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Concorso MAGISTRATURA 2017
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Da: Giovanna 23/07/2017 10:01:09
Scusate ma ora devo uscire, in serata risponderò alla domanda sul tema di amministrativo. Buona giornata a tutti.

Da: Giovanna 23/07/2017 10:04:07
@ tutti scoraggiati : certo, forse ho sbagliato e forse mi bocceranno. Ma quale giudice non sbaglia ? il criterio di correzione dei temi non è la risposta giusta (che non esiste) ma la risposta ben argomentata, convincente e logica.

Da: @Giovanna23/07/2017 10:08:29
Perdonami, ma è aberrante sostenere che la risposta giusta non esiste. Se fosse così verrebbero meno gli stessi concetti di "diritto" e di "giustizia". 

Da: Giovanna 23/07/2017 10:13:39
Hai ragione, ma voglio dire che non sempre la risposta corrente è quella giusta. Pensa ai numerosi revirement non giustificati da modifiche esterne. E poi se un giudice dovesse essere infallibile non esisterebbero 3 gradi di giudizio. Un tema interessante questo però.

Da: Riecco23/07/2017 10:16:24
Ciò che infastidisce è la mission che ti sei assunto, di valutare le non idoneità altrui sulla base non della lettura dell'intero elaborato ma di alcuni spot ricostruttivi.
Potresti cortesemente attenerti al ragionamento giuridico, sul quale possiamo discutere ragionevolmente e appuntare obiezioni, senza passare alla fase giudizio di idoneità ai fini concorsistici?
Quella non ti compete e non è richiesta.
Perché se volessimo essere fiscali, la traccia andrebbe ripresa integralmente e analizzata.
E non chiedeva una specifica questione critica.
Tant'è che parla di fatti (non specificando reati o delitti, tanto meno lesioni o omicidio) commessi (dolo? Colpa? Preterintenzione? Involontarietà? Imputabilita' e minore eta'?; non specifica nemmeno commessi da chi: autore terzo estraneo alla rissa? concorrente anomalo?) in occasione (dopo? Durante? Preordinati?) del delitto di rissa (e qui, riferendosi a delitto, ha ragione chi ci ha letto un dato certo di integrazione almeno della fattispecie base anche sotto il profilo soggettivo?).
Hai voglia ad aversi svolgimenti differenziati, altro che temi tutti uguali, con tutte le variabili considerabili solo per quella specifica parte di traccia.

Da: mah21 23/07/2017 10:43:23
brutta bestia la disoccupazione!

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Da: Tutti scoraggiati  23/07/2017 10:49:46
Per Riecco.
Io non mi son dato nessuna mission.
Ti mando la soluzione e così vedrai con i tuoi stessi occhi.
Premetto che prima di fornire la mia soluzione non l'avevo letta.
E difatti mi pare che in molti diano soluzioni creative e dicano quello che vogliono dire, e non quello che chiede la traccia.
Ti lascio la soluzione.
http://www.iurisprudentia.it/sentenze/Concorso-magistratura-2017--Traccia-svolta-diritto-penale-552.aspx

Da: diffidare da fllllgawww23/07/2017 10:50:49
per qualsiasi dubbio su come andavano svolte le tracce contattare segreteria fglawwwww

Da: Riecco23/07/2017 11:17:00
Molte grazie, vedrò di leggerla perché può sempre essere utile (non sono in attesa di riscontro, non sono in partita).
Ma permettimi di non considerarla LA soluzione.
Perche la correttezza argomentativa dipende dagli assunti a base del ragionamento. E l'inquadramento degli assunti lo ha fatto ciascuno in sede di stesura elaborato. Vale quello.
Con una traccia così aperta, nessun inquadramento era escluso a priori.
Ho imparato per esperienza diretta, però, che una
"Soluzione", anche proposta su siti specializzati, può capitare che sia inconferente. E, laddove non lo fosse, non esclude di per sé la validità di ricostruzioni diverse.
Ti hanno citato i revirement, ma bastano già le SU a riprova di quanto il diritto assuma connotati assai divergenti, in base alle ricostruzioni date.
Non ad opera di operatori di basso profilo, tipo noi, ma di giuristi un po' più strutturati.
Certi sono solo i principi generali. Su quelli non ci piove.
E quelli li hai nei manuali del primo anno, anche se non ti piace sentirlo dire.
Intanto assicurati di aver ricostruito correttamente applicando quelli. E poi vediamo quale commissione li possa ritenere non idonei.

Da: Siculone 23/07/2017 11:21:16
Quest'anno il corso che ho seguito non ha indovinato un cazzo

Da: Penalista9023/07/2017 12:17:55
Tratto da un autorevole commento.

Il tema verte sui limiti della legittima difesa, ma non è coerente, poiché rissa e luogo di privata dimora non hanno nulla in comune, anzi sono situazioni antitetiche: nella prima lo spazio della legittima difesa si contrae, nella seconda si espande.
Sullo sfondo, tuttavia, si avverte come la traccia esiga una riflessione sulla attuale portata della legittima difesa, in un'epoca caratterizzata dall'insicurezza urbana.
Vengono in rilievo quattro aree tematiche del diritto penale:
- L'autodifesa nel sistema delle scriminanti;
- L'autodifesa in luoghi pubblici e in contesti di violenza;
- I reati aggravati dall'evento;
- L'autodifesa in luoghi privati.
Dal punto di vista strutturale, la traccia segue uno schema quadripartito discendente: generale/speciale/particolare/particolare. L'ordine logico della trattazione è:
1. Le cause di esclusione da pena, in particolare le scriminanti.
2. La legittima difesa.
3. La legittima difesa in un contesto di rissa.
4. La legittima difesa nella privata dimora.

Da: In verita''23/07/2017 12:21:07
Nella sostanza fglaw ha spiegato le tutte le tracce estratte

Ovvio che adepti altri  corsi demonizzino e rosichino

Mi.dispiace per coloro che hanno speso un sacco di soldi in megapubblicizzati e supercostosi corsi rivelatisi poi inutili

Basta andare alle pagine precedenti dove troverete lamentele verso corsi vari...

Da: diffidare da fllllgawww23/07/2017 12:33:14
tutti da flagwwwwwwwwwww presto telefonate prestooooooooooooo

Da: Giovanna 23/07/2017 14:34:58
Le tracce aperte come quella di penale sono tremende e danno alle commissioni un quadro chiaro di chi scrive. Questo perché un argomento vasto (cause di non punibilità in sensi stretto e differenza con scriminanti vere e proprie - legittima difesa - violazione di domicilio - rissa nei suoi tre commi) inevitabilmente induce a sviluppare certe questioni, e da una certa angolatura, e non altre. Dal tipo di questioni proposte nel tema e dal taglio generale dello stesso la commissione deduce di sicuro e chiaramente almeno due cose: 1. la padronanza dei principi generali (quelli contano, non le eccezioni) e 2. la maturità giuridica di chi scrive. Un tema aperto impone di selezionare alcune cose da dire, da non dire, da accennare o da approfondire e da questa selezione si comprende bene se il candidato ha una preparazione meramente scolastica oppure se da li a qualche mese sarà in grado di inquadrare e valutare una decina di energumeni tatuati e puzzolenti che gli portano in aula con una imputazione per rissa e per lesioni personali. E se è in grado di buttare giù una cosa che assomigli ad un rinvio a giudizio, ad una archiviazione oppure ad una sentenza di condanna o di assoluzione. In aula spesso non c'è il mega processo sofisticato con Coppi che parla. C'è il furtarello, la rissa al bar tra ubriachi, il piccolo spaccio. Chi fa troppe sofisticazioni, senza andare al sodo, subito, bene e chiaramente, intasa i Tribunali più che alleggerirli. Voglio dire, da ultimo, che io in penale ho proposto e motivato  la soluzione che vi ho detto, non perché sapevo la Sentenza conforme di Cassazione o la pagina sperduta di Caringella, ma perché ho assistito un paio di volte a delle risse. E per me "necessità" di difendersi significa non avere altra scelta se non quella di tenere condotte che - in assenza di quella necessità - sono fatti di reato. Questo perché esiste un principio fondamento dell'ordinamento che è il monopolio della forza in favore dello stato. Evidentemente i casi di autodifesa devono essere strettamente applicati e anche il requisito della necessità deve essere stringente. In sintesi dopo aver visto 10 energumeni violenti e irosi che se le danno di santa ragione in una piazza deserta, non ti viene proprio in mente di potergli accordare la legittima difesa. Intanto perché, di fatto, tutti aggrediscono qualcun altro e poi perché ti chiedi ... e dove sarebbe la "necessità" di prendere a pugni o accoltellare uno in mezzo alla mischia ? per non essere aggredito tu ? ma basterebbe fare tre passi indietro ed uscire da quel groviglio umano per "difendersi" ed evitare (comodamente) danni alla persona. E poi, a volerla dire tutta, il non aver causato volontariamente il danno o il pericolo è pure quello (secondo me) un principio generale. Basta pensare al risarcimento del danno civilistico provocato anche, o solo, dal danneggiato. Concetto, come noto, ora applicato anche in diritto amministrativo dopo la famosa sentenza della plenaria. Se tu non impugni il provvedimento lesivo nei termini e con ciò determini o aggravi il danno prodotto dall'amministrazione non ci sarà nessun risarcimento. Io in questo ci vedo, oltre allo specifico concorso di colpa del danneggiato, un riflesso del più generale principio di non volontaria causazione di un qualunque danno, anche alla persona e quindi alla rissa.

Da: @Penalista9023/07/2017 14:46:30
puoi segnalare il link dell'intervento del noto penalista. Grazie

Da: Nei peggiori bar di Caracas23/07/2017 15:24:02
La rissa aveva protagonisti ubriachi, arrivati insieme con bici appresso. Iniziano a discutere, urlano e volano le prime bottiglie sulle vetrine dei negozi.
Partono i primi pugni, il gruppo da compatto si divide in due, alcuni fanno ala e incitano.
Uno pensa di usare il collo di una bottiglia di vetro rotta.
Per difendersi dai fendenti pericolosamente vicini al collo, altri due divelgono il tappo di un bidone urbano (quelli piccoli, fissi, di proprietà comunale) per usarlo come scudo, ma anche come arma.
Le loro stesse biciclette lasciate al margine della strada, volano da un lato all'altro dello schieramento, come palle in una partita di tennis. Ogni volta che atterrano perdono pezzi.
Una vetrina di negozio viene centrata in uno di questi lanci e si crepa.
Rissa, si. Danneggiamento anche. Lesioni, certamente per la prima parte della colluttazione a mano libera (nasi rotti e sangue in terra).
Omicidio per fortuna no.
Fatti "in occasione" della rissa. 52 o 54?
Minorenni, maggiorenni, ubriachi, non ubriachi, autori materiali, incitatori, ipotesi varie di reato.
Una situazione variegata.
Il bello è che, con le prime sirene in lontananza, il gruppo si è ricompattato per scappare, quindi margine fisico di desistenza e fuga difensiva c'era per tutti.

Da: Siculone 23/07/2017 17:37:12
Tutti a parlare di penale e civile? Amministrativo? Tracce scolasticihe????

Da: giunfrx 23/07/2017 18:09:55
Dipende anche molto dal modo di scrivere ed argomentare al di là dei contenuti specifici. Meglio andare in vacanza e non pensarci più! 

Da: Giovanna 23/07/2017 18:53:55
Allora, Tema di Amministrativo. Premetto due cose. Intanto non ho per nulla cercato di nascondere che non avevo fresco l'argomento e che le informazioni  erano datate ed incomplete. In secondo luogo, e per conseguenza, ho dato al tema un taglio generale molto sintetico ed infatti è venuto lungo (o corto) solo 5 facciate, facendo ampio ricorso ai soliti principi generali. L'apertura è stata sulle norme costituzionali e civilistiche che espressamente consentono la proprietà pubblica. Poi la attuale tendenza alla dismissione della proprietà pubblica. Poi un bel discorsetto sulla forte conformazione della proprietà pubblica in quanto funzionalizzata al perseguimento di interessi pubblici. Poi una carrellata istituzionale sui tipi di proprietà. Demanio, necessario ed eventuale e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili. Poi le regole tecniche disciplinari. Esecuzione forzata, ipoteca, usucapione, ecc. con un piccolo approfondimento sulla possibilità di espropriare un bene pubblico indisponibile solo da parte di altro ente pubblico e ovviamente solo per interessi pubblici prevalenti rispetto a quelli perseguiti dalla precedente Amministrazione titolare. Poi un cenno veloce alla sdemanializzazione con passaggio al comparto dei beni pat. disponibili e da qui altro cenno alla privatizzazione ed alla cartolarizzazione. Poi beni pat. Indisponibili con discorsetto scontato sulla funzionalizzazione diretta di questi beni all'interesse pubblico ed ai servizi pubblici. Poi acquisto qualifica per legge o per provvedimento amministrativo. Poi perdita qualifica e qui, in chiusura, mi sono un po' dilungata sul provvedimento di revoca della indisponibilità (con passaggio al pat. disponibile) inquadrandolo come provvedimento di secondo grado e, pertanto, necessitante di motivazione rinforzata. Motivazione che dovrebbe evidenziare il venir meno dell'interesse pubblico cui era destinato il bene oppure il suo soddisfacimento con altro bene. Evidenziata la natura fortemente discrezionale del provvedimento di revoca ma anche la necessaria motivazione rinforzata per consentire al giudice di operare un controllo, non sul bene in se, ma sull'interesse o servizio pubblico cui era funzionalizzato. Spero che almeno mi rendano l'onore delle armi :))) Che ne pensate ?

Da: @Giovanna23/07/2017 19:07:29
Se mi fosse venuto così, avrei consegnato in scioltezza.

Da: Fio980  23/07/2017 21:13:01
@giovanna
A mio parere non stiamo parlando di un provvedimento di secondo grado (revoca nello specifico), ma di un provvedimento che ex art 829 cc attua il passaggio al patrimonio dello Stato. Il vero problema secondo me è un altro: a quale tipo di patrimonio? Disponibile o indisponibile?

Da: Fio980  23/07/2017 22:51:10
A mio parere la questione sottesa alla traccia era la seguente:
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 dicembre 2014, n. 6195. Il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile, laddove la materia non sia disciplinata da apposita previsione di legge, può legittimamente avvenire mediante atto amministrativo ovvero ancora sulla base di atti concludenti incompatibili con la destinazione pubblica e, per altro verso, che i provvedimenti di sdemanializzazione, così come quelli recanti il passaggio di beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità

Da: I 23/07/2017 23:11:20

Da: Ma quindi24/07/2017 07:56:39
La commissione si divide in sottocommissioni per correggere? Qualcuno sa come funziona?

Da: Bimmbo24/07/2017 09:14:45
La questione voluta dai commissari era che per L acquisto ci vuole un procedimento amministrativo con ampie garanzie per il privato,in quanto la pa non può impadronirsi di fatto di un bene.da qui una disamina dei modi di acquisto quali occupazioni,espropriazioni,acquisizioni coattive,contratti...il vero problema rimanevano i modi di perdita di cui eé controverso se ci voglia una legge,o un provvedimento espresso...ovvero un mero fatto come l inerzia ed il non uso.in questo caso anche un comportamento concludente

Da: Commissario Zenigata24/07/2017 09:16:07
Non dimenticate che Amministrativo è il regno della tutela del privato e quindi, per quanto la traccia non lo lasciasse intendere direttamente, sarebbe stato opportuno affrontare il tema dell acquisto e della perdita dell indisponibilità anche in relazione ai beni privati destinati a soddisfare gli interessi pubblici.

Da: ma ancora a parlare di tracce?24/07/2017 09:34:31
basta, sono passati 10 giorni... si vede che non fate nient altro nella vita e non avete altre problematiche da affrontare

Da: Per la verità24/07/2017 10:20:37
Si sfruttano questi scambi proprio perché, facendo anche altro nella vita, non si ha tutta questa facilità di analizzare le proprie prove.
Ed è sempre un buon indice, mantenere uno spirito critico sulle proprie prestazioni.
In tutti i settori, sia consentito dire.
Farebbero bene a ricordarlo anche gli autori di certi post stupidi.

Da: Siculone 24/07/2017 10:30:11
Invece io ho argomentato che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile sono grosso modo simili, per vincolo, a quelli demaniali. E quindi anche non usucapibili e che possono essère distratti dalla categoria solo per legge. A me mi sembra che nel 2015 vi è stata una sentenza consiglio di stato in tal senso.
Poi ho parlato della concessione della stessa ai privati per fini di economicità.

Da: 67u724/07/2017 10:41:19
Vorrei soltanto aggiungere che in tutto ciò ci si mette anche un sistema legislativo a volte incoerente.
Si parla di beni patrimoniali "indisponibili", ed in effetti la norma nel RD (adesso non mi ricordo quale) previgente al codice parlava di inalienabiltà.
Come sapete, invece, il cc non contiene tale previsione, a differenza di quanto fa invece per il bene demaniale.
Senonché, quella vecchia norma, tutt'ora vigente, non essendo in realtà abrogata, si intende tuttavia ai giorni d'oggi che un bene patrimoniale indisponibile sia in realtà disponibile (interpretazione contra legem?) ovvero possa essere oggetto di cessione, fermo restando il vincolo alla destinazione.
Ha senso parlare di "indisponibilità", allora?

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