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Concorso Dirigenti Scolastici 2018 Prova orale
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Da: Margot404 | 03/07/2019 01:04:41 |
@Giuseppina Grazie per le tue parole, fa bene sentirle in questo momento. Io cerco di essere positiva. Un vizio di forma si sana. I nostri compiti sono stati corretti con una griglia precedente alla plenaria, che ha solo articolato gli indicatori (molto generici e standard come abbiamo sempre detto). Annullare tutto è un fatto gravissimo, che dovrebbe nascere da motivi sostanziali, non formali. Nei 9 punti precedenti ci sono tutte le critiche sollevate, a partire dal caso Sardegna: tutti respinti. Possiamo attendere, ma ti dico pure che in caso di annullamento chiederò il risarcimento danni economici (mi sono fatta 3 trasferte) e morali. | |
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Da: Bella questa | 03/07/2019 01:07:15 |
Anche se le condizioni di incompatibilità si autodichiarano, il MIUR ha poi l'obbligo di controllare che quello che si dichiara è vero. Quante autodichiarazioni abbiamo fatto, anche per entrare in ruolo, ad esempio? Il MIUR ha in un secondo momento controllato quanto dichiarato. A maggior ragione avrebbe dovuto farlo con questi commissari. Si è fidato troppo, evidentemente. | |
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Da: Giuseppina93 | 03/07/2019 01:10:20 |
Ok Margot. Grazie per la tua risposta. Mi auguro davvero tu abbia ragione È tutto davvero surreale... Proviamo ad attendere | |
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Da: o mammon | 03/07/2019 06:00:10 |
@ margot "...Un vizio di forma si sana..." un po' mi inquieta sapere che aspiranti DS non conoscano il diritto amministrativo...ma nemmeno quello necessario ad un docente: secondo te come mai i genitori vincono ricorsi al Tar contro le bocciature!?!?! Secondo te, la scuola può sanare firme mancanti, orari sballati, nominativi sbagliati(questo sono i motivi per i quali le scuole soccombono) | |
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Da: Concorso regionale | 03/07/2019 06:09:09 |
Non so come terminerà la vicenda Ad oggi la procedura non c'è più Le ragioni "formali" sono state quasi tutte bocciate, con il loro alone di sospetto generale. Sulla incompatibilità del Sindaco non so che dire, onestamente Su quella delle due Dirigenti amministrative dico, con profonda amarezza, che oltre ad essere onesti bisogna sembrarlo E, a quanto pare, non lo sono sembrate Personalmente continuo a non essere neppure sfiorato dai sospetti Rispetto la sentenza ed è giusto che sia applicata Sono stupito del fatto che l'avvocato che ha prospettato questa situazione sia contemporaneamente un consulente consigliato da ANP Campania Vista la situazione, purtroppo, mi domando se davvero io desideri lavorare ancora nel settore pubblico | |
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Da: Externum | 03/07/2019 06:35:36 |
sul Sindaco c'è ampia giurisprudenza che va contro la pronuncia di ieri, tra cui questa dello stesso Tar del Lazio http://www.anpri.it/tar-limiti-dellincompatibilita-carica-politica-commissione-concorso/ Riguardo le due funzionarie bisogna verificare se abbiano svolto attività di formazione per partecipanti al concorso o semplicemente relativa alla loro funzione ministeriale; la stessa sentenza non lo specifica chiaramente | |
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Da: La lettura. | 03/07/2019 06:48:40 |
Specifica che hanno svolto attività di formazione l'anno precedente! | |
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Da: Annamo bene........... | 03/07/2019 06:50:52 |
Il MIUR farà appello entro 3 giorni, chiederà la sospensiva, entro Luglio pubbicherà la graduatoria nazionale di merito, ad Agosto convocazioni. A Settembre avremo i nuovi DS. Qualora il CDS dovesse confermare, NO PROBLEM!!!! Provvedimento legislativo AD HOC per salvare le nomine fatte.... STATE SERENI | |
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Da: cari ricorsisti tar -tufi | 03/07/2019 06:52:04 |
per externum, ricordando che la griglia è stata predisposta dalla commissione madre e non in seduta plenaria, ricordando che la sentenza riguarda la griglia e non la correzione degli elaborati, ricordando che l'incompatibilità nasce dalla legge 190 del 2012 per ovvi motivi di prevenzione alla corruzione, visto che nella fase di realizzazione della griglia di correzione, per i motivi sopra citati, sarebbe incomprensibile l'ipotesi di corruzione, il fatto che ci fossero dei formatori su materie del bando non implica nessun motivo di vizio. IL concorso è stato svolto prima delle composizioni delle sottocommissioni e prima della plenaria del 25 gennaio. La correzione è avvenuta random quindi la ratio del giudice inesperto del TAR o troppo esperto "all'italiana " lascia intendere tante cose | |
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Da: opinione personale | 03/07/2019 07:02:33 |
C'è la volontà di penalizzare i meritevoli. Era un concorso troppo pulito x essere vero. Troppi i nomi illustri rimasti fuori. Alla fine se ne deve pagare il conto in Italia. Tanto fango su di noi che abbiamo studiato senza raccomandazioni. C'è molta "politica" in senso basso dietro tutto ciò: siamo stati considerati pedine in un gioco più grande tra schieramenti politici | |
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Da: CandidatoTipo | 03/07/2019 07:20:42 |
La sequela argomentativa sviluppata in sentenza si appalesa strumentalizzante il principio del "collegio perfetto" poiché i Giudicanti lo correlano, del tutto impropriamente, e nel caso che occupa, alla presenza di due componenti (Dott.sse Davoli e Busceti) che verserebbero in situazioni di incompatibilità per aver, nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, svolto attività o corsi di preparazione. Ma così non è! Intanto v'è da dire che le richiamate sentenze (T.A.R. Lazio, sez. III bis 14/11/2018, n. 10964 e Cons. Stato, sez. VI 18/09/2017, n. 4362) allorquando statuiscono che le commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono "collegium perfectum" (principio totalmente condiviso da chi scrive), esplicitano che le stesse devono operare nella totalità dei propri componenti specificando anche le attività che devono registrare la presenza della intera commissione e non già di una parte di essa. E' dunque lapalissiana la specifica in termini numerici, e non già altro! Quanto alla presenza di membri incompatibili, in nessun modo tale evenienza può incidere sulla legittimità dell'operato della intera commissione, in quanto tale circostanza, ove sussistente, ricadrebbe in capo ai soggetti, anche in termini di responsabilità penale, che, allorquando l'incarico, avrebbero infedelmente dichiarato di non versare in situazioni di incompatibilità . E come può giuridicamente incidere tale aspetto sulla legittimità dell'operato di una intera commissione sul presupposto che la incompatibilità va dichiarata? Ma tanto non basta ai Giudici amministrativi! L'aberrante assunto individuabile al punto c) della sentenza de qua che recita "poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità , quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione" risulta davvero non collocabile. Costoro (i Giudici) incredibilmente presumono e, dunque, assumono che l'intera commissione conoscesse della incompatibilità , per poi ometterne la contestazione e, dunque, la estromissione dei soggetti incompatibili ed ancora, si fosse, comunque, determinata alla validazione dei quesiti ed alla definizione della griglia di valutazione! Tale costrutto è giuridicamente abnorme oltre che completamente destituito di fondamento. Non si comprende, poi, come tale rilievo possa ingenerare la invalidazione di un intero e complesso percorso legittimamente e scrupolosamente ossequiato, in ogni sua fase, dai candidati. Nel rendermi disponibile ad un tavolo di lavoro che sviluppi in maniera più articolata ed adeguata tutto quanto sinteticamente rappresentato, auspico, attraverso la diffusione della presente, la condivisione ed il confronto con altri operatori di diritto. Avv. Gianmario Sposito | |
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Da: Vedo che ... | 03/07/2019 07:26:59 |
Interpretate le sentenze! Stiamo messi bene! | |
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Da: X gli sciacalli | 03/07/2019 07:30:23 |
Ormai è guerra. Senza pietà !!!! | |
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Da: Externum | 03/07/2019 07:35:24 |
@la lettura La sentenza specifica che hanno svolto attività di formazione non di che tipo e la norma prevede "solo" che non la si potesse svolgere per preparare concorsisti. I distinguo in giurisprudenza sono fondamentali e non si tratta semplicemente di interpretare una sentenza. E non sarebbe la prima volta che il CdS smonta le conclusioni erronee del Tar del Lazio | |
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Da: Galles | 03/07/2019 07:35:47 |
Si, ormai è guerra. Decisamente. | |
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Da: Vedo che ... | 03/07/2019 08:00:57 |
Vi è sfuggita questa ricerca in rete ... https://www.andis.it/_webfiles/iniziative_nazionali/Formandis_presentazione_delpercorso_formativo.pdf | |
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Da: Vedo che ... | 03/07/2019 08:03:46 |
Vi è sfuggita anche quest'altra ricerca in rete ... http://www.euroedizioni.it/accessologin-riviste-on-line/198-notizie/697232-seminario-di-studio-vicenza | |
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Da: Refyt | 03/07/2019 08:10:01 |
Il Consiglio di Stato deve annullare, i l MIUR adesso deve sospendere tutto se non vuole commettere altre irregolarità . Spiace per gli idonei ma se una procedura è retta da presupposti NULLI (non annullabili) non vedo come possa esser sanata. Subito nuovo concorso | |
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Da: Refyt | 03/07/2019 08:10:02 |
Il Consiglio di Stato deve annullare, i l MIUR adesso deve sospendere tutto se non vuole commettere altre irregolarità . Spiace per gli idonei ma se una procedura è retta da presupposti NULLI (non annullabili) non vedo come possa esser sanata. Subito nuovo concorso | |
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Da: luce88 | 03/07/2019 08:20:27 |
Cari colleghi insegnanti (perché da ieri siamo tornati tutti colleghi), la situazione è purtroppo chiara: il cavillo c'era e gli avvocati l'hanno trovato. Amico mio, le soluzioni che proponi sono impraticabili: "Secondo me dovrebbero essere annullati però i lavori delle 4 commissioni incompatibili". Ti dico quanto mi è stato detto: il "vizio" non c'era solo nelle 4 commissioni, ma in seduta plenaria. C'è stato contatto non solo tra commissari e concorrenti, ma tra commissari illegittimi e commissari legittimi, che, a quel punto sono stati delegittimati loro malgrado. Dobbiamo purtroppo ammettere che questa storia dei commissari "formatori" la conoscevamo, non è vero che sia venuta fuori adesso. Molti non avevano prestato attenzione al problema, ed è sicuramente vero che, quando i ricorsi sono cominciati, nessuno ne sapeva niente. Ma troppe cose sono andate storte. Troppa gente è stata ingiustamente fatta fuori. Il più delle volte per motivi soggettivi e non oggettivi. L'ho sempre detto: ho visto diversi elaborati di colleghi bocciati e vi assicuro che le ingiustizie erano vere. Non ho difficoltà ad ammettere che c'erano lavori migliori dei miei che non arrivavano al 60 mentre io ho preso un voto molto alto. E poi c'erano prove correte in una manciata di secondi... E poi c'erano prove con punteggi quanto meno sospetti perché perfettamente uguali in tutti gli indicatori... dico io, neanche la fantasia di differenziarli! E poi sappiamo tutti che molti commissari non erano all'altezza. Dopo le numerose dimissioni, nelle commissioni sono arrivate persone poco preparate. Certo, la dea bendata interferisce continuamente nelle nostre vite, ma questo non vuol dire che tutti siano disposti ad accettare i suoi capricci. E non basta... in più gli sfortunati colleghi sono stati spesso attaccati, derisi, incattiviti da alcuni più fortunati. Ora, noi sappiamo bene che i giudizi sono insindacabili... quindi che cosa potevano fare questi colleghi? Gli avvocati hanno risposto: cerchiamo il cavillo... Ieri mi è sembrato di vedere un film americano, uno di quelli in cui gli avvocati si siedono e cercano la falla. Attenzione, non la prova, ma la falla... burocratica. La più pericolosa di tutte. E l'hanno trovata. Il TAR poi, applica la legge, e non poteva fare diversamente. Come non potrà fare diversamente il CSM. Ê un cavillo semplice, banale... e sono i cavilli semplici e banali i più pericolosi perché dannatamente inattaccabili. È per questo che da ieri le mie speranze si sono spente. Amico mio, amici miei, ci tocca guardare in faccia la realtà . La dea bendata ci ha voltato le spalle. Quando ci dicevano che il mondo gira, sapevamo che avevano ragione e così è stato. La giustizia burocratica ha sanato diverse ingiustizie indimostrabili, questa è la verità . Però, ricorrenti tutti, sappiate che l'ingiustizia a cui la sentenza ci ha condannato non è pari alla vostra, è superiore. Per noi non ci saranno cavilli percorribili... eppure abbiamo ragione. Perciò non osannate ora la giustizia. Giustizia non è stata fatta. Ingiustizia grande c'era stata, con ingiustizia grandissima è stata sanata. Ma, accidenti, il mondo va così, ė sempre andato così. Siamo vittime della vendetta di chi ha subito torti, i greci ci avevano già detto che la vendetta sarebbe stata terribile: Atreo invita a pranzo suo fratello Tieste... aveva ricevuto un torto ma finge di perdonarlo. Gli offre in cibo i suoi steso figli... a fine pasto gli dice la verità . Tieste urla e si dispera. La punizione per le offese recate al fratello era troppo grande, smisurata! Tieste dice "deve esserci una misura anche nella vendetta" Atreo risponde di no... non c'è mai misura nella vendetta. | |
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Da: occhio alle date | 03/07/2019 08:20:53 |
Nel pdf andis non c'è la data in cui ha tenuto il corso ma a questa si può risalire. Nell'altro caso il corso si è tenuto a febbraio 2017. Ben più di un anno prima della nomina credo. Poi se ne ha tenuti altri non so. | |
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Da: Rete2019 | 03/07/2019 08:29:18 |
Adesso con questa sentenza se il Consiglio di Stato non dovesse sospendere (e non capisco il motivo per cui dovrebbe a fronte di illegittimità così evidenti) la procedura è da ritenersi sospesa . Dubito che per settembre riusciranno a far diversamente quindi il MIUR dovrebbe sospendere immediatamente anche gli orali in corso per dare esecuzione ad una importante sentenza | |
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Da: Cetrioli siculi marci | 03/07/2019 08:34:46 |
Tutti spariti. Immaginate come avrebbero strombazzato se il TAR non avesse annullato. La giustizia divina c'è | |
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Da: Concorso regionale | 03/07/2019 08:40:24 |
Per Luce88 Credo che quanto dici sia giusto Occorre integrarlo con una piccola verità : questa incompatibilità non ha avuto nessun effetto sulla maggior parte dei candidati. Parlo di un effetto reale, non quello teorico e cavilloso che vale nel mondo del diritto, che tutti sappiamo non essere il mondo della verità , ma quello della verità giuridica. Che è l'unica che conta, ma, non nascondiamoci, non è la Verità . Pensare poi che si tratti di vendetta... | |
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Da: Concorso regionale | 03/07/2019 08:42:36 |
C'ero prima e ci sono... Dicci, caro/a, eri per caso anche sulla banchina di Lampedusa a gridare contro la capitana Carola? | |
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Da: ciao a i | 03/07/2019 08:42:41 |
Leggi bene: In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici" con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso; c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità , quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione; d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. Non conta la data della nomina ma la data di indizione del Concorso ossia 3 agosto 2017. Da questa data devi andare ad un anno prima, ossia agosto 2016. | |
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Da: Se volete una data recente | 03/07/2019 08:42:50 |
https://www.andisnapoli.it/_progetti/Seminari2369/Docs/SEMINARIONOLADAVOLI3DICEMBRE2018.pdf | |
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Da: Risposta concorso regionale | 03/07/2019 08:44:23 |
La verità giuridica in questo caso non ha fatto altro che prendere atto di un dato reale, ovvero le incompatibilità e la conseguente nullità della procedura | |
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Da: Se volete una data recente | 03/07/2019 08:44:56 |
http://www.adisitalia.net/eventi/roma-15012019-corso-di-formazione-il-nuovo-regolamento-di-contabilita-il-programma-annuale-2019/ | |
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Da: ciao a i | 03/07/2019 08:50:32 |
a: luce88 03/07/2019 08.20.27 Luce88, non di vendetta occorre parlare, ma di incapacità da parte del MIUR di organizzare un concorso trasparente e privo di incompatibilità e conflitti d'interesse. Il pesce puzza dalla testa. Pertanto ricorrenti, non ricorrenti, idonei, non idonei, tutti dovremmo chiedere all'unisono le dimissioni del ministro, per evidenti responsabilità politiche. Non è stato in grado di assicurare la regolarità e l'integrità del Concorso, in tutte le sue fasi. Dunque D i m i s s i o n i !!!!!!! | |
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