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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
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Da: Aiutoooooo | 15/12/2016 22:28:15 |
Esaminare è inutile! Gli stupidi non cambiano idea! Questo è un mulo presuntuoso! Buonanotte | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 22:29:40 |
Hai ragione! Lasciamolo nella sua convinzione...notte | |
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Da: Berne | 15/12/2016 22:38:15 |
È inutile che insistete è molto plausibile giuridicamente la mia prospettazione e questo a prescindere dal fatto che abbiamo convenuto su quanto ho scritto i pochi che hanno scritto qualcosa di sensato in queste pagine (giantonio su tutti). Continuate ad annaspare nella vostra palude di mediocrità . | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 22:40:01 |
Giantonio era partito bene sei tu che lo hai deviato verso la derubricazione poverino! | |
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Da: Berne | 15/12/2016 22:45:39 |
Ha scritto tanto senza dire niente di giuridicamente rilevante, questo dimostra che non sai ragionare in diritto e che sei privo di spirito critico. La tua argomentazione principe è stata è rapina aggravata perché lo scrive la traccia. Dovresti nasconderti in fondo in fondo alla buca che ti sei scavato ad ogni parola, invece sei ancora qui ad annaspare. | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 22:58:06 |
Ma sta zitto RIDICOLO! Leggi ed impara un po' di diritto invece di guardare ancora i cartoni! http://www.altalex.com/documents/news/2016/12/15/esame-di-avvocato-2016-atto-giudiziario-di-diritto-penale-e-prime-riflessioni | |
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Da: Berne | 15/12/2016 23:07:52 |
Capisco che per te queste fonti siano il massimo di quello che puoi capire ...io ho altri riferimenti e, infatti, ho qualcosa da dire, tu continui a interpretare lo strumento del ventriloquo, non dici niente di tuo e forse è meglio così perché quando lo fai sbagli. | |
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Da: Esaminare | 15/12/2016 23:17:49 |
Vorrei postarti il mio atto ma non lo capiresti come non hai capito le argomentazioni giuridiche che ho postato in precedenza e che volutamente hai snobbato! Troppo diritto per la tua pochezza ... non ho intenzione di sprecare altri minuti con te mi è venuto sonno...tu non lo avrai giustamente perché ancora nervoso per la gran figura appena fatta...ti auguro di superare questo brutto momento umiliante...TIENI DURO CE LA FARAI! e come dicono dalle mie parti "A LAVA' A CAP O CIUCC S PERD ACQUA E SAPONE"! ADDIOOOO | |
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Da: Berne | 15/12/2016 23:22:31 |
Capisco ora la tua ostinazione ...ne ho conosciuti tanti di ciucci presuntosi ...ma non temere, il prossimo anno e in quelli a venire avrai altre occasioni. | |
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Da: Julièn | 15/12/2016 23:29:43 |
Esaminare, concordo con le tue tesi, ma come mai, accertata la violazione del 63 comma 4 e quindi prevalenza recidiva, parli di aumento di UN terzo? la recidiva che ci interessa e che è stata contestata parla di aumento di due terzi! | |
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Da: HELP | 16/12/2016 00:41:54 |
Ho predisposto l'appello seguendo una logica a mio avviso corretta, poi nel ricopiare dalla brutta le conclusioni sul secondo motivo in cui ho trattato esclusivamente di erronea valutazione nel calcolo della pena dellaggravante ex art 628 comma 3 ho sbagliato e chiesto la riqualificazione IN RAPINA SEMPLICE. Secondo voi capiranno che è una svista o non mi correggeranno il compito? | |
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Da: HELP | 16/12/2016 00:43:19 |
Non so se sono stato chiaro in pratica ho formulato un motivo e poi nel ricopiare in bella ho messo una conclusione errata che non c'entrava niente con il motivo da me svolto | |
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Da: Per Help | 16/12/2016 03:32:28 |
Stai tranquillo/a. Lo capiranno, non rovinarti la salute inutilmente. | |
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Da: Julin | 16/12/2016 08:36:29 |
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20101117/snpen@s2@a2010@n40114@tS.clean.pdf L'aggravante più grave sarebbe la recidiva infraq e non l'aggravante della rapina | |
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Da: Giorgiagggggg | 16/12/2016 09:37:02 |
Ragazzi scusate, ieri ho fatto l atto di penale e nella fretta e nella confusione ho dimenticato di firmare l atto. A seguito ho messo subito nomina e firma assistito e avv ma sono disperata a pensare di non avere nessuna possibilitá di passarlo. Voi cosa dite | |
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Da: Paoldem | 16/12/2016 09:38:53 |
Scusate! Hanno già iniziato a dettare? | |
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Da: Avv | 16/12/2016 09:43:24 |
Esame solo a fortuna. Auguri a tutti ragazzi e non assillatevi troppo. In ogni corte di appello più o meno tutti hanno fatto bene gli elaborati....poi passeranno al solito solo i fortunati. | |
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Da: Berne | 16/12/2016 10:17:40 |
Julien, in giurisprudenza la valutazione della gravità dell'aggravante si individua in ragione del massimo edittale. Quindi 628 comma 3 che prevede 20 anni, superiore al massimo previsto per la rapina semplice ancorché aumentato di 2/3 ex 99 comma 4. | |
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Da: Julin | 16/12/2016 10:45:52 |
Berne, non voglio contestarti, ma la sentenza del 2010 sopra indicata dice che non è così, valorizzando il maggior MINIMO edittale (superiore nella recidiva). Sui codici infatti era scritto espressamente, richiamando quella sentenza, che "tra recidiva 99 co. 4 e aggravante rapina n.1, la prima è più grave" | |
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Da: Berne | 16/12/2016 10:56:53 |
Leggi per esteso il testo della sentenza decisiva lo scrive espressamente, purtroppo spesso le massime riportate nei codici sono decettive. | |
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Da: Julin | 16/12/2016 11:08:29 |
Infatti: 40114 del 2010 (linkata sopra) dice questo: "Invero, il calcolo della pena effettuato dall'impugnata sentenza muove dall'erronea indicazione della pena base, per il più grave delitto di rapina di cui al capo A) del proc. n. 10488/07, in anni 4 e mesi 10 di reclusione; a tal fine il primo giudice ha applicato ex art 63 co. 4° c.p., come maggiore fra le ravvisate aggravanti ad effetto speciale, quella di cui all'art. 628 co. 2° n. 1 c.p.: invece, una volta riconosciuta e considerata nel computo della pena la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquen.nale ex art. 99 co. 4 0 c.p. (nel senso che nell'impugnata sentenza si è ritenuto di applicare un unico aumento per tutte le aggravanti ad effetto speciale: uso dell'arma, aver agito in più persone riunite e recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale), proprio ex art. 63 co. 4 0 c.p. la scelta doveva necessariamente ricadere sulla recidiva. Infatti, la recidiva specifica, reiterata ed infi - aquinquennale ex art. 99 co. 4° c.p. comporta un aumento secco di pena pari a due terzi, mentre l'altra aggravante ad effetto speciale di cui al co. 3 0 dell'art. 628 c.p. implica un aumento non superiore alla metà del minimo edittale di cui al co. 1° dello stesso art. 628 c.p." Dice quello che dico io. | |
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Da: Julin | 16/12/2016 11:10:08 |
Pagina 5 http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20101117/snpen@s2@a2010@n40114@tS.clean.pdf | |
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Da: Berne | 16/12/2016 11:10:29 |
Non è la sentenza decisiva quella che riporti, le Seziini unite si sono pronunciate nel 2011, leggi quella | |
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Da: Julin | 16/12/2016 11:15:18 |
Scusami, Berne, ma la sentenza del 2011 dice sì che il Tribunale ha proceduto alla erronea individuazione della recidiva ex art. 99, co. 5 c.p. quale circostanza aggravante più grave ai fini di cui all'art. 63, co. 4 c.p., ma lo dice, appunto, sul COMMA 5 (1/3 di aumento), non sul COMMA 4 (aumento di 2/3). | |
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Da: biodog | 16/12/2016 11:17:49 |
lascialo perdere, Berne è solo un pallone gonfiato ma non capisce nulla di diritto | |
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Da: Berne | 16/12/2016 11:19:03 |
No, vado a memoria, scrive che nella scelta della circostanza più grave si deve guardare al massimo edittale. Pertanto i 2/3 del 99 comma 4 si applicano sul massimo della rapina semplice e il risultato è inferiore si 20 anni comminati dal 628, comma 3, che quindi è circostanza più grave. | |
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Da: Berne | 16/12/2016 11:22:03 |
Non capisco nulla è doppia negazione, quindi affermi che ci capisco, bravo, finalmente un po' di consapevolezza. | |
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Da: Julin | 16/12/2016 11:26:44 |
"Pur essendosi, infatti, costantemente affermato che, al fine di individuare la violazione più grave, si deve tenere conto, in caso di concorso di pene dello stesso genere e specie, della pena edittale massima e, a parità di massimo, del maggior minimo, si è sempre derogato a tale regola nell'ipotesi in cui il minimo della pena edittale stabilita per un reato sia inferiore al minimo della pena edittale prevista per un altro reato in continuazione, così da individuare quale pena base quella contemplata per il reato con riferimento al quale sia comminata la pena più elevata nel minimo, coincidente con la violazione più grave, pure se altro reato sia punito con una sanzione più elevata nel massimo. A questa ricostruzione del sistema è sottesa l'esigenza di evitare, in ogni caso, di irrogare una pena base inferiore a quella minima prevista dalla legge per alcuni dei reati concorrenti formalmente o rispetto ai quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione. Principi analoghi si riscontrano in altre decisioni che, pur derogando al criterio della astratta gravità della pena edittale quale parametro da seguire in caso di continuazione fra reati, hanno affermato che, qualora il giudice ritenga di irrogare il minimo della pena, la pena base non può mai essere calcolata seguendo il criterio del massimo edittale, quando per uno dei reati in continuazione sia determinata una pena più elevata nel minimo, pur se non nel massimo" | |
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Da: Berne | 16/12/2016 11:32:36 |
Esatto come leggi "pena editale massima" quindi 628, comma 3, 20 anni superiore al massimo aumentato di 2/3 previsto per la rapina semplice, poi le SU esprimono un altro principio di diritto riguardo alla pena da irrogare in concreto, ma obiter asseverano quanto scritto sopra. | |
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Da: Julin | 16/12/2016 11:36:58 |
Io sinceramente leggo "reato con riferimento al quale sia comminata la pena più elevata nel minimo, COINCIDENTE CON LA VIOLAZIONE PIU' GRAVE, PURE SE altro reato sia punito con una sanzione più elevata nel massimo" e poi, successivamente, estende tale principio analogicamente anche al concorso di aggravanti ad effetto speciale. Esclude che sia più grave il comma 5, certo, ma non si esprime sul comma 4 (sui cui invece si esprime la sentenza del 2010 riportata su tutti i codici a caratteri davvero cubitali). Tutto può essere, ma la citazione sopra mi pare chiara a causa, ripeto, del MAGGIOR MINIMO del comma 4 rispetto al 628 n.1 | |
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