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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
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Da: OrlyLo | 15/12/2016 12:39:58 |
Gianantonio convengo con te potresti eventualmente mettere le sentenze che corroborano i tuoi motivi rispettivamente al primo ed al secondo motivo? | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 12:43:17 |
Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798 SENTENZA RISOLUTIVA!!! | |
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Da: gianantonio | 15/12/2016 12:43:31 |
non ho codici commentati sotto mano, ma sulla recidiva c'è un treno di giurisprudenza sui criteri da utilizzare per la sua applicazione o disapplicazione (maggior colpevolezza e progressione criminosa, quin esclusi dal ruolo "secondario" ricoperto dal povero tizio)! Invece il secondo motivo è semplicemente legato al chiarissimo dato normativo dell'art. 63 co. 4 c.p.. | |
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Da: AVV SUD | 15/12/2016 12:45:57 |
UNO SCHEMA? | |
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Da: Berne | 15/12/2016 12:46:10 |
In effetti la circostanza aggi. più grave, secondo la Cass., viene individuata guardando al massimo edittale di penale. In parole semplici è più grave il 628, comma 3, c.p. pena massima 20 anni. Quindi rettifico, sul calcolo convengo con Giantonio. Poi va argomentata l'insussistenza sia delle più persone riunite, alla luce delle SU, sia dell'aggravante del travisamento a carico di Tizio, perché egli è solo palo quindi non viene nemmeno visto dalla vittima. Così da un lato si può chiedere la riqualificazione del fatto in rapina semplice, contestando anche l'applicabilità dell'art. 99, comma 4, c.p. per le ragioni già espresse (faceva il palo) sin subordine, qualora si riconoscesse l'art. 99, comma 4, in ogni caso l'ulteriore e facoltativo aumento fino 1/3 ex art. 63, comma 4, verrebbe meno | |
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Da: calp | 15/12/2016 12:46:46 |
gianantonio ma darai indicazioni anche sulle conclusioni? | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 12:48:39 |
Berne, perdonami, non ho capito perchè la derubricazione a rapina semplice dovrebbe far venir meno il 99 co 4. | |
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Da: 17 | 15/12/2016 12:48:46 |
Ragazzi.. la sentenza di penale è la Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 24-02-2011) 24-05-2011, n. 20798?? | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 12:48:50 |
Berne, perdonami, non ho capito perchè la derubricazione a rapina semplice dovrebbe far venir meno il 99 co 4. | |
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Da: calp | 15/12/2016 12:49:02 |
un avvocato chiede sempre l'assoluzione non credi? | |
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Da: gianantonio | 15/12/2016 12:50:20 |
CONCLUSIONI: Voglia l'ecc.ma bla bla bla escludere in concreto la contestata recidiva, e, per l'effetto, ridurre la pena irrogata. IN SUBORDINE, Voglia contenere l'aumento di pena per la contestata recidiva nella misura massima di 1/3 ex art. 63 co. 4 c.p., e per l'effetto, diminuire il trattamento sanzionatorio nel quantum che si riterrà di giustizia | |
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Da: Sam | 15/12/2016 12:50:31 |
Scusate sono nuovo qui. Non si può pubblicare al soluzione?? | |
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Da: hally185 | 15/12/2016 12:54:08 |
non sono del settore ma secondo voi il livello di difficoltà di quest' atto si penale rispetto quello degli scorsi anni come si può classificare ?facile medio o difficile? | |
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Da: Berne | 15/12/2016 12:55:02 |
1. Riqualificazione del fatto in rapina semplice, non sussistendo le aggr. contestate, poiché Tizio non era simultaneamente presente nello stesso luogo e al momento del fatto (più persone riunite) e perché pur essendo travisato facendo il palo non è stato percepito dalla vittima, quindi la ratio dell'aggravante non è soddisfatta. 2. Insussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. La Cass. rifugge da automatismi applicativi e afferma che essa deve trovare ragione in una effettiva maggiore pericolosità del reo, che in questo caso manca (fa il palo) 3. Qualora si riconosca la recidiva, che ha natura di circ. aggr. speciale ad effetto speciale ricalcolo della pena in mitius, sulla base dell'art. 63, comma 4, c.p. quindi 4 anni e 6 mesi, con eventuale aumento fino a 1/3 diversamente da quanto deciso in I grado. | |
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Da: graffio | 15/12/2016 13:00:06 |
In merito alle aggravanti ex 628 co 3 n 1...beh per la giurisprudenza di legittimità ....sono entrambe presenti: Tizio è travisato, e pur facendo da "palo" non importa se la vittima l'abbia percepito o meno, cioè si sia accorto della sua presenza.....l'aggravamento deriva dal rafforzamento se vogliamo "morale" dell'azione del complice che materialmente pone in essere la rapina. Dunque le circostanze aggravanti risultano nel caso presenti entrambe. Poi è chiaro che tendi ad escluderle come avvocato..... | |
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Da: Elga19191919 | 15/12/2016 13:01:37 |
secondo me è il quesito indicato del motivo n. 1 Motivi della decisione 1. Il quesito sul quale queste Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi è il seguente: se la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore a un terzo, sia circostanza aggravante ad effetto speciale e se, pertanto, soggiaccia, ove ricorrono altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di applicare un ulteriore aumento. In proposito si registrano in giurisprudenza posizioni differenziate. Secondo un primo indirizzo, che valorizza esclusivamente l'interpretazione letterale dell'art. 70 c.p., comma 2, questo tipo di recidiva è una circostanza inerente alla persona del colpevole e non una circostanza aggravante a effetto speciale (Sez. 6, n. 1485 del 22/11/1994, dep.13/02/1995, Dell'Anna, Rv. 201037/201038; Sez. 2, n. 11105 del 04/03/2009, dep. 12/03/2009, Campana, non massimata). Alla stregua di un diverso orientamento, invece, la recidiva che determina un aumento di pena superiore ad un terzo è una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. 1, n. 18513 del 17/03/2010, dep. 17/5/2010, Amantonico, Rv. 247202; Sez. 5, n. 22619 del 24/03/2009, dep. 29/05/2009, Baron, Rv. 244204; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/ 2008, dep. 03/11/2008, Coviello, Rv. 242245; Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, dep. 15/5/2008, Rinallo, Rv. 240409). 2. Le Sezioni unite ritengono di condividere le ragioni che giustificano il secondo indirizzo interpretativo. La prima questione di cui s'impone l'esame concerne la natura della recidiva che comporti un aumento di pena superiore ad un terzo. Il punto di partenza muove da un'attenta lettura delle linee logico- sistematiche che connotano e dentro le quali s'iscrive la previsione nel nostro sistema delle circostanze. Esse costituiscono lo strumento giuridico attraverso il quale il legislatore provvede ad adeguare la risposta sanzionatoria alla variabile gravità di fatti criminosi già tipici, correlata alla sussistenza di ulteriori elementi, predeterminati dal legislatore in via generale ed astratta attraverso la previsione legale delle singole e molteplici situazioni circostanziali. lybraassociazionegiuridica.weebly.com LYBRA ASSOCIAZIONE GIURIDICO - CULTURALE 4 CORSO ORDINARIO ONLINE 2017 Valutate in un'ottica sostanziale le circostanze rappresentano altrettanti elementi capaci di incidere sulla gravità del fatto o sulla intensità della capacità criminale del soggetto e assolvono alla funzione di adeguare la risposta sanzionatoria alla gravità del reato, che può dipendere dalla presenza di elementi significativi, diversi e ulteriori rispetto a quelli essenziali. Dal punto di vista tecnico formale le circostanze devono essere oggetto di una specifica previsione legislativa, in quanto accedono - integrandosi con essa - ad una fattispecie incriminatrice già costituita nei suoi elementi essenziali e comportano, rispetto ad essa, una variazione di pena che può essere stabilita in modo proporzionale oppure indipendente rispetto alla pena prevista per il reato base cui le circostanze accedono. Quale che sia il sistema di variazione, proporzionale o indipendente, le circostanze hanno, comunque, efficacia extraedittale. | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 13:03:46 |
Berne, non sono d'accordo. Laddove trovasse accoglimento la derubricazione, giocoforza la pena base deve essere diversa dai 4 anni e mesi 6 (pena irrogata in ragione dell'aggravante). In questo caso, vero è che non ci sono automatismi per il 99, ma anche qui se il giudice dovesse ritenere di applicarlo, l'aumento sarà di 2/3!!!! E il 63 co 4 non troverà applicazione, perchè non ci sono più 2 circostanze ad effetto speciale che concorrono. | |
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Da: io | 15/12/2016 13:07:06 |
possibile avere soluzione anche sintetica | |
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Da: Berne | 15/12/2016 13:09:00 |
Graffio per le più persone riunite soccorrono le SU del 2012/21837 che postula la simultanea presenza di almeno due persone nello stesso luogo al momento del fatto. Sull'insussistenza del travisamento, in ottica defensionale, è un argomento da spendere perché alla base dell'aumento (628, comma 3, n, 1) vi è la maggior forza coercitiva sulla liberà di autodeterminazione della vittima esercitata da colui che commette il fatto celando il proprio viso. In questo caso il palo pur concorrendo nel reato non tiene la condotta materiale di violenza e quindi la vittima non percepisce un più elevato coefficiente di offensività intriso alla sua condotta. | |
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Da: Berne | 15/12/2016 13:11:53 |
Aiutante la riqualificazione del fatto (insussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 1) conduce all'applicazione della pena base della rapina 3 anni, non 4 anni e 6 mesi (che pertiene al 628, comma 3, n. 1). Poi in un altro motivo si spiega perché non si applicabile la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. | |
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Da: urg | 15/12/2016 13:16:15 |
Scusate, sapete quando si consegna a messina?? | |
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Da: RudyRudy | 15/12/2016 13:21:51 |
La rapina non è aggravata almeno dal travisamento solo nei sogni Secondo me chi ha scritto la traccia non c'ha capito nulla manco lui | |
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Da: spendo | 15/12/2016 13:26:47 |
ma le generiche? | |
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Da: Eleonora76 | 15/12/2016 13:27:37 |
Una traccia svolta anche sintetica no? | |
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Da: noc noc | 15/12/2016 13:27:40 |
L'art. 63 c.p. detta i meccanismi che guidano il giudice nella determinazione concreta della pena da irrogare quando si è in presenza di un fatto qualificato dalla sussistenza di circostanze omogenee (tutte aggravanti o tutte attenuanti) e tali regole trovano applicazione dopo che il giudice ha stabilito la pena base per il reato ai sensi dell'art. 133 c.p. La struttura della commisurazione della pena nel nostro sistema è quindi bifasica: prima si determina la pena entro i limiti edittali e poi si calcola su questa entità la variazione imposta dalla presenza della/e circostanza/e. Nel caso concorrano più circostanze omogenee ad effetto comune (del medesimo genere) esse determineranno un aumento (tutte aggravanti) o una diminuzione (tutte attenuanti) di pena non superiore ad un terzo (secondo comma art. 63 c.p.). Il giudice calcolerà un primo aumento o diminuzione sulla pena base del reato semplice, poi procede ad un secondo aumento o diminuzione determinati sulla base della pena ottenuta dal precedente aumento o diminuzione, e così continuando con altre circostanze, indifferentemente nell'ordine in cui si procede, non potendo l'applicazione cumulativa andare in ogni caso oltre i limiti previsti dagli artt. 66 e 67 c.p. Nel caso concorrano più circostanze alcune ad effetto speciale o autonome ed altre ad effetto comune si applica il terzo comma dell'art. 63 c.p.: al giudice viene imposto di applicare preventivamente la circostanza ad effetto speciale o autonoma, utilizzandola come pena base e all'esito di tale operazione potrà applicare le circostanze attenuanti o aggravanti ad effetto comune (aumentando o diminuendo la pena in modo proporzionale mediante il meccanismo previsto da tale comma. Diversamente dal cumulo materiale si procede ai sensi del quarto comma, quando ricorrono più circostanze ad effetto speciale o autonome: in questo caso il giudice è chiamato ad individuare la circostanza aggravante più grave tra quelle applicabili, che rappresenta la pena base da applicare e sulla quale si potranno calcolare ulteriori aumenti contestando eventuali circostanze autonome o ad effetto speciale, residue o meno gravi. La circostanza autonoma o a effetto speciale soccombente opererà come fosse una circostanza comune e quindi giustificherà un aumento della pena non superiore ad un terzo. Il quinto comma indica il medesimo procedimento di computazione della pena di cui al comma quarto, laddove ricorrano più circostanze attenuanti ad effetto speciale o autonome. | |
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Da: helpdesk11111 | 15/12/2016 13:27:41 |
qualcuno puo postare scaletta o atto svolto grazie | |
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Da: noc noc | 15/12/2016 13:29:40 |
Le circostanze ad effetto speciale sono disciplinate dall'art. 63, comma III c.p. Esse determinano un aumento o una diminuzione della pena di oltre un terzo. Il Legislatore prevede che, in sede di applicazione delle aggravanti od attenuanti, gli ulteriori aggravamenti o diminuzioni di pena derivanti dalle circostanze comuni siano effettuati sulla pena applicata sulla base dell'aggravante ad effetto speciale. In caso di concorso tra più circostanze di tale efficacia, si applicherà una sola di esse ed in particolare quella che prevede lo inasprimento o la diminuzione maggiore della sanzione, con facoltà da parte del giudice di applicare ulteriori variazioni (in aumento o diminuzione) sino ad un terzo. In caso di bilanciamento ex art. 69 c.p. le predette concorreranno con quelle comuni. | |
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Da: tale85 | 15/12/2016 13:31:31 |
serve soluzione grazieeee | |
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Da: bababù | 15/12/2016 13:37:03 |
atto svolto??? | |
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Da: avvocato calabrese | 15/12/2016 13:37:04 |
Perdonate l'intromissione: 46588 del 15 dicembre 2011 (il palo non da un contributo di minima importanza ex 114 c.p.) | |
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