c.p.c. in quanto diretta a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, come è
dimostrato dal divieto di notificare il precetto.
n.b. distinzione tra diritto a procedere all'esecuzione (deducibile con l'opposizione all'esecuzione, ex
art. 615 c.p.c.) e procedibilità dell'esecuzione (deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c.).
Il decorso del termine oltre a condizione di procedibilità, è condizione di efficacia del titolo esecutivo,
la cui inosservanza rende nullo il precetto intempestivamente intimato.
Secondo l'art. 4 D.M. 2/4/1997 (G.U. 5/5/1997, n. 102)i tesorieri dello Stato, in caso di notificazione di
atti di pignoramento/sequestri contro amministrazioni dello Stato, devono controllare il rispetto del
termine ed effettuano i relativi accantonamenti solo nei casi in cui da (ndr. dal testo di) detti att i
esecutivi si desuma che il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione e questa non ha
provveduto nel termine dei 120 gg: diversamente, la tesoreria si astiene dall'eseguire
l'accantonamento (ndr. è una forma di autotutela, non essendo necessario che il tesoriere, terzo
assoggettato all'esecuzione, si opponga agli atti esecutivi).
Durante il termine non può pertanto essere notificato l'atto di precetto, pena la sua nullità (art. 14, c.
1, secondo periodo, cit., modif. art. 44, c. 3 D.L. 30/9/2003, n. 269, conv. L. 24/11/2003, n. 326):
il termine dei 120 gg, sommato a quello dei 10 gg previsto dall'art. 480 c.p.c., fa sì che l'esecuzione non
possa iniziare prima di 130 gg dalla notifica del titolo esecutivo (in realtà di più, dovendosi aggiungere il
tempo necessario per la notificazione del precetto)"

Da: fiero abogado10/09/2012 18:33:25
mm quindi il termine delatorio riguarda il d.i. non il precetto?

Da: Rosica10/09/2012 18:35:00
Accidenti, grazie....... Lettura istruttiva anche per me (detto senza alcun tipo di ironia....).

Da: lillovero10/09/2012 18:43:42
qui secondo me non si focalizza l'attenzione su elementi basilari di convivenza civile.
vi posto il link alla notizia relativa a una recente prounncia della cassazione:

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/bullismo_professoressa_cassazione_deficiente/notizie/218735.shtml

io sono dell'opinione che certuni individui della fazione volgarizzante dell'avvocatura che ha i suoi esponenti più illustri in de tilla e mascherin potrebbero aver tenuto un simile comportamento nei confronti di una intera categoria professionale (abogados di nazionalità italiana) aggravati da intenti palesemente anticoncorrenziali e sicuramente molto poco meritori. voi che ne pensate?
attenzione: non dico che de tilla e mascherin hanno commesso un reato (sarebbe calunnia se poi non fossi in grado di provarlo e in ogni caso non passo il mio tempo a leggere le loro simpatiche smargiassate) ma credo che con i loro atteggiamente secondo me molto censurabili abbiano favorito un certo clima non proprio civile in cui i soggetti più ignoranti sguazzano con estrema allegria.

Da: mi viene da ridere10/09/2012 18:45:28
Logicamente non è farina del mio sacco. proprio venerdi stavo preparando un precettino contro la P.A. (per il pagamento delle spese legali liquidate da un gdp)e mi era venuto il dubbio cosi ho approfondito l'analisi.

Da: lillovero10/09/2012 18:47:24
se poi un pm volesse vagliare dal punto di vista penale determinate trovate dei nostri eroi (ripenso ai comunicati ufficiali in cui si dava degli "imbroglioni" agli abogados, alle minacce in stile mafioso sulla rivista della cassa forense e a tante altre belle cosucce) non certo penserei di essere di fronte a una sorta accanimento verso eleganti e raffinati signori, anzi ;)

poi proporrei un bel reato, quello di "sgrammaticatura inaccettabile per una carica rappresentativa", ma purtroppo non sono un politico :)

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