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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
699 messaggi, letto 84077 volte

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Da: nickck 16/12/2015 14:07:11
X DANLAW:
sono completamente d'accordo sul fatto che in questo esame il fattore fortuna sia essenziale. Io stesso mi ritengo un fortunato, sono passato con 90, pertanto non sono certo un luminare del diritto.
E sono anche d'accordo con te che il metodo di questo esame sia del tutto criticabile, ma purtroppo è così al momento e ci dobbiamo passare tutti.
Ciò non toglie, però, che ciò che si sta facendo in questo forum sia vietato e, lo ripeto, manca di rispetto a chi si sta facendo un mazzo tanto in queste ore (e nei mesi passati) per scovare una soluzione corretta senza aiutini esterni.
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato16/12/2015 14:08:02
Parere traccia 2 per favore.....

Per Mah: basta , sono qui per altro.... ho detto la mia, tu la tua, finiamola qui direi...
Rispondi

Da: sasas 16/12/2015 14:08:24
Mettete soluzione traccia 1
Rispondi

Da: alex75616/12/2015 14:08:50
nessuno ha le soluzione della traccia 2!!!!
Rispondi

Da: AAA16/12/2015 14:09:03
ma il parere della prima traccia è stato già postato?
Rispondi

Da: ahahaha bis16/12/2015 14:09:05
i "poveri scemi" senza cel faranno con le loro forze.. per questi che scrivono sul forum non bastano gli aiuti che avete dato. non riuscite ha fargli avere un parere già scritto ??? viva l'italia!
Rispondi

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Da: slowbite79 16/12/2015 14:09:38
Soluzione Traccia 1 non ancora completa... attendiamo con ansia
Rispondi

Da: Ric 16/12/2015 14:11:28
La selezione dovrebbe farla il mercato non una lotteria peraltro con numeri estratti ad un'età in cui una persona dovrebbe avere il diritto di sapere cosa fare da grande.
Rispondi

Da: Goold 16/12/2015 14:12:01
La traccia 1 per favoree
Rispondi

Da: giu16/12/2015 14:13:14
in questo forum potreste scrivere solamente le soluzioni? eventualmente create altri post in cui discutere delle vostre questioni di principio sul copiare o meno
Rispondi

Da: Dio vi benedica16/12/2015 14:13:47
Da: aiutinodacasa16/12/2015 13.05.24PRIMA TRACCIA PARERE COMPLETATELO VOI!
La risoluzione del parere in esame merita preliminarmente brevi cenni sul nesso causale ex art. 41 c.p.. 
Il nesso di causalità è .....
Il diritto positivo italiano ha recepito, agli art.40 e 41 del Codice Penale, gran parte della teoria della condicio sine qua non, mettendo però una disposizione assai controversa di sbarramento nel secondo comma dell'art.41, ovvero "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". Infatti, tale disposizione è in sé contraddittoria (non è dato di ipotizzare "concause da sole sufficienti a causare l'evento).
A chiarire tale disposizione, si sono susseguite molteplici pronunce della Corte Suprema di Cassazione.
In particolare, con la pronuncia numero 36920/ 2014, della quarta sezione penale, si è stabilito.....
Detta pronuncia offre non pochi spunti per qualificare la condotta di Tizio nel caso che qui ci occupa.
Infatti, in base a quanto detto, resta da stabilire se la condotta di Tizio è vista come causa dell'evento morte di Caio.
In realtà, l'imprudenza di Tizio (guidare ad alta velocità) non ha portato direttamente la morte di Caio, ma alle lesioni di quest'ultimo, per cui la sua condotta risulta ben più attinente con quanto prescritto dall'art. 590 c.p..
L'articolo anzidetto, punisce .....
E' da rimarcare, inoltre, che il nesso causale è stato escluso in un caso che presenta significative affinità con quello in esame (Sez. 5^, 27 gennaio 1976, Cass. n. 133819). La sentenza anzidetta sancisce ....
Una soluzione corretta, dunque, nella quale tuttavia piuttosto che la generica evocazione della occasionante della condotta colposa del conducente del veicolo, appare assai più persuasiva e razionale la considerazione dell'incongruenza e dell'incommensurabilità tra l'originario rischio attivato dall'incidente automobilistico e quello realizzatosi a causa del gravissimo errore consistito nella fallace individuazione del gruppo sanguigno (Cassazione penale, sez. IV, 05/05/2015, ud. 05/05/2015, dep.28/07/2015,  n. 33329).
La predetta sentenza, rimarca anche le posizioni di Sempronio e di Mevio, il primo che durante l'operazione di Caio, applicava a quest'ultimo viti eccessivamente lunghe, tali da determinare emorragie, infezione e cancrena che rendevano necessarie 3 ematotrasfusioni; il secondo, che effettuava le ematotrasfusioni, errando il gruppo sanguigno del paziente, ne provocava la morte.
Appare quindi evidente che, una volta escluso il nesso di causalità tra la condotta di Tizio e l'evento morte di Caio, sono subentrate altre cause che hanno provocato il decesso, ovvero, l'errata operazione chirurgica e le errate trasfusioni.
Per tali motivi si ritiene che Tizio dovrà rispondere solo di lesioni colpose ex art 590 c.p. mentre Sempronio e Mevio potranno rispondere di concorso in omicidio colposo ex art. 589 c.p..
In una nuova pronuncia in materia di malasanità, la Corte di cassazione ha sancito la responsabilità penale del chirurgo capo-equipe, in caso di decesso del paziente, anche per gli errori dei suoi collaboratori.
Secondo la Corte, infatti, ...... (Cass Pen, sentenza n. 33329/2015).
Rapportando tale sentenza al caso de quo, può facilmente desumersi che Sempronio avrebbe dovuto compiere una vigilanza costante e diligente anche dopo l'operazione chirurgica e quindi anche sull'operato del medico Mevio che attuo' le trasfusioni errate.
Da un altro punto di vista però, Mevio, essendo medico, aveva tutte le conoscenze scientifiche del caso per poter effettuare le trasfusioni con il gruppo sanguigno corretto. 
Per tali ragioni, Tizio potrà rispondere di lesioni colpose ex art. 590 c.p. perché la sua condotta non può essere vista come causa diretta all'evento morte di Caio; Sempronio e Mevio, invece, potranno rispondere di omicidio colposo ex art. 589 c.p., perché attraverso la loro condotta negligente, hanno causato il decesso di Caio, oppure, qualora Mevio dimostri che Sempronio aveva il compito di vigilare sulla equipe medica anche dopo l'intervento chirurgico, e quindi, sull'operato dello stesso Mevio, quest'ultimo potrà rispondere come Tizio di lesioni colpose ex art. 590 c.p. e non invece di omicidio colposo come Sempronio.
Rispondi

Da: Avvocato Penalista16/12/2015 14:14:46
Ragazzi la II Traccia è molto semplice.

1) delineare le differenze tra estorsione e esercizio arbitrario configurando l'estorsione;

2) l'estorsione si arresta al tentativo poiché non ottengono denaro;

3) si configurano le lesioni semplici di cui al 582 c.p.;

4) Escludere il concorso con Tizio nell'usura in base a quanto statuito dalla sentenza n. 42849 della V sezione del 24.6.14;

5) In alcun modo si configura il sequestro, né ai sensi del 605 c.p. né per il 630 c.p. poiché Caio non è privato della libertà personale e quindi è inutile soffermarsi.

6) Conclusione: Mevio e Sempronio risponderanno in concorso tra di loro di tentata estorsione e lesioni personali avvinte dal vincolo della continuazione ai sensi dei seguenti articoli: Artt. 56, 110 e 81 cpv 629, 582 c.p.


Rispondi

Da: Arbasigno16/12/2015 14:15:15
PARERE PENALE 2015

TIZIO, ALLA GUIDA DELLA SUA AUTOVETTURA A BORDO DELLA QUALE SI TROVA ANCHE CAIO, A CAUSA DELLA ECCESSIVA VELOCITà PERDE IL CONTROLLO DEL VEICOLO CHE FINISCE CONTRO UN ALBERO. A SEGUITO DELL'URTO, CAIO RIPORTA LA FRATTURA SCOMPOSTA DEL BACINO E DEL FEMORE E VIENE RICOVERATO IN OSPEDALE, DOVE VIENE SOTTOPOSTO AD INTERVENTO CHIRURGICO. DOPO L'INTERVENTO ESEGUITO DAL CHIRURGO SEMPRONIO, A CAUSA DELL'APPLICAZIONE AL FEMORE FRATTURATO DI VITI ECCESSIVAMENTE LUNGHE, SI DETERMINAVANO EMORRAGIE, INFEZIONE E CANCRENA CHE RENDEVANO NECESSARIE 3 EMATOTRASFUSIONI. NELL'ESECUZIONE DI TALI TRASFUSIONI, IL MEDICO MEVIO ERRAVA NELLA INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO E IN CONSEGUENZA CAIO DECEDEVA. TIZIO SI RECA DA UN AVVOCATO PER CONOSCERE LE CONSEGUENZE PENALI DELLA SUA CONDOTTA. IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DI TIZIO,, REDIGA MOTIVATO PARERE NEL QUALE, PREMESSA UNA RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, ILLUSTRI GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME.


Per una  proficua analisi del parere quivi ad oggetto occorre preliminarmente definire quali siano le fattispecie di profilo penalistico imputabili alle condotte dei soggetti coinvolti a vario titolo nel fatto lesivo della sfera giuridica di Caio; in primis sarà d'uopo analizzare de facto et de iure tutte le posizioni giuridiche assunte dalle parti in gioco nella concatenazione progressiva dell'evento lesivo, pervenuto indi ad infausto esito (morte di Caio); in secundis, dovrà procedersi ad una esatta ricostruzione della posizione di Tizio in merito alla eziologia colposa della sua condotta rispetto ad autonome, ovvero concorsuali, ipotesi delittuose relative all'evento de quo: ciò onde pervenire ad un'efficace difesa sostanziale e processuale in merito al reato (eventualmente) a lui ascrivibile.
Orbene, prima facie occorrerà ponderare adeguatamente la concatenazione cronologico-fattuale, nonché logico-razionale, delle singole condotte lesive (concorrenti ovvero autonome) nella causazione dell'evento esiziale: stante che l'exitus di Caio configura un' ipotesi delittuosa aggravata ex art. 590 co. 2 c.p. ( "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni"), sarà buona norma verificare se le dinamiche fattuali siano in concreto idonee a configurare: 1) un concorso di persone ex art. 110 c.p. , fattispecie che pretende eziologicamente che il fatto sia causato o da un'unica condotta ascrivibile a più soggetti ovvero a plurime condotte collegate ovvero frazionate tra loro ma che abbiano determinato la verificazione dell'evento lesivo per connessione causale; 2) autonome ipotesi delittuose lesive, con interruzione del nesso causale e relativa imputazione dell'evento al singolo agente.
In tale contesto esegetico, occorrerà dunque riferirsi alla nozione di "nesso causale" così come normata dal Legislatore: il rapporto di causalità trova il suo fondamento nell' art. 40 c.p. ( "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"), inteso come nesso di dipendenza dell'eventus damni o periculi dall'azione o dall'omissione dell'agente, dunque come relazione tra condotta posta in essere e le sue immediate conseguenze; si pone pertanto la quaestio iuris di individuare e "scremare" quei fatti identificabili insi come "cause del reato". L'interpretazione dottrinale ( e poi giurisprudenziale) nel tempo ha elaborato diverse teorie eziologiche:
A) teoria condizionalistica ( "condicio sine qua non"), secondo cui deve intendersi per causa qualsiasi antecedente che ha prodotto un determinato evento: ergo, è causa penalmente rilevante ogni condizione sufficiente alla verificazione in concreto del fatto. Per accertare il nesso condizionalistico si adopera il procedimento di eliminazione mentale della causa: è causa ogni fatto che se eliminato, ovvero non considerato, fa venire meno l'evento lesivo;
B) teoria della causalità adeguata, elaborata per attenuare la rigidità della ricostruzione precedente, la quale non risulterebbe facilmente applicabile ad ipotesi caratterizzate da un decorso causale atipico, ovvero estraneo all'ordinaria prevedibilità. Siffatta teoria opera una selezione tra plurimi antecedenti causali: è causa solo quella condizione che sia adeguata alla produzione dell'evento secondo il criterio della probabilità, (c.d. "id quod plerumque accidit"); dunque per accertare l'esistenza del nesso causale, l'interprete dovrà formulare un giudizio probabilistico ex ante e in concreto, rapportandosi alle conoscenze presenti al momento di produzione del fatto, ed aggiungendovi quelle più approfondite eventualmente possedute dall'agente in concreto;
C) tesi della causalità umana, per la quale gli eventi dominati dall'uomo, ovvero rientranti nella sua sfera di controllo sono considerati conseguenze della sua condotta: ergo, ciò chè controllabile dall'uomo è o può esser causato dall'uomo stesso (solo i fatti eccezionali, di minima verificazione, sfuggiranno alla signoria umana);
D) teoria condizionalistica "corretta", secondo la quale la valutazione dei fattori di colpevolezza (dolo e colpa) delimitano necessariamente l'ambitus di rilevanza dei (possibili) antecedenti causali dell'evento, eliminando dunque l'obiezione della c.d. "regressio ad infinitum"(per attribuirsi un fatto a qualcuno deve necessariamente esser presente il paramentro soggettivo minimo della colpa); inoltre la considerazione dell' evento in concreto, da intendere come verificatosi "hic et nunc", contrasta l'obiezione relativa alla causalità alternativa ipotetica (individuazione di una serie causale del tutto autonoma, la quale avrebbe comunque prodotto il risultato lesivo), mentre la valutazione della lesività del singolo fattore eziologico smonta la critica inerente la causalità alternativa addizionale (alla condotta dell'agente si aggiungono cause esterne incidenti sulla produzione dell'evento); in definitiva devono individuarsi leggi generali scientifiche di copertura logico-razionale che individuano una successione necessaria tra azione ed evento, le quali possono essere universali ovvero statisticamente determinate.
Dalla teorica generale sul nesso di causalità discende il problema delle c.d. "concause di produzione dell'evento" normate ex art. 41 c.p. ( "Il concorso di cause preeesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui") : difatti, in concreto l'evento lesivo non sempre risulta "linearmente" connesso alla condotta dell' agente, potendo ben intervenire nella progressione fattuale, ulteriori fattori eziologici preesistenti, concomitanti ovvero successivi. Dalla lettura della norma codicistica si evince che i fattori causali concorrenti non escludono il rapporto di causalità tra condotta ed evento, anche se sono indipendenti dalla condotta ( al co.1 art. 40 c.p.); a contrariis,  fattori causali sopravvenuti possono escludere il nesso causale se da soli sono stati sufficienti a determinare l'evento ( al co. 2 art. 40 c.p.).
In ambito dottrinale v'è da sempre summa divisio nell'interpretazione dell'art 41 c.p.; la teoria condizionalistica e la tesi della causalità, infatti, non sono in grado di risolvere i casi in cui l'azione criminosa è idonea ex ante a produrre l'evento, ma questo si verifica per il sopraggiungere di circostanze imprevedibili: siffatta tesi  infatti fallisce nei casi in cui sopravviene una causa successiva idonea da sola a produrre l'evento; qui attivando il procedimento di eliminazione mentale e dunque supponendo che non sia intervenuta la causa successiva, l'evento resterebbe collegato alla prima causa, col paradosso di considerare proprio la causa effettiva dell'evento come priva di efficacia. Idem per la tesi della causalità adeguata, non risolutiva perché tale teoria non chiarisce quale sia l'evento da considerare: evento in astratto oppure in concreto?
Le paturnie della dottrina hanno (clare) trovato ingresso anche nella giurisprudenza di merito e legittimità, che a lungo ha dibattuto sulla concreta applicabilità delle elaborazioni in materia di nesso causale in materia penale: la Suprema a SS. UU., in una ben nota sentenza (la n. 30328/02, tra l'altro in tema di responsabilità colposa in materia medica) in parte attagliabile al caso specifico sottoposto alla nostra attenzione, ha statuito che non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché l'interprete dovrà necessariamente verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile: all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, deve  risultare giustificata ( e dunque processualmente certa) la conclusione che la condotta dell'agente stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'. Ergo, dovrà sempre adeguarsi la teoria condizionalistica prescelta (attualmente quella della "causalità corretta o adeguata" al caso sottoposto all' (eventuale) giudizio dell'interprete: il nesso causale sussisterà, e pertanto una condizone fattuale sarà imputabile alla causazione dell'evento, tutte le volte in cui, eliminata dal proprio orizzonte mentale, l'evento non si verificherà o si verificherà con modaslità affatto differenti (tali da escludere comunque il nesso).
A proposito dell'art. 41 cpv. c.p., in merito all'interruzione causale, evocando pregressa giurisprudenza, si è posta in luce l'esigenza di di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza del'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo: pur vero che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale corrisponde ad un tentativo di separazione delle sfere di responsabilità in ambiti complessi come quello quivi ad oggetto, in modo tale che si pervenga ad un ponderato giudizio sulla paternità del singolo evento lesivo in capo ad uno o più soggetti: è la diversità del rischio gravante in capo all' agente ( o agli agenti), diversificato proprio in base alle singole azioni/omissioni poste in essere, a determinare in sede giurisprudenziale la separazione definitiva delle connessioni eziologiche e delle sfere di responsabilità in merito ad un dato evento lesivo.
In più occasioni la Suprema Corte ha posto l'accento sull'effettività in concreto di un fatto "interruttivo" del nesso causale in una data concatenazione di condotte che hanno determinato il verificarsi dell'evento lesivo finale: un comportamento può definirsi interruttivo non perchè eccezionale, ma perchè eccentrico ( dunque imprevedibile) rispetto al rischio che il soggetto in concreto è chiamato a governare; siffatta eccentricità potrà essere statisticamente eccezionale, ma ciò è mera conseguenza accidentale, non costituendo motivo sufficiente per escludere l'imputazione almeno colposa dell'evento occorso. Per tralatizia giurisprudenza, l'effetto interruttivo dovrebbe consistere in qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo ovvero esorbitante rispetto a quelli che l'agente è chiamato a "governare" attraverso la sua condotta.
In tema di rischio attinente all'attività medico-terapeutica, la Cassazione ha più volte escluso che, nel caso di lesioni personali cui segua il decesso della vittima, l'eventuale colpa commissiva/omissica del personale medico sia di per sé sufficiente ad elidere il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento fatale: la colpa medica, anche grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto alla condotta pregressa dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento del personale sanitario ( nell'interpretazione della Corte la negligenza o imperizia del terapeuta non costituisce dunque un fatto imprevedibile, eccezionale, ovvero atipico rispetto alla serie causale precedente di cui costituisce pur sempre sviluppo evolutivo prevedibile anche se non immancabile).
Negli ultimi tempi è dato però assistere ad un'apertura della Suprema Corte di legittimità verso interpretazioni affatto differenti: in recenti pronunce (vedasi  sent. Cass. pen. 05/05/2015  n. 33329) si è a contrariis rimarcato che il nesso eziologico deve escludersi nelle fattispecie in cui si sia in presenza di errore macroscopico o lapalissiano del personale sanitario; declinazione interpretativa che ben s'attaglia al caso di specie, ove Caio, a seguito di lesioni colpose mediamente gravi causate dalla guida impudente di Tizio, decedeva a seguito di errate (e nel caso esiziali) terapie mediche prestate con negligenza/imperizia da parte dei sanitari, ( ove non sussista la possibilità di configurare la responsabilità ex art 589 c.p. in concorso per i medici, bisognerà diversificare i reati  da ascrivere in capo al chirurgo Sempronio ed al medico Mevio: lesioni colpose ex 590 c.p. per il primo, omicidio colposo ex 589 c.p. per il secondo).
Nella sentenza summenzionata, ad esempio, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta erronea finale, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta lesiva dell'automobilista, agì "per esclusiva forza propria" ed interruppe dunque il nesso di condizionamento: la condotta dell'automobilista (nel nostro caso Tizio), pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause indi sopravvenute, non assume il ruolo di fattore causale ma di semplice occasione nella causazione dell'evento.
Alla luce di quanto ut sopra considerato, risulta evidente che la condotta di Tizio integra de facto et de iure la fattispecie criminosa p.e p. ex art. 590 co. 3; deve poi evidenziarsi l'applicabilità della sanzione accessoria ex art. 222 co. 2 Cd.S., con sospensione della patente di guida fino ad anni due.
In sede processuale può avanzarsi pertanto richiesta:
A) in primis di rito abbreviato ex art. 438 e ss. c.p.p. onde usufruire dello sconto di rito;
B) si avanzerà indi richiesta di prevalanza delle attenuanti generiche sull'aggravante specifica ex 590 co 3 c.p..
Rispondi

Da: alveolodeep16/12/2015 14:15:30
ALMENO UN PARERE TRACCIA DUE RIUSCIAMO A METTERLO SUUU???

DAI RAGAZZI SERVE UN ULTIMO SFORZO!!!

DAI DAI DAI...
Rispondi

Da: slowbite79 16/12/2015 14:15:31
Qualcuno sarebbe in grado di completarlo correttamente??
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato16/12/2015 14:17:32
UN PARERE TRACCIA 2 PER FAVORE....

PS
QUEST'ANNO I SITI NOTI VANNO PER LE LUNGHE CON LE SOLUZIONI.....
Rispondi

Da: me16/12/2015 14:18:17
scusa ma se lo hanno costretto a salire in auto non è sequestro ex art. 605, visto che lo hanno privato della libertà fisica e di locomozione per un tempo giuridicamente apprezzabile??

Questo è il mio unico dubbio...
Rispondi

Da: GIUSTIZIA DENTRO E FUORI16/12/2015 14:19:18
Concordo con nick nick in pieno.
L'amore per il diritto e per la professione ripagherà noi poveri "galoppini" che ci spacchiamo la schiena,  ne sono certa.
Rispondi

Da: Veronica sims16/12/2015 14:19:51
Ragazzi hanno riscontrato parecchi la difficoltà nel capire se c'è concorso di reato tra i due medici Sempronio e Mevio... qualcuno potrebbe sciogliere questo "dilemma"??? :)
Rispondi

Da: aiutoebasta16/12/2015 14:21:52
non puo' esserci concorso tra i medici essendo tali ognuno ha le sue colpe...
Rispondi

Da: Fedifeeeeeeeee16/12/2015 14:22:05
INVECE DI LTIGARE TRA DI VOI FACENDO COSI IL LORO GIOCO

Per quanto riguarda la SECONDA TRACCIA le sentenze da voi citate NON SONO CORRETTE E NON C'ENTRANO! ragion per cui chiedo se la sentenza del 13 10  2014  n 42849 e la sentenza del
21 03 2014 n. 13244 siano corrette?? La fonte è "
Il codice penale di Giuffrè"

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Rispondi

Da: alex75616/12/2015 14:23:24
chi posta la soluzione della numero 2????
Rispondi

Da: aiutamo16/12/2015 14:24:11
Cass. pen., Sez. II, 24 luglio 2015, n. 32615
per la seconda traccia è corretta??
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato16/12/2015 14:24:13
Cass. Pen. Sez. V. 24.06.2014 42849 Questo da Zincani
Sono certo della fonte
Rispondi

Da: aiutino16/12/2015 14:24:29
Cassazione    Penale,    Sez.    II,    21    marzo    2014    (ud.    7    marzo    2014),    n.    13244 Il    reato    di    usura    è    annoverabile    tra    i    cd.    delitti    a    "condotta    frazionata"    o    a "consumazione    prolungata"    e,    dunque,    può    concorrere    nel    reato    solo    colui    il    quale,    ricevuto    l'incarico    di    recuperare    il    credito    usurario,    sia    riuscito    a ottenerne    il    pagamento.
Rispondi

Da: losparta 16/12/2015 14:24:44
ma la soluzione completa della I traccia????
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato16/12/2015 14:26:27
TRACCIA 2 PER FAVORE POSTATE IL PARERE COMPLETO!!
VI PREGOOOOOO ANCHE SE NON E' COMPLETA, MA INIZIAMO A LAVORARCI PER CAMBIARLA
Rispondi

Da: Veronica sims16/12/2015 14:27:33
aiutoebasta grazie milleeeee
Rispondi

Da: aiutamo16/12/2015 14:32:28
niente soluzione sulla traccia 2??
Rispondi

Da: alex75616/12/2015 14:33:06
SOLUZIONE SECONDA TRACCIA!!!!
Rispondi

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