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concorso ds 2017- prove scritte
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Da: Secondo voi su 900005/10/2018 10:01:48
E' chiaro che ne taglieranno circa 6000?
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Da: Inesperta 05/10/2018 10:34:44
E poi ci saranno valanghe di ricorsi da parte di chi prenderà 60...perche' corrisponde alla sufficienza?!?
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Da: indiscreto05/10/2018 11:33:19
novità?
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Da: Secondo me medesimo 05/10/2018 11:42:48
Dai salvamar, un poco di ottimismo. Io credo che passi chi domina bene un certo argomento. All'inizio avevo molta difficoltà, adesso invece mi viene facile. Ovvio, conto molto sul fattore C. Tanti argomenti li conosco ( e basta ). Vedremo cosa accadrà, basta che finisca al più presto.
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Da: Secondo me medesimo 05/10/2018 11:44:01
No no. Se mi segano di nuovo li mando a ca***e e punto fermo.
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Da: La prova scritta05/10/2018 12:33:24
scritta in base a come deciderà il tar martedi prossimo, ipotizzando un accoglimento, sarebbe rinviata? Come la pensate?
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Da: allargamento della formazione 05/10/2018 12:43:14
No non lo sarebbe
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Da: @ Precedente 05/10/2018 13:04:29
I ricorsi non saranno accolti troppo ridicolo e messi in piedi da avvocati spregiudicati che pensano solo a fare soldi. Nessun fondamento giuridico alla base tranne i singoli casi di colleghi che hanno oggettivamente riscontrato problemi durante la prova. Non ci vuole una laurea in giurisprudenza!
Rispondi

Da: allargamento della formazione 05/10/2018 13:54:22
Nulla è da escludere purtroppo
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Da: dentro pasquale 05/10/2018 14:30:22
Bastava ammettere di aver sbagliato!
Lasciamo perdere...
L'umiltà e' una dote che i futuri DS dovrebbero possedere, come anche i punti cardine della nostra lingua.
Rispondi

Da: MHA... 05/10/2018 14:43:52
...non è  affatto sufficente la laurea in giurisprudenza. . .

Ciò dimostrata che si parla di cose  che non si conoscono...

Credo che nemmeno i componenti il Collegio del Tar ad oggi potrebbe rispondere circa la fondatezza o meno del ricorso... e qui già ci sono i Soloni...

MHA. . .
Rispondi

Da: MHA... 05/10/2018 14:44:28
...*potrebbero
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Da: MHA... 05/10/2018 14:45:26
...*dimostra
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Da: allargamento della formazione 05/10/2018 14:56:53
È che avete scambiato il 60 per il 6 scolastico evidentemente sarà una deformazione professionale.
Rispondi

Da: @ Precedente 05/10/2018 15:05:36
Come dice la collega, tutto è possibile e i fatti stessi dimostrano che anche la magistratura si muove a volte in maniera non uniforme sul territorio, sentenziando anche in maniera diversa per casi uguali.
Comunque io intendo dire che il motivo per cui si sono presentati ricorso al Tar appare molto debole.
Il 60 non rappresenta la sufficienza e se anche così fosse bisogna sapere che per l'accesso ai ruoli dirigenziali occorre raggiungere un punteggio pari a 70. Vedi altri concorsi nella P.A.
Rispondi

Da: ricorsismo 05/10/2018 15:12:39
Per la prova preselettiva  non può prevedersi una sufficienza qualificata...

Infatti, il suo voto/risultato  non fa nemmeno media con le prove scritte e orali del concorso. . .

La magistratura amministrativa si è  gia espressa più  volte in tal senso...
Rispondi

Da: ricorsismo 05/10/2018 15:16:12
Im forza del principio di massima partecipazione ai concorsi non può pretendersi un voto superiore a 6/10 nella prova preselettiva. . . Laddove la sufficienza qualificata (7/10) è  prevista per gli scritti ... nulla prevedendo invece  la norma sui concorsi (dpr 497 e per la scuola dpr 297/1994) come soglia per la preselettiva..sicché appare logico che non possa pretendersi oltre i 6/10 nella preselettiva...

Credo sia abbastanza semplice e chiaro...

In verità  il bando tenta proprio di evitare tale vulnus della procedura concorsuale . . .ma la questione è  che non si può  aggirare il prefato principio nemmeno indirettamente come pare il bando concorsuale tenti di fare con la ammissione dei primi 8700 col voto migliore in quanto in tal modo si richiede comunque  indirettamente una soglia di sufficienza qualificata..come tale inammissibile per la prova preselettiva ...
Rispondi

Da: ricorsismo 05/10/2018 15:17:37


Tar Trento, Sez. I 23/10/2013 n. 341 - Tar Lazio, sez. III Bis, 16/03/2015 n. 4205; Tar Lazio, sez. III Bis, 2014 n. 5710
Rispondi

Da: Area*_05/10/2018 15:22:06
Questa storia dei ricorsi noisissima ......

Simulazione: 125 minuti da adesso.... (Presi dalla Strano)
Vediamo alle ore 17.25 chi posta una soluzione di qualcuno di questi:

(per favore in Italiano, senza errori di battitura, usiamo il controllo ortografico, per facilitare la lettura da parte di tutti)

1) ll D.Lgs. 62/2017 afferma che la valutazione «ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi...». Il candidato argomenti in merito a tale affermazione evidenziando le modalità da adottare

2) Quali sono le caratteristiche di un processo comunicativo efficace che il Dirigente scolastico deve conoscere e applicare nei suoi rapporti interistituzionali?

3) Quali sono le novità introdotte dal MIUR nel 2018 in merito alla valutazione dei Dirigenti scolastici?

4) In un istituto comprensivo si insedia un nuovo Dirigente scolastico che rileva la scarsa dematerializzazione attuata nella gestione precedente, anche per una posizione avversa del Collegio dei docenti, ancorato alla produzione di documentazione cartacea. Come agisce il Dirigente scolastico?

5) In un Istituto tecnico il gruppo interno di autovalutazione si rende conto, attraverso l'analisi del RAV, di una forte carenza nei risultati a distanza degli alunni in uscita, dei quali si ha riscontro solo nel 40% dei casi. Come può ovviare la scuola a tale mancanza?
Rispondi

Da: Caucaso  05/10/2018 15:47:32


18 minuti

La valutazione è un tema molto ampio e dibattuto da sempre in tutte le comunità scolastiche. Sicuramente perché è un tema molto sentito, in secondo luogo perché si è molto evoluto rispetto soprattutto alla scuola del passato, dove valutare significava verificare se gli apprendimenti erano stati acquisiti e se si poteva proseguire, durante l anno scolastico, con i programmi ministeriali. Oggi a fare da guida ci sono le Indicazioni Ministeriali e la valutazione ha acquisito un significato più ampio:dalla valutazione degli studenti che si basa sulla costruzione cooperativa di abilità e conoscenze da parte di insegnanti e allievi, alla valutazione degli insegnanti in anno di prova, procedura che permette di selezionare e ufficializzare una concreta  professionalità del corpo docente (FINALITÀ Formativa) di modo che sia pronto ad accettare tutte le sfide della didattica, passando alla valutazione e autovalutazione dell istituzione scolastica in sé, D. P. R. 80/2013 (Rav) e D. Lgs 150/2009 (trasparenza) fino a giungere alla valutazione dello stesso Dirigente Scolastico107/2015(Buona Scuola) che è responsabile in prima persona degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate con efficacia ed efficienza (Finalità Educativa) al fine di muovere tutte le forze della comunità educativa verso il successo formativo.
Nello specifico della valutazione degli apprendimenti questa assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento  e di stimolo al miglioramento continuo. Perché sia concreta e valida occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione trasparente e tempestiva stabilendo criteri precisi ed effettuando delle valutazioni nei diversi momenti dell anno scolastico, promuovendo negli studenti, con costante attenzione e passione, la partecipazione e la corresponsabilità educativa nella distinzione di ruoli e funzioni.
Rispondi

Da: @ricorsismo05/10/2018 15:58:47
ma nel 2011 mi pare che la soglia fosse 80 come non fu questo genere di ricorso?
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Da: allargamento della formazione 05/10/2018 16:03:00
Per i ricorsi ci sarebbe l'altro forum, grazie!
Rispondi

Da: Caucaso  05/10/2018 16:06:21
12 minuti traccia n 4

La dematerializzazione e la conseguente semplificazione amministrativa (D. Lgs 150/2009)non hanno raggiunto, purtroppo ancora il favore di molti componenti della comunità educativa e scolastica. I motivi sono molteplici, da una ritrosia da parte della classe docente dovuta al gap dei metodi della didattica prima più tradizionale ora lanciata nell era digitale che vede i docenti con più esperienza impossibilitati dall'applicarla in maniera veloce ed efficace alle nuove tecnologie, al fatto che gli edifici scolastici sono ancora, molte volte, da "ristrutturare" dal punto di vista dell uso delle strumentazioni(difficoltà di connessione e/ o WiFi, mancanza di strumenti idonei(tablet o computer obsoleti o non aggiornati) copertura di linea discontinua, fino ad arrivare magari ad una scarsa formazione sull 'uso di questi nuovi sussidi didattici e quindi ad un conseguente timore di non saperli adoperare nella maniera più corretta.
A tutto questo un Dirigente scolastico di oggi deve e può far fronte agendo in diversi modi:dai corsi di formazione e aggiornamento per tutte le componenti della scuola (non solo docenti ma anche Ata e perché no comitati genitori, studenti, cons istituto) di modo da permettere a tutti di potersi mettere al passo, anche con passione ed interesse rispetto, alle nuove tecnologie, passando alla partecipazione magari a concorsi e gare in cui si possano mettere a frutto e potenziare le abilità digitali e dunque facendone vedere anche un uso ludico e diverso dalla solita applicazione burocratica per finire a formazione specifica sulle tematiche che possono essere considerate le più ostiche da parte, specificatamente del corpo docente, come magari corsi sulla corretta compilazione del registro elettronico, facendone vedere potenzialità e vantaggi oltre che magari mettere a disposizione un tecnico della scuola o comunque una persona formata adeguatamente per le domande e le richieste durante tutto il corso dell anno. (può essere animatore digitale o anche una funzione strumentale appositamente formata).
Rispondi

Da: @ricorsismo05/10/2018 16:10:43
...come mai non ci fu...
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Da: prova scritta05/10/2018 16:22:38
procedimenti disciplinari di competenza del dirigente (d.lgs 165)
- contestazione d'addebito entro 20 o 30 giorni (per upd sono 30)?
- convocazione per contradditorio entro 10 o 20 giorni (per upd sono 20)?

20 e 10 sono i termini previsti da brunetta, ma poi art 55bis comma 9quarter parla di "disposizioni del presente articolo".

Qualcuno mi potrebbe delucidare in merito?
Rispondi

Da: Area*_05/10/2018 16:28:18
al messaggio "prova scritta", io ricordo questo:

Il dirigente scolastico deve formalmente convocare il dipendente (entro 10 giorni),

oppure per le sanzioni più gravi previste lo deve fare l'UPD ( entro 30 giorni e convoca il dipendente per il contraddittorio con un preavviso di almeno 20 giorni), per dare il via al procedimento che deve concludersi o con l'assoluzione o con l'irrogazione della sanzione (entro 120 giorni).
Rispondi

Da: Caucaso  05/10/2018 16:30:43
12 minuti traccia n 2(avrei voluto anche ricordare teorie pedagogiche sulla comunicazione e efficace ma nisba)

Grazie alla legge 59/1997 che ha permesso  di cominciare il processo di decentramento amministrativo che applicherà  anche in campo scolastico il principio di  sussidiarietà grazie alla delega di compiti e funzioni da parte dello Stato verso gli Enti Locali e le Regioni, il Ds ha poteri non solo di gestione e di rendicontazione delle risorse spese e degli obiettivi raggiunti ma anche(D.Lgs 165/2001)ma anche di saper costruire in maniera proficua ed efficace rapporti con tutte le componenti della comunità educativa. Questo significa, nel concreto, che il Ds non deve dare per scontato nulla e acquisire nel minor tempo possibile, una volta insediato nella sua comunità scolastica, tutte le informazioni utili sul territorio e sugli Enti che vi lavorano e curano tutti gli aspetti socio educativo. il Ds deve conoscere e monitorare lo stato delle convenzioni effettuate, vedere se sono scadute e/o rinnovabili, cercare di avere rapporti personali con gli altri rappresentati degli enti locali (Sindaco, Prefetto, Presidente Regione ecc ecc) costruendo con loro un rapporto di fiducia e alleanza, agendo in sinergia affinché tutta la comunità possa crescere e svilupparsi in armonia. È importante anche cercare occasioni di incontro e confronto, come la partecipazione magari ad iniziative di cittadinanza che organizza il Comune o manifestazioni contro l assunzione di sostanze e contro la dispersione scolastica di cui si può far portavoce il Prefetto, quale pubblico esponente designato dal governo, per far sì che la scuola non appaia come un'istituzione a sé, chiusa nel suo mondo ma diventi una scuola di tutti e di ciascuno, attuando specifiche strategie organizzative e  comunicative che mostrino, anche traverso la rendicontazione  e il bilancio sociale, che la scuola opera in costante e attenta sinergia con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.
Rispondi

Da: sergiovanni 05/10/2018 16:42:55
n.1
17 minuti (consultato il codice due volte)

"La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni nazionali per il curricolo […]" questo enunciato del D.lgs. 62/2017 art.2 sulla valutazione racchiude, insieme alla finalità formativa ed educativa, gli elementi che i docenti sono chiamati a considerare nel momento in cui si accinge a valutare uno studente. La valutazione è quindi un processo complesso che si è modificato con le tante riforme che hanno cambiato l'assetto del sistema scolastico ed è passata dall'essere una misurazione dei contenuti appresi dal discente alla considerazione d'insieme sulle competenze raggiunte dal discente in un percorso che coinvolge molti aspetti dello sviluppo e della crescita della persona. L'obiettivo è il miglioramento ed il successo verso la formazione del cittadino che con competenze trasversali (spirito di imprenditorialità, imparare ad imparare solo per citarne due tra quelle chiave tracciate dal sistema europeo) affronta e risolve i problemi che incontra prima nella dimensione scolastica poi in quella lavorativa.
Il Dirigente Scolastico (DS) opera continuamente nel suo ruolo all'interno di sistemi valutativi, e nell'avere una gestione unitaria (D.lgs 165/2001 art. 25) traccia la linea comune che i vari livelli di valutazione devono perseguire. La valutazione dei discenti attraverso criteri condivisi a partire dai dipartimenti disciplinari, da allargare poi ai macro obiettivi formativi di cittadinanza. La valutazione dell'operato della scuola stessa attraverso il RAV (Rapporto di Autovalutazione - Dpr 80/2016 art 6) che evidenzia nella priorità gli obiettivi di miglioramento da raggiungere, il PdM (Piano di Miglioramento) che indica alla scuola la strada per raggiungere gli obiettivi ed infine il PTOF documento identitario dell'istituzione scolastica che trasforma in progettualità la riflessione sulle necessità e i bisogni emersi nel processo di valutazione.
Il DS diventa quindi il fulcro nodale del cambiamento che una valutazione appropriata, non mortificante e finalizzata al miglioramento deve avere a tutti i livelli.
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Da: Caucaso  05/10/2018 16:50:58
@ sergiovanni: è più centrato il tuo.ottimo anche inquadramento legislativo dell inizio.16 su 16
Rispondi

Da: allargamento della formazione 05/10/2018 16:52:17
Una domanda seria: cosa fa un ds se nessuno si candida per le funzioni strumentali??? E come mai può essere accaduto??
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