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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:04:10 |
Forse è colpa di qualcuno che sostiene la riqualificazione in rapina semplice... | |
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Da: Berne | 15/12/2016 17:08:03 |
La differenza è che tu professi ottusamente un dogma (trascurando le emergenze fattuali o limitandoti a una lettura epidermica delle stesse ovvero ignorando i presupposti di applicazione degli enunciati normativi ovvero ignorandone la ratio, scegli tu, offro generosamente più di una ragione) e io argomento in diritto … | |
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Da: biodog | 15/12/2016 17:11:01 |
@tale 85 tanto la soluzione è sbagliata, fattela da te che è meglio | |
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Da: biodog | 15/12/2016 17:14:19 |
gia' chi fa l'avvocato al giorno d'oggi, con la concorrenza che c''è, dovrebbe essere convinto di farlo, ma che senso ha star qui ad aspettare la soluzione da uno sconosciuto online? è patetico. andate a vendere le bibite in stazione | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:14:20 |
Berne ma quali diritti vuoi argomentareeee che per la tua riqualificazione non c'è NULLA! Solo Walt Disney potrebbe aiutarti 😂😂😂 | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 17:16:50 |
Esaminare, l'atto giudiziario è l'unico compito che ti consente di poter argomentare nel modo che ritieni più opportuno, purchè sia sorretto da una logica giuridica. Però, in un'ottica defensionale la possibilità di derubrica in rapina semplice la condotta del "palo" non è così astrusa, anche perchè ci sarebbero validi elementi giuridici a supporto. Poi se ritiene che per te sia un azzardo, non prenderlo in considerazione! | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:20:26 |
Aiutante ma quali validi argomenti giuridici??? Il palo Tizio risponde di rapina aggravata come Caio PUNTO! Fate come credete! La traccia è fin troppo chiara su cosa vuole che si argomenti ovvero la recidiva e la pena! NIENT'ALTRO! | |
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Da: Berne | 15/12/2016 17:21:32 |
Non è che lo ritiene azzardato è che non lo capisce e, come ci insegna l'antropologia culturale, tenta di esorcizzare ciò che non conosce e lo spaventa con la denigrazione e l'ironia affettata ...è un cliché ben noto. Provo interesse scientifico per il soggetto. | |
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Da: biodog | 15/12/2016 17:22:00 |
l'unico elemento a supporto è una sentenza degli anni 80 di un tribunale di canicatti', la giurisprudenza dice altro. e cmq bel modo di aspirare alla professione, barando! | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:23:01 |
Berne oltre a consigliarti una lettura del codice e della giurisprudenza ...ti consiglio un buon psicologo...lui può aiutarti! Detto ciò fate come credete!!! | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 17:26:43 |
Esaminare, ma se ometti questa considerazione non è che ti ammazzano; era un confronto. Per te, in quanto avvocato, la condotta del palo può essere ricondotta sotto un 114 c.p e a cascato tutto il resto. E' un mero argomento difensivo, se lo menzioni bene, se non lo fai nessuno ti condanna alla pena capitale. La difesa non è, almeno non solo, precedenti giurisprudenziali. I telefilm americani vi hanno fatto un brutto effetto! | |
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Da: Berne | 15/12/2016 17:27:16 |
Temendo di essere messo in minoranza aumenta il tasso di aggressività nelle risposte ...l'indagine osservazionale prosegue feconda. Proprio perché la mia lettura non si è limitata a codice e giurisprudenza ho un mio punto di vista su codice e giurisprudenza, che mi emancipa dagli angusti e mortificanti ceppi in cui il Dio Cassazione costringe pletore di operatori del diritto. | |
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Da: PZ - traccia penale MOTIVI | 15/12/2016 17:29:24 |
Atto da redigere: Atto d'Appello Sentenza risolutiva: La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo)( Cassazione penale, Sezioni Unite n. 20798 del 2011). Richiedere: rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. . | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:29:48 |
Aiutante io non argomento un punto supportandolo da ragionamenti astratti e fantasiosi! Voi fate come credete! Per me è un errore! E non perché non esiste giurisprudenza in merito ma perché esiste un BENEDETTO CONCORSO DOVE TIZIO E CAIO SI SONO ACCORDATI PER UNA RAPINA A VOLTO COPERTO! E NON SI PUÃ' SMONTARE CIÃ' CHE È UN DATO OBIETTIVO DELLA TRACCIA! | |
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Da: biodog | 15/12/2016 17:32:10 |
pero' essendo un atto, effettivamente mettere anche una mezza minchiata che ha accettato solo il tribunale di grattasoglio sul minchio, potrebbe non essere sbagliato, ma bisogna argomentarlo bene. e poi in subordine si parla della recidiva etc...lo dico da gia' avvocato che non ha guardato nulla perchè non ha voglia di controllare. pero' cosi', a occhio. cmq trollaggio a parte, la cosa migliore, ripeto e' non copiare. ero in prima fila e non ho potuto copiare nulla l'anno scorso. è stata una fortuna. quel poco di informazioni ricevute da terzi erano puttanate. ricordo un tizio che era straconvinto che il furto nel supermercato (atto di penale dell'anno scorso) non poteva considerarsi tentativo. gli ho spiegato serenamente che se scriveva cosi' lo bocciavano, ma nulla lui era straconvinto. il livello medio generale è bassissimo, lo testimonia il fatto che c'è gente che aspetta la soluzione qua...assurdo, fatevelo da soli | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:32:58 |
Berne invece di tediare tutti con i tuoi paroloni che arricchiscono solo le frasi scevre di ogni senso sia giuridico che obiettivo...ti invito a scrivere qui il primo punto dell'appello! | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 17:33:11 |
Poi ci si chiede perchè la professione è morta! Ragazzini presuntuosi e fanatici che non hanno un minimo di senso critico e capacità di analisi! | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:34:40 |
Biodog concordo con te! | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 17:36:31 |
Esaminare, essere d'accordo con Biodog ti porta ad esserlo anche con Berne! | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:38:19 |
Biodo dice che bisognerebbe argomentare bene...quindi voglio vedere come lo argomenta! | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:40:05 |
I sostenitori della riqualificazione mi dicessero come smontano L'aggravante della persona travisata! Avanti attendo! | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 17:44:11 |
Esaminare, scusa se te lo dico, ma a te mancano proprio i fondamentali. Ma non del diritto, per carità , proprio della logica. Ma secondo te, si può mai parlare della caducazione delle aggravanti etc, rispetto all'esecutore materiale? E' ovvio che il discorso lo si faceva per il c.d. palo. | |
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Da: Berne | 15/12/2016 17:44:28 |
Esaminare dovresti ringraziarmi, oggi leggendomi hai arricchito il tuo vocabolario e imparato qualcosa, in cambio mi hai vellicato (un'altra parola nuova prendi nota) a riprendere i miei studi antropologici. Il primo motivo ormai è stato spiegato così tante volte nei post precedenti che potresti scriverlo persino tuo, il suo più pertinace (qui mi sa un'altra parolona) oppositore. | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:45:37 |
POChe chiacchiere! POSTATE IL MOTIVO DELLA RIQUALIFICAZIONE PER IL PALO SU! GENI DEL DIRITTO! | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:47:37 |
Lo leggerò prima di dormire così mi faccio due risate! | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 17:48:23 |
E' stato scritto in lungo e in largo in questa sezione. Riesci a leggere, o anche qui devi verificare l'esistenza di qualche sentenza della Cass.? Aggressivo il ragazzo, tigre!!!! | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:49:42 |
Non mi va di spulciare tutte le pagine...ma siccome siete così ferrati scriverlo per voi sarà una passeggiata siccome avete le idee chiare... | |
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Da: Aiutante | 15/12/2016 17:54:59 |
Ma lascia perdere, era semplicemente un argomento ulteriore. Non considerarlo e non rovinarti il Natale per questa faccenda. Stai sereno! | |
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Da: Berne | 15/12/2016 17:56:26 |
Essendo quasi Natale ti faccio un regalino… Nella prima sentenza che trovo sul 628, comma 3, n. 1 al proposito del travisamento leggo: "Il fondamento dell'aggravante risiede, come facilmente intuibile, nella maggiore pericolosità di un aggressore il quale, essendo consapevole di non essere facilmente riconoscibile, è indotto a superare ogni prudenza, confidando anche nel maggior timore che egli può incutere nel soggetto passivo del reato". Secondo te Tizio essendo a 200 metri dalla locus delicti ha confidato nel maggior timore che poteva incutere sul soggetto passivo? Questo è ciò che rende di adamantina (aggiorna l'elenco) evidenza l'insussistenza dell'aggr. in questione a carico di Tizio. 2 minuti netti, certo se stessi scrivendo un compito d'esame mi applicherei di più, ma questo il succo che, anche se per taluni amaro, va ingoiato. | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 17:57:16 |
Ahhhh ora devo lasciar perdere!!! Avete frantumato i Marini con questa assurdità ORA PRETENDO DI LEGGERE IL VOSTRO MOTIVO ARGOMENTATO A DOVERE! | |
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