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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
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Da: jam | 16/12/2015 12:38:02 |
un parere svolto sulla 2 traccia: usura penalisti????? dove siete...... | |
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Da: traccia 1 | 16/12/2015 12:38:28 |
sent. 33329/2015 traccia 1 qualcuno la posti per favore | |
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Da: leone1000 | 16/12/2015 12:39:03 |
Ancora si perde tempo a inviare sentenze ma ci sono penalisti in questa chat? scusate ma potete almeno rispondere a me sembra che in questa chat scrivono sempre le stesse persone maaaaaaa siamo nella merda totale | |
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Da: Tor | 16/12/2015 12:39:05 |
Mia dove sei??? C'è bisogno d'aiuto, se scritti a quest'ora i pareri possono essere rielaborati con calma dai nootri avvocati! MIA RISPONDIIII | |
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Da: Lupocalabro1985 | 16/12/2015 12:41:53 |
con questi schemi dati da noi penalisti che siamo attivi sul forum da stamattina penso ci sia un po' tutto quello che serve per la stesura di un buon parere..scrivere un parere per intero è assurdo, perchè ogni persona deve elabolarlo con le proprie parole e con il proprio metodo..copiare i pareri dal forum non porta a nulla, anzi nella maggior parte dei casi verranno annullati dalle commissioni..bisogna seguire un filo giuridico e quello è stato ben precisato da alcuni di noi che abbiamo fatto uno schema della traccia..buon lavoro a tutti e scrivete il parere con la vostra testa! | |
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Da: turistapercaso | 16/12/2015 12:41:57 |
Seconda traccia NOTA A CASS. PEN., SEZ. IV, SENTENZA 28 LUGLIO 2015, N. 33329 Con la sentenza n. 33329 del 2015, Rel. Blaiotta, la quarta sezione della Cassazione penale ritorna su alcune delle categorie più controverse in ambito di colpa medica, soffermandosi, in specie, sulla problematica della causalità della colpa e sulla responsabilità in attività di équipe. Veniamo ai fatti. Una ragazza di sedici anni, ricoverata per un ascesso peritonsillare con edema, muore in sala operatoria per asfissia indotta farmacologicamente da un errore dell'anestesista, che avendo somministrato curaro, ha determinato la paralisi dei muscoli respiratori con conseguente totale occlusione delle vie respiratorie. "(â��) Sopraggiunse anossia con desaturazione". La vicenda, quindi, parte da un grave errore del medico-anestesista. Innanzitutto, i giudici di legittimità affrontano la questione del nesso causale, in specie, la problematica della possibile rilevanza del concorso di cause sopravvenute (ex art. 41 co. 2 c.p.) nell'ambito dell'attività medica, giungendo ad escludere il nesso eziologico tra il decesso della paziente e l'attività diagnostico-terapeutica prestata da quattro medici prima dell'intervento chirurgico. Per il vero, il ragionamento seguito dal Supremo Collegio sulla problematica dell'interruzione del nesso causale, rappresenta, per certi aspetti, una novità rispetto alle soluzioni cui, sino ad oggi, è approdata la giurisprudenza. L'intento, più che apprezzabile, considerati i non pochi malintesi che ancora aleggiano sulla materia, è quello di un opportuno chiarimento concettuale. Secondo la Cassazione "tale cruciale questione richiede di porre alcune enunciazioni di principio, aderenti a quelle recentemente proposte dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261103) [il richiamo è alla recente pronuncia delle SS.UU. della Cassazione Penale, relativa al noto caso Thyssen Krupp, ndr.]. Inizia, quindi, la ricostruzione teorica della c.d. interruzione del nesso di causa, prendendo le mosse dalla considerazione che colui che riveste una posizione di garanzia è "il gestore di un rischio. Per completezza, prima di proseguire, i giudici del Supremo Collegio ritengono necessario fare una puntualizzazione: "tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. (â��) Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio". È questa la strada da seguire - secondo la motivazione - per giungere ad una separazione delle differenti sfere di responsabilità . Ciò detto, è possibile allora affermare che, solo l'inserimento di un elemento del tutto eccentrico nel decorso causale è idoneo ad interrompere il nesso di condizionamento (si pensi al caso di scuola del paziente che viene ricoverato in ospedale per una banale frattura, l'ospedale va a fuoco e il paziente muore). Al contrario, in tutti i casi in cui non si rinviene tale eccentricità , il nesso eziologico si deve considerare non interrotto (così per riprendere il caso di scuola, il paziente viene ricoverato in ospedale per una banale frattura, dove decede a seguito di un errore dei sanitari, condotta non del tutto imprevedibile). Queste constatazioni introducono quella che, in realtà , appare essere la questione nodale dell'intera problematica in commento, dalla quale si ingenerano gli equivoci che tuttora pervadono parte della giurisprudenza. La pronuncia, anzitutto, sottolinea come l'indirizzo prevalente della Suprema Corte è sempre stato nel senso di escludere che, nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici possa far venir meno il nesso di causalità . In altri termini, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento del soggetto agente, che provocando le lesioni ha determinato l'intervento dei sanitari. Quindi, i giudici di piazza Cavour richiamano la giurisprudenza poco propensa ad ammettere un'interruzione del nesso causale. Secondo la sentenza in esame, però, una simile soluzione pecca di eccessivo rigorismo e viola la regola di imputazione soggettiva dell'evento. Senza contare che, almeno in un'occasione, la Suprema Corte ha escluso il rapporto eziologico, a proposito di un caso che presentava significative affinità con quello in esame, perché caratterizzato dalla presenza di un errore macroscopico di un medico che nel praticare l'emotrasfusione aveva errato nella individuazione del gruppo sanguigno: in tale fattispecie, la rilevante condotta erronea del professionista, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'automobilista che aveva provocato l'incidente, agì per esclusiva forza propria ed interruppe il nesso di causa. Alla luce di queste premesse, pertanto, la Corte si auspica che il criterio distintivo tra le condotte interruttive e quelle non interruttive, si incentri, piuttosto, sul criterio della comparazione dei rischi: si può ragionevolmente escludere una qualsiasi imputazione al primo soggetto-agente, tutte le volte che le lesioni originarie non hanno determinato un pericolo per la vita, ma l'errore del medico ha innescato un decorso mortale che innestandosi sulle lesioni di base le conduce a processi nuovi e letali. La Corte sostiene che una simile conclusione è applicabile anche al caso di specie, nel quale, invero, è possibile affermare - in maniera condivisibile - che in effetti si è verificata l'interruzione del nesso di causa: "si assuma pure che i terapeuti di cui si discute abbiano errato omettendo gli approfondimenti strumentali volti all'esatta individuazione dell'entità della patologia. Il fatto è che tali errori avrebbero potuto semmai assumere rilevanza se avessero giocato nel corso dell'esecuzione dell'atto chirurgico. Invece, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale intervento operatorio non ebbe corso. La morte fu determinata dal già evocato gravissimo errore dell'anestesista: si è qui in presenza di un rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile". In buona sostanza, quale rischio terapeutico si trovavano a gestire i primi sanitari? Si trattava dello stesso rischio insorto nella seconda parte del decorso della paziente (curarizzazione e tentativo di tracheotomia)? Dalla risposta negativa (il secondo rischio viene definito incommensurabile rispetto al primo) deriva l'assoluzione dei primi sanitari. L'intero svolgimento della vicenda, dunque, nei suoi profili causali e concausali, sino all'esito finale penalmente rilevante, appare effettivamente espressione coerente ed immediata del "rischio" attivato dalla condotta negligente dell'anestesista, la quale si prospetta anche quale condizione diretta ed imprescindibile di quegli esiti: ciò rende tutto sommato accettabile la scelta della Corte propensa ad attribuire a tale contributo una rilevanza strutturalmente monosoggettiva. L'altro profilo degno di nota della sentenza che si commenta, come evidenziato anche dai più diffusi mezzi di comunicazione, riguarda il corretto inquadramento delle singole responsabilità nel contesto di un'attività caratterizzata dalla compartecipazione integrata di una pluralità di contributi specialistici, dislocati in diversi stadi e diversi tempi. In particolare, i giudici di legittimità , si soffermano sulla condotta tenuta dal primario in sala operatoria, improntata, secondo la Corte, ad un atteggiamento acquiescente, abdicando così a quel dovere di controllo che gli deriva dal ruolo di guida e capo del lavoro di gruppo tra i diversi specialisti, evincibile dalla particolare natura "cooperativa" del trattamento sanitario in oggetto. Difatti, secondo la Corte, siccome il capo équipe aveva "ben chiaro [che] i tentativi di anestesia con curaro avrebbero prodotto l'ingravescenza dell'edema e il grave pericolo di blocco respiratorio poi puntualmente concretizzatosi", si sarebbe dovuto astenere, rifiutandosi di eseguire l'intervento chirurgico in quelle condizioni particolarmente rischiose. Prima di passare all'analisi specifica della responsabilità del capo équipe nel caso di specie, appare opportuna una qualche notazione di carattere generale sull'attività medico-chirurgica in équipe. Sino ad oggi, un corretto inquadramento, da parte di dottrina e giurisprudenza, delle singole responsabilità nel contesto di una procedura tecnica svolta in équipe, è stato affrontato attraverso la teorica del "principio di affidamento": gli obblighi dei singoli partecipanti all'intervento si modellano sulle loro specifiche competenze, operando, al di là di questi limiti, appunto, il cd. "principio di affidamento" nei confronti del corretto operato degli altri specialisti. Una simile concettualizzazione muove, essenzialmente, dall'inesigibilità di una sorta di "supervisione" dell'operato di professionisti appartenenti a differenti branche di specialità della scienza medica. D'altro canto (e condivisibilmente, aggiungiamo), non si potrebbe neppure pensare che il singolo professionista possa essere in possesso di un bagaglio di competenze adeguato ad un sistema, come quello attuale, nel quale, grazie alla continua evoluzione dell'arte medica, le discipline sono diventate sempre più specialistiche e settoriali: anzi, ai fini del risultato migliore della prestazione sanitaria, la suddivisione dei compiti in ragione delle proprie conoscenze specialistiche, consente un'attività più efficiente e funzionale all'esito positivo, rispetto ad una procedura in cui ogni singolo operatore interviene nelle scelte operate da altri professionisti. Va detto, tuttavia, che l'estensione dell'operatività pratica di tale regola è stata progressivamente erosa attraverso l'individuazione di una serie di limiti. Un primo limite, sistematicamente ribadito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, si può individuare ogniqualvolta un professionista, che partecipa all'attività di équipe, non si è "(â��) fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento" (Cass. Pen., sez. IV, sent. 11 ottobre 2007, n. 41367) . Altra eccezione all'operatività del principio di affidamento, viene unanimemente ravvisata proprio nella ipotesi in cui sul soggetto della cui responsabilità si discute, gravi una posizione di garanzia che gli imponga di impedire gli errori degli altri o di porvi rimedio: a questa fattispecie si può ricondurre l'ipotesi del medico posto a capo dell'équipe. Ebbene, secondo la regula iuris enunciata dalla Corte a tal riguardo, sul capo équipe grava un obbligo giuridico di controllo e supervisione, "costante e diligente" dell'altrui operato, nell'ottica di una "istituzionale cooperazione" di più professionisti, portatori di competenze diverse e specialistiche, che deve essere "sottratta all'anarchismo" (il virgolettato fa riferimento ad alcuni passaggi della pronuncia in commento). Seguendo questa linea argomentativa, il principio di affidamento, secondo la Corte, non opererebbe, in linea di massima, nei confronti, appunto, di una simile figura apicale. Prescindendo dalle specificità del caso concreto, deve fin da subito sottolinearsi come la pretesa valenza generale di tale ricostruzione suscita, nel suo rigore, più di qualche perplessità , con riferimento, anzitutto, a quello che è il reale svolgimento dei rapporti tra medici nell'ambito del quadro organizzativo delle strutture sanitarie. In altri termini, il dovere di controllo che incombe sul capo équipe, "(â��) non può essere semplicisticamente interpretato come obbligo di sorveglianza continua e costante sull'operato altrui durante l'intero iter operatorio, ma deve, invece essere individuato in modo da non vanificare il principio della | |
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Da: avvocaticchio | 16/12/2015 12:41:58 |
Un suggerimento il parere è su mevio e sempronio che non risponderanno di usura quindi soffermatevi sui reati ascrivibili ai due e non sul reato ascrivibile a Tizio che tratterete marginalmente. | |
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Da: anita123 | 16/12/2015 12:43:08 |
Lupocalabro1985 Grazie...!!! | |
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Da: Perett | 16/12/2015 12:46:53 |
Qualcuno sa a che ora abbiano dettato a Roma? Grazie | |
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Da: IngenereAiutoAvvocato | 16/12/2015 12:47:37 |
Regà un parere per favore... Oggi è proprio dura... ieri ce ne erano a bizzeffe, io lo prendo, lo leggo e lo cambio al 90% di tutto, non è annullabile e credo che sia interesse di tutti cambiare quanto scritto. Per favore condividete!! | |
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Da: leone1000 | 16/12/2015 12:48:22 |
Scusami Lupocalabro1985 ma sei ubriaco che cavolo dici cerchiamo di stilare un parere.......... poi sono i colleghi a decidere se copiare o meno quindi ................. stiliamo un parere ok | |
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Da: silvia laur | 16/12/2015 12:48:36 |
É una vergogna vi mando i carabinieri | |
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Da: AVV | 16/12/2015 12:49:43 |
Lupocalabro potresti postare i singoli articoli da affrontare?? elencando anche i vari istituti giuridici??? | |
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Da: x avv | 16/12/2015 12:51:16 |
RIFERIMENTI NORMATIVI PRIMA TRACCIA art. 40 cp Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. art. 41 cp Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. Cassazione penale Sez. IV Sent. 28-07-2015, n. 33329 L'approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente di escludere l'imputazione al primo agente quando le lesioni originarie non avevano creato un pericolo per la vita, ma l'errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni di base e le conduce a processi nuovi e letali: viene creato un pericolo inesistente che si realizza nell'evento. Discorso analogo può esser fatto quando la condotta colposa del medico interviene dopo che il pericolo originario era stato debellato da precedenti cure: anche qui viene prodotto un rischio mortale nuovo. La teoria del rischio spiega bene l'esclusione dell'imputazione del fatto nel caso dell'emotrasfusione sbagliata: vi è una tragica incommensurabilità tra la situazione non grave di pericolo determinata dall'incidente, che aveva comportato la rottura del femore, e l'esito mortale determinato dal macroscopico errore nell'individuazione del gruppo sanguigno. | |
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Da: x avv | 16/12/2015 12:51:59 |
RIFERIMENTI NORMATIVI SECONDA TRACCIA art. 644 cp Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (2). Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Art. 629 cp Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244 Il reato di usura è annoverabile tra i cd. delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" e, dunque, può concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento. | |
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Da: IngenereAiutoAvvocato | 16/12/2015 12:52:45 |
Un parerino seconda traccia per favore Così ho il tempo di cambiarlo.... | |
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Da: prima traccia | 16/12/2015 12:52:47 |
prima traccia art.590 c.p. perchè c'è eccesso di velocità !!!! | |
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Da: ilbardo | 16/12/2015 12:54:08 |
QUALCUNO MI METTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA TRACCIA PER FAVORE?????!!!!!!!!!! | |
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Da: PENELOPA | 16/12/2015 12:54:10 |
UN PARERE X FAVORE, COSI' POSSIAMO CAMBIARLO | |
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Da: Dio vi benedica | 16/12/2015 12:56:48 |
forza aiutiamo questi ragazzi | |
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Da: IngenereAiutoAvvocato | 16/12/2015 12:58:00 |
Siiiii aiutateci :) | |
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Da: parere 2 | 16/12/2015 12:58:22 |
escluso il concorso in usura come sviluppare la parte sugli altri reati configurabili???? | |
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Da: Lupocalabro1985 | 16/12/2015 12:59:24 |
art. 644 accennato solo perchè Tzio non lo difendiamo, poi per Mevio e Sempronio concorso ex artt. 110, 629, 605, 582, c. 1 e 81 c. 2 c.p...no 393, si esclude ovviamente e no 612 perchè assorbito nel 629 | |
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Da: LaMynus | 16/12/2015 13:00:48 |
Che tracce toste!!! Quella su nesso e concorso di cause è stupenda | |
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Da: alveolodeep | 16/12/2015 13:00:53 |
servono solo i pareri!!!!!!! abbiamo capito i riferimenti.... PUBBLICATE I PARERI PER FAVORE...STA DIVENTANDO TARDI!!!! DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! OGNUNO LO CAMBIERÃ A MODO SUO...MA SERVE CONDIVIDERE LE SOLUZIONI ALLE DUE TRACCE ORA...DAI RAGAZZIIIi!!!! | |
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Da: fida88 | 16/12/2015 13:01:21 |
messina consegna ore 18,00 | |
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Da: avvocaticchio | 16/12/2015 13:02:30 |
Per la prima traccia ritengo che l'ipotesi di 590 difetti della condizione di procedibilità ossia della querela non sussistendo alcun nesso teleologico con l'imprevedibile evento morte perchè privo di qualsiasi nesso causale con le modeste lesioni | |
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Da: IngenereAiutoAvvocato | 16/12/2015 13:02:57 |
SOLUZIONE TRACCIA 2 DA CONDIVIDERE CERCASI!!!!! PER FAVORE RAGAZZI, ANCHE SOLO UNA BOZZA, TANTO LA CAMBIEREMO!! DOMANI RICAMBIAMO (IO IERI HO POSTATO IL MIO PARERE AD ESEMPIO) | |
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Da: NUMERO DUE | 16/12/2015 13:03:02 |
RAGAZZI LE SOLUZIONI SONO NECESSARIE! A QUEST'ORA I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO PIU' CHE CONSOLIDATI! SVOLGIMENTO COMPLETO! IL TEMPO STRINGEEEEE | |
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Da: PENELOPA | 16/12/2015 13:03:07 |
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FORZA I PARERI PER FAVORE,E' GIA' TARDIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
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