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Concorso MAGISTRATURA 2017
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Da: X Per me | 22/07/2017 18:53:43 |
magari anche curare l'ortografia e scrivere in italiano corretto potrebbe aiutare a non essere segati... | |
Da: Reclamo o reclame? | 22/07/2017 18:58:00 |
Siamo tornati ai vecchi metodi, con agenti pubblicitari che si fingono utenti. La novità è la pubblicità indiretta negativa, con denigrazione della concorrenza. L'idea di fondo è che ne resti uno. Il gioco finirà forse a settembre, dopo l'avvio della nuova infornata. | |
Da: Commissario Zenigata | 22/07/2017 19:17:32 |
Ma che fa, mi dà del tu? | |
Da: Commissario Zenigata | 22/07/2017 19:28:01 |
stando alle considerazioni di concorsisti, utenti e perfino di taluni Magistrati, questo è il concorso più facile degli ultimi 10 anni Stanno ai numeri, hanno consegnato meno persone dell anno scorso L'unica spiegazione logica è la seguente: come volevasi dimostrare e come da me anticipato e previsto, chi ha già partecipato e consegnato ad un altro precedente concorso non se l'è sentita di bruciarsi una consegna, data l'imminenza del concorso a inizio 2018. Questa reazione di pancia ha portato un sacco di gente preparata a non concorrere a questa tornata. Scelta stupida. Restano dunque due categorie di soggetti che restano in gara: -quelli che non sono ancora pronti ma che stando alla prima consegna si affidano al destino e alla fortuna -quelli che sono pronti, che hanno fatto buoni temi di civile e penale (ma su penale ho qualche dubbio) e che fino all'uscita dei risultati pregheranno affinché il loro compito di amministrativo sia letto nel giorno giusto al momento giusto Così ho parlato | |
Da: Commissario Zenigata | 22/07/2017 19:33:40 |
La scrematura di penale, a mio parere, si terrà tra chi ha integrato il reato di rissa e applicato la scriminante, e chi non ha integrato la rissa (). Con tutto il bene, non vedo come una scriminante possa applicarsi ad un fatto che non è reato e mai lo è stato. Il dolo segna la differenza tra le due ipotesi e, a mio giudizio, la capacità di ragionare lucidamente del concorrente. | |
Da: Agenzie pubblicitarie ed errori concettuali | 22/07/2017 19:37:11 |
La pubblicità c'è perché l'utenza ne ha bisogno. Se si imparasse a scegliere con la propria testa, dopo aver consultato e vagliato le fonti ufficiali (i siti web delle varie Scuole e i profili dei vari docenti), senza rivolgersi a forum, voci di popolo, amici che frequentano l'uno o l'altro corso, tutto questo non esisterebbe. E' un po' come lamentarsi dei governanti: chi li ha scelti? | |
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Da: @Zaza'' | 22/07/2017 20:12:39 |
Verissimo. Senza dolo, il reato non c'è e l'elemento materiale non sembra sufficiente a escludere il reato (basta partecipare). Tuttavia, il dolo generico di mera "partecipazione" potrebbe esserci lo stesso, anche con intento difensivo o reputato tale. Se partecipare è solo "prendere parte", la linea di confine e' davvero scivolosa. Perché l'intento di partecipare lo si può avere in ogni caso. Potrebbe cambiare solo il fine: partecipare non (o non più) per alimentare la rissa, ma per sottrarre ai suoi effetti dannosi un diritto in pericolo. Il dolo richiesto dalla fattispecie è qualificato dal fine (partecipare al solo fine di alimentare una rissa)? Oppure no (partecipare a prescindere dal fine ad una rissa)? Me lo sono chiesto anche in fiera. Nel primo caso, mancando il dolo specifico, non occorre applicare scriminante perché non c'è reato. Nel secondo, invece, la scriminante potrebbe operare. Che dice la Cassazione sul dolo nella rissa? L' espressione letterale non deporrebbe per un fine specifico ed il fatto che la sanzione sia meramente pecuniaria nella forma base, mi aveva fatto propendere per una fattispecie che qualifica negativamente la condotta in sé, del prendere parte ad una rissa, a prescindere dall'intento o fine. Il dolo generico di partecipare ci sarebbe sempre, in altre parole. Una fattispecie con substrato educativo. Salvo poi dover, in certi casi, rendere operativo il 52. Che però non è il 54 (e forse dipende anche dal "diritto" assunto in pericolo, a giustificazione della partecipazione alla rissa: occorrerà forse mettere in rapporto anche il contenuto del diritto difeso, con la negatività della condotta partecipativa, soprattutto se produce effetti gravissimi, ma anche se non li produce?) Ma non ho avuto tempo di verificare cosa dica la Cassazione Se lo ha fatto, vadi Lei e cortesemente ci dichi. | |
Da: @Zaza | 22/07/2017 20:25:46 |
Il tutto condito dalla difficoltà che non fosse la rissa in sé, quello che la traccia chiedeva, ma i fatti occorsi in occasione di. Che non necessariamente sono solo le lesioni e l'omicidio. | |
Da: Leoncina81ct | 22/07/2017 20:39:56 |
Qualcuno ha frequentato il corso di Lopilato? Potete darmi qualche info??? | |
Da: Luca03 | 22/07/2017 20:48:31 |
@Lorip : il corso come i testi ed i codici e' soggettivo. Ma se parti dal principio chi si loda si imbroda saprai quale corso non scegliere. Poi dipende anche dalle " tue tasche " . Si' sto studiando , non tantissimo ma non voglio perdere allenamento | |
Da: Luca03 | 22/07/2017 21:15:49 |
@Lorip ... Errori di battitura precedernte post.. Ok ci siamo capiti .. | |
Da: Giovanna | 22/07/2017 21:24:32 |
Io del solo di rissa non ho proprio parlato. La traccia chiedeva la legittima difesa applicata al reato di rissa, dandolo così per configurato. Almeno io così ho interpretato il testo. Quindi ho analizzato l'applicabilità della legittima difesa nei tre commi. Escluso nel 1 comma per difetto del requisito della necessità e soprattutto per non essersi il reo allontanato dal luogo della rissa. Escluso nel 2 comma in relazione ai reati conseguenti contro la persona, omicidio e lesioni personali. Questi ultimi li ho configurati come in concorso con la rissa ma con legittima difesa non applicabile ne alla rissa e ne ai reati conseguenti. Ammessa nel 3 comma, ossia i reati in occasione della rissa. Ho descritto il caso di un partecipante alla rissa che, a rissa conclusa, viene aggredito da altro partecipante. Io in questo caso ho ritenuto pienamente configurabile la scriminante perché il fatto è avvenuto al di fuori della rissa, quando, appunto, il soggetto si era allontanato. | |
Da: Giovanna | 22/07/2017 21:25:11 |
* dolo di rissa | |
Da: @fglaw | 22/07/2017 23:37:52 |
Siete spariti? Non ci abbandonate ........ | |
Da: Tutti scoraggiati | 23/07/2017 08:10:26 |
Perchè il partecipante che aggredisce un altro partecipante non commette percosse/lesione? E non l'hai scritto che la legittima difesa si applica solo quando c'è bel tempo perchè si giustifica il comportamento aggressivo dovuto dalle alte temperature? :)))) | |
Da: Giovanna | 23/07/2017 09:11:29 |
Certo che il partecipante realizza lesioni o omicidio, ma non sono reati scriminabili perché manca un requisito della legittima difesa, ossia l'impossibilità di evitare il pericolo. La partecipazione alla rissa è volontaria per definizione. Ci si espone volontariamente a pericolo e non ci si allontana potendolo fare. Io ho ricostruito così, poi magari sarà un fesseria. | |
Da: Tutti scoraggiati | 23/07/2017 09:15:38 |
Ma l'esposiziome volontaria al pericolo non è requisito del 52. Lo è del 54. Infatti buona parte della giurisprudenza dice che è compatibile. | |
Da: Giovanna | 23/07/2017 09:25:16 |
. (Caringella, manuale, ult. ed., pag 785 su leg. dif. con in nota molta Cassazione conforme). La volontaria causazione viene connessa alla necessità oppure alla ingiustizia dell'offesa. | |
Da: Giovanna | 23/07/2017 09:27:31 |
Non so perché mi ha tagliato il messaggio. Avevo riportato testualmente il passaggio in cui si dice che la giurisprudenza da rilievo, anche nella legittima difesa, alla volontaria causazione del pericolo. | |
Da: Tutti scoraggiati | 23/07/2017 09:30:42 |
Ad esempio Cass. 45969/2012 L'esimente della legittima difesa può essere riconosciuta in relazione al reato di rissa il che si realizza quando, esistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. Questo vuol dire studiare sui manualoni e soffermarsi su quelli. Il che, come ho cercato di far capire, non sempre basta per conseguire l'idoneità. | |
Da: Riecco l''obiettore di coscienza ai manuali | 23/07/2017 09:41:17 |
Nonché commissario in pectoris. Ma quanto è simpatico! | |
Da: @giovanna | 23/07/2017 09:41:35 |
Cosa hai scritto nel tema di amministrativo? | |
Da: @giovanna | 23/07/2017 09:41:47 |
Cosa hai scritto nel tema di amministrativo? | |
Da: Riecco | 23/07/2017 09:44:50 |
In pectore, errata corrige Pectoris è l'angina che ci procura.. :) | |
Da: Giovanna | 23/07/2017 09:48:55 |
Guarda, quella Sentenza esprime il principio generale della inapplicabilità della leg. difesa proprio per la volontaria esposizione a pericolo e poi, come eccezione, pone il caso della aggressione sproporzionata ed eccessiva. Detto questo io non conoscevo quella sentenza e non ricordavo minimamente le pagine relative del Caringella. Ci sono arrivata attraverso l'analisi delle norme ed il mio ragionamento che è risultato uguale a quello della Cassazione. Temo che tu, ancora, non abbia precisamente inquadrato la questione. Confondi regola ed eccezione. | |
Da: @giovanna | 23/07/2017 09:51:08 |
Amministrativo? Secondo me hai centrato una delle problematiche richieste dalla traccia. Ma amministrativo? | |
Da: @giovanna | 23/07/2017 09:51:21 |
Amministrativo? Secondo me hai centrato una delle problematiche richieste dalla traccia di penale. Ma amministrativo? | |
Da: Riecco | 23/07/2017 09:54:59 |
La giurisprudenza, per affermare la compatibilità, costruisce una ipotesi specifica però. Che fa assimilare la posizione, sotto il profilo soggettivo, del corissante a quella di uno capitato per caso in mezzo alla rissa o che ci sia entrato al solo scopo difensivo senza mai trascendere questo fine. Occorre che l'aggressione rissosa ecceda i normali confini del pericolo prevedibile. Ecco come fanno a superare la ontologica incompatibilità tra rissa (dove l'intento è offensivo per definizione e quindi il pericolo voluto e previsto) e difesa necessaria. Non per esclusione della rilevanza della non volontaria causazione della situazione necessitante. Se si impara la massima a memoria e si appiccica nel tema a caso, il risultato è tale e quale. | |
Da: Riecco | 23/07/2017 09:56:23 |
@Giovanna Esattamente. | |
Da: Tutti scoraggiati | 23/07/2017 09:59:38 |
La questione riguardava: - raffronto tra 52 e 54 sulla non volontaria causazione; - rilettura del giudizio di proporzione nel quale deve essere valutato il pericolo imprevedibile. E infatti la Cassazione ha ammesso la legittima difesa. E i commissari si leggeranno un sacco di temi dove tutti recitano la stessa: l' incompatibilità bla bla bla.... :)) Questi erano i limiti della legittima difesa come richiesti dalla traccia. Ammesso che comunque fosse regola-eccezione, in un tema che ti chiede proprio quella questione critica avresti dovuto citare (quella che tu chiami) eccezione. Per riecco. Non è questione di essere simpatici o meno, ma per passare sto concorso bisogna davvero differenziarsi. Altrimenti il tuo elaborato risulta una copia degli altri. Probabilmente se ti danno così fastidio i miei commenti, vuol dire che del vero c'è. | |
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