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Concorso MAGISTRATURA 2017
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Da: antoseriosi  -banned!-24/07/2017 11:20:13

- Messaggio eliminato -

Da: Mer 24/07/2017 11:28:24
Si sa qualcosa sui possibili scritti a gennaio?

Da: Giovanna 24/07/2017 11:58:29
Santo cielo, ora ricominciamo con gli a ritti a gennaio ? con il bando che uscirà a settembre, scadenza domande ad ottobre si fa la prova a gennaio ? ma suvvia ... :)

Da: Giovanna 24/07/2017 11:58:59
*scritti

Da: la cosa peggiore e più inutile24/07/2017 12:35:09
che si possa fare è andare a vedere le soluzioni (come se qualcuno avesse la verità i tasca), giusto per farsi venire ansie inutili.
"e poi abbiamo casse di maalox per pettinarci lo stomaco"

Da: Infatti24/07/2017 12:39:20
Qui ha un consesso di menti creative che, invece che cercare soluzioni precotte, si confronta e elabora ipotesi di studio, approfondimento, impostazione, analisi, stesura, schematizzazione.
Un brainstorming collettivo, che pur postumo è molto utile.
E siamo anche belli e simpatici.
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Da: Per Giovanna24/07/2017 13:02:22
premetto che stavolta non ho partecipato al concorso. Ho partecipato all'ultimo, rimediando solo un'idoneità in amministrativo, quindi non sono la persona più qualificata. Però, vorrei un chiarimento: i reati del comma 3 davvero possono essere descritti alla luce dell'esempio del soggetto che, a rissa conclusa, viene aggredito? In questo caso, è indubbio che l'aggredito possa invocare la legittima difesa, ma all'aggressore, a mio modesto avviso, non potrà certo applicarsi la pena del comma 3. Una pena da 3 mesi a 5 anni per un omicidio volontario? Ovviamente no... il comma 3 fa riferimento al caso di chi, dopo la rissa e in conseguenza di essa riporti lesioni o muoia, ma si presuppone pur sempre che la condotta offensiva (e non l'evento lesoni o morte) sia avvenuto durante la rissa. Che ne pensate?
Inoltre, non si sarebbe potuto parlare anche della legittima difesa invocata dal terzo paciere?

Da: Giovanna 24/07/2017 13:16:56
Premesso che qui nessuno di noi è qualificato provo a rispondere. La terza ipotesi del 588 parla di uccisione o lesione che "avviene" dopo la rissa ed in sua conseguenza. Invece la seconda ipotesi (prima parte comma 2)si riferisce al caso di morte o lesioni avvenute "durante" la rissa. Dunque nel terzo caso - secondo me - siamo fuori dalla fattispecie di rissa anche se c'è una estensione della relativa pena. Questo comporta che può applicarsi la leg. difesa. Quanto al profilo sanzionatorio secondo me nel secondo caso (morte e lesioni durante la rissa) c'è concorso tra rissa e omicidio/ lesioni mentre nel terzo caso (morte/ lesioni dopo la rissa) non essendoci rissa dovrebbe operare l'assorbimento con applicazione della sola sanzione omicidio/ lesioni.

Da: Giovanna 24/07/2017 13:19:48
Ma forse sarebbe più logico applicare il concorso anche al terzo caso. Diversamente il legislatore non avrebbe previsto quella specifica pena nel 588 e si sarebbero applicate direttamente le sanzioni per il solo omicidio o lesioni.

Da: Per Giovanna24/07/2017 13:33:32
Sì infatti.... a mio avviso, e sempre se non ricordo male, sul Mantovani si dice che le ipotesi aggravate si applicano al non esecutore materiale, che risponderà di lesioni e omicidio, in concorso con l'ipotesi base della rissa, al primo comma. Mentre le ipotesi aggravate si applicano ai corrissanti non esecutori.
Sul significato del terzo comma, non so.. io avrei detto che si tratta di ipotesi in cui la lesione o la morte avviene a distanza di tempo dalla rissa, ma pur sempre per effetto di condotte che nella rissa si sono compiute. Ma mi rendo conto che da casa, anzi dallo Studio in cui sono ed ero al momento della dettaura, sia molto più facile. In bocca al lupo..

Da: Farei cosi24/07/2017 13:43:05
A mio avviso il 588 si applica, per tutte le previsioni, solo ai partecipanti alla rissa non autori materiali di fatti più gravi.
Per il solo fatto di aver partecipato alla rissa, si subisce sanzione pecuniaria.
Se poi nella rissa o in conseguenza, siano derivati fatti più gravi, per il solo fatto di aver preso parte si aggrava la posizione del rissoso (una responsabilità oggettiva in relazione all'aggravante, ma non alla partecipazione alla rissa).
Diverso il caso dell'autore accertato (o del suo concorrente materiale o anomalo) per lesioni e omicidio.
Per i quali si applica comunque la fattispecie base (rissa, non assorbita dall'evento più grave), ma non le sue aggravanti sul piano della pena. Ed agli stessi si applica invece il 586 o il lesioni o omicidio volontario.
No?

Da: Fio980 24/07/2017 13:49:57
la questione mi sembra esuli dalla traccia proposta, ovvero il rapporto fatti commessi in occasione della rissa/legittima difesa...

Da: Giovanna 24/07/2017 13:57:25
Certo per l'autore accertato si dovrebbe applicare il concorso. Come diceva sopra il collega ci mancherebbe che un omicidio volontario venisse punito con 5 anni.

Da: Per Io farei così24/07/2017 14:02:04
Sì, anche secondo me è così. Però, forse, queste riflessioni erano secondarie... l'aspetto centrale era quello del rapporto tra legittima difesa e rissa.

Da: Giovanna 24/07/2017 14:02:29
Tornando alla questione della differenza tra seconda e terza ipotesi del 588 ... ho appena riletto la norma e il terzo caso dice uccisione/ lesione avvenuta immediatamente dopo la rissa. Non credi che se fosse stato evento conseguente a condotte tenute durante la rissa il legislatore avrebbe parlato di "morte" avvenuta dopo ? Io ho questo sospetto. Grazie per il "in bocca al lupo" ma era solo una esperienza essendo alla mia prima consegna nonché primo  concorso in magistratura. Ho consegnato solo per capire a che livello (basso) sono :)

Da: Giovanna 24/07/2017 14:04:28
Per tutti quelli che criticano il nostro andare fuori traccia ... perché non esponete voi qualcosa ? volete solo limitarvi a leggere le osservazioni altrui ? io comunque trovo questi confronti molto interessanti ed utili.

Da: Farei cosi24/07/2017 14:21:10
È fuori traccia, ma è uno studio che, quando sei seduto alla fiera e hai davanti una fattispecie poco nota (almeno nel mio caso), devi fare.
Non ho riportato queste riflessioni nel tema, chiaramente. Ma le ho dovute costruire nel tempo di elaborazione, anche solo ai fini della esclusione di precisazioni in merito nel tema.
Per poter elaborare uno svolgimento pertinente, ma anche sensato.
Non è tempo perso, questo di questi giorni.
È una forma di studio e preparazione.
Perché puoi anche avere buone intuizioni sulla struttura che vorresti dare al tuo tema, ma quando sei seduto là, sapessi come scorre via il tempo...vola!

Da: Farei cosi24/07/2017 14:22:44
Ovviamente rispondevo a Fio e ai sostenitori del fuori traccia...

Da: Giovanna 24/07/2017 14:49:32
Ai corsi blasonati insegnano prima di tutto questo. A buttare giù ogni idea minimamente attinente al tema e poi ad eliminare i fuori traccia. E questo è davvero il momento più importante perché la tentazione di scrivere tutto è forte.,

Da: Per Giovanna24/07/2017 15:03:44
Guarda, hai consegnato e quindi hai diritto di sperare in vista di Marzo. Io mi sono inserito nella discussione perchè ho letto il tuo commento sul caso di chi, dopo la rissa, viene aggredito da un ex partecipante alla rissa. Questa ipotesi, proprio perchè la rissa è ormai terminata, non può essere ricompresa nel terzo comma, il quale, a mio avviso, si riferisce ai casi particolari in cui la morte non è istantanea, ma successiva alla rissa.
Il tuo esempio, se l'ho ben inteso, riguarda un'ipotesi classica di legittima difesa...visto che la rissa è cessata, l'aggredito può difendersi in base alla regola generale di cui all'art. 52 cp, poichè a quel punto l'aggressione che subisce è ingiusta.
Sul concorso per l'esecutore materiale di omicidio 575 cp e rissa aggravata 588/3 cp, a mio avviso, potrebbe tradursi in bis in idem...
ad ogni modo, queste riflessioni testimoniano che la traccia di penale era tutt'altro che semplice...

Da: Zoff 24/07/2017 15:21:31
Ragazzi
Siculo? Giovanna?
Sarete tutti bocciati prendendo massimo 1 idoneità.

Chi ha fatto bene i tre temi gia sta studiando per gli orali perche mai come ora se le sapevi bene passi sicuro. Tra pipponi inutili in amminostrativo, fuori traccia di civile e abbagli di penale.....tutti segati. Cambiate prospettive per le vostre vite e non rovinatevi.

Da: Giovanna 24/07/2017 15:29:39
Temo, a questo punto, che tu abbia ragione. La norma parla di uccisione in conseguenza della rissa e Caringella è della tua stessa opinione. Pertanto ho ricostruito male la questione nel tema. Morte o lesioni possono avvenire subito oppure dopo la rissa ed in sua conseguenza. Se non altro i commissari si faranno qualche risata per la mia fervida fantasia interpretativa.

Da: Per Giovanna24/07/2017 15:36:32
Non è detta l'ultima parola.... due temi buoni, in civile e amministrativo, possono aggiustare un tema meno buono, ammesso che sia proprio penale quello meno buono... :-)

Da: Pa 24/07/2017 15:42:25
Infatti indisponibilità va inteso come vincolo di destinazione

Da: Giglio9024/07/2017 15:52:19
Da quello che leggo i vostri temi di penali sono andati oltre l'umana immaginazione... un conto è analizzare il reato di rissa, altro è verificare la compatibilità della legittima difesa col 588. Se davvero credete che per affrontare il tema fosse necessaria una disamina comma per comma dovete aver scritto almeno 15 pagine... beati voi

Da: Pa 24/07/2017 15:57:21
sono partita dall'inquadramento normativo del codice e della costituzione, ho parlato dei beni pubblici e dei loro caratteri Messi oggi in crisi però dalla categoria dei beni comuni per quando riguarda lo ius excludendi e della cartolarizzazione per l'incommerciabilità. Quanto alla qualificazione soggettiva ho evidenziato l'evoluzione del concetto di bene in relazione al concetto di pa. Poi ho classificato i beni in demaniali e patrimoniali: dei primi ho esposto i caratteri essenziali /
Poi mi sono soffermata sui beni patrimoniali accennando alla ricostruzione dottrinale tra patrimonio riservato e destinato, ho qualificato il patrimonio disponibile e poi quello indisponibile e poi ho concluso con l'acquisto del vincolo di disponibilità tramite ad es il 42 bis, espropriazione per pubblica utilità ovvero tramite confisca ad esempio quella antimafia nonché in caso di successibili per i beni di nessuno oltre ai casi previsti dalla legge nonché l'articolo del codice che prevede la possibilità tramite provvedimento di rendere un bene demaniale parte del patrimonio indisponibile. Quanto alla cessazione ho parlato della privatizzazione, della dismissione e della espropriazione ex art 4.
Che ve ne pare?

Da: Pa 24/07/2017 16:01:53
Sinceramente il tema di penale l'ho fatto così ovvero sono partita dalle cause di non punibilità, inquadramento ratio ecc poi alle cause di giustificazione passando subito alla legittima difesa e le varie caratteristiche poi secondo comma quindi quella domiciliare.
Della rissa non sapevo nulla e allora mi sono limitata a dire, dopo aver detto cosa è la rissa, che la legittima difesa non sarebbe applicabile in quando mancherebbe la proporzionalità ma che, tuttavia, occorre distinguere il caso in cui il soggetto vi partecipi attivamente da quello in cui il soggetto vi si trovi coinvolto passivamente. Poi ho aggiunto che in quanto clausola generale sarà il giudice a verificare l'applicabilitá o meno nei casi concreti 😂😂 stop solo quwsto

Da: Giovanna 24/07/2017 16:04:36
Bello. Specie il riferimento alla distinzione tra patrimonio destinato e riservato. A me pare ottimo. Molto completo.

Da: Pa 24/07/2017 16:10:50
@giovanna non conoscevo la questione o meglio i beni pubblici molto velocemente lì avevo ripassati ma il
Vincolo no ed ho cercato di ricostruirlo (ad esempio sulla confisca antimafia mi è venuto un flash da non so dove) però mi è comunque venuto molto breve...vedremo.
Grazie per la tua risposta

Da: Giovanna 24/07/2017 16:12:25
Di nulla. In bocca al lupo :)

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