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Esame avvocato Spagna
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Da: Prueba de aptitude23/03/2012 12:58:07
cerco comitiva di studenti che si recheranno il 19 maggio a Madrid per la prueba de aptitude alla F.d.V.
suerte

Da: altre novità?23/03/2012 13:43:36
Al congresso hanno messo in mezzo gli abogados?

Da: common law23/03/2012 13:56:21

non ci hanno neanche nominato...hanno detto solamente che, visto il grande problema dei troppi iscritti, devono essere approvate velocemente nuove misure per regolamentare l'accesso

Da: x altre novità?23/03/2012 13:56:37
congresso??

Da: common law23/03/2012 13:59:58

@ x altre novità

ahahaha... non lo sapevi che è in atto il congresso nazionale straordinario???.. ma dove vivi... siamo in sciopero da giorni...

Da: lillovero23/03/2012 14:08:05
ricordatevi che questi sono gli stessi che volevano espellere gli avvocati poveri...

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Da: convocazione23/03/2012 14:08:09
ho fatto domanda di iscrizione al coa di torino e mi hanno convocato per chiarimenti.al colloquio posso andare con un testimone o un amico avvocato?

Da: common law23/03/2012 14:25:41
@ lillovero

questi sono degli imbecilli... tutta la prima parte del congresso si è accentrata sulle liberalizzazioni...sono tenuti in gran conto davvero dal governo: il D.L sulle liberalizzazioni è STATO CONVERTITO IN LEGGE IERI..ciò durante lo sciopero etc di cotanta gentaglia...sono davvero tenuti in grande considerazione eh!...ma dai..

cmq, tra 120 giorni addio definitivo alle tariffe...nessuno potrà più farvi riferimento; è stata tolta dalla competenza dei praticanti l'art 642 cp (falsa denuncia di sinistro); gli ordini potranno adeguarsi alla legge di stabilità entro il 30 settembre

@ convocazione: sì puoi andare con chi vuoi.. io, fossi in  te e visto che aria tira, andrei con almeno 2 persone

Da: lillovero23/03/2012 14:41:27
una domanda: ma anche ai tempi delle migrazioni a catanzaro (quando l'esame veniva davvero regalato senza studiare) sono accaduti simili comportamenti con violazioni di legge da parte degli ordini? anche allora il cnf rigettava le statuizioni della cassazione sezioni unite?

Da: ottimo23/03/2012 14:45:00
Scsate se intervengo.
Qualcuno mi aveva dato del terrorista, quando, dopo la sentenza su citata, io avevo prospettato che l'unica possibilità che avevano era questa. RIPETO LO AVEVO SCRITTO  --   DOPO    -- LA SENTENZA.
Ed anche Common mi aveva chiesto a che gioco stavo giocando.
Carlos I mi aveva risposto che io li imboccavo, invece avevano già mangiato.
Ve lo ripeto, non sottovalutateli.
Rimango convinto che loro intenzione, come avevo postato, sia ottenere una sentenza da parte della CGCE sul modello diritto tributario ( sul modello non uguale a quella). Ti ricordi Common?
Non  vinceranno , ma potrebbero portare a casa una piccolissima battaglina.

Da: Carlos I per Ottimo23/03/2012 14:53:50
e ripeto che, "a mio modestissimo avviso", se tu parlassi di certe cose per telefono o tramite messaggi mail privati SAREBBE UN BENE PER TUTTI.
nno c'è nessun bisogno di strombazzare ai 4 venti certe ipotesi.
"A che gioco giochi?", concordo con chi lo ha chiesto.
P.S. hanno già mangiato? no, per ora no, per nulla, QUINDI è meglio lasciarli digiuni, non credi?
A meno di non voler fare la felicità di quelli che vendono pacchetti sicurezza.....
Saluti

Da: la verità in poche righe23/03/2012 14:54:39
ancora, dopo 4 anni, con la cecità: AUT esame, AUT esperienza professionale (sentenza cavallera); confermata dalla koller e cui ha aderito la cassazione
ora, io non so voi, ma direi che IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO (e ancor meno ELUCUBRATIO).
Detto ciò, però, sono convinto che se certe menti calde non fossero andate all'antitrust, non ci sarebbe stata questa reazione. Il bravo vincitore sa quado fermarsi. Ma che dico? Gli abogados sono fatti di gente che voleva andare in cassazione con la PG e che scusava gli agggenti. Era inevitabile fare di una vittoria una sconfitta

Da: common law23/03/2012 14:57:53

ottimo, mentre sto scrivendo, sto ascotando interventi che ancora parlano di tavoli CONTRO la liberalizzazione quando il governo ha convertito il DL in LEGGE, ieri.
Questo dice il peso che costoro hanno.

Il terrorismo non sta tanto nel dire che il cnf o i coa possono essere stoltamente idioti..l'han già ampiamente dimostrato.. il terrorismo sta nel fatto di riconoscere loro argomentazioni vincenti in sedi ESTRANEE al CNF...
In materia tributaria si parla di ELUSIONE di norme fiscali (falsi conntratti all'estero, insomma)... qui si discorre di una materia GIA' DECISA IN SEDE EUROPEA E NON SOLO.
in sintesi, si dovrebbe dire che il d.lgs 96/2001 costitusce abuso del diritto ove invocato da soggetto che ha nazionalità diversa da quella del paese dove è stato rilasciato il titolo.

Neppure se si rivolgono a satana, questi imbecilli, riuscirebbero ad averla vinta...lo capisci anche tu che è assurdo pensare che qualcuno avalli una conclusione simile.

E lo dimostra proprio il trattamento che subiscono in ognidove su qualunque argomento. Compreso l'odierno, cui tengono tanto, contro le liberalizzazioni.

Non possono portare a casa nulla, se non figuracce come quelle che stan facendo...stannno blaterando QUANDO IL GOVERNO HA GIA' DECISO in costanza del loro sciopero.

In questo momento il pres camere penali sta dicendo che l'università NON dovrebbe sfornare laureati in giurisprudenza in numero così massiccio perchè non vi è più posto... ora, vedi tu se costoro possono essere difesi da chicchessia..

Da: ottimo23/03/2012 15:04:50
Allora scrivimi.
Comuque la DATA DELLA sentenza è ANTECEDENTE , TE LO RIPETO PER L'ENNESIMA VOLTA,   ANTECEDENTE,   ai miei post.
Quindi  Io - RIPETO - non ho imboccato NESSUNO chiaro.
Poi tu continua a restare nella tua beata ingenuita' credendo di essere l'unico depositario del diritto comunitario.

Poi se  vuoi scrivemi la mia mail la trovi nei post antecedenti, non usare nik perchè non ti risponderei.

Da: ottimo23/03/2012 15:08:23
x Common Law.
Ho parlato di sentenza  - MODELLO - diritto tributario non uguale a quella.
Lor secondo ma cosa vogliono, e non lo decidono loro caro carlos I, voglio vedere se rioscono a protare a casa anche una semplice frase , magari decontestualizzata, che gli dia un briciolo di ragione.
Poi se hai letto bene ho scritto che perderanno.
COMUNQUE NON  LO DECIDERANNO NE' LORO NE' NOI, MA UN GIUDICE. Ci sarà pur un giudice a Berlino??

Da: common law23/03/2012 15:10:48

Carlos, cerchiamo di fare chiarezza su quel cui allude ottimo:
è una fattispecie dove si analizzava la condotta di imprese che, come società inoperative all'estero, concludevano contratti per eludere le norme fiscali nazionali.
e' una  fattispecie che nulla c'entra con la nostra, atteso che il titolo acquisito è PIENAMENTE VALIDO e non fittizio come queste società fantasma...infatti, quando la stessa eccezione fu fatta a Koller (abuso del diritto per ludere il tirocinio previsto dall'Austria) la corte di giustizia ha escluso che si trattasse di abuso. E' UNA QUESTIONE GIA' DECISA!!! (e 25..)
Poi, ripeto, crogiolarsi nel terrore del cnf e conferire ad esso un peso reale SOLO PERCHE' LUI STESSO HA DECISO SU SE STESSO è una scelta..

Da: ottimo23/03/2012 15:11:22
x Common Law. ( lo riposto corretto)
Ho parlato di sentenza  - MODELLO - diritto tributario non uguale a quella.
Loro, secondo me cosa vogliono, e non lo decidono loro caro carlos I, vogliono vedere se riescono a portare a casa anche una semplice frase , magari decontestualizzata, che gli dia un briciolo di ragione.
Poi se hai letto bene, HO SCRITTO CHE PERDERANNO.
COMUNQUE NON  LO DECIDERANNO NE' LORO NE' NOI, MA UN GIUDICE. Ci sarà pur un giudice a Berlino??

Da: lillovero23/03/2012 15:23:41
a chi dice che la colpa di quanto sta accadendo è di chi si è rivolto all'antitrust ridpondo che gli ordini erano pronti a cancellare i già iscritti anni fa perchè nessuno reagiva.
ripeto, sanno di avere a che fare con delle pecore e si comportano da delinquenti. stanno rovinando la vita a tante persone per una mera prepotenza, violando la legge e le sentenze. è qualcosa di vergognoso che immagino non accada in nessun altro paese civile.

ci vorrebbe una opposizione seria a questi signori che purtroppo non vedo, continueranno a fare il bello e il cattivo tempo a piacimento. secondo me sono convinti che essendosi affievolita l'ondata di pulizia e liberalizzazione possano tornare a compiere soprusi di ogni sorta a paicimento. e finora sembrano aver ragione.

Da: common law23/03/2012 15:24:15

accidenti...ma leggete il decreto convertito!...vi è una modifica... si prevede che alle società tra professionisti possano partecipare anche professionisti stanieri purchè in possesso di un titolo professionale e quindi esercitare (in italia)... vi dice niente questo su che aria tira???... hanno introdotto una modifica in ossequio al diritto comunitario!

Da: Carlos I23/03/2012 15:30:34
e visto che la sentenza è antecedente, e visto che è una battagilia senza sclusione di colpi, chiedo, non credi sia meglio concedere il meno possibile alla controparte?
perché nomn parrli delle tue ipotesi in privato? Visto che ancora non è venuto loro in mente (altrimenti lo avrebbero già fatto), vediamo di conceder loro il meno possibile.
Che il tempo è dalla nostra, non dalla loro, e più tempo passa, più..............un po' come la lunghezza dei processi
saluti

Da: dal sole 24 ore on line23/03/2012 15:30:43

Voci dal congresso (video) - Fischi al sottosegretario Martini. Il presidente Guido Alpa ricoverato per un malore ieri sera- Gli avvocati e i temi caldi per la categoria - Il programma -i temi

Da: PARA TODOS23/03/2012 15:31:13
a un contributo dell'Abogado Luca Cortese, dell'Ilustre Colegio Abogados de Madrid.
La Cassazione da ragione agli abogados: ciò che conta è la normativa, l'ordine forense non può discrezionalmente subordinare l'iscrizione a requisiti atipici.

L'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado intenda  stabilirsi, che deve aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 ).

Lo ha definitvamente stabilito la Corte di Cassazione nella recentemente emanata sentenza n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a sezioni unite, che ha sancito  l'illegittimità delle condotte che, a partire dal 2010, dopo due pareri del  Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani iniziarono a tenere, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione presentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d.lgs. 96/01 a requisiti non previsti dalla pertinente normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna ) ostacolando illegittimamente l'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati che avessero acquisito la propria qualifica professionale in altro Stato Membro.

Tra i motivi inseriti nel ricorso che ha determinato l'emanazione della sentenza, s'è evidenziato che (..) l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato Membro (..).
La Suprema Corte, ritenendo fondate le doglianze presentate e ricalcando le conclusioni già raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-506/04 e C-193/05, ha ritenuto (..) la pregressa iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (..) sottolineando che (..) l'illegittimità del rifiuto opposto al [ ricorrente ] trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/06, Cavallera, e 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller (..) e che (..) dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto , al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato Membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi � così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato Membro � su di un ulteriore percorso formativo ( frequenza a corsi universitari e superamento di esami complementari ) nel paese omologante. E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all'esercizio della professione sia subordinato, a differenza che nell'altro Stato Membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico (..).

La sentenza della Cassazione si risolve sostanzialmente in una conferma delle conclusioni cui era giunta la Commissione Europea pochi mesi fa: l'on. Clemente Mastella, il 6 luglio 2011, presentò al parlamento europeo l'interrogazione P 6732/2011 riguardante la "Presunta violazione italiana della Direttiva europea sulla «libertà di stabilimento» nel caso degli avvocati comunitari", interrogazione che l'8 agosto 2011 ottenne da Michel Barnier, a nome della Commissione Europea, la seguente risposta: "Come indicato nella risposta all'interrogazione P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza delle pratiche di alcuni consigli dell'Ordine degli avvocati che appaiono contrarie al diritto dell'Unione e in particolare all'articolo 3 della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Diverse denunce contro tali pratiche sono già pervenute tramite Solvit. Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende entrare in contatto con le autorità italiane attraverso il sistema EU Pilot (preinfrazione) per manifestare la propria preoccupazione al riguardo e chiedere l'adozione di misure vincolanti per garantire che tutti i consigli dell'Ordine degli avvocati in Italia ottemperino alla direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti per garantire il rispetto della direttiva da parte dei consigli dell'Ordine in tutta Italia". In proposito, i servizi dell'Unità E4 del direttorato "Internal Market", confermano che la Commissione Europea deciderà quali azioni adottare per restaurare su larga scala la corretta applicazione della direttiva 98/5, entro febbraio del 2012.

(da www.dirittodelleprofessioni.it ) LEGGI DI SEGUITO I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA N. 28340 DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE, DEPOSITATA IL 22 DICEMBRE 2011 ...

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 novembre � 22 dicembre 2011, n. 28340
Svolgimento del processo
Il 5 gennaio 2010, ....., laureato in giurisprudenza all'Università di Palermo il 28 aprile 2003, presentò al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ai sensi della direttiva 98/5/Ce e del d.lgs. 96/2001, domanda di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo professionale riservata agli Avvocati comunitari stabiliti. A sostegno della domanda documentò di essere iscritto dal 14 ottobre 2009 nel Registro generale del Collegio degli Abogados di Barcellona ed allegò dichiarazione, indicante il proprio domicilio professionale in Palermo presso lo studio dell'avv. ... ed attestante l'intenzione di svolgere in Italia attività professionale d' intesa con l'avvocato predetto, nonché il relativo assenso.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo rigettò l'istanza, sul presupposto che la direttiva 98/5/Ce si applicherebbe ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello Stato membro al quale si chiede l'abilitazione all'esercizio della professione.
In esito all'impugnativa dell'interessato, la decisione fu confermata dal Consiglio Nazionale Forense, con diversa motivazione.
Il Consiglio Nazionale rilevò, in particolare:
che in Italia, per l' abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è previsto un tirocinio teorico pratico biennale presso un avvocato abilitato (art.17, n.5, r.d.l. 1578/1933) ed il superamento dell' esame di Stato anch'esso teorico pratico e consistente in tre prove scritte e una discussione orale su cinque materie (art. 20, r.d.l.1578/1933 e art.17-bis e segg. r.d. 37/1934);
che in Spagna, sino al 31 ottobre 2011, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense prescindeva dalla frequentazione di corsi di formazione successivi alla laurea ed al superamento di esame finale di abilitazione;
che l'istante non aveva dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare ulteriore titolo abilitante né di specifica esperienza professionale.
Richiamò, inoltre, la decisione C.G. 29.1.2009, in causa C-311/06, Cavallera, che ha ritenuto non contrario alla direttiva 89/48/Ce (oggi direttiva 05/36/Ce), sul riconoscimento delle qualifiche professionali,il rifiuto opposto, dalla competente Autorità italiana, all'iscrizione per la traslatio nell'Albo professionale nazionale di cittadino italiano titolare di laurea italiana triennale in ingegneria meccanica che in Spagna, conseguite l'omologazione del diploma di laurea italiano e l'iscrizione all'Albo degli"ingenieros tecnico-industriales" senza alcun esame o esperienza professionale ulteriore, era stato, conseguentemente, abilitato all'esercizio, in quel Paese, della correlativa professione.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il ... ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 56 r.d. 1578/1933, in sette motivi.
Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo non si è costituito.

Motivi della decisione
....

Con il quarto motivo, il ricorrente deducendo violazione della normativa comunitaria e di quella nazionale - censura l'affermazione (contenuta nella decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale) secondo cui la direttiva comunitaria 98/5/Ce sarebbe applicabile, in Italia, ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella italiana.

...

II) -1 Con gli ulteriori motivi di ricorso, il ... deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerate che la direttiva 98/5/Ce e la normativa nazionale di relativa attuazione sanciscono che l' iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato membro; che il diritto di stabilimento sancito dalla normativa in rassegna consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in un qualsiasi stato europeo con il proprio titolo professionale di origine (con l'unico limite di dover esercitare il patrocinio congiuntamente con un avvocato del Paese ospitante); che il riferimento operato dal giudice a quo alla sentenza della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa 311/06, Cavallera, non sarebbe pertinente, per la diversità della fattispecie esaminata rispetto a quella in rassegna, come anche evidenziato dalla successiva sentenza C.G. 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller; che la decisione del Consiglio nazionale forense non avrebbe, in ogni caso, potuto prescindere dal previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ad avviso del Collegio, i riportati motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2a. In base alla normativa comunitaria - che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relative diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue ed alla libertà di stabilimento (e, quindi, il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione) - il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire alternativi percorsi.

Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").

In alternativa, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, '"volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (ad es., quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell' Ordine effettività e dell' attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l'interessato è dispensato dal sostenere la "prova attitudinale", richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l'immediato riconoscimento del titolo di origine e l'immediato conseguimento della qualifica di avvocato.

2b ..Nell' ambito del procedimento di "stabilimento/integrazione", in concreto perseguito dal ..., l'iscrizione nella Sezione speciale dell' Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, negata al ricorrente, è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 96/2001, subordinate alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Gli artt. 10 della direttiva e 12 e 13 del d.lgs. di attuazione, regolano, poi, l'"integrazione" dell'avvocato comunitario stabilito nell'Albo ordinario degli avvocati, sancendo che - ove comprovi, secondo le modalità prescritte, l'effettivo e regolare esercizio in Italia, per almeno tre anni, di attività professionale nel ruolo predetto è legittimato ad accedere all'Albo ordinario,con dispensa dalla "prova attitudinale" prevista (prima, dalla direttiva 89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora dalla direttiva 05/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206) per chi, munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, intenda perseguire, al fine dello stabile esercizio in Italia della propria attività, l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato e l'iscrizione al relativo Albo.

2c.. L'indicata evidenza normativa rivela l'illegittimità del rifiuto opposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo alla domanda del ... di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.

E', invero, circostanza incontroversa che il ricorrente ha compiutamente dimostrato la iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti, ed allegato le prescritte dichiarazioni.

Peraltro, l'illegittimità del rifiuto opposto al ... trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/ 06" Cavallera, e 22. 12. 2010, in causa C-118/09 Koller; entrambe, tuttavia, intervenute su situazioni riguardanti il diverso meccanismo (di cui alla direttiva 89/48/Ce e, ora, alla direttiva OS/36/Ce) di immediato riconoscimento di titolo professionale acquisito in altro Stato comunitario (e, dunque, sull'iscrizione, per diretta traslatio, all'Albo ordinario ovvero sull'ammissione alla prova compensative ad essa finalizzata e non sull'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati riservata agli avvocati comunitari stabiliti, solo prodromica all' iscrizione, al termine di un triennio, nell'albo ordinario degli Avvocati dello Stato ospitante).

Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi- così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola. Della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro- su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari e superamento di esami complementari) nel Paese omologante.

E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all' esercizio della professione sia subordinato,a differenza che nell'altro Stato membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico; reputando il giudice comunitario che l' interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività professionale è idoneamente tutelabile attraverso la "prova attitudinale" prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce e dovendosi da ciò inferire � attesa l'alternatività, tra "prova attitudinale" e tirocinio, posta dagli artt. 5 direttiva 89/48/CE e 14 direttiva 05/36/Ce al fine della procedura di riconoscimento nello Stato ospitante della qualifica professionale già conseguita in altro Stato membro (alter natività specificamente considerata dal c. G. 22.1.2.2010, in C-118/09, Koller) - che, nel procedimento di "stabilimento/integrazione" di cui alla direttiva 98/5/Ce qui in rassegna, detto interesse è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d'intesa con professionista abilitato) e la verifica dell'attività correlativamente espletata.

III) Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del primo e del quarto motivo del ricorso e l'accoglimento degli altri.

La decisione impugnata va, dunque, cassata,in relazione ai motive accolti, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell' art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c. , va decisa nel merito, con l'accoglimento dell'istanza di M. T. tesa al conseguimento dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'istanza di M. T. tesa all'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Da: Carlos I23/03/2012 15:33:34
X Ottimo
secondo me, la linea (comune a noi tutti) è e deve essere, non che perderanno, ma che hanno GIA' perso e che tale risultato è immodificabile. E su questo resistere, resistere, resistere, fcome sulla linea del Piave.
E non solo secondo me. Secondo tanti

Da: ottimo23/03/2012 15:33:55
x carlos I
Perchè tu credi che io abbia postato tutto.
Non ti dico la percentuale che ho postato, ma common law mi ha detto che non capisce dove voglio andare a parare. Credo che a questo punto la percentuale  potresti farla tu?

Da: common law23/03/2012 15:39:57

e te lo ripeto, ottimo...parlando di percentuali dai ad intendere che il cnf potrebbe avere chissà quali frecce al suo arco... non è vero...conosco bene l'argomento e non è in alcun modo sussumibile ad esso la fattispecie che ci riguarda

Da: x demian23/03/2012 15:42:25
e finiscila !

Da: metodo boffo23/03/2012 15:44:31
Vaglio è stata una delusione completa, quasi che rimpiango Conte....

Da: Carlos I23/03/2012 15:48:04
ripeto, la linea comune deve essere: non ci sono aspetti ulteriori. Abbiamo già vinto. Si, lo so, è un paese di civil law il nostro, tuttavia la cassazione ha una funzione nomilattica. In particolare le sezioni unite. Quindi, i giochi sono già fatti. Chiuso.

Da: Carlos I23/03/2012 15:48:54
errata corrige : nomofilattica

Da: ottimo23/03/2012 15:50:10
Infatti ho detto, e ripeto che perderanno, COMUNQUE.

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