>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
461 messaggi, letto 42456 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Successiva >>

Da: Esaminare 15/12/2016 15:24:38
Ragazzi io non sono d'accordo! Chi corregge i compiti non vuole perdere tempo!
Rispondi

Da: Berne  15/12/2016 15:26:02
Non c'è alcunché di inventato o di azzardato, la disamina del compendio fattuale, alla luce della ratio sottesa all'aggr. di pena per la rapina commessa da soggetto travisato rende plausibile, come ho già brevemente argomentato, il motivo che mira alla riqualificazione del fatto in termini di rapina semplice, in vista di un considerevole miglioramento della sua situazione processuale. Inoltre, nella legge professionale, fra i criteri di valutazione del candidato è considerata la spiegazione delle tecniche di argomentazione e persuasione da parte di questo. Quale miglior occasione dell'atto? Poi la capacità di argomentare è come il coraggio di don Abbondio, quindi capisco atti redatti per così dire più 'elementari'.
Rispondi

Da: bababù15/12/2016 15:26:18
mi dite le conclusioni? la sentenza 20798/2011 come la devo usare? help me
Rispondi

Da: tale85 15/12/2016 15:28:54
ancora niente soluzione?
Rispondi

Da: Esaminare 15/12/2016 15:29:00
Berne capisco il tuo ragionamento ma stilare un punto con dentro solo un ragionamento supportato da nulla...per me è totalmente inutile....va solo ad aumentare la lunghezza dell'atto ma contenutisticamente non lo arricchisce di nulla!
Rispondi

Da: avvocato calabrese15/12/2016 15:29:17
la mia soluzione è questa:
-disapplicazione dell'art. 99, IV comma, c.p. in quanto disapplicabile al caso concreto;
-in via subordinata, rideterminazione e attenuazione pena ex art. 63, IV comma, (aggravante più grave 628, IV comma c.p. tenendo conto della recidiva);
-attenuanti generiche e minimo della pena.

Che ne pensate?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Reci...diva15/12/2016 15:29:55
Smontare l'aggravante è doveroso..altro che; la difficoltà starà nel motivare.Credo che siano sentenze e, se ben usate, consentiranno un buon esito della prova...cmq davvero insidiosa! Nell'atto di pen. dello scorso anno c'era sicuramente un reato impossibile ex art. 49cp, ma io non l'ho inserito perchè non avevo il tempo di una seria motivazione; cmq è andata benissimo ugualmente.
Rispondi

Da: Esaminare 15/12/2016 15:30:20
Concordo con avvocato calabrese!
Rispondi

Da: T 15/12/2016 15:30:57
Potete mettere uno schema riassuntivo dei motivi nonché delle conclusioni?
Rispondi

Da: T 15/12/2016 15:30:57
Potete mettere uno schema riassuntivo dei motivi nonché delle conclusioni?
Rispondi

Da: tale85 15/12/2016 15:32:41
nessuno ha la soluzione? perfavore
Rispondi

Da: PZ - traccia penale MOTIVI15/12/2016 15:33:59
le soluzioni sono contenute nelle seguenti sentenze:
Cassazione penale, SS.UU., sentenza 24 maggio 2011 n. 20798;
Cassazione penale, SS.UU, sentenza 21 luglio 2016 n. 31669.
Rispondi

Da: ivone 15/12/2016 15:38:10
vergognaaaaaaa fate da soli invece che carcera così aiuto. gli avvocati del futuro sareste.. ma x favore.
Rispondi

Da: wereL15/12/2016 15:41:43
Le sentenze di riferimento sono solo QUESTE DIE O CE NE SONO ALTRE??

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 24 maggio 2011 n. 20798;
Cassazione penale, SS.UU, sentenza 21 luglio 2016 n. 31669.
Rispondi

Da: lol15/12/2016 15:41:53
ivone sei senza lavoro x caso..
xche potresti avere cose più importanti da fare in qsto momento
Rispondi

Da: kikoo15/12/2016 15:43:10
che vergogna........
Rispondi

Da: E basta 15/12/2016 15:43:53
Confermato ore 18.0 consegna Napoli?
Rispondi

Da: mmm15/12/2016 15:44:38
Assolutamente no la sentenza n. 31669 del 21 luglio 2016
Dovete difendere RTizio non fargli aumentare la pena
Rispondi

Da: Berne 15/12/2016 15:44:39
Forse non mi spiego bene, la riqualificazione del fatto in rapina semplice da un punto di vista difensivo è il motivo principale e si può argomentare tranquillamente anche senza riferimenti giurisprudenziali, atteso che il cuore del ragionamento consiste nella distonia fra fatto e fattispecie circostanziale (ratio non soddisfatta). Se poi a supporto trovi una sent. che ripete a pappagallo la ratio dell'aggr. del travisamento, come riportata nei lavori preparatori del c.p., tanto meglio, avrai con questo sacrificio scongiurato le ire del Dio Giurisprudenza.
Poi si sviluppa il discorso sulla inapplicabilità dell'art. 99, comma 4, c.p, (qui la giurisprudenza si spreca)
Poi, in subordine, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento di quanto sopra, si citano le SU del 2011 che attestano che il Tribunale di I grado ha sbagliato i conti.

Questo è le scheletro dei motivi che va arricchito ottemperando alle richieste istituzionali della traccia: natura giuridica dell'art. 99, comma 4, (aggr. speciale a eff. speciale, a rilevanza ultraedittale, soggettiva), riflessi sulla pena (art. 69, 81) e poi le altre amenità tanto care a quelli che pensano di essere i veri principi del foro ripetendone formule stanche "att. generiche, minimo di pena, ogni beneficio previsto dalla legge ecc.".
Se uno ha le idee chiare non è prolisso scrive tutto in modo sintetico e senza sbrodolare. L'atto occupa 5-6 facciate chissene! L'importante è aver detto tutto e bene e i size matters fateveli in altri campi.
Rispondi

Da: gianantonio 15/12/2016 15:46:47
PRIMA PARTE DELLA SOLUZIONE
                              Ecc.ma Corte d'Appello di
                                       sezione penale
n........sent.
n........RGNR

Il sottoscritto avv., difensore di fiducia del Sig. Tizio, come da nomina in calce al presente atto, interpone appello avverso la sentenza n....emessa dal Tribunale di.... il giorno......con la quale il proprio assistito veniva condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione poichè ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 99, 628 co. 3 n. 1) c.p.,
per i seguenti motivi:
1) Erronea qualificazione giuridica dei fatti
Con la statuizione colpevolista in disamina il Trib di....,riteneva il Sig. Tizio colpevole del grave delitto ascrittogli, aggravato a mente del comma terzo n.1) della predetta disposizione, per aver realizzato - in riunione con Caio - una rapina ai danni del gioielliere Sempronio agendo con il volto travisato. Per la precisione, mentre il mio cliente era intento a ricoprire il ruolo di palo, il sodale attendeva che la vittima uscisse dal proprio negozio per poi aggredirla ed impossessarsi della refurtiva.
Orbene, secondo il modesto parere di chi scrive, il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto sussistenti la seconda e la terza aggravante contemplate dall'art. 620 co. 3 n. 1 c.p., ossia l'aver agito in più persone riunite ed altresì con il volto travisato.
Invero, quanto al primo profilo, questa difesa non può esimersi dal rimarcare gli insegnamenti offerti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui nel delitto di rapina, la circostanza aggravante del numero di persone riunite postula la simultanea presenza, nel luogo della rapina, di almeno 2 persone (Cass. pen. Sez. Un., sent. 21837 del 5.6.2012).
Evenienza, questa, che non trova riscontro nella condotta Tizio, il quale, nel fare da palo, si manteneva ad una distanza di ben 200 metri dal luogo delle violenze.
Tanto detto, analoghe conclusioni possono essere formulate riguardo alla contestata aggravante del travisamento del volto, ove si tenga a mente la ratio del dato circostanziale, ossia l'elevato livello di coartazione che la vittima subisce a cagione della non risonoscibilità dell'aggressore.
Se così è, e se si tiene a mente il ruolo ancillare svolto dal mio cliente, il quale è rimasto del tutto estraneo all'aggressione posta in essere dal solo Caio, è giocoforza escludere anche l'aggravante de qua.
Rispondi

Da: ..................................................15/12/2016 15:49:39
Da: Pratica86     15/12/2016 15.45.34
Gente vi scrivo da Napoli..una commissaria assai gentile che conosco mi ha appena detto, GIURO, che le discussioni su questo sito sono sotto stretta osservazione e che la polizia postale è stata specificamente allertata già da prima di martedì mattina!! Mi ha gelato il sangue..Stavolta ho davvero un brutto presentimento, non voglio creare panico ma forse è meglio staccare..HO PAURA
Rispondi

Da: Dubbioooooo15/12/2016 15:52:07
Scusate, io ho capito il ragionamento fatto e sono anche d'accordo. Non capisco solo i conteggi che avete applicato. perché l'aggravante della rapina la considerate più grave della recidiva pluriaggravata(che mi pare comporti un aumento fino al doppio!). Mi spiegate gentilmente solo questo?grazie
Rispondi

Da: nik 15/12/2016 15:54:25
Sulla errata applicazione della recidiva??
Rispondi

Da: Esaminare 15/12/2016 15:57:59
Sintesi:
1) l' applicazione della recidiva è facoltativa, quindi al primo punto dell'atto sostengo che per tizio ben poteva escluderla in quanto era il palo e meno pericoloso
2) errata applicazione dell'art 63 comma 4. Il giudice poteva quindi anche applicare un aumento per la recidiva ma questo non poteva superare 1/3!!! E quindi la pena e' comunque errata perché doveva essere Max di 6 anni!
Rispondi

Da: nik 15/12/2016 15:58:04
Sulla errata applicazione della recidiva??
Rispondi

Da: Berne 15/12/2016 15:59:49
………………. perdonami ma per legge, nelle sedi ove si celebrano le prove scritte di abilitazione forense, non è ammesso l''uso di dispositivi elettronici atti a consentire comunicazioni con l'esterno. Quindi se la gentile commissoria apprende che alcuni abilitandi hanno contravvenuto alla prescrizione deve espellerli altrimenti diventa lei il trasgressore.
Personalmente scrivo qui per il gusto di confrontarmi in diritto, nella certezza che i commissari deputati assolvano il compito loro assegnato di far rispettare la legge e quindi che alcun degli abilitando possa captare i miei esercizi giuridico-intellettuali. Se ciò non avviene è affar loro non mio. Poi dai miei studi costituzionalistici mi sovviene un certo art. della Cost. …21…forse??
Rispondi

Da: ajia15/12/2016 16:01:49
vi siete dimenticati tutti il riconoscimento dell'art. 114 c.p., minimo concorso.
Deve essere considerato insieme alle generiche
Rispondi

Da: avvocato calabrese15/12/2016 16:02:58
Ripeto assolutamente no 114 c.p. per il palo. c'è giurisprudenza specifica sul caso
Rispondi

Da: Risp a berne 15/12/2016 16:03:35
La risposta a Berne sta nelle dichiarazioni di intenti di chi scrive sul forum recate nella prima pagina di ogni discussione... altro che art 21...
Rispondi

Da: ajia15/12/2016 16:05:09
Il palo è il classico caso di concorso minimo... quale giurisprudenza hai trovato avvocato calabrese?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)