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Esame avvocato Spagna
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Da: PER IL COLLEGA23/03/2012 08:54:37
HA RAGIONE NON CE LA FACCIO PIU' DI SOPPORTARE  QUESTI ABUSI LA MIA DOMANDA E' GIACENTE DA TRE MESI IO VADO E DENUNCIO TUTTO AL PM

Da: intanto23/03/2012 08:58:53
ci hanno crepato.

Da: common law23/03/2012 09:06:35
il ragionamento giuridico del cnf è il seguente:
ferma restando la bontà delle statuizioni della corte suprema di Cassaione a S.U., il diritto comunitario conferisce facoltà di esaminare i casi in cui si ipotizzi abuso del diritto etc...
il richiamo alle s.u. è aggiunto a questa sentenza...per il resto le motivazioni del rigetto sono le medesime di sempre.
argomentano l'abuso del diritto analizzando le modalità d'esame eil poco tempo trascorso dall'iscrizione al collegio. le stesse medesime eccezioni furono fatte a Koller con la medesima conclusione. rigettate.

non so dove vogliano andare a parare e probabimente è questo il "parere" di cui si dissertava...che invece è una sentenza. darà modo di svilire molti...demotivarli a proseguire ma, soprattutto, darà modo al cnf di accedere nuovamente alle s.u.
nel contegno del cnf c'è anche il totale disprezzo per la funzione sociale della giustizia, delle sanzioni che l'italia si prenderà, della a questo punto conclamata dichiarazione di essere un paese corporativista. E' un danno per tutti... hanno statuito, di nuovo, dandosi ragione da soli, contro tutti, senza uno straccio di istituzione che li appoggi minimamente...capaci solo di "mettere le task force" nelle cancellerie (comunicato oua) contro le liberalizzazioni. il cittadino e la giustizia stessa non sono tutelati da loro. è vergognoso ed aberrante.
se perderanno in cassazione, ancora, rimangono solo le dimissioni e la  revoca in capo al cnf di qualunque potere che non sia quello di meo passacarte.

Da: che dolore, uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu23/03/2012 09:10:23
N. 265/11  R.G. n. RD 50/12
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della  Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Carlo VERMIGLIO                                                       Presidente f.f.
- Avv. Susanna PISANO                                                        Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO                                                            Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI "
- Avv. Lucio Del PAGGIO           "
- Avv. Federico FERINA           "
- Avv. Fabio FLORIO                "
- Avv. Claudio NERI                                                                           "
- Avv. Andrea PASQUALIN                                                                "
- Avv. Michele SALAZAR               "
- Avv. Ettore TACCHINI                                 "
con l'intervento del rappresentante il  P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona
dell' Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito del ricorso presentato dal Dottor S.F.,  Abogado, (�..)  iscritto  nel Registro dei
Praticanti dell'Albo degli Avvocati di (��.)
avverso il silenzio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (��.) sulla sua  domanda di
iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti presentata in data 6 ottobre .2011;
Il ricorrente, dott. S. F., non è comparso;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere Avv. Carlo Allorio
Ascoltate le conclusioni del P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ricorso notificato in  data  9 novembre 2011 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
(��.), il Dott. S. F. impugnava il silenzio formatosi in relazione alla sua domanda di
iscrizione nella  Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti  dell'Albo tenuto dal Consiglio
dell'Ordine di (��.), domanda depositata in data 6 ottobre 2011
Il ricorrente, iscritto al Registro speciale dei Praticanti Avvocati del COA di (��.) a far data
dal 25 febbraio 2008, ammesso all'esercizio del patrocinio ex art. 8 r.d. 1578/1933 dal 15
aprile .2009, corredava la domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo di diversi
documenti, comprovanti l'omologazione del titolo universitario italiano in Spagna, previo
superamento di dieci esami integrativi presso l'Università di Cordoba, nonché dell'iscrizione
presso l'"Ilustre Colegio de Abogados de  Madrid" a far data dal  9 agosto  2011 e
dell'iscrizione alla  Mutualidad de la Abogacìa, l'istituto previdenziale degli avvocati
spagnoli.
Trascorsi più di trenta giorni dalla presentazione della domanda, a  seguito di richieste
d'informazione sullo stato del procedimento al COA rimaste senza riscontro, il ricorrente
proponeva  ricorso a questo Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 6, co. 8 del D.Lgs.
96/2001, con il ministero di avvocato iscritto nell'Albo dei patrocinanti davanti  alle
Giurisdizioni Superiori, spiegando un unico mezzo di ricorso.
DIRITTO
1.- Il motivo di ricorso è unico e si  riferisce alla  violazione dell'art. 6, commi 6 e 7, del
D.Lgs. 96/2001.  Si afferma nel ricorso che,trattandosi di  attività vincolata, ai COA non
residuerebbe alcuno spazio discrezionale sulla valutazione dei requisiti di iscrizione; si
afferma inoltre che il silenzio sull'istanza d'iscrizione, in presenza delle condizioni richieste
dalla legge e in  assenza di motivi di incompatibilità, sarebbe fonte di un  pregiudizio
suscettibile di tutela risarcitoria. Il ricorrente  chiede dunque  che il Consiglio Nazionale
Forense provveda nel merito sulla domanda di iscrizione  nella Sezione Speciale degli
Avvocati Stabiliti dell'Albo di (��.).
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato e che, nel merito, la domanda d'iscrizione
del ricorrente  nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo di  (��.) non possa
essere accolta.
L'esercizio permanente della professione d'avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno 
Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato,
conseguito in altro Paese, è regolato dal  Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in
attuazione della direttiva 98/5/CE.
All'art. 6 del decreto si prevede che il professionista che intenda esercitare la professione in
Italia deve chiedere l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati dedicata agli
avvocati stabiliti, che gli consente l'esercizio professionale con il titolo acquisito nel Paese
di origine, indicato nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine. L'iscrizione è
subordinata all'intervenuta e costante iscrizione dell'istante presso la competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine. La domanda deve essere respinta.
Posto che lo scopo della direttiva 98/5/CE è, a norma del suo art. 1, primo comma, �«di
facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato � in uno Stato membro
diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale�» e non quello di
regolare �«l'accesso alla professione di avvocato�» in detto Stato membro (considerando no.
7), l'affermazione della sussistenza di una discrezionalità in capo ai Consigli dell'Ordine
nella valutazione della domanda d'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo riservata agli
avvocati stabiliti, anche in ordine alla sussistenza di pratiche abusive,  pur non essendo
specificamente richiamato dalla direttiva 98/5/CE,  appare dunque conforme alla citata
giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di abuso del diritto.
3.- Questo detto, per venire al merito del presente giudizio,  risulta dai documenti prodotti a
sostegno dell'istanza che il ricorrente, dopo aver conseguito presso l'Università di Cordoba
il Diploma di  "Esperto di Diritto Spagnolo per giuristi italiani"nella modalità "a distanza" e
l'omologazione della laurea in Giurisprudenza conseguita in Italia all'omologo titolo
universitario spagnolo di laureato in legge,  ha conseguito l'iscrizione nell'Albo tenuto
presso l'"Ilustre Colegio de Abogados de  Madrid" a far data dal 9 agosto 2011; e che lo
stesso, meno di due mesi dopo, in data 6 ottobre 2011,  ha  presentato la domanda di
iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell'Albo tenuto dal Consiglio
dell'Ordine di  (��.). Ora, pare a questo Collegio che, anche a non voler  considerare la
particolare modalità di superamento degli esami "a distanza",  dato l'esiguo periodo
d'esercizio della professione forense nello Stato membro d'origine (peraltro non
documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l'iscrizione nell'Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista  nei diversi Paesi dell'Unione
Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE,  di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l'esercizio della propria attività in
altro Stato membro dell'Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto
abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale,
nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria,
l'obiettivo perseguito dalla  normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall'altro,
un  elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio, prescritto dall' art.33, co.5, della Costituzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni
necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che  la domanda d'iscrizione non può
essere accolta
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
n. 37;
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2012.
    IL SEGRETARIO f.f.        IL PRESIDENTE f.f.
            f.to avv. Susanna Pisano      f.to avv.  Carlo Vermiglio
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 marzo 2012
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
    f.to  avv. Andrea Mascherin
Copia conforme all'originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
      avv. Andrea Mascheri

Da: common law23/03/2012 09:11:47

mi auguro, a questo punto, che fuggano dal forum e dal mondo forense in genere quelle persone che anche qui postavano con ORGOGLIO di esami dati in modo dubbio, copiature e quant'altro sostenendo che questo è il mondo "dei furbi".

A causa loro altri colleghi ne pagheranno lo scotto

Da: metodo boffo23/03/2012 09:13:55
@ common: io non credo che i giudici di cassazione vogliano fare la figura di incapaci in diritto (od essere accostati a certi "alti" rappresentanti dell'avvocatura italiana) davanti ai colleghi europei.
Sarebbe curioso poi vedere come a distanza di 3 mesi ed a pari condizioni, perché pari sono l'esser in possesso della qualifica di abogado, le SU sconfessino se stesse e le loro stesse motivazioni di dicembre 2011.
Teniamo anche d'occhio il congresso straordinario dell'avvocatura di questo weekend, magari in qualche intervento per accendere la platea qualcuno dirà la sua sul fronte abogados...

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Da: common law23/03/2012 09:14:52

@ che dolore

..te l'ha detto nessuno che i gradi del giudizio sono 3?
..il vero dolore è essere circondati da "colleghi" alla fame ed ignoranti come te...

Da: metodo boffo23/03/2012 09:16:44
@ common: non cadere anche tu nel vortice del "esaminiamo caso per caso con esito esami+esperienza professionale+tempo di iscrizione in spagna prima di presentazione stabilimento in italia prima di iscrivere"
sennò torniamo al medioevo, peggio di izzo per intenderci....intanto i figli di noti avvocati vengono tuttora iscritti, insomma le iscrizioni continuano "all'italiana" come tutto in questo paese, le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici.

Da: common law23/03/2012 09:17:45

@ boffo

gli ermellini confermeranno la loro precedente statuizione. la questione è identica in ogni parte..per tacere che le IDENTICHE eccezioni del cnf sono già state decise dalla corte europea.

ma il danno esiste comunque...che razza di figura facciamo di fronte all'europa?...ennesima figura...

Da: questa è bella23/03/2012 09:19:34
Il principio secondo cui «gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario» è costante nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e figura fra i principi generali dell'ordinamento dell'Unione: si tratta di quello che sanziona il comportamento di chi, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto dell'Unione Europea, si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (fra le molte pronunce, si vedano: 21.2.2006, causa C-255/02, Halifax e a., Raccolta, p. I-1609, punti 68, 76,77; 12.9.2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes, Raccolta, p. I-7995, punto 35; 23.10.2008, causa C-286/06 Commissione c. Spagna, Raccolta, p. I-8025, punti 69, 70; Avvocato Generale Poiares Maduro in causa C-311/06, Cavallera, Raccolta, p. I-415, punti 43-48; Avvocato Generale Trstenjak in causa C-118/09, Koller, punti 80-87; 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland Stärke, Raccolta, pag. I-11569).).

Da: common law23/03/2012 09:19:46
@ boffo

leggi bene.. ho infatti affermato che questa valutazione non può essere sostenuta...leggi bene...

Da: metodo boffo23/03/2012 09:21:36
mi scuso anticipatamente per quello che sto per dire ma lo stato d'animo attuale mi impedisce una maggiore lucidità.

Ricordate quel "verrà un giorno" di manzoniana memoria ?

" Il congresso forense si apre con la notizia di un malore che ha colpito questa notte il presidente del CNF"

Da: metodo boffo23/03/2012 09:23:05
@ common: mi era sfuggito, sorry ;)

Da: common law23/03/2012 09:25:47

non commento i malori...del resto ad una certa età sono prevedibili...e sarebbe meglio andare in pensione...

purtroppo x il cnf, laddove il titolo è valido, non vi è alcuna creazione artificiosa...

Da: oroveso23/03/2012 09:28:26
come vedete la controparte non è così "sprovveduta". Purtroppo, devo rimarcare che in questo forum siamo troppo di parte e i risultati si leggono, ri-purtroppo.
Ora non cadiamo in considerazioni oltremodo inutili. Senza voler tediare e offendere nessuno, non mi pare il caso di dire "questa valutazione non può essere sostenuta". Qui siamo arrivati al punto che, hanno affinato le loro armi.
Con troppa faciloneria si è dato del terrorista e offeso oltremodo ex di questo forum che di fatto dicevano COME STANNO LE COSE. Di converso si è sepre preferito dare spago a chi ha dato facili conclusioni favorevoli.  
La senteza è fatta bene, non scherziamo.
Ora io sono a piena disposizione per studiare ogni forma civile di opposizione  e lotta, tenendo ben presente che, già ieri in un coa del centro si ri-parlava di cancellazioni.
Vi rpego di prendere il mio intervento non come una sfida, ma come quello di un persona con i piedi ben posati a terra. I risultati di facili entusiasmi sono sopra

Da: eppsur23/03/2012 09:30:02
ad una certa età una partita a bocce ed a spasso con i nipotini sarebbe più salutare per se stessi e per una società che vuole guardare al futuro con gli occhi di un giovane non con occhi con cataratta.

Da: common law23/03/2012 09:38:35

ogni sentenza del cnf è scritta bene...ma le eccezioni contenute son già state decise.
qui siamo di fronte all'abuso vero e proprio. han posto in dispregio ogni statuizione,tutte quante.
e non mi sembra proprio che avere OGNI parere o statuizione a favore sia facile entusiasmo.

ha ragione lillo...questi sanno di avere a che fare con pecore e si comportano da veri criminali

Da: oroveso23/03/2012 09:46:16
carissima, permettimi di dissentire con quello che dici. La cass ss uu ha deciso "allo stato degli atti" e in punto di diritto, come ben sai. Ammesso e non concesso che il malcapitato vada i cass, andrà a dover resistere in punto di legittimità a quella marea di eccezioni e considerazioni che nella precedente non era presenti. Ergo, la cass ss uu dovrà esprimersi e motivare su considerazioni "fondate" che non erano prima presenti.
Come detto, e su questo mi pare che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, la controparte ha drizzato le antenne. Come puoi ben leggere, il commento all'iter di omologa è ben marcato. Così come il ricorrere a metodi eterodossi. 
La verità è un'altra se permetti. Fino a oggi ci siamo mossi poco e male. Se non ci fosse stato l'antitrust, questi alla fine potevano pure "far finta di nulla". ma ora si tocca la saccoccia, ed è normale che affinino le armi.
Io credo che a questo punto, UFFICIALMENTE si debba fare un distinguo tra chi ha fatto un certo tipo di percorso e gli altri.

Da: eppsur23/03/2012 10:00:41
ma se il ricorrente aveva depositato all'ordine solo gli elementi dell'art.6 per l'iscrizione, come hanno potuto ricostruire anche le modalità dello svolgimento dell'esame?
a meno che l'abogado non abbia accontentato le richieste di una possibile integrazione oppure dall'inizio abbia depositato di tutto e di più, allora se l'è cercata.
come il titolo di avvocato tizio vale come quello del presidente del coa di tizio, il titolo di abogado vale come qualsiasi capoccia di abogado spagnolo.

Da: oroveso23/03/2012 10:04:50
non andiamo su discorsi "non tecnici". Qui chiaramente (a mio parere) si contesta l'iter. Da voci di corridoio, dovrebbero darci la botta finale a breve al congresso.
Che dire. Se si continua a dire che abbiamo ragione nascosti dietro un forum, non credo che andiamo lontano.

Da: prime reazioni23/03/2012 10:09:17
21/03/2012 ABOGADOS E ABUSO DEL DIRITTO: sentenza del C.N.F.
Pubblichiamo la sentenza n. 50/12 - depositata il 15 marzo u.s. - con la quale il Consiglio Nazionale Forense è tornato a pronunciarsi sulla questione dei requisiti per l'iscrizione alla Sezione speciale Avvocati stabiliti degli Albi degli Ordini forensi

Da: wow23/03/2012 10:12:44
dove siete abogados?
Ahhh, forse vi hanno invitato al congresso! Buon lavoro, in Spagna però

Da: common law23/03/2012 10:15:14
nella precedente sentenza delle s. u. fu rigettata l'eccezione del cnf che atteneva al percorso formativo. è scritto a chiare lettere che l'unica condizione è l'iscrizione al collegio nonchè l'illegittimità di ogni ostacolo frapposto.
nella sentenza koller, dove apertamente si discorreva di abuso del diritto sulle stesse basi dell'odierno cnf, tali conclusioni sono state disattese.
nella sentenza si leggono considerazioni circa la durata dell'iscrizione in spagna nonchè le modalità d'esame. queste condizioni non possono essere valutate nel merito perchè l'impedisce la normativa stessa. l'abuso del diritto si configura in presenza di un artificio ma, quest'ultimo, si può ravvisare solo laddove il titolo può o ò messo in dubbio (in altre parole, si ottiene in modo artefatto il titolo). Ove il titolo è valido non può essere chiamato in causa l'artifizio o si dovrebbe dire che lo stabilimento può essere richiesto SOLO da persone di nazionalità del paese che ha rilasciato il titolo...e questo è assurdo...

per fare ufficialmente un distinguo si dovrebbe entrare nel merito dei sistemi approvati dal ministero spagnolo ai fini di sostenere gli esami...pertanto solo laddove si rivelino difformi (es. esami in italiano lingua non ufficiale nè riconosciuta in spagna) si può mettere in discussione il titolo.
nè cnf nè la cassazione possono entrare nel merito dell'iter di omologa di un paese sovrano laddove l'iter stesso è approvato da quello stato. la domanda sarebbe inammissibile...
auspico che a questo punto i ricorsi cadano a pioggia sulle loro teste...il cnf si sta dando la zappa sui piedi da solo... e agosto è sempre alle porte...

Da: common law23/03/2012 10:18:31

@ wow

sai qual'è la differenza tra noi stabiliti e te? che mentre noi possiamo lavorare in 2 paesi a te non restituiranno clienti abolendo l'indennizzo diretto in materia assicurativa...e con la mediazione, per voi parafangari, è stata decretata la fame...

Da: oroveso23/03/2012 10:24:50
permettimi di replicare nuovamente per chiarezza. Qui, ho l'impressione che si discuta del sesso degli angeli mentre Maometto ha occupato la città.
Quello che dici e bene, dal punto di vista dottrinale è perfetto! Il punto è un altro. Il cnf ha spostato, per rendere l'idea ha fatto un mutatio libelli in senso figurato. Ora non si discute più sul fatto, io sono iscirtto a Madrid, tu mi devi iscrivere; ma sul fatto, TU HAI ADOPERATO UN METODO ETERODOSSO X FREGARE L'ESAME E I TUOI COLLEGHI E CONCORRENTI, IO NON TI ISCRIVO. A TE LA PROVA DEL CONTRARIO.

Da: Joshw 23/03/2012 10:26:57
Il CNF oramai vaneggia.. Ricorsino in cassazione e il problema è risolto.

Da: metodo boffo23/03/2012 10:31:02
@ oroveso: in realtà è una minestra riscaldata, sono motivi che hanno spinto agli inizi alla lotta contro gli abogados, complice le pubblicità sui giornali.
Siccome si sono resi conto che nessuno se li fila in ambito nazionale ed europeo e che il titolo è pieno e legittimo seppur ne sia titolare un infraditos ora ritirano fuori questa storia, sperando che la cassazione possa avere dei poteri come quelli del ministero de educacion, stuprando la sovranità di un paese straniero.
Ora ditemi se questa gente non dovrebbe andare in pensione come diceva qualcuno

Da: oroveso23/03/2012 10:32:36
senti, io non devo vendere niente, quindi dico come stanno le cose. Non riduciamo una cosa seria alla stregua di un ricorso avverso una multa per divieto di sosta.  Qui siamo davanti ad una corte sia pur formata da avvocati. Prima di osare tanto, presumo, anzi sono sicuro che hanno fatto bene i loro conti. Quindi finitela di fare gli agggenti e iniziate a fare le persone serie. Oggi come oggi, andare in Spagna come in Romania e compagnia piacendo non è più un buon investimento, anzi..........

Da: metodo boffo23/03/2012 10:36:40
@ oroveso: non deliriamo però perché darmi dell'agggente oltre che portare all'assurdo la discussione dribbla la stessa senza arricchirla di alcuna utile considerazione.

Da: common law23/03/2012 10:37:51

oroveso, la medesima eccezione è stata fatta a Koller...è trita e ritrita!
il parere izzo dissertava in tema di abuso del diritto, affermando che la sola iscrizione al collegio integra tale abuso... hai visto come è andata a finire..

l'istante non deve provare niente (non c'è inversione dell'onere della prova!)...deve solo affermare innanzi alla corte che il cnf, con motivi pretestuosi ed inammissibili (nessuno può entrare nel merito del percorso formativo LEGITTIMO) E GIA' DECISI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA, nega il diritto di stabilimento abusando della propria posizione...

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