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Esame avvocato Spagna
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Da: andiamo bene26/03/2012 22:17:11
mi sono limitato a copiare quanto avete scritto voi (tu -ministero di grazia e giustizia- e i tuoi colleghi -la sentenza ha valore di legge-.
sono io lo sciocco?
i procuratori legali ed il ministero di grazia e giustizia fanno per voi. fidatevi

Da: common law26/03/2012 22:22:01

@ andiamo bene

os stulti contritio eius:

questo il mio intervento cui tu alludi:
" common law    25/03/2012 22.00.19

una cosa sarebbe da fare...quando sarà finita si dovrebbero inviare esposti al ministero di grazia e giustizia evidenziando quanto questo organismo sia incapace di imparzialità e terzietà...indifferente a qualunque norma se non le proprie convinzioni...indifferente alla tutela dei diritti se non la propria corporazione..pericoloso sia per lo stato cui farà guadagnare una procedura d'infrazione, sia per i cittadini cui provoca danni ingenti" pag. 1126

dove avrei scritto che si fan ricorsi al ministero, sciocco?

ma perchè gente come te non la trovo in tribunale quale controparte, accidenti!!!

Da: andiamo bene26/03/2012 22:26:51
perchè in quelli dove lavoro io il ministero di grazia e giustizia ha chiuso da molti anni, cara la mia maestrina.ora si chiama in altro modo. un giorno, quando il lavoro ti darà un po' di respiro, forse lo scoprirai.

Da: povero Mike26/03/2012 22:30:03
ahi ahi ahi signora Longari... mi è caduta sulla grazia!
ora però ho capito anche la battuta sul codice del commercio e sui procuratori
Infame però!

Da: common law26/03/2012 22:36:15

...prima di chiacchierare..informati..tu fai davvero il parafagaro altrimenti sapresti che il ministero della giustizia, nell'amministrazione penitenziaria è ancora chiamato al vecchio modo... usano ancora la vecchia carta intestata. per un penalista è normale chiamarlo così, sciocco (e parafangaro) :))

Da: e non è ancora tutto26/03/2012 22:44:19
Non è uil momento del postatore selvaggio e del cultore della lingua italiana?

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Da: ministero di grazia e giustizia26/03/2012 22:51:51
Questa è buona! Ma come si fa a non sapere che scrivendo ministero di grazia e giustizia in google ti esce, tra le prime ricorrenze, l'indirizzo del DAP che Virgilio non ha ancora aggiornato?
Eh si. Tutti i famosi penalisti di Milano sanno che il DAP usa ancora la carta intestata di 10 anni fa, mica hanno, loro, i loghi sulla videoscrittura?
Ma quante cazzate vi hanno insegnato in Spagna?

Da: NON E'' ORA D FINIRLA?26/03/2012 22:54:16
Ma perchè non la piantate di fare i bambini?

Da: common law26/03/2012 23:09:30

io non sono una "famosa" penalista...ma neppure una parafangara...

ahahah.. sei andato a cercarti in google san vittore, che (immagino, tu chiami carcere)?..non ci posso credere...

"virglio" (motore di ricerca) non ha aggiornato eh..?? ahahaha...

Da: LA PRENDERETE NEL C...27/03/2012 08:43:35
L'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado internda stabilirsi, che deve aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 ).
Lo ha definitvamente stabilito la Corte di Cassazione nella recentemente emanata sentenza n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a sezioni unite, che ha sancito l'illegittimità delle condotte che, a partire dal 2010, complici due errati pareri del Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani iniziarono a tenere, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione presentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d.lgs. 96/01 a requisiti non previsti dalla pertinente normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna ) ostacolando illegittimamente l'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati che avessero acquisito la propria qualifica professionale in altro Stato Membro.
L'Avv. Filippo Tortorici del foro di Palermo, tra i motivi inseriti nel ricorso che ha determinato l'emanazione della sentenza, ha evidenziato che (..) l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato Membro (..); la Suprema Corte, ritenendo fondate le doglianze presentate e ricalcando le conclusioni già raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-506/04 e C-193/05, ha ritenuto (..) la pregressa iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (..) sottolineando che (..) l'illegittimità del rifiuto opposto al [ ricorrente ] trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/06, Cavallera, e 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller (..) e che (..) dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto , al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato Membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi - così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato Membro - su di un ulteriore percorso formativo ( frequenza a corsi universitari e superamento di esami complementari ) nel paese omologante. E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all'esercizio della professione sia subordinato, a differenza che nell'altro Stato Membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico (..).
La sentenza della Cassazione si risolve sostanzialmente in una conferma delle conclusioni cui era giunta la Commissione Europea pochi mesi fa: l'on. Clemente Mastella, sollecitato dal presidente ed il segretario pro-tempore dell'A.I.A.S. ( Associazione Italiana Avvocati Stabiliti ), il 6 luglio 2011, presentò al parlamento europeo l'interrogazione P 6732/2011 riguardante la "Presunta violazione italiana della Direttiva europea sulla «libertà di stabilimento» nel caso degli avvocati comunitari", interrogazione che l'8 agosto 2011 ottenne da Michel Barnier, a nome della Commissione Europea, la seguente risposta: "Come indicato nella risposta all'interrogazione P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza delle pratiche di alcuni consigli dell'Ordine degli avvocati che appaiono contrarie al diritto dell'Unione e in particolare all'articolo 3 della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Diverse denunce contro tali pratiche sono già pervenute tramite Solvit. Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende entrare in contatto con le autorità italiane attraverso il sistema EU Pilot (preinfrazione) per manifestare la propria preoccupazione al riguardo e chiedere l'adozione di misure vincolanti per garantire che tutti i consigli dell'Ordine degli avvocati in Italia ottemperino alla direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti per garantire il rispetto della direttiva da parte dei consigli dell'Ordine in tutta Italia". In proposito, i servizi dell'Unità E4 del direttorato "Internal Market", confermano che la Commissione Europea, deciderà quali azioni da adottare.

Da: GIUSTINIANO27/03/2012 08:44:45
SENZA LA VASELINA.

PERCHE' QUELLA SPETTA ALLE BELLE F..E.

A LORO AL LIMITE LA SABBIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: LA PRENDERETE NEL C...27/03/2012 08:44:48
L'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado internda stabilirsi, che deve aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 ).
Lo ha definitvamente stabilito la Corte di Cassazione nella recentemente emanata sentenza n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a sezioni unite, che ha sancito l'illegittimità delle condotte che, a partire dal 2010, complici due errati pareri del Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani iniziarono a tenere, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione presentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d.lgs. 96/01 a requisiti non previsti dalla pertinente normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna ) ostacolando illegittimamente l'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati che avessero acquisito la propria qualifica professionale in altro Stato Membro.
L'Avv. Filippo Tortorici del foro di Palermo, tra i motivi inseriti nel ricorso che ha determinato l'emanazione della sentenza, ha evidenziato che (..) l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato Membro (..); la Suprema Corte, ritenendo fondate le doglianze presentate e ricalcando le conclusioni già raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-506/04 e C-193/05, ha ritenuto (..) la pregressa iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (..) sottolineando che (..) l'illegittimità del rifiuto opposto al [ ricorrente ] trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/06, Cavallera, e 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller (..) e che (..) dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto , al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato Membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi - così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato Membro - su di un ulteriore percorso formativo ( frequenza a corsi universitari e superamento di esami complementari ) nel paese omologante. E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all'esercizio della professione sia subordinato, a differenza che nell'altro Stato Membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico (..).
La sentenza della Cassazione si risolve sostanzialmente in una conferma delle conclusioni cui era giunta la Commissione Europea pochi mesi fa: l'on. Clemente Mastella, sollecitato dal presidente ed il segretario pro-tempore dell'A.I.A.S. ( Associazione Italiana Avvocati Stabiliti ), il 6 luglio 2011, presentò al parlamento europeo l'interrogazione P 6732/2011 riguardante la "Presunta violazione italiana della Direttiva europea sulla �«libertà di stabilimento�» nel caso degli avvocati comunitari", interrogazione che l'8 agosto 2011 ottenne da Michel Barnier, a nome della Commissione Europea, la seguente risposta: "Come indicato nella risposta all'interrogazione P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza delle pratiche di alcuni consigli dell'Ordine degli avvocati che appaiono contrarie al diritto dell'Unione e in particolare all'articolo 3 della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Diverse denunce contro tali pratiche sono già pervenute tramite Solvit. Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende entrare in contatto con le autorità italiane attraverso il sistema EU Pilot (preinfrazione) per manifestare la propria preoccupazione al riguardo e chiedere l'adozione di misure vincolanti per garantire che tutti i consigli dell'Ordine degli avvocati in Italia ottemperino alla direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti per garantire il rispetto della direttiva da parte dei consigli dell'Ordine in tutta Italia". In proposito, i servizi dell'Unità E4 del direttorato "Internal Market", confermano che la Commissione Europea, deciderà quali azioni da adottare.

Da: Abogatto27/03/2012 09:23:27
hai toppato common, va a finire che anche tu sei agggggènte

Da: TANGO227/03/2012 09:43:47
caro la Prenderete nel C::::::
quanto posti e' una cronistoria di quello che gia' sapevamo, per tal motivo scusami, dove sta la novita'..il fatto e' come a tua conoscenza .... il CNF e i COA anche in presenza di un tanto fanno orecchie da mercanti....
e noi dobbiamo lavorare non incardinare cause in Cassazione...Tar ecc. ecc. sopportando costi che in questo momento possono anche essere pesanti.
ne convieni?
buona giornata.
Tang02

Da: common law27/03/2012 09:47:53

Da: common law27/03/2012 09:49:10
@abogatto

...bisogna lasciare la ragione agli altri perchè questo li consola da non avere altro... (Gide)

Da: ministerio de educacion27/03/2012 09:59:08
per chi ha detto che il ministero ha mandato delle diffide, o dice la fonte certa o tace. Se è così, uno fa in tempo a sanare. Infatti, uno può andare in altra univeristà e ridare il tutto. Cosa a cui penso da tempo. Ma non scherziamo con cose serie!!!
Dove trovo questa notizia?

Da: Abogatto27/03/2012 10:00:22
sono stato sanato!

Da: NEWS Dalla Spagna27/03/2012 10:15:26
https://twitter.com/#!/AvvocatoES

In diretta le notizie dalla Spagna! il primo canale twitter 24H per tutti gli aggiornamenti di questo momento caldissimo!

Da: Abogatto27/03/2012 10:21:08
x NEWS: cazzo avete un gran seguito!

Da: common law27/03/2012 10:33:33

@ ministerio

ho ricevuto una mail adesso dal ministero spagnolo...mi scrivono che sono diffidata dall'utilizzare ancora il titolo omologato perchè, a seguito delle lagnanze del cnf, massimo organo della giustizia italiana, agli italiani stessi è revocata con effetto immediato la credencial ed inibito a vita l'ingresso in spagna.  aggiungono che, vista l'importanza dell'organo italiano che ha imposto la diffida, non sarà accolto nessun ricorso in merito.

....cose folli....

Da: ministerio de educacion27/03/2012 10:42:18
Common, capisco lo scherzo, ma non giocare con le coronarie altrui........

Da: common law27/03/2012 10:45:07

@ ministerio

ma no!... davvero!... scrivono che se insistiamo saremo giudicati dalla Audencia Nacional!!!


(ma dai!!... son tutte bufale!! diffide de che??)

Da: Fagiolata27/03/2012 11:04:43
Sempre più peti!!!!

PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

PRRPPRRRRR PRPRRRRRR RPRRRRRRRR

Da: Informazione27/03/2012 11:08:19
Ma in conclusione i COA iscrivono o no?????

Da: ministerio de educacion27/03/2012 11:09:17
infatti, io ho detto di non sparare notizie assurde. Se hanno un documento bene, si fa per dire, altrimenti stiano zitti. Pure a me hanno detto che nel mio coa hanno convocato un consiglio straordinario  per gli abogados, ma fino a che non leggo non dico. 

Da: Abogatto27/03/2012 11:14:19
devi essere iscritto alla RETA perchè la mutualidad non è paragonabile alla copertura fornita dalla cassa forense italiana.

Ecco, l'ho detto, ora sapete il loro cavallo di troia.

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA27/03/2012 11:21:39
@ OLLEEEE': vorrei rispondere a quel fesso di ieri che ha scritto che io scrivio cose indecenti.    Spero che nn sia lo stesso che ha affermato di avermi compilato la domanda per lo stabilimento (poi te la mostrerò codsì la prenderai come schema per scrivere un atto quando giochi a frare l'avv. vero), comunque ho capito chi è e ho soprasseduto su certe bufale che scrive qui. le Marche comunque nn iscrivono , mi riferisco a qualche coa in partricolare che lui sa, perchè si aspettava l'uscita della "sentenzona illuminata": a breve muterà la tendenza

Da: Informazione27/03/2012 11:21:55
Ma la sentenza della Cassazione non basta??
Cosa e' successo negli ultimi giorni di tanto sconvolgente?
Chiedo aggiornamenti

Da: x abogatto senza botas27/03/2012 11:27:22
Ma che cavallo. Sono 2 forme complementari. È risaputo che una costa il doppio dell'altra. Se agli ordini spagnoli va bene così. Nulla questio. Anzi nei principali ordini c'è lo sportello della mutualidad all'interno del coa stesso.....

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