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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: ingannietormenti03/04/2020 15:00:51
Attenzione ragazzi: non vi fate fregare da chi dice che i corsi di preparazione paventano luglio per accaparrarsi iscritti. Chi è iscritto a quei corsi sa di averli già completamente pagati, quindi nessuno intende accaparrarsi ulteriori iscritti né nulla. Io farei più attenzione a chi dice che, invece, il concorso si farà a ottobre (che non è stato mai scritto né sentito da nessuna parte!!!). Lì sì che c'è un interesse a guadagnare,e anche a prendere nuovi iscritti che possono pensare di farcela a prepararsi in 6/7 mesi da ora a ottobre.
Meditate.

Da: Usiamo la testa 1  - 03/04/2020 15:24:56
Molti non stanno capendo che probabilmente tra luglio e ottobre/novembre, dall'esclusivo punto di vista medico, la seconda data sarebbe peggiore.
Ci sono varie evidenze storiche che dimostrano come questo genere di epidemie virologiche abbiano varie fasi e quasi sempre tendano a scemare in estate per ricomparire in autunno.
Pertanto è inutile che vi riempiate la bocca sul fatto che farlo a luglio sarebbe una follia, milioni di contagi ecc ecc. solo perché volete rimandarlo il più in là possibile illudendovi che ci arriverete maggiormente preparati.

Questo concorso o si fa a giugno/luglio oppure si rischia di non farlo sino all'estate del 2021 almeno. Parlare di autunno/inverno 2020 non ha senso.

Da: Vin03/04/2020 16:14:26
Per chi ha approfondito la traccia di penale e sta attendendo le correzioni: art. 117 "...per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato". Premesso che esiste una specifica disposizione che dà rilievo a elementi specializzanti appartenenti solo a taluno dei colpevoli, come si fa da un punto di vista normativo a ritenere esistente la teoria del reato di mano propria per escludere un effetto, quello della configurabilità del concorso, che è espressamente previsto dalla legge.

Da: Ingannietormenti03/04/2020 16:39:19
Applausi @usiamolatesta!!!!

Da: 8ore 03/04/2020 16:43:09
L'art. 117 omette di specificare a quali condizioni l'extraneus può concorrere nel reato proprio. Si limita a dire che quando concorre muta il titolo del reato.
In presenza di questa omissione, non rimane che elaborare teorie, come quella del reato di mano propria, per chiarire quando può concorrere.

Da: -Antigone- 
Reputazione utente: +41
 1  - 03/04/2020 16:44:24
@Vin
Il 117 si riferisce ai reati propri semiesclusivi e non esclusivi, lasciando quindi teoricamente fuori i reati propri esclusivi (o di manu propria). Da qui i dubbi, posto che per alcuni il 393 sembrerebbe essere - appunto - reato proprio esclusivo.

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Da: 1-2-303/04/2020 16:51:23
Il 117 era uno spunto interessante muovendo dalle tesi minoritaria per la quale esso si applica se il soggetto qualificato abbia il dominio finalistico dell'azione.
Anche semplicemente per escluderne la rilevanza ai fini della corretta soluzione del problema giuridico, consentiva di impreziosire il tema.
Ciò vale soprattutto per chi ha affrontato il tema anche  sotto lo specifico profilo della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

Da: 8ore 03/04/2020 17:15:49
Signori, prima le norme, poi la dottrina, la giurisprudenza e le loro classificazioni.
Se no auguri. Nel mondo del diritto tutti dicono il contrario di tutto. Per questo bisogna sempre partire dal dato positivo, soprattutto al concorso, dove bisogna evitare di esporre tesi prima di aver illustrato il significato e i limiti delle norme, che su di esse si sono formate.
Valga come consiglio generale a me stesso e a chi interessa approcciarsi al concorso. Anche perché durante il percorso di studio c'è la tendenza, rischiosa, a dimenticarsi le basi e concentrarsi sui problemi specifici, finendo per trarre regole dalle soluzioni di questi.

Da: Vin03/04/2020 17:32:26
Perdonatemi, ma continuo ad avere dubbi: "... per i rapporti fra il colpevole e l'offeso", mi sembra che le ragioni creditorie rientrino perfettamente in questa previsione. La regola generale è quella del concorso di persone ex 110 seg.; il 117 dice che si applica il concorso anche quando i reati sarebbero diversi per circostanze riguardanti solo uno dei colpevoli, prevedendo il concorso nel reato che presenti gli elementi specializzanti. Il fatto descritto dalla traccia è un fatto antigiuridico penalmente sanzionato (con o senza elementi specializzanti). Se questa è la disciplina del concorso di persone (tralasciando l aspetto dell elemento soggettivo), a me sembra che ritenere esistente un'estorsione sia più una scelta "politica sanzionatoria" che altro.

Da: -Antigone- 
Reputazione utente: +41
03/04/2020 17:34:26
@8 ore
Esatto. Peraltro,magari avessimo inserito nei temi tutto quello di cui stiamo discutendo da mesi. O almeno, io non l'ho fatto. Sono stata molto molto più sintetica e poco approfondita. Ma in quelle condizioni, non possiamo pretendere da noi stessi la perfezione.

Cmq, ragazzi... Ho pensato una cosa: dopo aver condiviso un po' l'ansia di questi mesi, sarebbe bello sapere poi chi ce l'ha fatta. Sia per condividerne la gioia, ma anche per avere un metro di valutazione rispetto ai propri temi, cercare di capire gli errori. Dato che immagino che lo stato mentale degli idonei sarà in quei momenti proiettato ad altro (giustamente), cosa ne pensate di raccogliere, nel frattempo, in un'altra discussione solo ed esclusivamente le scalette dei nostri temi, senza altri commenti?
È vero che le abbiamo postate qui più volte, ma sfido chiunque a ricordarsele e ritrovarle sarebbe difficilissimo.
In questo modo, invece, se qualcuno dovesse risultare idoneo e volesse condividere la notizia, ci basterebbe accedere a quella discussione per ritrovare facilmente le sue scalette e cercare di capire in cosa noi, invece, abbiamo sbagliato.
Cosa ve ne pare?

Da: Accipiens03/04/2020 17:51:13
Volevo porvi un quesito: adottare la linea del concorso in esercizio arbitrario o qlla dell estorsione non è una mera questione teorica destinata  ad affollare l aula delle discussioni infeconde ma ha dei precipitati applicativi di enorme rilievo in termini di quantum della pena.
Io ho infatti evidenziato il problema di forseeability e accessibility ,rectius calcolabilità della pena.
È possibile mutare in maniera così dirimente la posizione del soggetto colpevole prevedendo una forbice esagerata nella scelta tra le 2fattuspecie di reato.
Ditemi se si tratta di una idea peregrina

Da: -Antigone- 
Reputazione utente: +41
03/04/2020 18:03:11
@Accipiens
Certo, è esatto dire che ci sono enormi differenze pratiche per il reo. Non sono sicura però di aver capito la tua domanda: intendi dire che è errato a monte prevedere delle fattispecie simili con conseguenze così differenti?

@Vin
La soluzione che prospetti sarebbe piana se
A) vi fosse certezza che il 393 sia proprio semiesclusivo, ma questa certezza pare non esserci affatto;
B) se fosse certo che il creditore, di per sé, risponderebbe di 393 e non di 629, e anche questo non è certo. Vedi gli innumerevoli orientamenti volti a distinguere i due reati e il problema del concorso apparente tra le norme.
Purtroppo però allo stato non abbiamo certezza di nulla, è questo il problema...

Da: 8ore 03/04/2020 18:04:23
@Antigone
Bella proposta, che però secondo me presenta i seguenti rischi:
1) chiunque potrebbe dire di essere idoneo
2) se già ora Antigone sostiene la tesi x (e poi è idonea) e 8ore sostiene la tesi y (e poi non è idoneo), perché 8ore dovrebbe imparare dai propri errori solo dopo aver saputo che Antigone è idonea? Cioè, il confronto ha senso già ora, sempre che uno sia disposto a confrontarsi...
3) non credo che una semplice scaletta renda l'idea di come è stato fatto il tema

Da: Dite a quelli 3  - 03/04/2020 18:24:59
che parlavano di fare le prove a luglio che Borrelli ha appena dichiarato - visibile su ANSA.IT - che il lockdown durerà fino a metà maggio e poi si vedrà, sempre ribadendo che "...il ritorno ad una vita che permetta contatti anche minimi è molto molto lontano e le misure di sicurezza dureranno ancora diversi mesi, la fase 2 non riguarda la possibilità di uscire di casa ma solo la riapertura parziale di alcune attività urgenti..."

Da: Accipiens03/04/2020 18:25:10
No Antigone(per inciso ogni volta che leggo il tuo nome penso al capolavoro di Sotis "tra Antigone e Creonte io sto con Porzia" relativamente al caso taricco) volevo evidenziare che punire per anni tale fattispecie di reato col concorso in es arb delle pr ragioni e adoperare ex abrupto un overrulling che preveda una punizione per estorsione significa non garantire al reo quella calcolabilità della pena tanto cara ai Giudici di Strasburgo.
Ho grande stima di te, per quello che hai scritto finora.
Ti sarei grato se mi rispondessi

Da: Dite a quelli03/04/2020 18:26:24

Da: Dite a quelli03/04/2020 18:26:26

Da: Dite a quelli03/04/2020 18:26:28

Da: Un altro prof. che arieggia le fauci.. 1  - 03/04/2020 18:30:46
Io direi di imparare a leggere, prima di dare mandato di dire a quelli..

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/04/03/borrelli-mai-fatto-date_9ded38f4-33fe-4d14-a7e4-103b0ace1ee4.html

""L'orizzonte temporale resta quello del 13 aprile come annunciato dal presidente del consiglio. Ogni decisione sulle misure restrittive e sull'eventuale 'fase 2' spetterà dunque al governo che, come sempre, si avvarrà delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico". Lo dice all'ANSA il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli precisando il concetto espresso questa mattina in radio. "Nell'intervista ho chiaramente detto di non voler dare date e ho ribadito ancora una volta che l'inizio della nuova fase dipenderà dai dati e dall'analisi degli scienziati"".

Da: 8ore 03/04/2020 18:36:08
@Vin e Accipiens
Avete ragione. Questo è il grande problema del rapporto tra 393 e 629. Per un niente ti cambia la pena da così a così. Quindi la giurisprudenza prima decide se il mandante e l'esecutore sono brutti e cattivi o belli e buoni (perché ci sono andati piano con la violenza e le minacce), e poi si inventa una tesi per applicare il 393 o il 629. Funziona così da sempre. Prima decido chi ha ragione e poi ti faccio la motivazione. Taaac. A parte gli scherzi, è un dato di fatto che molti problemi in diritto penale vengono risolti al contrario.

Da: Dite a quelli 2  - 03/04/2020 18:42:57
che accusano a vuoto di "arieggiare le fauci" di leggere bene però e soprattutto le notizie nella loro interezza. Postando il link poi si legano le mani da soli.
Ah, Brusaferro aggiunge ulteriori dettagli alla lontananza del ritorno alla normalità su Corriere.it.

Comunque facciamo un grande in bocca al lupo a tutti quelli che a luglio andranno alla fiera (dell'est).

Da: Che nostalgia03/04/2020 18:47:13
Infatti la parte conclusiva del mio elaborato è stata interamente dedicata alle conseguenze della applicazione dell'una e dell'atra norma.
Pene sensibilmente diverse, confisca in caso di estorsione, etc.
La traccia riguardava temi di parte generale interessanti ma non puramente astratti, perché la soluzione del problema aveva ricadute di non poco momento per il reo.
Cogliere questo duplice aspetto, teorico e pratico, mi sembra fosse importante, trattandosi di un concorso in Magistratura.

Da: Sculato laureato in tempo03/04/2020 18:50:35
@Per sculato laureato in tempo Scusa se non ho risposto prima, ma ho notato il tuo messaggio solo ora. Volevo ringraziarti per i preziosi consigli e nonostante i costanti avvertimenti giunti a me da ogni direzione continuerò con determinazione granitica, la stessa che mi ha fatto iscrivere a giurisprudenza e studiare 8 ore al giorno anche quando non necessario. Ho scelto questo percorso conscio della mole degli esami e del sovraffollamento della facoltà, da cui consegue una scarsa possibilità di successo lavorativo. Questo è il sogno di una vita che, dati alla mano, non realizzerò, ma l'impegno e la preparazione non saranno buttati. O troveremo una strada o ne costruiremo una

Da: 8ore 03/04/2020 18:56:59
@Che nostalgia
Punti in più se ne hai trattato alla fine di un tema che, però, dev'essere idoneo in relazione alla parte c.d. teorica, visto che è pur sempre da questa che discendono le conseguenze sanzionatorie. Però è vero, in questo tema aveva molto senso mettere alla fine una nota sulle sanzioni. Cosa che io non ho fatto.

Da: Che nostalgia03/04/2020 19:06:44
La mia scaletta l'ho scritta più volte.
Poi è chiaro che occorre verificare i contenuti di ogni gradino.
- vicenda prima facie riconducibile al 110/393;
- introduzione della tesi del 393 come reato di mano propria;
- valutazione della possibilità di concorso ex 117 nel 393 ed esclusione;
-  individuazione delle fattispecie residuali: 610 e 629;
- ricostruzione dei rapporti tra tali fattispecie, in termini di concorso apparente di norme;
- riferimento a SS.UU. (2017) che hanno aderito alla tesi monistica in materia di concorso apparente;
- applicazione del principio di specialità, valorizzando l'ingiusto profitto/danno del 629;
- individuazione dei possibili casi di ingiusto profitto/danno;
- conseguenze applicative di tutte le fattispecie richiamate, con un breve cenno alla reità mediata.
Questo è il percorso che ho seguito.

Da: -Antigone- 
Reputazione utente: +41
03/04/2020 19:26:08
@Accipiens
Ti ringrazio per la stima. Guarda, è una considerazione interessante... Credo però che sia superabile, poiché la riconduzione al 393 o al 629 non è arbitraria, ma basata su elementi differenziali dei due reati. Peraltro, se non erro la questione è sempre stata un po' dibattuta. Quindi, poiché mi pare di ricordare che ad essere stigmatizzati siano i mutamenti imprevedibili, probabilmente questo non vi rientrerebbe. Poi non so, vediamo se qualcuno ha idee migliori...

@Che nostalgia
Anche io ho trattato l'aspetto delle conseguenze in punto sanzionatorio.

Da: -Antigone- 
Reputazione utente: +41
03/04/2020 19:28:43
Credo fosse un punto importante, seppure ovviamente di per sé non dirimente. La tua scaletta mi sembra buona. Io probabilmente non avrei trattato il 610, ma ci sta.

Da: CIUCCIO91 03/04/2020 19:35:38
Secondo me invece le S. U. manterranno la qualificazione tradizionale affermando che il 393 può commetterlo solo il titolare del credito. In caso di concorso si risponde di reati diversi e segnatamente il 610 cp se il credito è esistente e l'estorsione se il credito non esisteva e si commette violenza e minaccia per costringere taluno a fare qualcosa con ingiusto profitto e altrui danno.

Da: Usiamo la testa03/04/2020 19:40:41
Se il concorso non si farà a luglio, non si farà nemmeno in autunno, mettetevelo in testa.
Più avanti sarà solo peggio, non meglio.

Se il ministero ha bisogno di nuovi magistrati, ove possibile, lo farà entro l'estate. Altrimenti preparatevi a salutarlo prima del 2021 inoltrato.

Da: Che nostalgia03/04/2020 19:49:55
@Antigone
Il 610 è venuto naturale perché, eliminato in una data prospettiva il 393, occorreva in qualche modo interrogarsi sulle fattispecie residuali.
Inserirlo mi dava modo di "aprire" sul concorso apparente di norme e di trattarlo, dopo che la prima parte era concentrata su 110 e 117.
E' stato quindi un inserimento volto più che altro a trattare un ulteriore istituto, in una prospettiva allo stesso tempo teorica e pratica.
E devo confessarti che, anche nella recente "investitura" delle Sezioni Unite, mi sembra che il 610 sia il grande assente, perché alcuni problemi esegetici sul rapporto tra 393 e 629 potrebbero essere risolti con minore sforzo ricorrendo proprio alla violenza privata.
Fattispecie con un trattamento sanzionatorio "mediano" e che punisce, come reato comune, proprio condotte costrittive che siano patrimonialmente neutre.
Tant'è...


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