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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: PC2018 24/06/2018 10:04:39
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona ha posto i seguenti quesiti: a) Se l'Abogado iscritto nell'Albo ordinario (tenuto da un Consiglio dell'Ordine italiano), possa cancellarsi dall'Ordine spagnolo di provenienza; b) Se il medesimo Abogado possa poi cancellarsi dall'Albo ordinario e successivamente reiscriversi presentando, al riguardo, la sola domanda di iscrizione, ovvero se, in considerazione dell'originario titolo straniero, debba seguire una diversa procedura.
Pubblicato il 26 marzo 2018
Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lvo n. 96/2001, l'avvocato integrato, ovverosia colui che, in qualità di avvocato stabilito, ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni senza interruzioni, ovvero ha superato la prova attitudinale prevista dal D.M. n. 191/2003, "ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.".
La previsione anzidetta fornisce evidentemente risposta ad entrambi i quesiti, nel senso che.
- L'avvocato integrato ha facoltà di cancellarsi dall'Albo dell'Ordine di provenienza senza che ciò si ripercuota negativamente sull'efficacia della sua iscrizione nell'Albo italiano
- L'avvocato integrato iscritto all'Albo ordinario italiano, e non più nella sezione speciale del medesimo riservata agli avvocati stabiliti, ha gli stessi diritti degli altri iscritti, con facoltà quindi di avvalersi delle facoltà previste dalla legge professionale tempo per tempo vigente.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 65

Da: PC2018  2  - 24/06/2018 10:07:09
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona ha posto i seguenti quesiti: a) Se l'Abogado iscritto nell'Albo ordinario (tenuto da un Consiglio dell'Ordine italiano), possa cancellarsi dall'Ordine spagnolo di provenienza; b) Se il medesimo Abogado possa poi cancellarsi dall'Albo ordinario e successivamente reiscriversi presentando, al riguardo, la sola domanda di iscrizione, ovvero se, in considerazione dell'originario titolo straniero, debba seguire una diversa procedura.
Pubblicato il 26 marzo 2018
Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lvo n. 96/2001, l'avvocato integrato, ovverosia colui che, in qualità di avvocato stabilito, ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni senza interruzioni, ovvero ha superato la prova attitudinale prevista dal D.M. n. 191/2003, "ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.".
La previsione anzidetta fornisce evidentemente risposta ad entrambi i quesiti, nel senso che.
- L'avvocato integrato ha facoltà di cancellarsi dall'Albo dell'Ordine di provenienza senza che ciò si ripercuota negativamente sull'efficacia della sua iscrizione nell'Albo italiano
- L'avvocato integrato iscritto all'Albo ordinario italiano, e non più nella sezione speciale del medesimo riservata agli avvocati stabiliti, ha gli stessi diritti degli altri iscritti, con facoltà quindi di avvalersi delle facoltà previste dalla legge professionale tempo per tempo vigente.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 65
U

Da: Ph_D   2  - 24/06/2018 11:04:51
Vero quel che dice il Cnf, ma è meglio restare iscritti in Spagna, fino a quando non entra in vigore la riforma spagnola che prevede una norma transitoria per consolidare la posizione di chi alla data di entrata in vigore della legge si ritroverà iscritto in un colegio (a prescindere da master ed examen de Estado).

Cancellarsi prima potrebbe significare non potersi reiscrivere in Spagna!

Da: lillolaglio01  2  - 24/06/2018 14:24:14
Ho analizzato la questione con diversi esperti della materia. Diciamo che per mero meteorismo seguendo questo ragionamento dovrebbero essere / restare iscritti in Spagna anche coloro che hanno passato la prova attitudinale.

Voi con quella dispensa potete iscrivervi ovunque come ordinari (e presentando solo quella!).

Da: si opus sit  24/06/2018 21:27:25
Phd
Per quando pensi che entri in vigore la nuova riforma?

Da: gianlucaornese  3  - 24/06/2018 21:58:33
RAGAZZI, è stato un piacere conoscervi di persona.
UN CARO SALUTO A TUTTI

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Da: balkis  1  - 24/06/2018 23:01:23



Piacere mio !!!    ... bella serata.




Da: Ph_D  25/06/2018 01:27:59
Anche per me Gianluca!

Si opus, in pochi mesi dovrebbe essere approvata!

Da: si opus sit  25/06/2018 07:20:11
Phd
Probabilmente con quella legge si chiuderanno definitivamente i conti pure in Italia...che strumentalizzandola dira' " Ora si che va bene... prima non era chiaro!!!" E quindi uno pari e tutti a casa.

Da: Claudietto 25/06/2018 07:57:23
...in attesa dell'esito degli scritti...

Da: Claudietto 25/06/2018 07:58:06
Me lo potevate dire. Sto su Roma

Da: Claudietto 25/06/2018 07:58:38
Inzomma a zona quella é

Da: L.A.W.  1  - 25/06/2018 14:00:19
TitoliSpagna: "La sentenza del Tar..... dispone la cancellazione di tutti gli "Abogados" stabiliti ed integrati senza il Master en Abogacia!"
Cosa succede?

Da: Grande Inverno  1  - 25/06/2018 14:40:53
questo è il punto fondamentale:

Come risulta dalla documentazione agli atti, il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato .... La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624; all. 001, 002 e 003, Min. Giust.,18.1.2018).
Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Da: gianlucaornese 25/06/2018 14:46:07
Che noia, voi troll siete noiosi, sapete?

Da: gianlucaornese 25/06/2018 14:47:50
Pubblicate estratti del nulla, il nulla, cioè voi

Da: gianlucaornese 25/06/2018 14:47:50
Pubblicate estratti del nulla, il nulla, cioè voi

Da: Grande Inverno  1  - 25/06/2018 14:50:12
carissimo sono su questo forum ( e ancora su quello precedente chiuso oramai da una vita) da molto prima che tu apparissi. E' un estratto della sentenza del Tar....non è il nulla. E' informazione...tutto qua

Da: gianlucaornese 25/06/2018 14:55:13
Grande inverno, ero presente anche sull'altro forum. Comunque, siamo in estate, sciogliti come neve al sole, che è meglio.
Su su... Fuori dalle balle, iniziamo bene la settimana

Da: lillolaglio01  1  - 25/06/2018 17:20:22
Il CGAE le considera REGOLARI e non le annulla.
L'illegittimità o meno del rigetto Ministeriale decisa dal TAR o CDS nulla ha a che vedere con lo stabilimento.

Da: elpaso74  1  - 25/06/2018 17:39:14
Vero....nulla ha a che vedere con lo stabilimento
ma è altrettanto vero che se non ti riconoscono il titolo va da sè che non puoi stabilirti......
Ai posteri l'ardua sentenza!!!!!!!

Da: gianlucaornese 25/06/2018 18:10:42
Leggete le ultime comunicazioni imi, rettificano le precedenti. REGOLARI.
RILASSATEVI

Da: Emkappa  1  - 25/06/2018 19:12:38
@ Ph_D         @ Tutti
Difficilmente si potrà sostenere che gli "integrati" non possano cancellarsi e reiscriversi al pari degli "ordinari" quali, in effetti, anch'essi sono, ovviamente a patto che il percorso seguito (tanto quello spagnolo che quello italiano) non venga messo in discussione.
Ritengo invece molto più utile mantenere l'iscrizione nel Colegio spagnolo nell'ottica prospettata da Ph_D.
Piuttosto mi chiedo se coloro che siano stati iscritti in Spagna, dopo aver ottenuto l'omologazione a Licenciados ma senza master ed esame di Stato (prima quindi che tutti gli ordini chiudessero a seguito della sentenza di marzo 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), possano, successivamente all'integrazione, tranquillamente passare da esercenti a non esercenti, senza che ciò influisca sulla possibilità di vedere la propria posizione definitivamente "definita/sanata" dalla norma transitoria in fieri o sull'eventuale futura necessità di tornare ad essere esercente senza che venga loro chiesto l'ulteriore requisito del master ed esame di Stato come in effetti accadrebbe oggi per chi, trovandosi nella posizione descritta, decidesse di cancellarsi e reiscriversi nel proprio Colegio.

Da: Ph_D 25/06/2018 21:21:57
Se sei colegiado, sei colegiado. Come esercente o non esercente, poco importa. Ma lo sei e quando vuoi puoi passare da uno stato all'altro, basta scrivere al colegio...

Da: balkis  1  - 25/06/2018 23:18:55



Ma sei "Abogado" solo se sei esercente, diversamente non puoi spendere quel titolo.




Da: Emkappa  1  - 26/06/2018 13:16:45
Già, ricordo che in passato avete più volte sottolineato questa differenza, anche per questo, nonostante i pareri del CNF, convengo sull'opportunità di procedere ad una simile variazione solo dopo l'integrazione.
Ad ogni modo, al di là del risparmio economico dovuto al ridotto importo delle quote trimestrali, il motivo principale che mi ha spinto a valutare la possibilità di passare non esercente sono state le email inviate negli ultimi mesi da diversi Ordini (Madrid e Santa Cruz de La Palma) riguardo gli imminenti controlli da parte della "Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)" in merito al rispetto dell'obbligo d'iscrizione ad un sistema di previdenza sociale sancito dall'articolo 13.2 lettera d) dello "Estatuto General de la Abogacia Espanola" a carico degli abogados ejercientes. Confesso infatti che, pur essendomi posto il problema (in effetti speculare a quello che avrebbe un avvocato che, pur intenzionato ad esercitare il diritto di stabilimento in Spagna, dopo essersi sia abilitato che iscritto presso un Ordine in Italia, si troverebbe automaticamente iscritto anche alla Cassa Forense, con relativi obblighi previdenziali), non avendo mai studiato la questione, non so se un abogado nella mia posizione, ossia che dal Censo risulti iscritto come "Ejerciente" e "Residente" ma con "Direccion Profesional" in Italia, sia o meno obbligato al rispetto del citato art. 13.2 lettera d) dello "Estatuto General de la Abogacia Espanola" e sia di conseguenza esposto ad eventuali sanzioni nel caso di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
Chi abbia contezza della questione potrebbe cortesemente fornire chiarimenti in merito?

Da: Emkappa  1  1  - 26/06/2018 13:18:52
Di seguito il testo di 2 email inviate dai Colegios:

"Colaboración con Mutualidad de la Abogacía.
Solicitud de datos por la Dirección General de la Seguridad Social.
Estimad@ colegiad@,
A título informativo, le recordamos que, si es usted un profesional ejerciente por cuenta propia, tiene obligación de estar inscrito en uno de los Sistemas de Previsión Social: el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o el Sistema Alternativo de la Mutualidad.
La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) está revisando que los profesionales de la abogacía por cuenta propia cumplen correctamente con estas obligaciones en materia de seguridad social o mutualidad alternativa.
Desde el Colegio, se quiere trasladar a los colegiad@s la importancia de regularizar cualquier situación anómala en este sentido para evitar las consecuencias legales que se derivarían para el profesional."

"Obligación Sistemas de Previsión Social
Estimad@ colegiad@,
A título informativo, le recordamos que, si es usted un profesional ejerciente por cuenta propia, tiene obligación de estar inscrito en uno de los Sistemas de Previsión Social: el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o el Sistema Alternativo de Mutualidad.
En este último caso, es decir, cuando se opta por el Sistema Alternativo de Mutualidad puede ser tanto a través de la Mutualidad de la Abogacía como de Alter Mutua.
La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) está revisando que los profesionales de la abogacía por cuenta propia cumplen correctamente con estas obligaciones en materia de seguridad social o mutualidad alternativa.
Desde el Colegio, si bien es una cuestión que excede de su ámbito competencial, se quiere trasladar a los colegiad@s la importancia de regularizar cualquier situación anómala en este sentido para evitar las consecuencias legales que se derivarían para el profesional."

Da: nerone87 26/06/2018 17:58:56
cosa ne pensate della prossima introduzione della prova orale all'esame di Stato spagnolo ?

Da: Claudietto 27/06/2018 08:47:19
Desde el Colegio, si bien es una cuestión que excede de su ámbito competencial, se quiere trasladar a los colegiad@s la importancia de regularizar cualquier situación anómala en este sentido para evitar las consecuencias legales que se derivarían para el profesional."

ma se l'attività in Spagna è zero... e siamo già tutelati da altra cassa in Italia...

Da: Claudietto 27/06/2018 12:44:36
della prossima introduzione della prova orale all'esame di Stato spagnolo? una scocciatura

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