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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
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Da: avvocato calabrese | 15/12/2016 16:10:47 |
46588/2011 | |
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Da: tale85 | 15/12/2016 16:11:55 |
la seconda parte quando arriva? grazie | |
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Da: monica1978 | 15/12/2016 16:12:19 |
gianantonio grazie se puopi postare gli altri punti ti ringrazio | |
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Da: ajia | 15/12/2016 16:13:10 |
Leggi questa.. a contrario si dedurrebbe che sia applicabile in questo caso Corte d'Appello Napoli, Sezione 5 penale Sentenza 22 novembre 2013, n. 5258 La circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. deve ritenersi configurabile nell'ipotesi in cui l'opera prestata da taluno nella commissione del reato sia stata di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del fatto criminoso, mentre deve essere esclusa qualora la partecipazione al fatto delittuoso non abbia avuto una efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato non sarebbe stato ugualmente compiuto senza l'attività del correo. L'attenuante di cui alla citata norma codicistica, di conseguenza, è ravvisabile soltanto allorché, non solo l'opera dell'imputato sia di minore peso rispetto a quella degli altri concorrenti, ma risulti, altresì, oggettivamente connotata da una efficacia eziologica marginale e quasi irrilevante nella produzione dell'evento lesivo. Nel caso di specie, in relazione al contestato delitto di rapina in concorso, rilevato che il prevenuto scendeva dalla vettura ed intimava alla vittima di consegnargli il denaro e che dunque fondamentale è risultato l'apporto del medesimo nel fatto-reato, deve escludersi la possibilità di configurare la invocata attenuante, non potendo immaginarsi la commissione del reato de quo senza la partecipazione dell'odierno appellante che, a contrariis, ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda delittuosa. | |
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Da: Berne | 15/12/2016 16:13:56 |
Anche nell'ari. 1 della l. 40/2004 c'è scritto che la legge mira a superare i problemi riproduttivi, poi nel testo originario, prima dell'interpolazione della Consulta, era vietata l'eterologa. A volte c'è dissociazione fra dichiarato ed eseguito. Io ho espresso il mio punto di vista su una chat giuridica, poi sta agli altri consociati comportarsi secondo giustizia o meno. | |
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Da: ajia | 15/12/2016 16:18:51 |
Gentile Avvocato Calabrese... se leggi bene la sentenza che citi ci parla di qualcuno che si mette alla guida della macchina dei rapinatori dopo aver fatto il palo, ovvero assume una condotta attiva. In questo caso Tizio li segue soltanto, sembrerebbe addirittura con altro mezzo o cmq senza porre in essere condotte attive. Insisto il 114 è chiaramente applicabile. Altrimenti perchè la traccia ci avrebbe tenuto a specificare che difendiamo solo Tizio? Corte di Cassazione, Sezione 2 penale Sentenza 15 dicembre 2011, n. 46588 Reo - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Reato di rapina - Ruolo del palo - Riconoscibilità dell'attenuante - Esclusione. Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. | |
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Da: RudyRudy | 15/12/2016 16:20:32 |
Quello va a rapinare col volto coperto e voi volete chiedere la rapina non aggravata dal travisamento? Ahah, mi fate mori' Dico sì che nell'atto si può chiedere tutto, ma così... | |
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Da: avvocato calabrese | 15/12/2016 16:23:31 |
" non è corretto, quindi affermare che la rapina si sarebbe comunque compiuta senza il contributo della sentinella dal momento che, invece, chi ha quel ruolo consente al complice di mettere a segno il colpo" io eviterei su questo punto. | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 16:24:00 |
No ribadisco per me non si può riqualificare in rapina semplice!!! Un arrancamento agli specchi!!! | |
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Da: RudyRudy | 15/12/2016 16:24:11 |
Oggi su mininterno abbiamo scoperto che il concorso di persone nel reato si è trasformato in una nuova mirabolante fattispecie nella quale per il palo è sempre rapina semplice pure se intanto i suoi colleghi stanno facendo una strage | |
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Da: RudyRudy | 15/12/2016 16:26:52 |
Comunque quest'anno erano toste le tracce Poi, vabbe', secondo me oggi la traccia era addirittura sbagliata oltre che difficile | |
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Da: ajia | 15/12/2016 16:29:12 |
il 114 non lo inserirei nel motivo principale, quanto piuttosto nell'ultimo motivo, quello sulla pena... dobbiamo pur provare a differenziare il trattamento di Tizio da quello di CAio.. | |
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Da: Ti | 15/12/2016 16:30:10 |
Conclusioni? | |
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Da: tale85 | 15/12/2016 16:30:21 |
la seconda parte ... grazie gianantonio | |
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Da: RudyRudy | 15/12/2016 16:30:59 |
Attenuanti se ne possono chiedere quante ne volete Il problema è che è il 5comma e non il quarto, quindi dall'aumento non si scappa A meno che, ripeto, non ci sia stato un errore nella traccia | |
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Da: Ti | 15/12/2016 16:32:06 |
Conclusioni? | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 16:33:44 |
Sintesi: 1) l' applicazione della recidiva è facoltativa, quindi al primo punto dell'atto sostengo che per tizio ben poteva escluderla in quanto era il palo e meno pericoloso 2) errata applicazione dell'art 63 comma 4. Il giudice poteva quindi anche applicare un aumento per la recidiva ma questo non poteva superare 1/3!!! E quindi la pena e' comunque errata perché doveva essere Max di 6 anni! | |
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Da: Berne | 15/12/2016 16:35:54 |
RudyRudy quello che tu pensi sia un iperbole (esempio di dissociazione fra condotta del palo e quella di altri correi) è tecnicamente possibile alla luce dell'art. 116 c.p. e della connessa sentenza n. 42 del 1965 della Corte cost., governati dal 27 Cost. Prima studiare, poi ragionare, poi scrivere … absit iniuria, ma si intende che fai altro…continua così e se c'è un posto libero nel tuo mondo leibniziano tienimelo che arrivo. | |
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Da: avvocato calabrese | 15/12/2016 16:37:08 |
"l'opera del cosiddetto "palo" non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilita la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro. Ne deriva che non è applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p." Cassazione penale, sez. II, 03 luglio 1990 Pedori Giust. pen. 1991 guardate meglio qua https://www.personaedanno.it/reato/concorso-di-persone-nel-reato-e-apporto-di-minima-importanza-applicazioni-riccardo-mazzon | |
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Da: RudyRudy | 15/12/2016 16:39:46 |
Berne, un volto travisato è un volto travisato La rapina è aggravata Che poi il palo possa chiedere un trattamento diverso, è chiaro Ma il travisamento porta tutto al quinto comma del 99 | |
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Da: Berne | 15/12/2016 16:39:47 |
[*un'iperbole] … l'obbligatoria applicazione della recidiva è stata dichiarata incostituzionale nel 2015 dalla sent. n. 185, e si limita a stabilire solo un minimo di aumento, non inferiore a 1/3 | |
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Da: Berne | 15/12/2016 16:43:45 |
RudyRudy, immagina di essere su un'assolata spiaggia della Versilia …ci sei? Gioco merenda vista l'ora. Qual è la ratio che sta alla base dell'aumento di pena per chi commette una rapina travisato? | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 16:44:06 |
Berne mi fai morireeeeeee 😂😂😂😂😂 domani facciamo una rapina insieme e io voglio fare il paloooo! | |
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Da: nik | 15/12/2016 16:44:40 |
Gian Antonio seconda parte x favor | |
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Da: tale85 | 15/12/2016 16:45:15 |
gianantonio aspettiamo solo te :) | |
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Da: Berne | 15/12/2016 16:51:11 |
Esaminare ti propongo un altro gioco, tu fai il palo in una rapina e io ti difendo ;-) | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 16:51:51 |
No ti pregoooo mi fai prendere 20 anni! | |
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Da: Berne | 15/12/2016 16:55:56 |
Di che ti lamenti??! Avresti un sacco di tempo per studiare, finalmente. | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:00:39 |
Questo tempo occorrerebbe più a te siccome sostieni che il palo in questione risponde di rapina semplice nonostante avesse la maschera di Paperone in volto!😂😂😂 | |
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Da: Penelope84 | 15/12/2016 17:03:22 |
Non sono un avvocato, nè tanto meno un aspirante tale!!! Ma mi togliete una curiosità ? Come mai lo svolgimento dell'atto di civile è da più ore online su parecchi siti e sullo svolgimento dell'appello di penale, il nulla? | |
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