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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: Siamo alla frutta 5 2  - 08/12/2023 17:56:03
Forza
Rispondi

Da: X su08/12/2023 19:46:53
Servono anche meno cretini
Rispondi

Da: eh no08/12/2023 21:02:35
Ormai cretino è solo chi non si lamenta dello stipendio
Rispondi

Da: Sinceramente 1  3  - 09/12/2023 06:38:15
Credo che i vincitori 175 siano colleghi di valore.
La selezione è stata dura.
Chi è riuscito a superarla merita considerazione e rispetto.
Questo vale anche per gli idonei, spero che per loro ci sia spazio, in qualche misura.
Si tratta, vincitori e idonei, di colleghi con esperienza e capacità, formati nella realtà quotidiana degli uffici, per la maggior parte.
Quindi in grado di saper fare, oltre ad aver dimostrato di sapere.
E per essere buoni dirigenti servono entrambe le cose.
Rispondi

Da: X sinceramente 2  - 09/12/2023 09:13:44
Specifico che con  "cretini in meno" mi riferivo non ai dirigenti 175 ma a quello che scrive qu ogni  giorno  che non servono terze aree ma prime e seconde
Rispondi

Da: X su 1  - 09/12/2023 10:21:23
Ribadisco : in agenzia servono prime e soprattutto seconde aree, non  certo altri funzionari laureati, demansionati  e sottopagati,  quindi demotivati.
Rispondi

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Da: X sopra. 2  - 09/12/2023 13:51:11
Verissimo !
Rispondi

Da: X Tutti 4  - 09/12/2023 18:59:00
Novità  a breve.
Rispondi

Da: X sopra09/12/2023 22:06:23
A breve quanto?
Rispondi

Da: a  breve 2  - 09/12/2023 22:28:01
Sotto l'albero. Grande pacco.
Rispondi

Da: x sopra 1  4  - 10/12/2023 00:46:02
Ma avete capito o no che il 13 c'è la prosecuzione dell'incontro coi sindacati???? Il 13 è mercoledì, giovedì ufficializzazione scorrimento integrale.
Rispondi

Da: X sopra 2  1  - 10/12/2023 02:56:52
Ma
Pare che Alcuni sindacati si oppongono
Rispondi

Da: CDS vs ADE 1  - 10/12/2023 09:59:47
https://www.dirpubblica.it/public/allegati/4426/20231207_CDS-10627.pdf
Rispondi

Da: Ma 2  - 10/12/2023 14:01:37
Nuova condanna dell'Agenzia delle entrate da parte del Consiglio di Stato per l'illegittima prassi "di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale"
10 Dicembre 2023

di Salvatore Sfrecola

Nuova, severa censura del Consiglio di Stato all'Agenzia delle entrate in materia di gestione degli incarichi dirigenziali. Con una sentenza della Sezione VII (Pres. Chieppa, Rel. Franconiero), pubblicata il 7 dicembre, il supremo giudice amministrativo ha rilevato "l'illegittimità di atti, provvedimenti e comportamenti" consistenti "nel conferimento a funzionari di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti in violazione del principio costituzionale dell'accesso alla dirigenza pubblica mediante concorso". L'art. 19, comma 6, del T.U. del pubblico impiego - si legge nella sentenza -"prevede entro tassativi limiti quantitativi la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale, subordinando tale facoltà al limiti ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. Ciò presuppone la temporaneità dell'incarico e per converso la illegittimità delle prassi di continui rinnovi dei suddetti incarichi, elusivi degli obblighi dell'amministrazione, strumentali al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico. L'agenzia delle entrate nulla ha fatto di tutto questo".

È "severo ed inquietante" il giudizio che ne dà la DIRSTAT, il sindacato dei funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione, in una nota, a firma del Segretario Generale aggiunto Pietro Paolo Boiano, indirizzata nei giorni scorsi al Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nella quale segnala, altresì, il deludente risultato del concorso a 150 posti di dirigente dell'Agenzia delle Entrate nel quale hanno superato le prove scritte solo 46 degli oltre 1800 che avevano partecipato. Una selezione severa si direbbe, e questo certamente va bene, che ha escluso molti di coloro che erano stati nominati sulla base del ricordato art. 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001. E questo dimostra che l'Agenzia aveva "premiato" funzionari che, alla prova del concorso, hanno dimostrato di non avere la necessaria preparazione.

Ma il fatto è che, nell'ipotesi che tutti siano ammessi agli orali, resteranno 104 posizioni disponibili che sarebbe stato possibile attribuire, come aveva segnalato anche l'Avvocatura Generale dello Stato, agli idonei del concorso a 175 posti la cui graduatoria è stata di recente rinnovata sulla base delle indicazioni dei giudici amministrativi di primo e di secondo grado che avevano rilevato grossolani errori nell'attribuzione del punteggio dei titoli di cultura e professionali.

Un pasticciaccio, dunque, anche per gli oneri "non lievi", segnala la DIRSTAT, che l'Agenzia ha dovuto sostenere per l'organizzazione del concorso. Infatti, si parla di quasi un milione di euro per l'organizzazione di una selezione giustificata, si è sentito dire, per favorire l'immissione di giovani rispetto alla graduatoria del precedente. Un dato smentito dal fatto che i partecipanti al nuovo concorso avevano prevalentemente la stessa età di quelli che hanno partecipato al precedente.

Con l'occasione il sindacato della dirigenza ha richiamato l'attenzione del Ministro, titolare della funzione di vigilanza sulle Agenzie fiscali, anche sulla vexata quaestio delle reggenze in caso di assenza del dirigente, sulla base delle indicazioni della Corte Costituzionale nella Sentenza 37/2015 secondo la quale "invero l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello cioé all'istituto della reggenza regolato in generale dall'art. 20 del d.p.r. 266/1987".

Insomma, a circa 20 anni dalla loro istituzione, e dopo circa 10 anni di ricorsi sistematicamente perduti, l'Agenzia si trova a disporre ancora di posti liberi che finora non ha voluto conferire agli idonei, concorrenti che non sono stati nominati per insufficienza dei posti messi a concorso ma che comunque avevano superato le prove d'esame.
Rispondi

Da: Ruffinians10/12/2023 15:22:19
Nominare dirigenti "esterni" è sempre più difficile, ma l'aggenzia non finirà mai di stupire!
Rispondi

Da: X sopra10/12/2023 17:33:04
Poi quando gli "esterni" sono interni in aspettativa di capisce perché il bicchiere è colmo....!!!!!
Rispondi

Da: intanto10/12/2023 17:56:43
Sono riusciti benissimo nello scopo di mettere fuori gioco tanti funzionari validi che non i credono più da tempo: a ragione.
Rispondi

Da: Carthusia7310/12/2023 18:19:34
17. La colpa dell'Agenzia è ravvisabile proprio nell'adozione di una disciplina regolamentare in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97, comma 4, Cost.). La natura di atto generale del regolamento di amministrazione non esime infatti l'ente che lo ha adottato dall'addebito di responsabilità per illegittima attività provvedimentale. Ad essa è pacificamente riconducibile anche l'attività normativa di organizzazione interna dell'amministrazione - prerogativa afferente alla sua posizione di supremazia rispetto ai soggetti posti alle sue dipendenze - riconducibile dunque all'esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti dalla legge e che a questa si deve conformare.
18. Quindi, la presunzione di colpa ricavabile dall'accertamento di illegittimità svolto nel precedente contenzioso promosso dall'associazione sindacale odierna appellante, fondato sulla violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, non è stata vinta in questo giudizio dall'amministrazione resistente, attraverso l'allegazione di circostanze riconducibili all'ipotesi dell'errore scusabile, che per giurisprudenza amministrativa costante integra la prova liberatoria dall'addebito di responsabilità (ed in relazione alla quale si rinvia, tra le altre, ai seguenti precedenti: Cons. Stato, II, 12 gennaio 2022, n. 226; 14 ottobre 2021, n. 6915; 30 giugno 2021, n. 4948; III, 26 aprile 2022, n. 3166; IV, 5 maggio 2020, n. 2848; 2 marzo 2020, n. 1482; 18 ottobre 2019, nn. 7082 - 7086; V, 27 novembre 2019, n. 8109; VI, 30 novembre 2021, n. 7972; 2 aprile 2021, n. 2734).
19. Come in precedenza esposto, l'operato dell'amministrazione è innanzitutto rimproverabile nell'adozione ed applicazione costante ed indiscriminata di un regolamento interno contrastante con la Costituzione. Nessuna efficacia esimente può per contro rivestire la "legificazione" della regola interna ad opera del sopra citato 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che nell'autorizzare le agenzie fiscali «ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti» - tali divenute in conseguenza dell'annullamento in sede giurisdizionale della più volte richiamata regolamentazione interna, con la citata sentenza 1° agosto 2011, n. 6884, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - ha facoltizzato le stesse agenzie fiscali ad «attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso». La norma, dichiarata peraltro incostituzionale (Corte cost., sentenza 17 marzo 2015, n. 37, sopra menzionata), aveva comunque una funzione di porre transitoriamente rimedio ad una situazione di carente copertura dei posti dirigenziali venutasi a creare proprio per effetto dell'illegittima regolamentazione interna alle agenzie fiscali ed indiscriminata applicazione della stessa, quale accertata - in allora solo in primo grado - dalla sentenza del Tar sopra richiamata. Nella descritta prospettiva, l'intervento legislativo non può dunque inficiare il giudizio soggettivo di colpa che rimonta alla condotta che ne ha costituito l'origine sul piano causale.
20. La colpa dell'amministrazione appellata è ancor più evidente se si valuta la sua condotta complessiva nel corso degli anni. L'art. 97, comma 4, della Costituzione impone a tutte le amministrazioni l'accesso al pubblico impiego mediante concorso e tale principio si applica anche alla dirigenza pubblica, in quanto per pacifica giurisprudenza costituzionale il passaggio a una fascia funzionale superiore comporta l'accesso a un nuovo posto di lavoro integrando una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso e il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (cfr., ex plurimis, Corte cost., n. 194/2002; n. 293/2009; n. 150/2010: n. 7/2011; n. 217/2012). In base alla stessa citata norma costituzionale le eccezioni alla regola del pubblico concorso possono essere stabilite solo dalla legge nei limiti delineati dalla citata giurisprudenza costituzionale.
Rispondi

Da: Carthusia7310/12/2023 18:20:34
L'art. 19, comma 6, del c.d. testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) prevede entro tassativi limiti quantitativi la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale, subordinando tale facoltà a limiti ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. Ciò presuppone la temporaneità dell'incarico e per converso la illegittimità delle prassi di continui rinnovi dei suddetti incarichi, elusive degli obblighi dell'amministrazione, strumentali al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico.
21. L'Agenzia delle entrate nulla ha fatto di tutto questo. Non solo ha adottato un regolamento in contrasto con tali principi già da tempo consolidati alla data di approvazione del regolamento stesso, ma in continuazione con la colpevole illegittimità originaria è andata anche oltre, con la reiterazione dell'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, così da stabilizzarne la preposizione al vertice degli uffici e da contraddire la provvisorietà del descritto sistema, prevista nello stesso regolamento. Particolarmente significativo in questo senso è il dato, non smentito dalla amministrazione appellata, di 767 funzionari destinatari di incarichi dirigenziali accertati alla data del 1° gennaio 2010 sulle 1043 posizioni complessive. Come accertato dal Tar del Lazio con la richiamata sentenza n. 6884/2011, confermata da questo Consiglio Stato, IV n. 4641/2015, una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è quindi valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto. Nella sostanza, una prassi di prolungata e così ampia reiterazione di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi di tale qualifica significa introdurre un nuovo canale di accesso alla dirigenza pubblica, non previsto dal legislatore e in palese contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati. 23. In relazione a quanto esposto in sede di esame del primo motivo d'appello, va sul punto precisato che l'istituzionalizzazione di una prassi contraria alla Costituzione, attraverso norme interne con essa contrastati, si traduce infatti in una condotta plurioffensiva, idonea a ledere non solo l'aspirazione del singolo lavoratore, titolato quindi ad agire in proprio, come in precedenza esposto, ma il ruolo stesso del sindacato quale ente esponenziale della relativa collettività, perché posto nella condizione di non potere assicurare il rispetto dei poc'anzi menzionati meccanismi di progressione interna di carriera di stampo concorsuale, atti a porre la base lavorativa in condizioni di parità.
25. In conformità a quest'ultima, per la liquidazione del danno deve seguirsi un criterio di carattere equitativo ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., che nel caso di specie, in assenza di elementi concreti sulla rappresentatività del sindacato ricorrente, cui nondimeno si contrappone l'assenza di contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sua presenza all'interno dell'ente, si ritiene congrua la somma, a valori attualizzati dall'epoca in cui la lesione si è consumata, risalente al concorso finalmente indetto nel 2014 dall'amministrazione, di euro  30.000,00. Sul capitale così liquidato vanno aggiunti gli interessi compensativi al saggio legale via via vigente sul capitale annualmente devalutato in base dell'indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati) fino alla data di indizione del menzionato concorso. La scadenza del computo degli interessi legali è fissata dal pagamento effettivo delle somme dovute.
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Da: Carthusia7310/12/2023 18:35:20
Il concorso del 2014 è stato annullato in autotutela, il 150 risale al 2019. Non si capisce la data di decorrenza degli interessi compensativi e legali visto che la 37 è del 2015. Non sarà il 2004?
Rispondi

Da: Carthusia73 2  - 10/12/2023 19:16:59
La sentenza sancisce probabilmente la prima volta ill diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di un sindacato per mancata estrinsecazione della sua personalità nel raggiungimento degli scopi statutari. Mai visto niente del genere. La sentenza spiana la strada anche ad altro.
Saluti
Rispondi

Da: Ruffinians 1  1  - 10/12/2023 19:35:40
potrebbe consentire azioni risarcitorie da parte dei singoli o una class action surrettizia
Rispondi

Da: riteniamo che10/12/2023 20:23:04
l'esperienza dell' "agenzia autonoma" sia ormai a fine corsa: non supererà il prossimo pensionamento degli anziani della DC Ru, che sono coloro che detengono il vero potere in questo ente e che ancora tengono in piedi la baracca!
Vediamo quale nuova forma giuridica sarà adottata: se dipartimenti del Mef, un Epe o cos'altro!
Rispondi

Da: Voloteo 1  - 10/12/2023 20:35:43
Mef !!!!  Mef subito.!!!!!
Rispondi

Da: Secondo. 1  1  - 10/12/2023 20:52:58
me gli idonei del 175  come d'altronde anche gli idonei dei concorsi precedenti, hanno certamente più titolo a fare i dirigenti di coloro che , interni, il concorso non lo hanno fatto o non lo hanno superato e che comunque fanno i dirigenti.
Rispondi

Da: in tivvu10/12/2023 21:35:18
Ci hanno appena dato dei cretini.e.imbecilli.delle tasse incapaci di fare.i controlli. Speriamo che i vertici prendano posizioni.
Rispondi

Da: Pollice10/12/2023 23:39:22
Sentenza 10 dicembre......
Molti 175 sono ex 74ini
anche gli idonei

Forse bisognerebbe ricominciare dall inizio

Se la destra riesce a farlo rimarrà nella storia
Rispondi

Da: Hola bum 11/12/2023 07:55:08
eh si... un bel pasticcio su tutti i fronti!
Chissà se l'idea iniziale di annullare tutto e ricominciare da zero questa volta riuscirà a prevalere su altre logiche del "mettiamoci una pezza"!
Rispondi

Da: X sopra 1  - 11/12/2023 08:22:11
Ti piacerebbe…. Maalox please.
Rispondi

Da: Hola bum 11/12/2023 09:07:20
sarebbe un modo per "risanare il tutto". Prima o poi si deve pur navigare con criteri di correttezza amministrativa, e mi riferisco a concorsi banditi e svolti nello stesso anno, con criteri di correzione adeguati alle capacità ed esigenze degli uffici. Profili di carriera ben identificati che possano premiare il merito..... prima o poi si deve pur arrivare a questo!
 
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