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concorso ds 2017- prove scritte
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Da: la vita è tutta un quiz14/08/2018 15:54:26
ciao @vivere!! eeh autonomia e inclusione, per forza!:)

@ secondo me medesimo
condivido le tue perplessità. Ci sono tanti temi che saranno rimestati fino al giorno prima dell'esame. Come facciamo? ci fermiamo a quello che abbiamo nei libri o dobbiamo anche seguire lo sviluppo day-by-day delle 9 aree tutte assieme??

e si studia a Ferragosto!! ma tanto piove:) tiè*
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz14/08/2018 16:25:32
qui
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2017/nota%20contenzioso%20scrutini%20ed%20esami%202764.21-02-2017.pdf

una circolare utile allo scopo*
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz14/08/2018 16:35:46
e questo pure

Con sentenza del 19 giugno 2018 n. 6849, il TAR Lazio ha stabilito che i genitori degli studenti hanno sempre il diritto di chiedere la visione e l'estrazione di copia degli elaborati svolti in classe dai figli. E ciò a prescindere dal fatto che il procedimento di valutazione si sia concluso o meno. Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'esame del TAR.

La ricorrente, separata dal marito, ma coaffidataria della figlia minorenne, ha presentato all'istituto scolastico, da quest'ultima frequentato, richiesta di accesso in riferimento alle prove svolte in classe dalla figlia medesima. Questa istanza, giustificata dai voti bassi assegnati all'alunna, è stata rigettata dalla dirigente scolastica in base al seguente ordine di ragioni:

i documenti, a dire della scuola, sono accessibili ai genitori solo al termine del processo di valutazione degli studenti;
i compiti degli alunni possono essere solo visionati dai genitori nel corso dei colloqui infra annuali;
gli elaborati sono visionabili sul portale dell'istituto scolastico, accedendo con apposite credenziali.
Stante tale diniego, la ricorrente ha deciso di adire il TAR al fine di ottenere l'annullamento del predetto provvedimento emesso dalla dirigente della scuola frequentata dalla figlia.

Nel caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi, questi ultimi affermano il diritto dei genitori, anche separati, di accedere a tutti i documenti di scrutinio dei figli, sia che abbiano ad oggetto gli elaborati svolti in classe, sia che riguardino attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe e sia che si riferiscano ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle). E ciò in considerazione del fatto che l'esercizio di tale diritto d'accesso, rientra, proprio, nei doveri educativi dei genitori. Infatti questi ultimi, al fine di meglio assolvere a tali doveri, devono comprendere le carenze culturali dei propri figli per supportarli, consentendo loro di intraprendere un valido precorso di recupero scolastico, attraverso lezioni svolte da docenti privati. Il fatto che la ricorrente sia separata e sia stata la sola ad aver presentato l'istanza, a nulla rileva, atteso che il diritto d'accesso può essere esercitato anche da un solo genitore, senza il consenso dell'altro e senza l'autorizzazione da parte del tribunale. Tanto perché "la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata" (cfr. T.A.R. Lazio - Latina, 9.7.2002 n. 753). A ciò si aggiunga che l'esclusione del diritto d'accesso nella questione in esame non può essere giustificata neppure invocando l'art. 24 , comma 1, lett.d), e comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Secondo il combinato disposto di tali commi non è possibile accogliere l'istanza di accesso agli atti:

quando, nei procedimenti selettivi, tali atti contengano informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi o

quando tale istanza è finalizzata ad eseguire un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 


È evidente che le prove in classe degli alunni non rientrano tra gli atti di natura selettiva, in quanto le stesse servono solo a valutare il grado di preparazione degli studenti. Nessuna comparazione tra questi ultimi viene svolta, così come nessuna selezione. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui gli scrutini avessero la natura di un procedimento selettivo, a parere del TAR, l'esclusione del diritto d'accesso sarebbe, comunque, limitata solo agli atti, oggetto della relativa istanza, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale riferiti a soggetti terzi. Non può dirsi, neanche, che la richiesta d'accesso in esame fosse finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni dal momento che la ricorrente ha solo domandato la visione e l'estrazione di copia dei compiti e dei relativi voti riguardanti la figlia minore. Che l'istanza in questione presentata alla dirigente scolastica è legittima, appare, dunque chiaro. D'altronde la stessa giurisprudenza, richiamata dal TAR, ha stabilito che "è pacifico che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell'attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi." (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 13.2.2017, n. 230; T.A.R: Campania - Napoli, Sez. V, 12.10.2003, n. 12996). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha ritenuto che il diniego della scuola fosse infondato, come infondate sono state reputate le ragioni addotte ad esso. Infatti, a parere dei Giudici amministrativi, l'accesso agli atti non deve essere limitata soltanto al momento successivo la pubblicazione dei risultati (come sostenuto dalla dirigente scolastica) in considerazione del fatto che tale richiesta non ha avuto ad oggetto documenti riguardanti gli esami. Da ciò emerge che le motivazioni allegate dall'istituto scolastico non possono costituire una valida esimente per contestare il diritto d'accesso della ricorrente ed impedire, dunque, una sentenza favorevole per quest'ultima. Infatti, sulla base di tale ragionamento, il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto della scuola, ordinando a quest'ultima di fornire alla ricorrente copia dei compiti in classe della figlia e delle relative annotazioni. 

e dunque: che porti a un contenzioso o meno, che ci sia, dietro la richiesta di accesso agli atti, un mero interesse legato al diritto di dare una migiore educazione ai propri figli o che ci sia una celata intenzione ad adire al tar...la richiesta di uno o di entrambi i genitori, durante l'anno scolastico o ad esami/scrutini conclusi, è SEMPRE un interesse legittimo, qualificato. E pertanto, tranne i casi in cui va a ledere i diritti di terzi, va sempre detto si, con verbalizzazione formale degli atti presentati.

+.+'
Rispondi

Da: ziogigio  1  - 14/08/2018 16:54:30
@ Quiz
Quindi, mi pare di capire, respingeresti la richiesta formulata in questi termini?

A seguito della bocciatura del proprio figlio un genitore chiede l'accesso al verbale dello scrutinio finale riguardante lo studente e agli elaborati scritti degli altri alunni con il voto, adducendo la DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NEI GIUDIZI

Io, nel caso di richiesta informale concederei l'estrazione degli atti riguardanti il figlio spiegando la legittimità di giudizi diversi in presenza di misurazioni uguali (es.: 4, 5, 6 M=5 voto =6   6, 5, 4 M=5 voto =5).
In caso di richiesta formale, così formulata, negherei l'accesso invitando a riformulare la richiesta per i soli atti del figlio.
Ça va bien?
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz 1  - 14/08/2018 17:06:27
si, @ziogigio

tutto sta nei termini in cui viene presentata la richiesta.
Ai genitori NON spetta:

- la valutazione dell'operato della PA in questione - cioè del personale dell'istituzione scolastica - perchè quello è compito del DS. Se il DS constata che il docente si allontana dalle indicazioni sulla valutazione formulate nel PTOF allora interviene col docente, in seperata sede. Ma questo non è compito dei genitori

- la valutazione in confronto di terzi ma solo in merito alla preparazione del proprio figlio, alla sua singola capacità o meno di rispondere al test/prova do esame somministrato dal docente e/o dalla commissione di esame

su questo il TAR è stato chiarissimi.

Quindi, si accetta la richiesta SE formulata nei termini corretti. E si mostrano gli atti. Si fa il verbale, dopodichè se vanno al TAR perchè non ritengono consono il voto o il giudizio assegnato questo poi è al giudice amministrativo e come dice la Circolare che ho postato ci pensa l'Avvocatura dello Stato ma sempre in relazione al singolo. Mai ai terzi.
Rispondi

Da: kulky 14/08/2018 17:26:56
Chiedo ai colleghi e specialmente a quelli di economia aziendale se hanno voglia e tempo di spiegarmi cosa sono i
registri partitari entrate e spese
Rispondi

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Da: Aztlan 14/08/2018 18:08:55
In questo momento siamo tutti in lutto, l'Italia si sgretola, materialmente e moralmente sotto i nostri occhi. Produrre qualche migliaio di presuntuosi dirigenti del nulla perde ogni valore.
Rispondi

Da: Corsi e ricorsi14/08/2018 18:23:08
@Aztlan
Concordo, già in questi giorni stavo vivendo una mia personale crisi rispetto alla sterilità di uno studio del genere., tutto si ridimensiona.
Rispondi

Da: Secondo me medesimo 14/08/2018 18:48:35
Scusate, ma il vincolo del superamento dei 36 mesi per le supplenze a termine è ancora valido?
Rispondi

Da: Chissà 14/08/2018 18:52:50
@Aztlan
Concordo pienamente
Rispondi

Da: paky1314/08/2018 19:37:55
Un pensiero alle vittime di Genova è assurdo che succedano queste cose ma purtroppo ce ne ricordiamo sempre dopo che è successo. Purtroppo non voglio generalizzare ma le condizioni in cui versa il nostro (una volta bel paese) passano e si valutano
anche per questi avvenimenti.
Rispondi

Da: kulky 14/08/2018 20:52:34
io ci passavo spesso li sopra. Tutti i fine settimana  per andare dai miei genitori :(
Rispondi

Da: xprecedenti 14/08/2018 23:07:25
Tutto ha perso valore.
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz15/08/2018 09:53:56
@xprecedenti

no. tutto acquista valore.
vi ricordo che l'unico che è stato punito per i crolli a seguito del terremoto dell'Aquila è stato il Preside arrivato lì tipo un anno prima

buongiorno e buon ferragosto a tutt*
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz 1  - 15/08/2018 10:06:59
a cui il nostro illustre Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, emerito prof e docente, uomo di cultura nonchè, soprattutto, uomo di spiccata intelligenza, ha finalmente concesso la grazia dopo una diatriba processuale surreale che ha visto il Preside in questione unico incriminato e unico condannato, con interdizione dai pubblici uffici e carcere, per il crollo del Convitto. Una cosa, veramente, assurda.
Colgo l'occasione per esprimere tutta la mia vicinanza a chi si trova - per non sue colpe -invischiato in un paese che ha eletto la politica dello scaricabarile a sistema e non vede l'ora, sempre, di lasciare il cerino nelle mani del povero malcapitato di turno.
Grande Presidente! Speriamo che il Quirinale si faccia carico di colloquiare con il CSM per una pronta e attenta punizione ai responsabili del crollo di Genova - appaltatori, enti locali, assessori e chi più ne ha più ne metta.
Rispondi

Da: Never give up15/08/2018 11:11:57
Ciao!
Mi presento, seguo il forum da un pò ma è la prima volta che intervengo.
Grazie a chi ha inviato dei contributi costruttivi; in merito alla traccia proposta sulla richiesta di accesso agli elaborati degli studenti della classe da parte dei genitori di un allievo bocciato, a mio parere non ci sono controinteressati perché l'effetto della richiesta (a patto di mantenere anonimi gli elaborati) non sortisce alcun effetto sugli altri studenti.

Cosa ne pensate?
Rispondi

Da: dlm15/08/2018 11:40:57
pala e piccone è meglio!!
Rispondi

Da: Vivere1234   1  - 15/08/2018 12:25:35
Scusate ma vedono il numero già  vacante delle dirigenze,e i numerosi dirigenti che hanno un'età  superiore a 60,ritengo che 2425 messi a bando siano pochissimi. In Friuli nei prox tre anni molti dirigenti andranno in pensione,e non credo sia diverso altrove
Rispondi

Da: sono (un poco meno) depresso15/08/2018 13:22:39
@la vita è tutta un quiz
@Kulky
non credo proprio che così come strutturata la risposta all'interessante quesito posto da Kulky riceverebbe una valutazione positiva.
Spiego perché: innanzitutto, tenderei ad escludere la notifica ai controinteressati, non ravvisandone in questo caso.
Stiamo parlando di un alunno che è stato bocciato e che ha 60 giorni di tempo per ricorrere al tar. E ne ha molti meno per ottenere una sospensiva del provvedimento impugnato. Tra l'altro, il provvedimento che potrebbe adottare il tar riguarderebbe, evidentemente, la valutazione del singolo alunno e non certo quella di altri. Pensa a un ragazzo non ammesso all'esame di stato che vuole ricorrere al tar (è successo nella mia scuola quest'anno) e pensa se nel lasso di tempo tra gli scrutini e l'insediamento della commissione d'esame sarebbe possibile aspettare di acquisire le deduzioni dei controinteressati.
Detto questo, io imposterei il discorso partendo dalla doverosità dell'accesso, dalla legittimazione dei genitori e dal loro interesse e, di riflesso, svolgerei qualche osservazione sulla privacy, chiarendo i termini del procedimento di accesso. Insomma mi limiterei a svolgere la L. 241/90 segnalando le specificità dell'accesso a scuola, come constatato giustamente da @la vita è tutta un quiz. In parte queste cose sono state già dette.
In ogni caso, ti ringrazio @Kulky per lo stimolo alla discussione, e tieni presente che ogni mia parola è rivolta solo a far sì che la prossima simulazione sia migliore.
Rispondi

Da: Ma conviene15/08/2018 22:57:26
studiare prima dai manuali-compendio e poi andare su quelli dedicati esclusivamente alle prove scritte o esclusivamente da quelli per le prove scritte?
Rispondi

Da: blu 16/08/2018 00:45:51
Non esiste una risposta certa
Rispondi

Da: Secondo me medesimo 16/08/2018 07:57:40
Pausa finita, peccato! Si riprende.
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz 1  - 16/08/2018 10:19:25
Ciao @sono (un poco meno) depresso

come vedrai da questo articolo
http://www.autonomiascolastica.it/upload/20110401ras3-2011_attualit%C3%A0.pdf

la giurisprudenza ha assunto diversi orientamenti in merito alla richiesta di visionare gli esami degli altri alunni - i compagni di classe dell'alunno interessato.

L'articolo non è esaustivo perchè le sentenze si rincorrono ancora oggi e bisognerebbe, appunto, capire fino a che punto deve arrivare la nostra preparazione perchè seguire tutte le questioni relative a tutte le aree day-by-day è veramente difficile e meriterebbe di mollare tutto, andarsene in eremo e fare solo questo mane e sera fino al giorno dell'esame. Cosa non possibile.

In linea di massima, il DS che si vede pervenire una richiesta di accesso agli atti relativa a X e a tutti gli altri Y può accogliere la richiesta relativa a X corredando la visione - e l eventuale richiesta di estrazione copia - di tutti i documenti relativi al processo di valutazione -verbali del consiglio di classe, criteri di valutazione adottati nel PTOF ecc.

Se la richiesta si spinge oltre e formalmente chiede l'accesso anche a tutti gli altri Y non è detto che puoi escluderla a priori. E' lecito rispondere che la procedura valutativa della scuola non è un concorso pubblico e pertanto la valutazione degli altri non incide sulla valutazione dell'alunno X interessato e che il diritto di accesso non si trasforma- ipso facto- in un supposto "diritto di ispezione" dell'operato della scuola e dei suoi componenti.

Però, tieni conto che le prove d esame nn sono coperte nè dal segreto d ufficio nè dal segreto di stato. Quindi, l'accesso alle prove degli altri alunni è astrattamente ammissibile.
Ed infatti è stato ammesso dal Consiglio di Stato nel 2015. Con la precisione che non è un ammissione generalistica ma relativa all'impugnazione di un provvedimento di bocciatura.

Dipende dal caso, come la giurisprudenza ha segnalato.

Nel qual caso - illogicità manifesta dei criteri di valutazione e della formulazione del giudizio, del voto, contraddittorietà ecc - conviene, secondo me, adottare la procedura indicata da @Kulky e differire la richiesta dando il tempo dell'avviso ai controinteressati, specificando comunque nella notifica di avviso di avvio di procedimento che sarà consentito l'accesso con estrazione copia solo in forma anonima e comunque a tutela della privacy con forme di oscuramento di ogni possibile indizio/informazione/dato sensibile. Se non ci sono proteste, consenti l'accesso e l'estrazione dopo aver proceduto all'oscuramento.

Tutto questo ha un costo. Per chi richiede la copia degli atti e per le segreterie che si devono far carico di sistemare tutte queste cose.
Nel caso in cui il DS ritenga troppo gravosa la richiesta - "voglio vedere e avere copia di tutte le prove di italiano delle classi V agli esami di stato" - può non accogliere la richiesta.

Correggetemi se ho detto fesserie, grazie*
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz16/08/2018 10:37:16
Qui
gli estremi della sentenza
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/dicembre/1449563754527.html

in estrema sintesi, si può dire che a guidare la scelta del DS deve essere la motivazione addotta dai genitori/legali rappresentanti descritta nella richiesta di accesso agli atti. E' la valutazione dell'interesse legittimo, fattuale e concreto - da valutarsi di caso in caso - che guida l'azione e la scelta del DS nell'ambito delle modalità di soddisfacimento disponibili nel quadro normativo vigente e secondo il Regolamento Accesso agli Atti approvato dal Consiglio di Istituto della propria Istituzione Scolastica.

fermo restando i paletti per tutti: i docenti possono mostrare gli elaborati agli interessati ma non dare copia degli elaborati a nessuno, al momento della visione dei documenti non si può fare una strage:) non possono essere modificati ect, chi ne prende la copia - pagando i diritti di segreteria - si assume la responsabiità "dell'uso conforme alla norma vigente" e via dicendo.

Insomma, un tema importante per cui sarebbero sufficienti gli interi 150 minuti.
Rispondi

Da: la vita è tutta un quiz 1  - 16/08/2018 11:03:34
Quindi, scusate, per essere chiara fino in fondo:

è giusta la risposta di @kulky qualora questa disparità di trattamento si sia tramutata in un provvedimento di bocciatura o un atto di "grave nocumento" della carriera scolastica dell'X in questione, fermo restando la ragionevolezza della richiesta.

è precisa e altrettanto corretta la risposta di @ziogiogio perchè davanti ad azioni di velleitario atteggiamento sindacale che strilla "alla disparità di trattamento" senza essercene estremi ragionevoli, si può rifiiutare, dando all'interessato comunicazione di parziale diniego e invitando l'interessato a riformulare la richiesta nei termini corretti.
ad es. quel giorno Z ha messo 3 a X. Il genitore dice: disparità di trattamento. il DS manda il verbale che afferma la sua presenza alla correzione delle prove e in quanto titolare della prevenzione della corruzione attesta la liceità della valutazione. Quindi, non dà seguito alla richiesta di avere anche gli atti degli altri alunni perchè non ne ha motivo.
Poi, se vanno al tar vanno al tar.

In entrambi i casi, la comunicazione del DS all'interessato è motivata cosi come è motivata la richiesta di accesso agli atti. Bisogna vedere il caso.
Rispondi

Da: kulky 16/08/2018 15:07:54
Qualcuno sa se è e se lo è in che legge e art. ( si trova la seguente affermazione che ho trovato in internet a proposito del DSGA e il contrllo dei beni in inventario:
Il DSGA è responsabile dei beni ricevuti in consegna e assume ogni iniziativa idonea alla loro conservazione. Potrà liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando di aver usato un' adeguata diligenza nella vigilanza e nella custodia e che l'eventuale perdita o il danneggiamento di essi non sia derivante da incuria o negligenza da parte sua, ma causato da un fatto imprevedibile, da caso fortuito o da forza maggiore.
Rispondi

Da: xprecedenti 16/08/2018 16:41:09
Il Ds non deve dimostrare niente a nessuno poiché la valutazione della Commissione è insindacabile, tant'è vero che nemmeno i giudici in genere osano intervenire in tal su questo punti. Il ds ha l'obbligo di consentire l'accesso agli atti del solo interessato che se non fosse convinto potrebbe adire ricorso al giudice amministrativo.
Rispondi

Da: ziogigio 16/08/2018 17:06:05
@kulky
Prima parte: contratto.
Seconda parte: valutazione personale della dottoressa Romallo di puntoedu.

Non mi sembra proprio linguaggio tecnico di un testo di legge, ma aspetto volentieri smentite da quelli bravi ;)
Rispondi

Da: kulky 16/08/2018 17:54:32
Oggi sono sul DSGA e vi rompo su questo
le righe scritte sotto sono tutte del contratto ?
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Rispondi

Da: kulky  1  - 16/08/2018 18:24:36
Cercando ho trovato che è la tabella A del contratto CCNL 2007
Rispondi

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