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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
699 messaggi, letto 84077 volte
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Da: Ghj | 16/12/2015 12:02:26 |
Ragazzi se volete aiutare tramite la pubblicazione delle massime senza tutto il testo, facciamo solo un enorme confusione. Ribadisco schema per la prima traccia Analisi art 40 Analisi art 41 Riconoscimento 590 in capo a tizio Riconoscimento lesioni colposo anche per mevio Totale responsabilità di sempr nella morte di caio e contestazione di omicidio colposo per negligenza Il nesso causale è dimostrato tra condotta di sempronio e morte di caio. Interruzione del nesso tra la condotta di tizio e la morte di caio ad opera della condotta di sempr Sentenza 33329/2015 | |
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Da: leone1000 | 16/12/2015 12:02:29 |
Ancora nessuno a postato niente ..... Vi chiedo cari signori .. inutile che mandiamo sentenze a tremila..... dobbiamo scrivere il parere è basta solo così possiamo aiutare i colleghi quindi in questa chat c e qualche penalista che sa stilare un parere? Grazie | |
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Da: NezPerces | 16/12/2015 12:02:34 |
buongiorno a tutti. da poco mi sono messo al pc. Un grazie a tutti i penalisti che sono a lavoro | |
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Da: leone1000 | 16/12/2015 12:02:36 |
Ancora nessuno a postato niente ..... Vi chiedo cari signori .. inutile che mandiamo sentenze a tremila..... dobbiamo scrivere il parere è basta solo così possiamo aiutare i colleghi quindi in questa chat c e qualche penalista che sa stilare un parere? Grazie | |
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Da: aiutamo | 16/12/2015 12:02:43 |
pareri per la seconda traccia? | |
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Da: Ghj | 16/12/2015 12:02:45 |
Ragazzi se volete aiutare tramite la pubblicazione delle massime senza tutto il testo, facciamo solo un enorme confusione. Ribadisco schema per la prima traccia Analisi art 40 Analisi art 41 Riconoscimento 590 in capo a tizio Riconoscimento lesioni colposo anche per mevio Totale responsabilità di sempr nella morte di caio e contestazione di omicidio colposo per negligenza Il nesso causale è dimostrato tra condotta di sempronio e morte di caio. Interruzione del nesso tra la condotta di tizio e la morte di caio ad opera della condotta di sempr Sentenza 33329/2015 | |
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Da: ANA | 16/12/2015 12:02:57 |
Ragazzi siate gentili, potreste postare un parere svolto della seconda traccia? Ieri sono stati molto utili per chi come me ha potuto aiutare un amico, il tempo scorre, aiutiamoli, non siate timidi! | |
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Da: PANICO00000 | 16/12/2015 12:03:22 |
schema per il primo parere? | |
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Da: TRACCIA 2 | 16/12/2015 12:03:37 |
ragazzi ma sul sito gurdanella.it che ha postato il parere svolto non cita per niente il sequestro di persona....nè 605 nè 630....perchè??? | |
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Da: leone1000 | 16/12/2015 12:04:04 |
Ancora nessuno a postato niente ..... Vi chiedo cari signori .. inutile che mandiamo sentenze a tremila..... dobbiamo scrivere il parere è basta solo così possiamo aiutare i colleghi quindi in questa chat c e qualche penalista che sa stilare un parere? Grazie | |
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Da: Pasini | 16/12/2015 12:04:11 |
A NAPOLI SI CONSEGNA ALLE 18 | |
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Da: Beatriix | 16/12/2015 12:05:50 |
Traccia I: Analisi della posizione di tutti i soggetti coinvolti. Quali differenze tra a posizione di Sempronio e quella di Mevio? | |
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Da: leone1000 | 16/12/2015 12:06:52 |
Senti traccia 2 ma il sito Guardanella .it non esiste | |
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Da: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 16/12/2015 12:07:52 |
a Messina quando consegnano? | |
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Da: ninaf89 | 16/12/2015 12:08:08 |
per la SECONDA TRACCIA, vedo post molto generici.. qualcosa di dettagliato sul caso in questione... ? | |
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Da: blusere | 16/12/2015 12:08:24 |
traccia n 2: non si può parlare di usura x i due scagnozzi..vedi sent.cass n 13244/2014 ,sez II | |
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Da: peppariello | 16/12/2015 12:08:38 |
quali sono gli istituti traccia 1? | |
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Da: juliet82 | 16/12/2015 12:08:41 |
ricapitolando per traccia2 no concorso in usura tentativo di estorsione sequestro il tutto con il medesimo disegno criminoso dunque 81 co. 2 che ne dite? | |
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Da: ppp22 | 16/12/2015 12:08:58 |
Ragazzi...cortesemente...il parere completo.....grazie | |
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Da: ilbardo | 16/12/2015 12:09:31 |
MI DATE I PARERI SULLA SOLUZIONE DELLA TRACCIA 1 | |
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Da: parere 2 da giurdan | 16/12/2015 12:10:06 |
La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la stipulazione di un contratto di assicurazione professionale, con copertura per gli illeciti civili derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, stipulato da Tizio, commercialista, con un agente della società di assicurazioni Alfa, contenente, in particolare, una clausola che prevede la copertura degli illeciti la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta durante il periodo assicurativo anche per fatti anteriori alla stipula del contratto di assicurazione. Per meglio comprendere la questione in esame, è necessario riepilogare che successivamente alla stipula del contratto, Tizio riceva da Caio, una domanda giudiziale di risarcimento danni derivanti da presunto illecito professionale di epoca anteriore alla stipulazione del contratto di assicurazione. Tizio costituitosi in giudizio e avendo contestato la fondatezza della pretesa chiede ed ottiene la chiamata in causa della compagnia assicurativa Alfa. Il giudice dichiara la sussistenza dell'illecito professionale e condanna Tizio, ma rifiuta la chiamata in garanzia della compagnia Alfa, giustificando il diniego con la nullità della clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per un evento anteriore alla nascita del rapporto assicurativo, in quanto contrastante con il principio secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Di fondamentale rilievo è che Tizio al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza di aver commesso l'illecito né che ci fosse un terzo danneggiato che volesse agire per il risarcimento del danno. Prima di affrontare la questione a noi sottoposta, è opportuno soffermarsi sull'analisi delle caratteristiche del contratto aleatorio. Innanzittutto va precisato che il contratto assicurativo si definisce per natura contratto aleatorio. Questa particolare categoria di atti negoziali è caratterizzata dal fatto che l'entità e l'esistenza stessa della prestazione sia collegata ad un elemento incerto. Il rischio contrattuale in quest'ipotesi assume una portata maggiore rispetto ad un normale rapporto sinallagmatico e per questo motivo assume rilevanza causale. I contraenti, infatti, ricollegano all'evento incerto gli effetti del contratto. Nel Codice Civile non sono presenti delle norme che identifichino i contatti aleatori, tuttavia sono presenti riferimenti normativi volti a disciplinare tale categoria contrattuale, che si inserisce comunque nella più ampia categoria dei contratti sinallagmatici, e che, proprio in considerazione della loro natura ,escludono l'applicabilità di rimedi quali quelli previsti agli art. 1448 e 1469 c.c.. In un contratto altamente rischioso, come è appunto il contratto aleatorio, la sproporzione che si dovesse eventualmente realizzare tra le due prestazioni non lascia spazio ad ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità o rescissione per lesione poiché l'ammontare delle prestazioni è determinato dell'evento incerto. Le parti sono consapevoli del rischio, causa del sinallagma, pertanto i loro giudizi soggettivi circa l'evoluzione futura del rapporto contrattuale restano del tutto personali e irrilevanti ai fini risolubilità o rescindibilità dello stesso. A questo proposito bisogna precisare che il contratto aleatorio è nullo per mancanza di causa se manca l'elemento della bilateralità soggettiva dell'alea, così come si configura ipotesi di nullità per mancanza dell'oggetto quando manca il rischio. Dall'analisi del contratto di assicurazione tra la società di assicurazione Alfa e Tizio, si evince in modo chiaro ed evidente che si tratta di un'ipotesi di contratto con clausola "claim's made". Tale clausola, letteralmente a "richiesta fatta", è una clausola derogatoria del disposto del primo comma dell'art. 1917 c.c. che nel disciplinare il contratto di assicurazione, prevede che "…l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione , deve pagare ad un terzo…". La clausola in questione prevede invece ,nelle ipotesi di assicurazione professionale, una copertura assicurativa che si estenda anche agli illeciti compiuti in epoca antecedente alla stipula del contratto purchè la richiesta di risarcimento del danno sia avanzata dal terzo danneggiato in epoca di vigenza del contratto assicurativo e comunque successivamente alla sua stipula. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2872/2015, tale clausola è valida ed efficace, salvo una valutazione di merito del giudice sulla sua vessatorietà o meno. La Corte di Cassazione in una precedente pronuncia, n. 7273/2013 aveva precisato che l'inserimento della clausola "claim's made", in deroga a quanto previsto dall'art. 1917 c.c. fa si che il contratto di assicurazione si configuri come un contratto atipico, ma non per questo invalido per inesistenza dell'alea, dal momento che, come precisato da Cass. 3622/2014, l'alea è presente e riguarda i comportamenti passati, non nella loro materialità ma nella consapevolezza che si ha di questi solo al momento della richiesta risarcitoria. Inoltre i giudici dalla Suprema Corte hanno ritenuto che il contratto cosi stipulato, in deroga a quanto previsto dall'art. 1917 c.c., sia valido in quanto persegue interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.. Deve pertanto ritenersi che il contratto stipulato da Tizio e la compagnia di assicurazioni Alfa, sia valido e idoneo a produrre gli effetti di garanzia nei confronti di Tizio a cui era preordinato. Il vaglio del giudice potrebbe quindi riguardare unicamente la vessatorietà della clausola. Anche tale questione verrebbe meno qualora la clausola fosse sottoscritta espressamente e separatamente dalla sottoscrizione delle condizioni generali del contratto, cosi come previsto dall'art. 1341 del c.c. Si ritiene infine che la questione presenti gli estremi per proporre appello alla sentenza del giudice di primo grado, per ottenere l'accettazione della chiamata in garanzia della società di assicurazione Alfa. | |
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Da: Chandler | 16/12/2015 12:10:33 |
Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la prima traccia del parere di diritto penale sulla prima traccia. Articoli di riferimento art. 40 cp Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. art. 41 cp Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. Cassazione penale sez. IV 10 dicembre 2014 n. 9834 Deve essere confermata la responsabilità del conducente di un veicolo nell'ipotesi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale allorchè dalla consulenza tecnica emerga che il ritardo nei soccorsi assicurati alla vittima, trasportata prima in un ospedale e poi in un altro, abbiano inciso esclusivamente per un aggravamento delle già precarie condizioni di salute della vittima, senza però elidere il rapporto di causalità con la condotta tenuta dall'automobilista, atteso che la morte aveva trovato la sua diretta causa nelle ferite riportate a seguito del violento impatto delle automobili coinvolte nel sinistro stradale. Cassazione penale Sez. IV Sent. 28-07-2015, n. 33329 L'approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente di escludere l'imputazione al primo agente quando le lesioni originarie non avevano creato un pericolo per la vita, ma l'errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni di base e le conduce a processi nuovi e letali: viene creato un pericolo inesistente che si realizza nell'evento. Discorso analogo può esser fatto quando la condotta colposa del medico interviene dopo che il pericolo originario era stato debellato da precedenti cure: anche qui viene prodotto un rischio mortale nuovo. La teoria del rischio spiega bene l'esclusione dell'imputazione del fatto nel caso dell'emotrasfusione sbagliata: vi è una tragica incommensurabilità tra la situazione non grave di pericolo determinata dall'incidente, che aveva comportato la rottura del femore, e l'esito mortale determinato dal macroscopico errore nell'individuazione del gruppo sanguigno. | |
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Da: peppariello | 16/12/2015 12:10:43 |
quali sono istituti traccia 1? | |
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Da: pareri penale | 16/12/2015 12:11:03 |
va bene ma l confinuazione ponila come una eventualita. | |
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Da: IngenereAiutoAvvocato | 16/12/2015 12:11:04 |
Parere traccia 2 pls.... Serve come il pane!! Una mano sul cuore.... ieri ero io che condividevo, ma oggi ho bisogno di aiuto... Domani con l'atto ritorno utile :) Grazie a tutti quellui che condividono e collaborano!! | |
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Da: Chandler | 16/12/2015 12:11:19 |
Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la seconda traccia del parere di diritto penale Articoli di riferimento art. 644 cp Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (2). Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Art. 629 cp Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244 Il reato di usura è annoverabile tra i cd. delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" e, dunque, può concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento. | |
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Da: GG | 16/12/2015 12:11:21 |
sapete leggere?????? E' di civile di ieri questo, mah! | |
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Da: aiutamo | 16/12/2015 12:11:25 |
non fate CONFUSIONE....questa è il parere civile di ieri!!! | |
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Da: felix300 | 16/12/2015 12:12:38 |
assordo quello è il parere di civile di ieri!!!!!! | |
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Da: Ger | 16/12/2015 12:12:48 |
Avvocati di tutto il mondo unitevi, un parere sulla seconda traccia affidabile! In giro leggo solo riferimenti normativi, coraggioooo!!!! | |
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