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Esame avvocato Spagna
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Da: pausa22/03/2012 22:22:56
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:22:58
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:23:00
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:23:02
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:23:09
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:23:24
Che c'è montalbano

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Da: pausa22/03/2012 22:23:32
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:23:54
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:24:03
Che c'è montalbano

Da: pausa22/03/2012 22:24:24
Che c'è montalbano

Da: tiè agggggente22/03/2012 22:26:56
Rispondi

Da: SVEGLIA!    22/03/2012 21.59.46
la sentenza c'è, eccome. L'ho letta, basta andare sulla banca dati accessibile a tutti. Reca analoghe motivazioni rispetto a quella precedente. Non cambia nulla.
Tutto come prima
E soprattutto di tutte le cose che ho letto nelle pagine precedenti (presunte - ma inesistenti- irregolarità) non v'è traccia.
Un consiglio a tutti: andate a dormire. Leggere troppo vi fa vedere motivazioni fantasma!
Rispondi

Da: x sveglia    22/03/2012 22.09.30
posta il link della banca dati e ne riparliamo
Rispondi

Da: SVEGLIA!!!!    22/03/2012 22.10.53
la banca dati è inaccessibile da mesi
Rispondi

Da: in effetti    22/03/2012 22.13.51
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/legislazione/giurisprudenza.html

Da: SVEGLIA!22/03/2012 22:37:57
rinnovo il consiglio: andate a dormire.
ora, dei giuristi che non riescono a trovare una sentenza se qualcuno non posta loro il link: come voi nemmeno al cinematografo!!!!!

Da: x sveglia22/03/2012 22:50:48
certo, hai sicuramente ragione, ora da bravo a nanna che domani devi svegliarti presto a fare tante belle cose

Da: x sveglia?22/03/2012 22:53:09
o sveglio?

Da: leggete qua23/03/2012 00:46:58
http://avvocati.ud.it/public/comunicazioni/Rd%2050-12%20-%20rg%20265-11%20pdf(2).pdf


Da: x leggete23/03/2012 00:53:17
puoi verificare se è corretto il link. Non apre niente

Da: leggete qua23/03/2012 00:56:58

N. 265/11  R.G. n. RD 50/12
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della  Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Carlo VERMIGLIO                                                       Presidente f.f.
- Avv. Susanna PISANO                                                        Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO                                                            Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI "
- Avv. Lucio Del PAGGIO           "
- Avv. Federico FERINA           "
- Avv. Fabio FLORIO                "
- Avv. Claudio NERI                                                                           "
- Avv. Andrea PASQUALIN                                                                "
- Avv. Michele SALAZAR               "
- Avv. Ettore TACCHINI                                 "
con l'intervento del rappresentante il  P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona
dell' Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito del ricorso presentato dal Dottor S.F.,  Abogado, (…..)  iscritto  nel Registro dei
Praticanti dell'Albo degli Avvocati di (…….)
avverso il silenzio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (…….) sulla sua  domanda di
iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti presentata in data 6 ottobre .2011;
Il ricorrente, dott. S. F., non è comparso;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere Avv. Carlo Allorio
Ascoltate le conclusioni del P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ricorso notificato in  data  9 novembre 2011 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
(…….), il Dott. S. F. impugnava il silenzio formatosi in relazione alla sua domanda di
iscrizione nella  Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti  dell'Albo tenuto dal Consiglio
dell'Ordine di (…….), domanda depositata in data 6 ottobre 2011

Da: leggete qua23/03/2012 00:57:21

Il ricorrente, iscritto al Registro speciale dei Praticanti Avvocati del COA di (…….) a far data
dal 25 febbraio 2008, ammesso all'esercizio del patrocinio ex art. 8 r.d. 1578/1933 dal 15
aprile .2009, corredava la domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo di diversi
documenti, comprovanti l'omologazione del titolo universitario italiano in Spagna, previo
superamento di dieci esami integrativi presso l'Università di Cordoba, nonché dell'iscrizione
presso l'"Ilustre Colegio de Abogados de  Madrid" a far data dal  9 agosto  2011 e
dell'iscrizione alla  Mutualidad de la Abogacìa, l'istituto previdenziale degli avvocati
spagnoli.
Trascorsi più di trenta giorni dalla presentazione della domanda, a  seguito di richieste
d'informazione sullo stato del procedimento al COA rimaste senza riscontro, il ricorrente
proponeva  ricorso a questo Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 6, co. 8 del D.Lgs.
96/2001, con il ministero di avvocato iscritto nell'Albo dei patrocinanti davanti  alle
Giurisdizioni Superiori, spiegando un unico mezzo di ricorso.
DIRITTO
1.- Il motivo di ricorso è unico e si  riferisce alla  violazione dell'art. 6, commi 6 e 7, del
D.Lgs. 96/2001.  Si afferma nel ricorso che,trattandosi di  attività vincolata, ai COA non
residuerebbe alcuno spazio discrezionale sulla valutazione dei requisiti di iscrizione; si
afferma inoltre che il silenzio sull'istanza d'iscrizione, in presenza delle condizioni richieste
dalla legge e in  assenza di motivi di incompatibilità, sarebbe fonte di un  pregiudizio
suscettibile di tutela risarcitoria. Il ricorrente  chiede dunque  che il Consiglio Nazionale
Forense provveda nel merito sulla domanda di iscrizione  nella Sezione Speciale degli
Avvocati Stabiliti dell'Albo di (…….).
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato e che, nel merito, la domanda d'iscrizione
del ricorrente  nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo di  (…….) non possa
essere accolta.
L'esercizio permanente della professione d'avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno 
Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato,
conseguito in altro Paese, è regolato dal  Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in
attuazione della direttiva 98/5/CE.
All'art. 6 del decreto si prevede che il professionista che intenda esercitare la professione in
Italia deve chiedere l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati dedicata agli
avvocati stabiliti, che gli consente l'esercizio professionale con il titolo acquisito nel Paese
di origine, indicato nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine. L'iscrizione è
subordinata all'intervenuta e costante iscrizione dell'istante presso la competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine. La domanda deve esser

Da: leggete qua23/03/2012 00:58:38

Posto che lo scopo della direttiva 98/5/CE è, a norma del suo art. 1, primo comma, «di
facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato … in uno Stato membro
diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale» e non quello di
regolare «l'accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro (considerando no.
7), l'affermazione della sussistenza di una discrezionalità in capo ai Consigli dell'Ordine
nella valutazione della domanda d'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo riservata agli
avvocati stabiliti, anche in ordine alla sussistenza di pratiche abusive,  pur non essendo
specificamente richiamato dalla direttiva 98/5/CE,  appare dunque conforme alla citata
giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di abuso del diritto.
3.- Questo detto, per venire al merito del presente giudizio,  risulta dai documenti prodotti a
sostegno dell'istanza che il ricorrente, dopo aver conseguito presso l'Università di Cordoba
il Diploma di  "Esperto di Diritto Spagnolo per giuristi italiani"nella modalità "a distanza" e
l'omologazione della laurea in Giurisprudenza conseguita in Italia all'omologo titolo
universitario spagnolo di laureato in legge,  ha conseguito l'iscrizione nell'Albo tenuto
presso l'"Ilustre Colegio de Abogados de  Madrid" a far data dal 9 agosto 2011; e che lo
stesso, meno di due mesi dopo, in data 6 ottobre 2011,  ha  presentato la domanda di
iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell'Albo tenuto dal Consiglio
dell'Ordine di  (…….). Ora, pare a questo Collegio che, anche a non voler  considerare la
particolare modalità di superamento degli esami "a distanza",  dato l'esiguo periodo
d'esercizio della professione forense nello Stato membro d'origine (peraltro non
documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l'iscrizione nell'Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista  nei diversi Paesi dell'Unione
Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE,  di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l'esercizio della propria attività in
altro Stato membro dell'Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto
abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale,
nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria,
l'obiettivo perseguito dalla  normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall'altro,
un  elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio, prescritto dall' art.33, co.5, della Costituzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni
necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che  la domanda d'iscrizione non può
essere accolt

Da: leggete qua23/03/2012 00:58:59

P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
n. 37;
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2012.
    IL SEGRETARIO f.f.        IL PRESIDENTE f.f.
            f.to avv. Susanna Pisano      f.to avv.  Carlo Vermiglio
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 marzo 2012
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
    f.to  avv. Andrea Mascherin
Copia conforme all'originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
      avv. Andrea Mascheri

Da: leggete qua23/03/2012 01:01:04
In pratica: citano la sentenza della Cassazione, il Pg si pronuncia per l'accoglimento del ricorso, e il CNF lo rigetta.
In pratica sono al di sopra della legge.

Da: Italoabogado Asino23/03/2012 01:11:03
Hihohihohihohihohihohihohiho!

Da: x leggete23/03/2012 01:11:50
Koller presentò domanda all'omologo cnf austriaco dopo 21 giorni...
Domani ci guardiamo con calma. La cosa che non si sono messi in mente questi è che tutta la normativa comunitaria è volta all'integrazione e alla circolazione delle merci, delle professioni e da ultimo delle genti su tutto il territorio europeo.
Se cannano anche qui vanno destituiti.

Da: common law23/03/2012 07:08:52
"creazione artificiosa delle condizioni" in estrema sintesi si basano su questo. considerano l'omologazione del titolo e relativa iscrizione al Collegio un artifizio. sono le medesime considerazioni ante sezioni unite su cui basavano i rigetti e gli ermellini han già affermato che la valutazione nel merito di tale condizione è loro preclusa. in altri termini, non spetta a loro dire se è artificiosa o no....è fortunato quel coa...del danno ne risponderà il cnf (che ha disatteso pure le conclusioni del PG). E l'antitrust ballerà loro in testa...

Devo anche osservare che il cnf mi ha delusa...ero convinta che, se appoggiavano le condotte illegittime dei coa, avrebbero trovato un nuovo motivo,nuove considerazioni,invece si affidano alle vecchie tout court...

Da: Tango223/03/2012 08:06:11
Carissimi,
Sono stato fuori nazione x 15 gg ed ora rientrando...mi sono letto le pagine non visionate e credetemi sono sconfortato...in alcuni tratti leggo speranze, voglia di crescere, entusiasmo e rafforzamento di quanto le SU hanno sentenziato.....poi altri scritti in cui si minaccia revisioni del titolo, esami fatti a crocette, univers. Additate...persino l'iscrizione a qualsivoglia illustre collegio de abogados spagnolo...ricorsi al CNF ecc ecc.
Mi chiedo ma quando avremo un po di pace, una certa sicurezza ..un lavorare con serenità ....sento addirittura che in certi Coa non iscrivono più ...
Siamo allo  sbando...tutti possono starnazzare a piacimento...
Ho solo una tranquillità .....la cosiddetta via spagnola...mi e' costata soldi, impegno, viaggi, corso di spagnolo, lezioni in università il spagnolo, 10 esami integrativi, studio, su 4 materie ....diritto lavoro, costituz. Financiero , mercantil, sono stato pluri  bocciato e sono dovuto ritornare altre 3 voltein Spagna x ripetere...
Questo x il CNF e' simulazione?...aggirare?...a vi prego ....andassero aNapoli dove anche nel 2011 mi hanno raccontato cose inenarrabili...oltre 5000 partec. , lavori di gruppo ecc ecc.  E' proprio vero il vangelo ha ragione ....si guarda la pagliuzza negli occhi degli altri e non si guarda la trave che abbiamo nei ns. Occhi....bravo CNF ...bravi consiglieri...
Cari amici, cari colleghi cosa possiamo fare? Common , Illovero, ottimo, leggete qua...gettiamo la spugna ?....non troviamo un bravo giornalista tipo Capuozzo che possa dedicarci 15 minuti x stilare una cristallina situazione e spiegate il ns. Sentiero di carriera fatta? Oggi e' una giornataccia ( x me ) ?
Rispondetemi .
Suorte a todos.

Da: metodo boffo23/03/2012 08:09:14


spero che il collega di questo rigetto abbia avuto la forza di impugnare davanti le SU.

sarebbe anche interessante leggere con quali motivazioni il cnf rigettò il ricorso dell'abogado palermitano approdato poi alle sezioni unite...

Da: RECUERDE A TODOS LOS COAS DE ITALIA23/03/2012 08:42:40
L'ordine non può negare l'iscrizione all'albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti, al legale italiano che va a laurearsi in Spagna e poi torna per lavorare in patria. La Corte di cassazione, con la sentenza 28340, esclude qualunque possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce, in merito all'esercizio della professione.
L'abogado nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l'ordine di Palermo poi con il Cnf. Diverse le motivazioni fornite a sostegno di un rifiuto che aveva comunque accomunato i due pareri. Secondo
Patrizia Maciocchi - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/OqQq4

Da: RECUERDE A TODOS LOS COAS DE ITALIA23/03/2012 08:44:14
L'ordine non può negare l'iscrizione all'albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti, al legale italiano che va a laurearsi in Spagna e poi torna per lavorare in patria. La Corte di cassazione, con la sentenza 28340, esclude qualunque possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce, in merito all'esercizio della professione.
L'abogado nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l'ordine di Palermo poi con il Cnf. Diverse le motivazioni fornite a sostegno di un rifiuto che aveva comunque accomunato i due pareri. Secondo
Patrizia Maciocchi - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/OqQq4

Da: RECUERDE A TODOS LOS COAS DE ITALIA23/03/2012 08:45:10
a un contributo dell'Abogado Luca Cortese, dell'Ilustre Colegio Abogados de Madrid.
La Cassazione da ragione agli abogados: ciò che conta è la normativa, l'ordine forense non può discrezionalmente subordinare l'iscrizione a requisiti atipici.

L'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado intenda  stabilirsi, che deve aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 ).

Lo ha definitvamente stabilito la Corte di Cassazione nella recentemente emanata sentenza n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a sezioni unite, che ha sancito  l'illegittimità delle condotte che, a partire dal 2010, dopo due pareri del  Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani iniziarono a tenere, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione presentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d.lgs. 96/01 a requisiti non previsti dalla pertinente normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna ) ostacolando illegittimamente l'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati che avessero acquisito la propria qualifica professionale in altro Stato Membro.

Tra i motivi inseriti nel ricorso che ha determinato l'emanazione della sentenza, s'è evidenziato che (..) l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato Membro (..).
La Suprema Corte, ritenendo fondate le doglianze presentate e ricalcando le conclusioni già raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-506/04 e C-193/05, ha ritenuto (..) la pregressa iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (..) sottolineando che (..) l'illegittimità del rifiuto opposto al [ ricorrente ] trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/06, Cavallera, e 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller (..) e che (..) dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto , al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato Membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi – così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato Membro – su di un ulteriore percorso formativo ( frequenza a corsi universitari e superamento di esami complementari ) nel paese omologante. E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all'esercizio della professione sia subordinato, a differenza che nell'altro Stato Membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico (..).

La sentenza della Cassazione si risolve sostanzialmente in una conferma delle conclusioni cui era giunta la Commissione Europea pochi mesi fa: l'on. Clemente Mastella, il 6 luglio 2011, presentò al parlamento europeo l'interrogazione P 6732/2011 riguardante la "Presunta violazione italiana della Direttiva europea sulla «libertà di stabilimento» nel caso degli avvocati comunitari", interrogazione che l'8 agosto 2011 ottenne da Michel Barnier, a nome della Commissione Europea, la seguente risposta: "Come indicato nella risposta all'interrogazione P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza delle pratiche di alcuni consigli dell'Ordine degli avvocati che appaiono contrarie al diritto dell'Unione e in particolare all'articolo 3 della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Diverse denunce contro tali pratiche sono già pervenute tramite Solvit. Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende entrare in contatto con le autorità italiane attraverso il sistema EU Pilot (preinfrazione) per manifestare la propria preoccupazione al riguardo e chiedere l'adozione di misure vincolanti per garantire che tutti i consigli dell'Ordine degli avvocati in Italia ottemperino alla direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti per garantire il rispetto della direttiva da parte dei consigli dell'Ordine in tutta Italia". In proposito, i servizi dell'Unità E4 del direttorato "Internal Market", confermano che la Commissione Europea deciderà quali azioni adottare per restaurare su larga scala la corretta applicazione della direttiva 98/5, entro febbraio del 2012.

(da www.dirittodelleprofessioni.it ) LEGGI DI SEGUITO I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA N. 28340 DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE, DEPOSITATA IL 22 DICEMBRE 2011 ...

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 novembre – 22 dicembre 2011, n. 28340
Svolgimento del processo
Il 5 gennaio 2010, ....., laureato in giurisprudenza all'Università di Palermo il 28 aprile 2003, presentò al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ai sensi della direttiva 98/5/Ce e del d.lgs. 96/2001, domanda di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo professionale riservata agli Avvocati comunitari stabiliti. A sostegno della domanda documentò di essere iscritto dal 14 ottobre 2009 nel Registro generale del Collegio degli Abogados di Barcellona ed allegò dichiarazione, indicante il proprio domicilio professionale in Palermo presso lo studio dell'avv. ... ed attestante l'intenzione di svolgere in Italia attività professionale d' intesa con l'avvocato predetto, nonché il relativo assenso.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo rigettò l'istanza, sul presupposto che la direttiva 98/5/Ce si applicherebbe ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello Stato membro al quale si chiede l'abilitazione all'esercizio della professione.
In esito all'impugnativa dell'interessato, la decisione fu confermata dal Consiglio Nazionale Forense, con diversa motivazione.
Il Consiglio Nazionale rilevò, in particolare:
che in Italia, per l' abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è previsto un tirocinio teorico pratico biennale presso un avvocato abilitato (art.17, n.5, r.d.l. 1578/1933) ed il superamento dell' esame di Stato anch'esso teorico pratico e consistente in tre prove scritte e una discussione orale su cinque materie (art. 20, r.d.l.1578/1933 e art.17-bis e segg. r.d. 37/1934);
che in Spagna, sino al 31 ottobre 2011, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense prescindeva dalla frequentazione di corsi di formazione successivi alla laurea ed al superamento di esame finale di abilitazione;
che l'istante non aveva dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare ulteriore titolo abilitante né di specifica esperienza professionale.
Richiamò, inoltre, la decisione C.G. 29.1.2009, in causa C-311/06, Cavallera, che ha ritenuto non contrario alla direttiva 89/48/Ce (oggi direttiva 05/36/Ce), sul riconoscimento delle qualifiche professionali,il rifiuto opposto, dalla competente Autorità italiana, all'iscrizione per la traslatio nell'Albo professionale nazionale di cittadino italiano titolare di laurea italiana triennale in ingegneria meccanica che in Spagna, conseguite l'omologazione del diploma di laurea italiano e l'iscrizione all'Albo degli"ingenieros tecnico-industriales" senza alcun esame o esperienza professionale ulteriore, era stato, conseguentemente, abilitato all'esercizio, in quel Paese, della correlativa professione.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il ... ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 56 r.d. 1578/1933, in sette motivi.
Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo non si è costituito.

Motivi della decisione
....

Con il quarto motivo, il ricorrente deducendo violazione della normativa comunitaria e di quella nazionale - censura l'affermazione (contenuta nella decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale) secondo cui la direttiva comunitaria 98/5/Ce sarebbe applicabile, in Italia, ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella italiana.

...

II) -1 Con gli ulteriori motivi di ricorso, il ... deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerate che la direttiva 98/5/Ce e la normativa nazionale di relativa attuazione sanciscono che l' iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato membro; che il diritto di stabilimento sancito dalla normativa in rassegna consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in un qualsiasi stato europeo con il proprio titolo professionale di origine (con l'unico limite di dover esercitare il patrocinio congiuntamente con un avvocato del Paese ospitante); che il riferimento operato dal giudice a quo alla sentenza della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa 311/06, Cavallera, non sarebbe pertinente, per la diversità della fattispecie esaminata rispetto a quella in rassegna, come anche evidenziato dalla successiva sentenza C.G. 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller; che la decisione del Consiglio nazionale forense non avrebbe, in ogni caso, potuto prescindere dal previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ad avviso del Collegio, i riportati motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2a. In base alla normativa comunitaria - che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relative diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue ed alla libertà di stabilimento (e, quindi, il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione) - il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire alternativi percorsi.

Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").

In alternativa, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, '"volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (ad es., quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell' Ordine effettività e dell' attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l'interessato è dispensato dal sostenere la "prova attitudinale", richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l'immediato riconoscimento del titolo di origine e l'immediato conseguimento della qualifica di avvocato.

2b ..Nell' ambito del procedimento di "stabilimento/integrazione", in concreto perseguito dal ..., l'iscrizione nella Sezione speciale dell' Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, negata al ricorrente, è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 96/2001, subordinate alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Gli artt. 10 della direttiva e 12 e 13 del d.lgs. di attuazione, regolano, poi, l'"integrazione" dell'avvocato comunitario stabilito nell'Albo ordinario degli avvocati, sancendo che - ove comprovi, secondo le modalità prescritte, l'effettivo e regolare esercizio in Italia, per almeno tre anni, di attività professionale nel ruolo predetto è legittimato ad accedere all'Albo ordinario,con dispensa dalla "prova attitudinale" prevista (prima, dalla direttiva 89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora dalla direttiva 05/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206) per chi, munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, intenda perseguire, al fine dello stabile esercizio in Italia della propria attività, l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato e l'iscrizione al relativo Albo.

2c.. L'indicata evidenza normativa rivela l'illegittimità del rifiuto opposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo alla domanda del ... di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.

E', invero, circostanza incontroversa che il ricorrente ha compiutamente dimostrato la iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti, ed allegato le prescritte dichiarazioni.

Peraltro, l'illegittimità del rifiuto opposto al ... trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/ 06" Cavallera, e 22. 12. 2010, in causa C-118/09 Koller; entrambe, tuttavia, intervenute su situazioni riguardanti il diverso meccanismo (di cui alla direttiva 89/48/Ce e, ora, alla direttiva OS/36/Ce) di immediato riconoscimento di titolo professionale acquisito in altro Stato comunitario (e, dunque, sull'iscrizione, per diretta traslatio, all'Albo ordinario ovvero sull'ammissione alla prova compensative ad essa finalizzata e non sull'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati riservata agli avvocati comunitari stabiliti, solo prodromica all' iscrizione, al termine di un triennio, nell'albo ordinario degli Avvocati dello Stato ospitante).

Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi- così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola. Della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro- su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari e superamento di esami complementari) nel Paese omologante.

E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all' esercizio della professione sia subordinato,a differenza che nell'altro Stato membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico; reputando il giudice comunitario che l' interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività professionale è idoneamente tutelabile attraverso la "prova attitudinale" prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce e dovendosi da ciò inferire – attesa l'alternatività, tra "prova attitudinale" e tirocinio, posta dagli artt. 5 direttiva 89/48/CE e 14 direttiva 05/36/Ce al fine della procedura di riconoscimento nello Stato ospitante della qualifica professionale già conseguita in altro Stato membro (alter natività specificamente considerata dal c. G. 22.1.2.2010, in C-118/09, Koller) - che, nel procedimento di "stabilimento/integrazione" di cui alla direttiva 98/5/Ce qui in rassegna, detto interesse è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d'intesa con professionista abilitato) e la verifica dell'attività correlativamente espletata.

III) Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del primo e del quarto motivo del ricorso e l'accoglimento degli altri.

La decisione impugnata va, dunque, cassata,in relazione ai motive accolti, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell' art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c. , va decisa nel merito, con l'accoglimento dell'istanza di M. T. tesa al conseguimento dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'istanza di M. T. tesa all'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Da: PAESE CIVILE23/03/2012 08:50:31
IN UN PAESE CIVILE GLI ESTENSORI DI QUELLA SENTENZA DEL CNF SAREBBERO STATI IMMEDITAMENTE ARRESTATI E MESSI IN PRIGIONE.

NON C'E' ALTRO DA DIRE.

LORO NON POSSONO SINDACARE SE E DOVE IO MI PRENDO IL TITOLO NE I MOTIVI PER CUI LO FACCIO.

NE QUANTO TEMPO PASSA DALL'ISCRIZIONE A MADRID A QUELLA IN ITALIA.

SI BADI BENE CHE NON LO DICO IO MA LO DICE LA CASS. SEZ. UNITE .

L'UNICO REQUISITO E' L'ISCRIZIONE ALLA COMPETENTE AORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE ESTERA...

QUI NON SIAMO ALL'ABUSO , QUI SIAMO AI REATI PENALI PERPRETATI CON DOLO E PREMEDITAZIONE.

SI VUOLE FARE BAFFO DELLA MASSIMA AUTORITA' NOMOFILATTICA ITALIANA.

A QUESTO PUNTO BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI PROPORRE DENUNCE PENALI.

ANDARE DA PENALISTI GROSSI E DENUNCIARE SENZA PIETA' TUTTI GLI ESTENSORI DI QUELLA SENTENZA , NESSUNO ESCLUSO.

MAMMA MIA, SIAMO IN UN PAESE DELLE BANANE MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANO

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