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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
699 messaggi, letto 84077 volte
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Da: ungiuristapercaso Reputazione utente: +45 | 18/12/2015 18:11:54 |
no, tranquillo andrea, condivido tutto, ho capito benissimo cosa vuoi dire. Io ho solo fatto un minimo accenno alla posizione di sempronio. Ho concentrato il discorso più su tizio. | |
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Da: max | 18/12/2015 19:40:24 |
parere di penale una sentenza del 1976 non era certo l'orientamento maggioritario RIDICOLI .la sentenza del 2015 non riguardava affatto un occorso stradale ; figurarsi in obiter dictum il richiamo ad una sentenza del 1976 !!!!!!!!!!!!!!!! | |
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Da: raskoln1kov | 18/12/2015 20:56:20 |
nessuno ha parlato della continuazione dei diversi tentativi di estorsione? | |
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Da: Nick_ce | 18/12/2015 23:11:17 |
@raskoln1kov io ci avevo pensato a mettere più episodi estorsivi.. ma alla fine la traccia ti faceva intendere che tutto avveniva in maniera molto ravvicinata.. quindi si poteva vedere in vari modi.. c era una sentenza del 2014 che parlava di quando poteva considerarsi azione unica.. | |
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Da: raskoln1kov | 18/12/2015 23:47:46 |
@nick infatti io ho messo quella sentenza sottolineando che i diversi tipi comportamento di progressivo tenore violento potevano essere cinsiderati come condottw autonome | |
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Da: chicca877 | 22/12/2015 10:21:26 |
L'estorsione non era affatto aggravata. Così, grazie a questa sciocchezza neanche leggeranno il mio parere e mi toccherà ripetere l' esame. Provo solo rabbia | |
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Da: chicca877 | 22/12/2015 10:21:34 |
L'estorsione non era affatto aggravata. Così, grazie a questa sciocchezza neanche leggeranno il mio parere e mi toccherà ripetere l' esame. Provo solo rabbia | |
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Da: raskoln1kov | 22/12/2015 10:49:31 |
Io non ho messo che è aggravata anche se secondo me c'era. Ho messo che potevano ravvisarsi gli estremi della continuiazione tra più tentativi estorsivi. | |
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Da: chicca877 | 22/12/2015 11:02:33 |
Aggravante delle persone riunite. Come ho potuto scrivere una sciocchezza simile. Non me ne faccio una ragione | |
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Da: jeep | 22/12/2015 11:16:17 |
Tranquilla chicca, non sarai certo bocciata per questo errore. Ho saputo di persone che sono passate, nonostante si fossero dimenticate di firmare l'atto. | |
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Da: raskoln1kov | 22/12/2015 11:19:59 |
Jeep se c'è la nomina e la firma per autentica l'atto è valido anche se non sottoscritto. | |
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Da: raskoln1kov | 22/12/2015 11:22:03 |
E comunque l'aggravamte delle più persone riunite poteva ravvisarsi andatevi a leggere la giurisprudenza della cassazione. | |
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Da: chicca877 | 22/12/2015 11:44:46 |
Era una sentenza minoritaria e poi su Internet scrivono che rispondono dei reati ex 81 e 110 c,p. | |
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Da: Nick_ce | 22/12/2015 12:38:33 |
Si hanno più persone riunite quando sono almeno 2 i soggetti che si trovano contestualmente nel luogo in cui si commette il reato (riporto a grandi linee la cassazione, che non mi sembravano minoritarie per nulla), per cui secondo me l'aggravante c'era alla grande. La stessa potevaessere messa per le lesioni (art. 585 primo comma ultimo periodo). Per me addirittura c'era anche l'aggravane di cui all'art. 628 c. 3 n. 2, che assorbiva il sequestro di persona. Anche qui c'è giurisprudenza che ammette l'assorbimento. Inoltre nella pratica mi è capitato di vedere il Pm che chiedeva 605 e poi l'imputato veniva condannato per rapina aggravata dall'aver indotto la persona offesa in stato di incapacità di volere o agire. Alla fine sono considerazioni che spettano alla fase dibattimentale, per cui secondo me in astratto sono tutte giuste, anche non aver messo le più persone riunite, vai a sapere come gli gira al giudice in concreto.. | |
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Da: Nick_ce | 22/12/2015 12:46:39 |
ed anche il fatto se fossero più episodi estorstivi uniti ex 81, o unica azione e quindi unica estorsione, alla fine dovrebbe essere il giudice a valutarlo, quindi per me vanno bene tutte e due le ipotesi (se ben motivate). Poi c'è sempre l'incognita di chi corregge e come corregge, quindi siamo nelle mani degli Dei... | |
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Da: raskoln1kov | 22/12/2015 13:01:42 |
Sicuramente le più telefonate sono azione unoca viceversa l'appostamento sotto casa e la minaccia successiva alla violenza appaiono integrare autonomi tentativi in continuazione. C'era anche l'aggravante del 585 per lesioni commesse da più persone riunite. | |
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Da: jeep | 22/12/2015 13:22:16 |
raskollnikov, non sottoscrivere l'atto giudiziario in sede di esame di stato, è comunque un errore grave, che giustifica la bocciatura, a prescindere dalla validità o meno dell'atto. | |
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Da: chicca877 | 22/12/2015 14:58:11 |
Io ho scritto un unico tentativo di estorsione con la aggravante delle persone riunit anche per le telefonate e poi sequestro di persona e lesioni personali ex art 81 c.p. e 110 c.p. | |
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Da: Nick_ce | 22/12/2015 15:59:44 |
io ho scritto unico tentativo di estorsione pluriaggravata e lesioni aggravate tutto sotto 81... ma secondo me sono tutte giuste.. | |
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Da: Lupocalabro1985 | 22/12/2015 16:57:36 |
L'aggravante delle più persone riunite era corretta..ma non vi era assorbimento del sequestro di persona ma concorreva con il tentativo di estorsione aggravato e le lesioni personali dolose ex 582 il tutto avvinto dal vincolo della continuazione.. Non sottoscrivere l'atto concordo con chi ha scritto ke è un errore grave, ma mi auguro per chi l'ha fatto per distrazione ke non abbia un peso decisivo per i commissari ke correggeranno | |
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Da: Nick_ce | 22/12/2015 17:21:01 |
E' vero che il sequestro c'era, e questo lo riportano tutti i siti e le correzioni on line. Ma quello che volevo dire io è che quasi mai c'è una soluzione univoca. Se consideri che la privazione della libertà è giuridicamente apprezzabile, ma non molto lunga, finalizzata esclusivamente a portare a termine un altro reato (estorsione o lesioni). C'era cioè uno stretto vincolo funzionale tra le due condotte, e l'elemento psicologico era sicuramente orientato alla finalizzazione dell'estorsione, non è orientato al sequestro. Se guardi nei codici sotto le aggravanti della rapina fanno questa ricostruzione. Poi ovvio, la strada più semplice è il sequestro, perchè effettivamente lo privano della libertà. Il fatto che ognuno arrivi alle proprie conclusioni anche se diverse (ma plausibili) mi sembra una bella cosa. Si spera sempre che chi corregga apprezzi un approccio riflessivo, ma mi sa che è solo una pallida illusione..! | |
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Da: chicca877 | 22/12/2015 18:13:42 |
Secondo me accettano un' unica soluzione e il resto lo considerano come sbagliato | |
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Da: Nick_ce | 22/12/2015 21:09:08 |
Perché sono delle merde allora.. | |
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Da: Profius | 22/12/2015 23:27:59 |
Non sono d'accordo. Al delitto tentato non si applicano le aggravanti, e quindi l'aggravante delle più persone riunite non si applica al tentativo di estorsione | |
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Da: chicca877 | 22/12/2015 23:57:40 |
Ecco, lo sapevo. Abbandono l'ultima speranza di avere passato questo esame. Buone feste a tutti. Pazienza, ho dato retta alla voce generale piuttosto che al mio cervello. Quanti hanno scritto l' aggravante delle persone riunite. Proprio tanti | |
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Da: Profius | 23/12/2015 00:03:15 |
Non preoccuparti, questo non può determinare la bocciatura.. | |
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Da: Lupocalabro1985 | 23/12/2015 07:59:28 |
Non sono per nulla d'accordo profius..a parte ke il dibattito dottrinale è ampio sul delitto tentato circostanziato c'è un'interessante pronuncia del 2013 delle sezioni unite ke ammette l'applicazione delle aggravanti proprio ad un caso di delitto tentato contro il patrimonio.. Peraltro proprio le sezioni unite nel 2012 hanno precisato la portata dell'aggravante delle più persone riunite e rientra proprio nel caso proposto all'esame.. Peraltro ricordo a chicca 887 ke anke la commissione non fosse d'accordo sulla contestazione di tale aggravante (anke se oggi giuridicamente sostenibile come posizione) non sarà mai motivo di bocciatura..si viene bocciati per errori di forma e grammatica gravi o per una stesura del parere confusa, poco chiara o con errori giuridico-espositivi di un certo rilievo.. Poi è chiaro ke nella logica dei grandi numeri le componenti della fortuna e della casualità sono un fattore rilevante per la promozione o meno, ma sicuramente se hai inserito l'aggravante in esame ritengo da penalista sia una soluzione corretta | |
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Da: Lupocalabro1985 | 23/12/2015 07:59:41 |
Non sono per nulla d'accordo profius..a parte ke il dibattito dottrinale è ampio sul delitto tentato circostanziato c'è un'interessante pronuncia del 2013 delle sezioni unite ke ammette l'applicazione delle aggravanti proprio ad un caso di delitto tentato contro il patrimonio.. Peraltro proprio le sezioni unite nel 2012 hanno precisato la portata dell'aggravante delle più persone riunite e rientra proprio nel caso proposto all'esame.. Peraltro ricordo a chicca 887 ke anke la commissione non fosse d'accordo sulla contestazione di tale aggravante (anke se oggi giuridicamente sostenibile come posizione) non sarà mai motivo di bocciatura..si viene bocciati per errori di forma e grammatica gravi o per una stesura del parere confusa, poco chiara o con errori giuridico-espositivi di un certo rilievo.. Poi è chiaro ke nella logica dei grandi numeri le componenti della fortuna e della casualità sono un fattore rilevante per la promozione o meno, ma sicuramente se hai inserito l'aggravante in esame ritengo da penalista sia una soluzione corretta | |
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Da: Nick_ce | 23/12/2015 08:31:37 |
Concordo con Lupocalabro. questa era un ipotesi di tentativo circostanziato di delitto. la circostanza si è avverata, nonostante la mancata consumazione del delitto. | |
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Da: Profius | 23/12/2015 09:11:21 |
Io invece ritengo che, essendoci un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, l'aggravante non andasse inserita nel parere o, se inserita, bisognasse motivarla adeguatamente e prospettarla in termini dubitativi... vi sono numerose posizioni che qualificano il delitto tentato come autonomo, e quindi non soggetto alle aggravanti o attenuanti previste per il delitto consumato. In ogni caso concordo sul fatto che non può essere questo un motivo di bocciatura... | |
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