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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
461 messaggi, letto 42456 volte

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Da: gianantonio  15/12/2016 13:45:51
Berne concordo con te. Primo motivo derubricazione in rapina semplice.
Poi recidiva poi 63
Rispondi

Da: Elga19191919 15/12/2016 13:48:50
Concentriamoci su questa parte della sentenza ragazzi

Pur essendosi, infatt­i, costantemente affe­rmato che, al fine di­ individuare la viola­zione più grave, si d­eve tenere conto, in ­caso di concorso di p­ene dello stesso gene­re e specie, della pe­na edittale massima e­, a parità di massimo­, del maggior minimo,­ si è sempre derogato­ a tale regola nell'i­potesi in cui il mini­mo della pena edittal­e stabilita per un re­ato sia inferiore al ­minimo della pena edi­ttale prevista per un­ altro reato in conti­nuazione, così da ind­ividuare quale pena b­ase quella contemplat­a per il reato con ri­ferimento al quale si­a comminata la pena p­iù elevata nel minimo­, coincidente con la ­violazione più grave,­ pure se altro reato ­sia punito con una sa­nzione più elevata ne­l massimo. A questa r­icostruzione del sist­ema è sottesa l'esige­nza di evitare, in og­ni caso, di irrogare ­una pena base inferio­re a quella minima pr­evista dalla legge pe­r alcuni dei reati co­ncorrenti formalmente­ o rispetto ai quali ­sia riconosciuto il v­incolo della continua­zione (Sez. 5, n. 124­73 del 11/02/2010, de­p. 30/03/2010, Salvia­ni, Rv. 246558; Sez. ­2, Sentenza n. 19148 ­del 19/04/2007, dep. ­17/05/2007, Cannellin­o, Rv. 236406; Sez. 2­, Sentenza n. 10987 d­el 17/02/2005, dep. 2­1/03/2005, Contini, R­v. 231327; Sez. 5, n.­ 4503 del 15/10/1997,­ dep. 02/12/1997, Pel­legrino, Rv. 209663; ­Sez. 6, n. 4087 del 1­9/02/1997, dep. 08/05­/1997, Bassi, Rv. 207­402). Principi analog­hi si riscontrano in ­altre decisioni che, ­pur derogando al crit­erio della astratta g­ravità della pena edi­ttale quale parametro­ da seguire in caso d­i continuazione fra r­eati, hanno affermato­ che, qualora il giud­ice ritenga di irroga­re il minimo della pe­na, la pena base non ­può mai essere calcol­ata seguendo il crite­rio del massimo editt­ale, quando per uno d­ei reati in continuaz­ione sia determinata ­una pena più elevata ­nel minimo, pur se no­n nel massimo (Sez. 6­, Sentenza n. 44336 d­el 05/10/2004, dep. 1­2/11/2004, Mastrolore­nzi, Rv. 230252; Sez.­ 2, n. 47676 del 17/1­0/2003, dep. 12/12/20­03, Mbacke, Rv. 22769­0; Sez. 6, Sentenza n­. 18173 del 04/11/200­2, dep. 16/04/2003, B­roccolo, Rv. 225186; ­Sez. 5, n. 1749 del 1­9/04/1999, dep. 18/05­/1999, Schirra, Rv. 2­13211). Attesa l'iden­tità di ratio esisten­te tra il concorso fo­rmale e la continuazi­one fra i reati e il ­concorso di circostan­ze aggravanti, istitu­ti tutti volti a miti­gare il rigore del cu­mulo materiale delle ­pene, è possibile con­cludere che costituis­ce un principio di ca­rattere generale, val­ido anche nel caso ly­braassociazionegiurid­ica.weebly.com LYBRA ­ASSOCIAZIONE GIURIDIC­O - CULTURALE 18 CORS­O ORDINARIO ONLINE 20­17 disciplinato dall'­art. 63 c.p., comma 4­, quello in base al q­uale, in caso di conc­orso omogeneo di circ­ostanze aggravanti ad­ effetto speciale, qu­alora una di esse sia­ punita con una pena ­più elevata nel massi­mo e l'altra con una ­pena più elevata nel ­minimo, la sanzione d­a irrogare in concret­o non può essere infe­riore a quest'ultima ­previsione edittale. ­E', quindi, possibile­ affermare il seguent­e principio di diritt­o: in caso di concors­o omogeneo di circost­anze aggravanti ad ef­fetto speciale (art. ­63 c.p., comma 4), l'­individuazione della ­circostanza più grave­ sulla base del massi­mo della pena astratt­amente prevista non p­uò comportare, in pre­senza di un'altra agg­ravante il cui limite­ minimo sia più eleva­to, l'irrogarne di un­a pena ad esso inferi­ore. Alla luce di tal­i principi, nel caso ­di specie, la pena di­ cinque anni di reclu­sione irrogata dal Gi­udice per le indagini­ preliminari presso i­l Tribunale di Genova­, pur se conseguente ­all'erronea individua­zione della recidiva ­ex art. 99 c.p., comm­a 5, quale circostanz­a aggravante più grav­e ai fini di cui all'­art. 63 c.p., comma 4­, è stata correttamen­te determinata, m qua­nto non inferiore al ­minimo stabilito dall­a legge per l'aggrava­nte ad efficacia spec­iale in concorso con ­quella (art. 628 c.p.­, comma 1, n. 3) per ­la quale è contemplat­a in astratto una san­zione più elevata. 10­. Per tutte queste ra­gioni s'impone il rig­etto del ricorso del ­Procuratore generale ­presso la Corte di ap­pello di Genova.
Rispondi

Da: brutto15/12/2016 13:54:54
Se riuscite postate lo svolgimento completo. Grazie a tutti
Rispondi

Da: tale85 15/12/2016 13:55:44
si serve. grazie
Rispondi

Da: biodog 15/12/2016 13:59:01
ma sara' che l'hanno scorso ero in prima fila davanti alla commissiine, ma a padova era quasi impossibile scrivere sul cell, qua c'è gente che scrive papiri.
boh, ma dove siete, a pizzo calabro?
Rispondi

Da: Helpme!15/12/2016 14:06:13
Nessuno ha la soluzione?
Rispondi

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Da: xxx15/12/2016 14:08:17
mettete lo svolgimento
Rispondi

Da: MMM15/12/2016 14:10:49
Secondo Voi quali sono le richieste?
Rispondi

Da: per Gainantonio15/12/2016 14:13:39
Mi sono perso...perchè rapina semplice ed argomentazioni relative....mi sono perso....AIUTO!!!!!!
Rispondi

Da: tale85 15/12/2016 14:18:29
soluzione niente ancora? grazie
Rispondi

Da: per Gainantonio15/12/2016 14:18:47
solo un aiuto per arrivare alla rapina semplice
Rispondi

Da: per Gainantonio15/12/2016 14:23:09
grazie ben gentile!
Rispondi

Da: Sam15/12/2016 14:24:14
Vi prego una sorta di soluzione. Dove potrei trovarla. Ho fatto bene le prime 2 prove. Qualcuno vi prego
Rispondi

Da: PAY ATTENTION15/12/2016 14:32:40
Controllate in continuazione il sito http://www.iurisetdeiure.it/

È già stata pubblicata una soluzione all'atto di civile, per cui le soluzioni agli atti di penale e amministrativo potrebbero essere pubblicate da un momento all'altro!

Occhio!
Rispondi

Da: noc noc15/12/2016 14:40:09
Con la sentenza n. 31669 del 2016, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito "se in tema di reato continuato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, quarto comma, c. p. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c. p., operasse anche quando la recidiva stessa sia stata ritenuta dal giudice equivalente alle circostanze aggravanti".
La soluzione
"Il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, stesso codice, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti".

Rispondi

Da: tale85 15/12/2016 14:40:15
ancora nessuna soluzione? grazie
Rispondi

Da: gianantonio  15/12/2016 14:42:50
Rapina semplice guardate i precedenti post di berne, in cui spiega l esclusione sia delle persone riunite sia il travisamento. Assolutamente corretto secondo me
Rispondi

Da: teo15/12/2016 15:00:07
allora
Rispondi

Da: Esaminare 15/12/2016 15:01:41
vorrei sapere SULLA BASE DI QUALE SENTENZA superate il volto coperto di Tizio il Palo!!! Per me l'atto è solo sulla pena!
Rispondi

Da: Esaminare 15/12/2016 15:03:44
Non ho trovato nulla che mi riporti anche vagamente ad una rapina semplice solo perché Tizio non viene visto da sempronio!!! TIZIO AVEVA COMUNQUE IL PASSAMONTAGNA E 200MT NON MI SEMBRA UNA DISTANZA COSIIIII ENORME!!!
Rispondi

Da: dep15/12/2016 15:05:47
soluzione
Rispondi

Da: #sa 15/12/2016 15:05:55
Ragazzi soluzione della seconda traccia
Vi prego
Grazie

Anche dove posso trovarla

Grazie
Rispondi

Da: Berne  15/12/2016 15:07:48
Caro Esaminare bisogna ragionare sulle disposizioni, sullo scopo di tutela che le anima e la ratio che le ispira e non delegare tutto alla giurisprudenza, altrimenti come fai a patrocinare le ragioni del tuo assistito in difetto di un precedente? Altrimenti si diventa meri burocrati del diritto con buona pace della missione difensiva di cui è apostolo l'avv. penalista.
Rispondi

Da: Esaminare 15/12/2016 15:16:06
Caro collega, questa è una prova di esame nella quale l'invenzione di circostanze non contemplate nella traccia può portare alla bocciatura! Sarei d'accordo con te se l'atto lo dovessi stilare per un cliente MA NON PER L'ESAME! La traccia È CHIARISSIMA quando dice che TIZIO È CAIO SI ACCORDANO PER UNA RAPINA AI DANNI DI SEMPRONIO E SI "ATTREZZANO" CON VOLTO COPERTO!
In più scrivere un atto prolisso aumenta solo la possibilità di bocciatura! A mio modesto avviso, essendo questa una prova d'esame, l'atto si deve incentrare solo su due punti:
1) mancata esclusione della recidiva
2) errata applicazione dell'art 63 ci 4.
La rapina aggravata è acclamata dal testo della traccia!
Rispondi

Da: orlyLo15/12/2016 15:18:43
condivido pienamente quanto sostenuto da Berne
Rispondi

Da: Amico3r5 15/12/2016 15:19:25
Nel concorso tra le aggravanti 628, 3 c e la rec. Specifica reIt. Infraq. La circostanza più grave ex 63 4 comma è la recidiva sez. II n.40114/10 non capisco i vostri conteggi.
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Da: Reci...diva15/12/2016 15:20:58
Berne ottimo...bravo tu e gianantonio, siete dei veri penalisti. Io ho guardato i vostri post ora e vi faccio i complimenti. Se ben argomentati, questi motivi, darebbero diritto ad un ottimo voto...da 35 in su
Rispondi

Da: MMM15/12/2016 15:21:59
Caro Esaminare, questo discorso lo puoi fare sul parere non sull'atto.......nell'atto devi contestare una sentenza, dare una tua interpretazione e quindi è necessario in primo luogo chiedere la derubricazione in rapina semplice...poi quello che dici tu
Rispondi

Da: sa 15/12/2016 15:22:01
gianantonio dove posso trovare lo svolgimento
Aiuto
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Da: Aiutoooooooo 15/12/2016 15:22:41
Io concordo con Esaminare ... atto breve e coinciso basato solo sulla pena! Come vuole la traccia!
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