NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
461 messaggi, letto 42456 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Successiva >>
Da: Berne | 16/12/2016 11:59:40 |
Leggi meglio si guarda al minimo edittale solo a parità di massimo e non è questo il caso, perché i 20 anni del 628 comma 3 sono superiori al massimo della rapina semplice aumentato di 2/3 | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 12:14:27 |
Scusami, ma la regola che dici tu (pari massimo, si vede al minimo) è corretta, ma c'è una deroga: Pur essendosi, infatti, costantemente affermato che, al fine di individuare la violazione più grave, si deve tenere conto, in caso di concorso di pene dello stesso genere e specie, della pena edittale massima e, a parità di massimo, del maggior minimo, si è sempre derogato a tale regola nell'ipotesi in cui il minimo della pena edittale stabilita per un reato sia inferiore al minimo della pena edittale prevista per un altro reato in continuazione (cosa che viene estesa analogicamente anche al caso del concorso di circostanze aggravanti). Leggendo questa citazione delle Sez. Unite mi pare molto chiaro | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 12:20:25 |
Nota questo: alla fine viene detto che il Tribunale di Genova, ha errato nella individuazione della recidiva ex art. 99, comma quinto, c.p. Quale circostanza aggravante più grave ai fini di cui all'art. 628, comma quarto, c.p., Ma in questo caso, il 99 comma 5 è più basso rispetto al 628 n.1 sia nel massimo che nel minimo (99 comma 5 aumento di 1/3 quindi da 3 anni a 4 anni, 628 n. 1 aumento di 1,5/3 quindi da 3 anni a 4 anni e mezzo). Ovvio quindi che doveva prevalere la circostanza del 628, essendo SIA IL MINIMO CHE IL MASSIMO più elevati. Il caso dell'esame, però, parlava di comma 4 il cui aumento, nel minimo, è più alto di quello del 628. Questo è il punto! E viene risolto in obiter da questa sentenza e in quella del 2010 non in obiter. | |
Rispondi |
Da: LL | 16/12/2016 12:29:45 |
Comunque avreste potuto pure mettere rideterminazione della pena senza fare i calcoli.. Berne un consiglio..io ho fatto così: 1 motivo) smontato le aggravanti 2) la recidiva va giustificata etc.. 3) se il giudice mi riconosce sia aggravanti che recidiva allora rideterminazione pena ex art 63 comma 4 | |
Rispondi |
Da: Anche io | 16/12/2016 12:31:03 |
Mi sono basato su ssuu 2011 Comunque ho trovato riscontro anche in alcune proposte di soluzione | |
Rispondi |
Da: jeep | 16/12/2016 12:31:20 |
Berne, non capisci un cazzo!! | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Anche io | 16/12/2016 12:32:42 |
questa mi sembra fatta bene seria http://www.scuoladilegge.it/soluzioni-tracce-esame-avvocato-2016-atto-civile-penale/ | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 13:01:29 |
Julin la preoccupazione delle sezioni unite è che non sia applicata in concreto una pena inferiore al limite minimo di un'altra aggravante in concorso omogeneo anche se quella che ha il limite minimo edittale più alto ha il massimo edittale più basso dell'altra aggravante in concorso. Posta questa premessa, guardando il massimo edittale è più grave il 628 comma 3 (20 anni) rispetto al 628, comma1 aumentato di 2/3 16 anni e 8 mesi. Purtuttavia, il minimo del 628, comma 1 è di 5 anni (3 anni più 2/3) mentre il minimo del 628 comma 3 è 4 anni e 6 mesi. A questo punto il principio di diritto espresso dalle SU implica che, in concreto, non potrà essere applicata una pena inferiore a 5 anni, ma non significa che l'art. 628, comma 1 aumentata dalla recidiva è circostanza più grave, ma soltanto che non si potrà scendere sotto i 5 anni. Assumendo dunque che il 628 comma 3 sia più grave in virtù del criterio del massimo edittale il giudice che irroga la pena esercitando la facoltà di un ulteriore aumento fino 1/3 riconosciutagli dall'art. 63 comma 4, dovrà applicare una pena non inferiore a 5 anni, limite che potrà tranquillamente rispettare poché 1/3 di 4 anni e 6 mesi (54 mesi) sono 18 mesi. Egli avrà dunque, stando alle SU, il solo limite minimo di aumento di 6 mesi, utile a pareggiare il minimo (più elevato) dell'altra circostanza in concorso omogeneo (628, comma 1, aumentata dei 2/3 per la recidiva cioè i 5 anni di cui parlavo prima). | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 13:06:40 |
LL concordo: Molto in breve i principali motivi, volendo si poteva articolarne un altro anche sul contributo di minima importanza. 1. riqualificazione del fatto in rapina semplice per Tizio smontando entrambe le aggravanti (entrambe smontabili); 2. infondatezza della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. perché non può essere applicata automaticamente ma deve trovare riscontro nella effettiva pericolosità criminale dell'imputato desunta dalle modalità del fatto (faceva i palo) 3. in subordine, in caso di mancato accoglimento, ricalcolo della pena per erronea applicazione della legge penale (63, comma 4, 99, comma 4) Conclusioni congrue ai motivi | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 13:07:45 |
Non nego la correttezza di quello che hai detto, ma sinceramente è anche vero che la sentenza del 2010 che ho citato dice senza dubbio che prevale comunque la recidiva 99 co. 4 e, inoltre, la sentenza del 2011, anche se ha quella preoccupazione che dici tu correttamente, richiama a suo favore gli orientamenti in tema di reato continuato dicendo, scusa la ripetizione, "reato con riferimento al quale sia comminata la pena più elevata nel minimo, coincidente con la violazione più grave, pure se altro reato sia punito con una sanzione più elevata nel massimo". Comunque grazie per la spiegazione. | |
Rispondi |
Da: LL | 16/12/2016 13:16:04 |
Si berne ho fatto così anche se L'argomentazione sul terzo motivo mi preoccupa perché era praticamente inesistente causa tempo ho solo virgolettato la sentenza 2010 che si veriferiva alla infraquinquiennale recidiva reiterata specifica rispetto al terzo comma 628 Non ho proprio accennato al quinto comma se non quando ho parlato in breve della recidiva | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 13:16:15 |
Infine, ragionando come dici tu, nel caso dell'esame di avvocato il Giudice avrebbe dovuto applicare al minimo pena la aggravante della rapina -> diventava 4,5 però non può scendere sotto ai 5 sulla base di quella sentenza SSUU. Applica 5, giusto? A questo punto sarebbe giunto allo stesso risultato applicando direttamente la recidiva, più grave in concreto .-. | |
Rispondi |
Da: Reci...diva | 16/12/2016 13:17:10 |
Julin...ricorda, però, che la C.Cosituzionale nel 2015, dichiarando l'illegittimità del comma 5 dell'art. 99 cp(recidiva obbligatoria) ha aperto la strada della facoltatività e della necessaria e approfndita motivazione giurisdizionale secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cp. Il giudice, in sostanza, deve necessariamente spiegare la scelta di aumentare la pena al recidivo e, sprattutto, deve convincere esaustivamente l'applicazione della circosatanza agfravante di cui all'art. 99 cp.I motivi addotti da Berne e da gianantonio non fanno una piega...anzi dimostrano padronanza e passione per il diritto penale...complimenti ancora!!!! | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 13:20:08 |
Sì, su quello ho argomentato nel primo motivo, ci mancherebbe. Il problema era il secondo motivo in subordine, ove fosse ritenuta sussistente la recidiva: concorso con aggravanti speciali ex art. 63 co. 4. Sostanzialmente tutti hanno detto che prevaleva la recidiva in virtù di quella sentenza del 2010 riportata su TUTTI i codici | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 13:25:44 |
LL hai fatto bene a non parlare dell'art. 99, comma 5, era un fuor d'opera atteso che la traccia si riferisce, correttamente, alla recidiva reitera specifica infraquinquennale (art. 99, comma 4) e il motivo verteva su quella problematica (natura giuridica ed effetti sulla pena Julin non è proprio la stessa cosa perché se parti da 5 anni, ritenendo che l'aggr. più grave sia il 628, comma 1, il giudice ha sempre la facoltà di aumentare di un ulteriore fino 1/3 (cioè da 1 giorno a 20 mesi). Se, di converso, parti da 4 anni e 6 mesi, il giudice, se decide di esercitare la facoltà di aumento (da 6 mesi, stando all'interpretazione delle SU a 18 mesi), ha a disposizione un ventaglio sanzionatorio più ristretto, quindi più favorevole per il reo, circostanza non da poco in un atto di appello per l'imputato. | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 13:30:18 |
Intendevi dire "intenendo che l'aggr. più grave sia il 628, comma 1,"? Io ho ritenuto l'altra | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 13:30:53 |
Intendevi dire "intenendo che l'aggr. più grave sia il 99 comma 4,"? | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 13:34:32 |
Ma scusami, se applichi il 628 come aggravante, parti da 5 anni, no? Per quella "preoccupazione" delle SS.UU che evidenziavi tu | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 13:35:13 |
Ossia, se applichi il 628, il giudice non può irrogare 4 anni e 6 mesi | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 13:35:56 |
Reci…diva hai colto il punto, la passione per il modo di disciplina (e non materia) del diritto penale. Questa è l'unica ragione che mi ha portato tematizzare le mie ragioni in questi post. Purtroppo ho molti difetti, due su tutti: mal sopporto la pochezza intellettuale, alla quale si accompagnano spessissimo presunzione e prepotenza e depreco la maleducazione. Per il resto essere raffinati nei ragionamenti e avere un proprio punto di vista (che spesso rende evidenti alcune stupidaggini della Cassazione e di chi a essa si allinea acriticamente, in una sentenza penale non si può leggere ad esempio che una disciplina si estende analogicamente all'altra) equivale a una condanna alla emarginazione, ma ormai sono un condannato di lungo corso e la canea che si leva puntualmente mi lascia indifferente. Se accaduto, sono felice, di aver contributo, post esame, a far chiarezza su alcune questioni. | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 13:40:30 |
Julin se consideri, correttamente, circostanza aggr. più grave il 628, comma 3, n. 1 che partirebbe da 4 anni e 6 mesi, stando alle SU hai il limite minimo di applicazione della pena in concreto di 5 anni (che equivale a pena minima del 628, comma 1, aumentata di 2/3, ai sensi dell'art. 99, comma 4). Quindi se la pena finale fosse di 4 anni e 6 mesi il giudice contravverrebbe all'insegnamento delle SU 2011 | |
Rispondi |
Da: Dissidente | 16/12/2016 13:53:11 |
Nn è un mistero Berne ... ritrovarsi intellettualmente in po' soli è il prezzo che si paga... difatti ciò che distringe e rende diversi irrimediabilmente separa dagli altri. Ma nel piccolo riquadro del tuo sapere, nella tua stanza professionale, sarai comunque, come negli antichi velieri "capitano dopo dio". Esperienza che puo' essere una consolazione. Almeno lo è per me. | |
Rispondi |
Da: Reci...diva | 16/12/2016 13:56:46 |
Berne convengo con te in toto. Invero, è proprio l'uscire fuori dal coro che fa la differenza. Spesso la volontà raziocinante rischia di divenire saccenza...ma che importa. Un pensiero libero, suffragato da preparazione e logicità non ci farà apparire simpatici ai più, ma ci farà apparire corretti.. quanto meno con noi stessi. Poi dici beni quando definisci il diritto penale una disciplina...Con la pochezza intellettuale ci si deve abituare a convire, purtroppo, perchè spesso è quella quintessenza della mediocrità globalizzata, nuova virtù dei neo-professionisti che il mio povero papà , insigne operatore del diritto, chiamava avvoltoi in toga e rapaci del "precetto"; nel senso che erano capaci di scrivere solo precetti, atti prodromici della fase esecutiva che contengono la pedissequa copiatura del titolo. | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 13:58:30 |
Eh già Dissidente... si impara a godere del proprio piccolo eremo intellettuale coltivandolo costantemente con innesti di qualità per non cadere nell'autoreferenzialità . | |
Rispondi |
Da: Reci...diva | 16/12/2016 14:00:13 |
Berne..innesti di qualità necessari per la "creazione" di piante nuove e resistenti. | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 14:04:24 |
Grazie, Berne! Ma quale sarebbe il grande svantaggio se, invece, applicassimo la recidiva come prevalente? 6 mesi di differenza? | |
Rispondi |
Da: Reci...diva | 16/12/2016 14:11:10 |
Julin...anche un solo minuto in meno, in punto di pena, è un successo per un avvocato; pensa 6 mesi!!!! | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 14:14:22 |
Julin, come spiegato, lo svantaggio starebbe nel fatto che da penalista prospetteresti un motivo meno favorevole per il tuo assistito, facendo tra l'altro cadere un giudicato implicito sul capo della sentenza non impugnato. Ovviamente compete poi al giudice la irrogazione della pena in concreto | |
Rispondi |
Da: Julin | 16/12/2016 14:21:39 |
Va bene, ma in punto di pena numerica la differenza di quanto sarebbe? Poi non ti rompo più ahaha e grazie ancora! | |
Rispondi |
Da: Berne | 16/12/2016 14:36:19 |
Ti posso dire che il minimo non dovrebbe essere inferiore a 5 anni, poi, ai sensi del 132 e 133, la palla passa al giudice. | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Successiva >>