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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: Bravissimi | 04/03/2016 20:04:02 |
Non abbiate molte speranze Una trentina di posti saranno per gli esterni Una ventina almeno per ex territorio Restano un centinaio di posti per area entrate, che è difficile non assegnare agli ex incaricati Tempo perso | |
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Da: x bravissimi | 04/03/2016 20:30:17 |
Con lo scorrimento tutti gli incaricati saranno assunti, anche chi ha già Pos e Pot!!!!!!!!!!!! | |
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Da: Bravissimi | 04/03/2016 21:20:09 |
Lo scorrimento non sarà quest'anno Forse il prossimo ma non subito Per il momento solo 175 sono sicuri | |
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Da: Mattanzacena | 05/03/2016 10:22:58 |
Per gli illegittimi non ci sarà mai pace, anche le prove orali verranno impugnate. Solo preselettiva, prove scritte e orali, senza valutazione dei titoli! Punto. | |
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Da: Bravissimi | 05/03/2016 13:23:24 |
È difficile Sono pessimista | |
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Da: matta..... | 05/03/2016 16:44:59 |
Tutti gli ex incaricati legittimi saranno assunti con il 175, previo scorrimento!! Rassegnatevi, era tutto programmato!!! La sentenza 37 ha solo anticipato i tempi................ | |
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Da: Bravissimi | 05/03/2016 18:23:23 |
Il capolavoro di Barra | |
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Da: ma | 06/03/2016 10:53:31 |
Meno male che c'è lui, altrimenti eravamo ancora incaricati a vita!!! | |
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Da: mattanzacena | 08/03/2016 11:41:12 |
Sì, tempi senza emolumenti........... pensi ancora che questa italianata vada in porto? ahahahahahahahah. Resta senza euro e spera, mio bel ex incaricato con premi! e se ti sei fatto del sangue marcio accettalo, indietro non si torna. | |
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Da: mattanzacena | 08/03/2016 11:42:54 |
A questo punto è doveroso impugnare lo svolgimento della prova!!!!!!!!!!!!!!!! | |
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Da: Buon senso | 09/03/2016 20:24:19 |
Con dei colleghi si questionava sulla necessaria presenza del presidente della commissione a tutti gli orali; alcuni pensano che il presidente possa non essere sempre presente lasciando il colloquio alla sola sottocommissione. Io non sono d'accordo con questa ultima tesi. Cosa ne pensate? Chiaro che se il presidente dovesse essere sempre presente i tempi si allungherebbero in maniera risibile (si ride per non piangere). Quindi la seconda domanda che ci ponevamo: anche se il bando non lo preveda, è possibile inserire una prova pres Elettiva? | |
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Da: ORPO SEMPLICE | 09/03/2016 22:25:53 |
N. 00072/2012 REG.PROV.COLL. N. 00156/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 156 del 2011, proposto da De Cola Patrizia, Monda Rosaria e Zaccaro Teresa, rappresentate e difese dall'avv. Carmine Gonnella, con elezione di domicilio in Campobasso, via Petitti n. 5, presso lo studio Piacci, contro Comune di Pizzone (Is), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Ciommo, con domicilio eletto in Campobasso, via Crispi n. 3/a, presso lo studio Pietrunti, nei confronti di Cozzone Cristino, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avv. Carola Barbieri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r., in Campobasso, via San Giovanni, per l'annullamento dei seguenti atti: 1)l'avviso pubblico avente a oggetto l'integrazione e modifica del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 Istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - Servizio amministrativo, demografico e statistico, pubblicato sul Sito Internet del Comune di Pizzone (Is), in data 8.3.2011; 2)il successivo nuovo bando di concorso pubblicato in pari data; 3)la prova pre-selettiva svolta in data 29.3.2011 e i relativi risultati; 4)tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi; nonché per la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte delle ricorrenti, in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dal Comune; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata, nonché l'atto di costituzione della parte controinteressata; Visti gli atti tutti della causa; Udita, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti; Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue. FATTO e DIRITTO I - Le ricorrenti, avendo presentato domanda di ammissione al concorso pubblico per un posto di "Istruttore amministrativo" nel Comune di Pizzone (Is), si dolgono della sopravvenuta modifica del bando, con l'introduzione di una prova preselettiva, nonché del mancato superamento di detta prova. Insorgono per impugnare i seguenti atti: 1)l'avviso pubblico avente a oggetto l'integrazione e modifica del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 Istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - Servizio amministrativo, demografico e statistico, pubblicato sul Sito Internet del Comune di Pizzone (Is), in data 8.3.2011; 2)il successivo nuovo bando di concorso pubblicato in pari data; 3)la prova pre-selettiva svolta in data 29.3.2011 e i relativi risultati; 4)tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi. Le ricorrenti chiedono, altresì, la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dal Comune. Le ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione del bando di concorso, violazione degli artt. 11, 12, 13 del D.P.R. n. 487 del 9.5.1994, dell'art. 1 e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta; 2)violazione e falsa applicazione delle norme concorsuali contenute nel bando di concorso pubblicato in data 8.3.2011; 3)violazione degli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487. Si costituisce l'Amministrazione comunale intimata, deducendo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione. Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio. Chiede che il ricorso sia respinto perché inammissibile e infondato. Con ordinanza collegiale n. 107/2011, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle ricorrenti. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza n. 3961 del 2011 conferma la decisione cautelare di primo grado. All'udienza del 12 gennaio 2012, la causa viene introitata per la decisione. II - Il ricorso è ammissibile, procedibile e fondato. III - Anche se, nel ricorso, non è stata impugnata espressamente la clausola del bando che prevede la possibilità per il funzionario comunale responsabile del servizio di >, ciò non priva le ricorrenti dell'interesse a impugnare il provvedimento con il quale è stata poi disposta l'integrazione e la modifica del bando di concorso, poiché le illegittimità contestate nei motivi del ricorso riguardano l'atto esecutivo e le modalità con cui è stato posto in essere e attuato, non già la presupposta disposizione che conferisce al Comune il generale potere di modificare o integrare il bando. Appare inconferente anche la dedotta circostanza dei vincoli del patto di stabilità interno (di cui all'art. 76 del D.L. n. 112/2008), che impedirebbero al Comune di bandire nuove procedure concorsuali, atteso che le ricorrenti, in ipotesi, potrebbero comunque ricevere un vantaggio dall'accertamento dell'illegittimità del concorso (quale, ad esempio, il risarcimento dei danni), senza dire dell'eventualità di autotutela amministrativa, che offrirebbe alle concorrenti la possibilità di concorrere in futuro, quando i vincoli finanziari lo consentissero, per un'assunzione lavorativa presso il medesimo Ente. IV - Quanto all'eccepita improcedibilità, il Collegio osserva che, anche se le ricorrenti non hanno espressamente impugnato gli atti concorsuali successivi e la nomina del vincitore del concorso, ciò non è da considerarsi pregiudizievole per la persistenza dell'interesse a ricorrere. Invero, non sussiste un onere di impugnare l'atto conclusivo del procedimento e gli atti esecutivi successivi, pena l'improcedibilità del ricorso proposto contro l'atto preparatorio, poiché chi ricorre contro un atto che, in qualche modo, determina l'esclusione dal concorso conserva, sempre e comunque, un interesse processualmente rilevante a conseguire l'annullamento di esso, posto che da questo ritrae il significativo vantaggio, sufficiente a sostenere la procedibilità del ricorso, di poter pretendere l'autotutela amministrativa, ovvero il risarcimento del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della determinazione giudicata illegittima (cfr.: Cons. Stato V, 3.10.2002 n. 5196). Si deve tuttavia osservare che - in tale prospettiva - l'eliminazione dell'atto impugnato non risulta del tutto necessaria, né utile ai fini del conseguimento del bene della vita. Viceversa, può essere utile e sufficiente una pronuncia di mero accertamento, ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., che apra la strada al ristoro del danno patito, da conseguire mediante l'autotutela amministrativa, ovvero per la via di un separato giudizio. E' orientamento di una recente, autorevole giurisprudenza ritenere che la domanda di annullamento giurisdizionale contenga in sé l'implicita istanza di accertamento dell'illegittimità dell'atto, di guisa che non è ultroneo pronunciarsi sull'accertamento di illegittimità dell'atto impugnato, che invero costituisce un > rispetto al > dell'annullamento giurisdizionale (cfr.: Cons. Stato V, 12.5.2011 n. 2817). V - Nel merito, il ricorso è fondato. VI - Il Comune resistente bandisce, in data 5.11.2010, un concorso pubblico per l'assunzione di un impiegato comunale, ma a causa dell'elevato numero di domande pervenute, ritiene necessario integrare il predetto bando di concorso con la previsione di una prova preselettiva, consistente in un test con domande a risposta multipla. Ne dà comunicazione ai concorrenti con determina affissa all'albo in data 8.3.2011 e con successive lettere raccomandate (pervenute in date diverse ai diversi concorrenti). Sempre il giorno 8.3.2011, il Comune pubblica sul proprio sito internet il bando di concorso rettificato. In data 12.3.2011, il Comune comunica l'elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva, tra i quali vi sono anche le ricorrenti. La prova preselettiva viene fissata per il 29.3.2011 e ad essa partecipano anche le ricorrenti, le quali tuttavia si dolgono del fatto di aver avuto pochi giorni per la preparazione specifica della nuova prova-filtro, non prevista nell'originario bando e introdotta successivamente, con un preavviso troppo breve per consentire un'adeguata preparazione, anche perché la prova consiste in domande a risposta multipla su materie, alcune delle quali non previste tra quelle delle prove (scritta, pratica e orale) in origine programmate. Il punto più evidente di violazione procedimentale - con riverberi sulla > dei concorrenti - è individuabile nella scelta di comunicare la prova preselettiva con lettere raccomandate, che sono pervenute ai concorrenti in date diverse e, comunque, pochi giorni prima del 29.3.2011, giorno fissato per lo svolgimento della detta preselezione. Ciò è avvenuto in aperta violazione della previsione di bando (pagina 9 primo accapo), per la quale la data e il luogo di svolgimento delle prove avrebbero dovuto essere comunicati ai singoli candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 20 giorni prima delle prove medesime. Se è vero che questa disposizione si applica alle prove originariamente previste dal bando, è altresì vero che - per ragioni di garanzia procedimentale - non può non applicarsi anche alla prova preselettiva di nuova previsione. Nella specie, le raccomandate sono state spedite venti giorni prima del giorno previsto per la preselezione, ma sono pervenute ai concorrenti nei giorni successivi e, comunque, nessuna di esse è pervenuta con un anticipo di venti giorni sulla prova preselettiva. Quanto alla pubblicazione sul sito internet del Comune, essa è avvenuta non già in data 8.3.2011, bensì in data 12.3.2011, quindi anch'essa con ritardo, rispetto al termine di 20 giorni prescritto dal bando. La prova, infine, si è svolta con modalità che appaiono lesive dei principi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in materia di concorsi pubblici. I quiz somministrati ai concorrenti erano scritti su carta non recante il timbro dell'Ente, né la firma di almeno un componente della commissione di concorso, come previsto dall'art. 13 comma secondo del citato D.P.R. n. 487/1994, di guisa che non risultano adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, tali da garantire l'imparzialità e il buon andamento nello svolgimento della prova. I motivi del ricorso, pertanto, sono tutti fondati. Vi è stata, infatti - come già osservato - una palese violazione del bando di concorso, nonché della normativa di settore in materia di concorsi pubblici. VII - Anche la domanda di risarcimento dei danni è da ritenersi ammissibile e fondata, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 30 comma quinto e 34 del codice del processo amministrativo (c.p.a.). Stante l'esito del presente giudizio, la procedura concorsuale, ritenuta illegittima, dovrebbe essere espletata >. Sennonché, a quanto consta, il Comune l'ha portata ormai a termine fino all'individuazione del vincitore (con atti e provedimenti che non sono stati impugnati dalle ricorrenti), di guisa che non vi è possibilità che le ricorrenti, all'esito del presente giudizio, siano reintegrate in forma specifica nella possibilità di partecipare a un nuovo concorso per lo stesso posto di Istruttore amministrativo, salvo che il Comune non annulli di ufficio i propri provvedimenti, compresi quelli successivi agli atti impugnati. Residua, comunque, l'alternativa di un risarcimento del danno per equivalente. Dall'esame del comportamento complessivo dell'Amministrazione si evidenzia un profilo di illiceità della condotta amministrativa e di responsabilità per il danno causato alle ricorrenti, consistente nella definitiva perdita della possibilità di partecipare regolarmente ed, eventualmente, vincere il concorso pubblico >. Sono presenti, nella fattispecie, tutti gli elementi della responsabilità civile: l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, la colpa dell'Amministrazione per la violazione del principio di imparzialità amministrativa, il nesso causale tra fatto e danno risarcibile, consistente precipuamente nella perdita di > (cfr.: Cons. Stato VI, 17.1.2011 n. 244). In materia di responsabilità della pubblica Amministrazione per attività provvedimentale illegittima, la più importante applicazione del ricorso a criteri presuntivi per la quantificazione del danno è rinvenibile nell'elaborazione giurisprudenziale sulla valutazione del pregiudizio connesso alla perdita di >, derivante dalla perdita dell'occasione di vincere un concorso, per effetto dell'illegittima selezione di un altro concorrente, o della propria indebita esclusione dal procedimento (cfr.: Cons. Stato VI, 15.2.2005 n. 478). Il risarcimento per equivalente della perdita di > viene quantificato con la tecnica della determinazione dell'utile conseguibile in caso di vittoria, scontato percentualmente in base al numero dei partecipanti al concorso, poiché maggiore è il numero dei partecipanti, maggiore è la competizione, minori sono le possibilità di vincere un concorso pubblico (cfr.: Cons. Stato VI, 8.5.2002 n. 2485). Trattandosi di condanna pecuniaria, devono essere fissati da questo T.A.R. i criteri in base ai quali l'Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore delle ricorrenti creditrici il pagamento di una somma, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. Se le parti non giungeranno a un accordo, ovvero non adempiranno agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, il > della somma risarcitoria (ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti) potrà essere accertato in un successivo giudizio di ottemperanza. VIII - Il danno da perdita di > subito dalle concorrenti per l'ingiusta esclusione dal concorso pubblico è difficile da determinare nel suo preciso ammontare, talché deve essere liquidato in via equitativa. Detta somma che costituisce un debito di valore va comunque rivalutata, secondo gli indici Istat, da computarsi dalla data dell'esclusione dal concorso, fino a quella dell'effettivo soddisfo. Sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale, secondo i tassi vigenti, in funzione remunerativa e compensativa (cfr.: T.A.R. Lazio Roma I, 27.7.2006 n. 6583). I criteri per la determinazione e quantificazione del danno risarcibile per equivalente sono qui di seguito indicati. Occorre quantificare l'importo delle retribuzioni medie nette che sarebbe spettato a ciascuna ricorrente, se vincitrice di concorso, per un periodo - prevedibile in base a una media dei periodi lavorativi degli impiegati comunali - di 20 (venti) anni lavorativi, nella qualifica di Istruttore amministrativo, prendendo a base la prima retribuzione. Occorre poi dividere detto importo per il numero dei concorrenti nella prova preselettiva (dato per inteso, in via ipotetica, che ciascun concorrente abbia la medesima possibilità delle ricorrenti di vincere il concorso e che, quindi, le > delle ricorrenti si riducano proporzionalmente al numero dei concorrenti). Il risultato di tale divisione costituisce l'importo lordo - determinato in via equitativa - del risarcimento per la perdita di > per ciascuna ricorrente. IX - In conclusione, il ricorso può essere accolto, nei termini di cui alla motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in euro 3000,00 (tremila) al lordo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta, ai sensi dell'art. 34 comma terzo c.p.a., l'illegittimità degli atti impugnati. Accoglie la domanda risarcitoria, come da motivazione. Condanna l'Amministrazione resistente alle spese del giudizio sostenute dalle ricorrenti, che liquida forfetariamente in euro 3000,00 (tremila), al lordo. Per la restante parte, compensa le spese del giudizio tra ricorrenti e controinteressato. Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati: Goffredo Zaccardi, Presidente Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore Luca Monteferrante, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Si, basta modificare il Bando | |
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Da: Buon senso | 10/03/2016 09:00:40 |
Grazie orpo | |
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Da: Bravissimi | 10/03/2016 10:29:05 |
La sentenza che ha messo Orpo non serve a niente (come al solito) Il presidente e i commissari devono essere presenti, perché le sottocommissioni non possono esaminare nessuno Bisogna capire se le sottocommissioni valutano l'attidunine e propongano l'esclusione dal colloquio integrativo In questo caso i colloqui saranno solo 600 Viceversa saranno 8000, e le sottocommissioni fanno solo la valutazione delle domande e dei titoli | |
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Da: Buon senso | 10/03/2016 11:33:41 |
Per bravissimi Non penso che le sottocommissioni possano escludere nessuno, leggendo il bando. Quindi si faranno più di 8000 colloqui che diviso 10 giornalieri porta ad un numero di giornate stimato di 800 (3 anni circa). Le considerazioni su questo concorso sono: Quanti soldi pubblici verranno spesi per mantenere i commissari 3 anni? ci sarà differenza tra lo sfigato che viene chiamato il primo giorno è il fortunato che viene chiamato l'ultimo giorno (più tempo per studiare, conosce le domande ecc...) nel frattempo come risolveranno la mancanza di dirigenti (vedasi le POT che sicuramente verranno prorogate) Si può selezionare la classe dirigente con mezzo colloquio? In merito all'ultimo punto riporto il bando: "La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti materie": Quindi potrebbe anche vertere sul ricettario della nonna.... | |
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Da: Bravissimi | 10/03/2016 11:38:21 |
È per questo che il punto è solo uno: se faranno davvero 6000 colloqui Continuo a pensare che non li faranno | |
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Da: Buon senso | 10/03/2016 11:44:17 |
Sicuramente hanno tanta paura (perché questa è la verità) di una prova pres elettiva, che sarebbe l'unica cosa sensata ....e forse la più legittima .... in grado di mettere tutti almeno una volta sullo stesso piano A meno che tutto ciò non sia l'ennesimo stratagemma per perdere tempo, all'italica maniera, in attesa di giorni migliori (ossia in attesa di una sanatoria avvallata dal parlamento) | |
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Da: Bravissimi | 10/03/2016 12:18:53 |
La prova preselettiva è inutile parlarne perché non c'è nel bando Comunque la stima di 10 colloqui al giorno è troppo conservativa Se ne possono fare anche 50 al giorno Speriamo nei ricorsi | |
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Da: | 10/03/2016 13:52:23 |
la nomina della commissione presenta profili di illegittimità | |
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Da: ma | 10/03/2016 13:53:34 |
la sentenza postata non sembra criticare la semplice previsione ex post di preselettiva, bensì l'integrazione del bando fatta con modalità tali da ledere la par condicio tra i concorrenti. Quindi potrebbero inserirla, facendo un avviso tale da mettere tutti sullo stesso piano, oppure potrebbero inserire una modifica che preveda il colloquio solo da un certo punteggio in su. Sta di fatto che, se non sbaglio i calcoli, 8000 orali di 5 minuti ciascuno sono 40000 minuti, 8 ore di lavoro sono 480 minuti, quindi 83 giorni di lavoro da otto ore, quindi 16-17 settimane da 5 giorni, cioè poco più di 4 mesi, che diventano 8 se ogni orale dura 10 minuti (ecc ecc). Se si considera che in genere si presenta più o meno il 50% di chi fa domanda di concorso. I tempi potrebbero essere tra i due e i 4 mesi. Niente di impossibile. Potrebbero anche fare due chiacchiere con tutti. | |
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Da: Buon senso | 10/03/2016 14:28:27 |
50 mi sembrano troppi Se non sbaglio ai colloqui pos erano 10 persone al giorno (al concorso per funzionari quanti ne interrogavano al giorno?????) Tra una chiacchiera e l'altra (come ti chiami, da dove vieni, che hai fatto....un fiorino), vuoi che non passi almeno mezz'ora? Poi c'è la pausa caffè, la pausa pranzo, la pausa sigaretta.... Fossero anche 15 colloqui al giorno, sarebbero comunque tanti giorni, anche perché nella mia stima precedente non ho considerato le pause per ferie ecc... | |
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Da: Buon senso | 10/03/2016 14:32:33 |
Per ma... Si presentassero agli orali solo in 10, dovrebbero comunque calendarizzare gli altri circa 8000, salvo poi scoprire il giorno dell'esame che non c'è nessuno... Certo non potranno chiamare la gente alle 11 di un mattino, chiedendo di presentarsi all'ora le alle 12... | |
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Da: | 10/03/2016 14:42:37 |
Concorsi pubblici: la commissione di concorso non può disapplicare le norme del bando anche se illegittime o ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17.3.2014 Il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme dei bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423). Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. L´amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa "lex specialìs" della procedura (Cons, Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304). Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell´azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura | |
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Da: Bravissimi | 10/03/2016 18:48:20 |
Meglio mi dici: se non se ne presenta la metà ne possono convocare 60 al giorno! Cambiamo verso 😁 Devono immettere i vincitori (già scritti nei libri sacri) in ruolo entro il primo gennaio, quindi devono chiudere il concorso entro novembre Se iniziano a fare i colloqui ad aprile hanno fino a sette mesi Diciamo che riescono a coprire 15 giorni al mese, sono 105 giorni di esame, che per 7500 domande utili fa 70 convocati al giorno. In otto ore al giorno si fa comodamente, soprattutto se non si presenta il 50% (abbastanza ragionevole) Primo gennaio sono di ruolo L'unica variabile sono le cause che saranno intentate, e se vanno a buon fine le sospensive Altrimenti non li ferma nessuno | |
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Da: mattanzacena | 11/03/2016 08:51:30 |
Me lo vedo lungo e la vedo lunga... | |
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Da: Funzionario operativo ignorante | 11/03/2016 09:24:14 |
Ma nessuno impugna con cautelare sto concorso totalmente illegittimo? | |
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Da: Bravissimi | 11/03/2016 10:50:35 |
Non aspettare che lo facciano gli altri a spese loro Se non ti va bene partecipa: con Dirpubblica oppure chiedi a qualche ex incaricato perché pare che loro siano già pronti con un ricorso cautelare al quale credo che si possa aderire | |
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Da: Buon senso | 11/03/2016 10:56:32 |
70 convocati al giorno....non è un concorso, è un esame di diritto privato all'università (ma lì interrogano una decina di assistenti contemporaneamente): sarebbero circa 6 minuti a colloquio....(praticamente il tempo di sedersi, dire il nome e cognome ed apporre la firma). Non ho capito se è un sogno oppure un incubo.... Secondo me il numero massimo è di 15 al giorno L'unica variabile potrebbe essere che le sottocommissioni operino in contemporanea senza la presenza del presidente unico, ma ciò invaliderebbe il concorso perché non verrebbe garantita l'uniformità di giudizio (vedasi dogane).... | |
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Da: abc | 11/03/2016 12:28:41 |
di amministrativo: questo bando di concorso ha passato i due gradi di giudizio amministrativo (il terzo, in Cassazione ex 113 uc Cost, non è configurabile, vista l'inopinabile giurisdizione amministrativa) e non è più impugnabile per evidente decorso del termine, leggermente passato da sei anni circa. I ricorsisti professionisti devono quindi attendere l'approvazione della graduatoria o l'espletamento delle procedure per colpire eventuali comportamenti/atti illegittimi. | |
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Da: GIANNA958 | 11/03/2016 14:01:43 |
qualcuno ha chiamato la DC per sapere quando iniziano e se hanno estratto la lettera? | |
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