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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Ph_D | 11/07/2018 21:27:22 |
Non si può pretendere che un avvocato stabilito svolga tutte le cause presso i giudici del foro in cui è iscritto. Però, devo essere sincero, credo che alcuni Coa, più che imporre tassativamente certi requisiti, in realtà suggeriscano certe prassi. Non poso credere che un avvocato stabilito, che ha lavorato seriamente, possa vedersi rifiutata integrazione perché ha patrocinato in fori diversi dal prorprio. Non ci voglio credere. | |
Da: Claudietto | 11/07/2018 22:19:24 |
Cpt 👍🏽 | |
Da: king arthur | 12/07/2018 08:10:55 |
Quindi quel coa che hai citato potrebbe contestarmi il criterio territoriale. Grazie per la risposta, una buona giornata. | |
Da: gianlucaornese | 12/07/2018 08:40:39 |
Credo di si. Quel COA, mai ostile, ha adottato un proprio regolamento per gli stabiliti, reso pubblico, dove è specificato tutto | |
Da: kingoftrolls | 2 - 12/07/2018 09:17:39 |
PER TUTTI OGGI A P. 27 DEL SOLE 24 ORE SI PARLA DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULLE PROFESSIONI. A PRESCINDERE DALLA SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE FORENSE, È DEL TUTTO EVIDENTE CHE L'EUROPA STA PRENDENDO UNA STRADA BEN PRECISA. UN UNICO GRANDE MERCATO DI PROFESSIONISTI "EUROPEI".... NON C E PIU SPAZIO PER POSIZIONI MEDIEVALI COME QUELLE DI ALCUNI ORDINI ITALIANI. TENIAMO DURO!! OGGI SIAMO QIELLI CHE NON FANNO LA TRE GIORNI.... UN GIORNO SAREMO QUELLI CHE SONO STATI "I PRIMI", I PROFETI IN PATRIA, QUELLI CHE GIÀ "ALLORA AVEVANO CAPITO".... | |
Da: cri1974 | 12/07/2018 10:05:58 |
Puoi postare link. Grazie | |
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Da: Top Abogados | 12/07/2018 10:29:35 |
👌 | |
Da: cri1974 | 12/07/2018 12:51:43 |
Regole più stringenti per impedire che interventi legislativi statali nel campo delle professioni regolamentate si trasformino in occasioni per aggirare le regole UE soprattutto sul diritto di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi...... l'articolo inizia così...a quanto pare non proprio positivo.... | |
Da: kingoftrolls | 12/07/2018 13:35:46 |
CRI LEGGI BENE L ARTICOLO!! PER FARTELA BREVE.... TIPO DISEGNO GLI INTERVENTI LEGISLATIVI STATALI LIMITANO LE LIBERTÀ FONDAMENTALI LA UE CERCA DI LIMITARE QUESTO TIPO DI INTERVENTI (STATALI) VOLTI A LIMITARE LE LIBERTÀ FONDAMENTALI. QUINDI..... CI SIAMO CAPITI!?!?!?! | |
Da: cri1974 | 12/07/2018 13:55:55 |
Non sono affatto d'accordo....io interpreto in maniera opposta...anche a detta di alcuni colleghi ai quali ho fatto leggere l'articolo....!!!! | |
Da: kingoftrolls | 12/07/2018 14:12:48 |
AHAHAHAHAHAHAHAHAAH CRI SEI ADORABILE! | |
Da: Carlos I | 12/07/2018 14:13:51 |
le normativa statali in tema di professioni, non devono restringere troppo l'accesso, criterio essendo il principio di proporzionalità. Divieto di discriminazione. Non vedo cosa ci sia di negativo. MA posso sbagliare. Del resto, la normativa, come spesso succede di recente, è alquanto generica, per non dire confusa. Ci siamo abituati: cfr. Regolamento europeo "privacy".... | |
Da: Carlos I | 12/07/2018 14:14:43 |
errata corrige: "normative" | |
Da: Ph_D | 1 - 12/07/2018 14:28:16 |
Cri1974 Credo proprio che tu sia un troll. Tutti i messaggi che scrivi sono sempre contro gli abogados. Veicoli timori e dai risalto solo alle notizie negative. Vai a leggere la direttiva e poi ne parliamo. DIRETTIVA (UE) 2018/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Per esempio, ecco l'art. 4 Articolo 4 Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio 1. Gli Stati membri procedono a una valutazione della proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti. 2. La portata della valutazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una spiegazione sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. 4. I motivi per considerare che una disposizione di cui al paragrafo 1 è giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi. 5. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente. 6. Gli Stati membri verificano la conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nuove o modificate, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio dopo l'adozione, con il principio di proporzionalità, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni in questione. Sono tutti vincoli imposti allo Stato. Vincoli che prima non c'erano.... | |
Da: Ph_D | 12/07/2018 14:30:12 |
Con quali colleghi hai parlato? Se sei in grado di argomentare in modo preciso e circostanziato, va bene, altrimenti confermo che agisci proprio come una troll. | |
Da: cri1974 | 12/07/2018 15:00:47 |
Prendete il sole 24 ore dall'articolo non è proprio così esplicito il senso... anzi...leggete e poi fate le vostre considerazioni...!!Tutto qua... | |
Da: kingoftrolls | 12/07/2018 15:09:18 |
CRI L'ARTICOLO È CHIARO IL SENSO È CHIARO IL MESSAGGIO POLITICO DELL'UNIONE POSITIVO IL RESTO SONO PAURE INFONDATE | |
Da: Carlos I | 12/07/2018 15:11:21 |
prima di introdurre/modificare norme che limitano l'accesso ad una professione, gli stati sono tenuti a rispettare dei vincoli. Io non ci vedo nulla di negativo. | |
Da: cri1974 | 12/07/2018 15:12:27 |
Ripeto...leggete il contenuto dell'articolo....buona giornata! | |
Da: Ph_D | 12/07/2018 15:58:05 |
Se sei una legale (ma ritengo sia un troll) non dovresti basarti sulle opinioni di un autore, ma andare al CUORE delle fonti. | |
Da: Top Abogados | 12/07/2018 17:10:16 |
Condivido ph | |
Da: trallalla89 | 12/07/2018 17:15:14 |
Ragazzi ho una domanda che forse sembrerà sciocca..ma ho bisogno di un confronto. Devo fare un precetto, devo mettere l'intesa? Io credo di no perchè è un atto stragiudiziale..ma il dubbio ce l'ho.. | |
Da: Claudietto | 13/07/2018 07:47:09 |
Quoto Ph La norma filtrata dal giornalista non puoi interpretarla pure tu. A trolleeeeeeeee | |
Da: cagliaritanoverace | 13/07/2018 08:45:04 |
http://www.dirittobancario.it/news/lavoro-e-previdenza/nuova-direttiva-ue-sul-test-di-proporzionalita-preliminare-adozione-di-una-nuova-regolamentazione | |
Da: Top Abogados | 13/07/2018 08:56:31 |
Buongiorno mi date conferma che questo governo ha in programma di portare i minimi da 30 mila ad 80 mila euro | |
Da: Claudietto | 13/07/2018 10:07:56 |
Da trasmettere a tutti gli ordini la nuoa direttiva europea... | |
Da: cagliaritanoverace | 13/07/2018 11:40:30 |
@claudietto gli Stati hanno tempo per recepirla fino a luglio 2020....nel frattempo continuerà la "guerra di posizione"..... | |
Da: Top Abogados | 13/07/2018 16:22:02 |
Non c è trippa per troll🤣🤣🤣🤣 | |
Da: balkis | 13/07/2018 22:52:38 |
Troll o non troll certamente è gente disoccupata ... Andate al mare che è meglio !!! Non ci sono problemi, tutto procede come deve. | |
Da: balkis | 14/07/2018 02:36:35 |
Comunque per opportuna conoscenza: Ordine professionale - Deliberazioni - Cancellazione dall'albo - Quorum - Partecipazione di tutti coloro che sono intervenuti alla audizione dell'interessato - Necessità - Esclusione. (Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, articolo 43) Con riguardo alle deliberazioni dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, incluse quelle in materia di cancellazione dall'albo, l'articolo 43 del regio decreto n. 37 del 1934, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell'interessato, essendo sufficiente che l'indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio della invariabilità del collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali. (M.Fin.) ¶ Sezioni Unite, sentenza 30 marzo 2018 n. 8038 Pres. Rordorf; Rel. Campanile; Pm (conf.) Salvato; Ric. X; Int. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X e altro | |
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