>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
48480 messaggi, letto 2119082 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, ..., 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616 - Successiva >>

Da: Andromeda99 09/12/2021 15:10:52
Infatti mi riferivo all'esaltato.
Rispondi

Da: gret......09/12/2021 15:16:57
Mi sembrava sei troppo intelligente per un comportamento del genere.
Comunque questa è la norma (i rimandi agli altri articoli non c'entrano nulla)
Articolo 45 Trattamento economico(Art. 49 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)
In vigore dal 15 novembre 2009
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi. (339)

Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 15:24:09
X greta
"Ho detto che la retribuzione accessoria è prevista tassativamente ed unicamente dai contratti nazionali : leggi, cara... il d.lgs 165/2001, in Agenzia il trattamento accessorio non è previsto da alcun contratto collettivo. La norma che disciplina la fattispecie e quella del CCNL  agenzie fiscali (mi pare 1998 2001.
Quindi l'idiota se era riferito a me lo restituisco al mittente.
E' chiaro che la retribuzione è stata normata ma è extra ordinem"
Dopo precisi l'indennità delle POER.

Ergo sono senza copertura contrattuale.
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 15:26:11
Al momento la copertura è extra ordinem cioè da legge ma dopo il contratto sarà ancora così?
Rispondi

Da: Dirigente.09/12/2021 16:27:05
E di nuovo, ma cosa vuoi impugnare?
C'è l'accordo sulla valutazione di TUTTI i colleghi, di OGNI Area.
Ma vi siete resi conto del significato politico di questo accordo?
Dell'enorme cambiamento nella storia dei rapporti sindacali con la parte datoriale, del salto culturale gigantesco appena fatto?
Non a caso, ci sono voluti più di dieci anni dalla legge Brunetta sulla performance.
E qui c'è qualcuno che parla di "questione personale", di un percorso per rendere sindacabile la questione della valutazione con "un ricorso pilota innovativo".
Aggiunge poi, farfugliando, qualcosa in merito alla discrezionalità tecnica, che qui non c'entra un piffero.
Ma quale contenzioso nuovo e rivoluzionario?
Ma come si può pensare di fermare la storia con le carte bollate?
Ma come si può essere così miopi da non vedere l'enormità di questo passaggio storico?
Svuotare il mare con un secchiello, tra l'altro contro tutti che, contemporaneamente, invece lo riempiono.
L'ultimo giapponese, che non vuole accorgersi del mondo nuovo intorno.
Rispondi

Da: inpsiano 1  - 09/12/2021 16:28:20
oh ma sto mitomane (secondo me trattasi sempre del twattero pubblico), ancora non ha capito che un'area è accessibile sia agli interni che agli esterni.

Se un'area è accessibile per concorso esterno, è ovvio che che i twatteri non possano discrezionalmente decidere chi vi possa accedere o meno, che siano esterni od interni.

Questa è logica spicciola.

Al più al twattero rimarrà la possibilità di conferire o meno un incarico di responsabilità (come avviene già ad oggi), a chi si trovi in terza o quarta area.


Volete sapere cosa ne penso? Che è un gioco delle tre carte, non cambierà nulla, sempre tre aree rimarranno, perché la prima verrà di fatto abrogata.

Poco a poco transiteremo tutti di un'area in avanti (sì anche quelli da terza a quarta purché muniti di laurea magistrale). Non è forza l'inflazione che cercano i governi per uscire dalla deflazione da debiti? ;) pensateci bene.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: inpsiano09/12/2021 16:29:26
non è forse *
Rispondi

Da: inpsiano 1  - 09/12/2021 16:32:32
in effetti se ci pensate un quarta area avrebbe:

- 35k di tabellare
- 15k indennità di posizione

-15/20k di risultato di posizione.

Già in INPS in terza area un c1 con tutti gli emolumenti arriva sui 42k l'anno. Non sarebbe di certo un dramma se arrivasse a 50k (escludo i 15/20k di indennità di risultato perché in questo caso interverrebbe l'incarico del twattero).
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 16:38:00
Se sarà necessario e se i colleghi vorranno farò ricorsi pilota per sindacare la valutazione che entra in tutti i processi decisionali del personale dal salario accessorio alle progressioni agli incarichi.
Non capisco tanto affanno per un semplice ricorso quando ne avete fatto il callo a centinaia/migliaia in questi 20 anni. Ci rimetterò di mio, non graverò sull'erario.
Inoltre il paragone con la discrezionalità tecnica è estremamente calzante, si è infatti affermato ultimamente il sindacato forte che permette di mettere in discussione le valutazioni di una una commissione di un concorso sostituendosi il giudice a questa. La ratio può essere estesa a qualunque valutazione.
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 16:40:09
Comunque mi confronto con gret decisamente più preparato, quindi non risponderò più all'esaltato.
Rispondi

Da: E io ve lho detto09/12/2021 16:45:36
Vorrei capire una cosa le indennità ai capo team andranno da un minimo di 1200 a 2600 euro lordi?
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 17:04:32
COMUNQUE tengo a precisare che se si fanno le valutazioni per bene, rispettando le linee guida e valutando l'apporto lavorativo di ognuno al raggiungimento degli obiettivi, senza valutare la personalità o altro, non ci sarà nessun ricorso.
LO STESSO vale per la quarta area che se verrà attuata e saranno banditi i relativi concorsi o con l'auspicabile spostamento dalla terza area, sarà valutata positivamente e non ci sarà nessun  ricorso per quanto mi riguarda.. per gli altri non so.
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 17:06:24
x ve l'ho detto.. quelle indennità sono scritte nella bozza del nuovo contratto nel quale si prevede anche la copertura assicurativa civile da parte del datore di lavoro (per tutti gli incarichi di responsabilità).
Rispondi

Da: E io ve lho detto09/12/2021 17:24:55
X Andromeda 99 so indubbiamente però attualmente con 5000 euro lordi all'anno ci si può pagare tranquillamente l'assicurazione anzi è inclusa nel contributo sindacale che si versa mensilmente.
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 17:35:34
Anche secondo me sono indennità troppo basse anche considerando l'assicurazione pagata.. probabilmente vogliono togliere appeal a queste figure che sono state surclassate dalle POER anch'esse PO anche se di elevata responsabilità. Cioè potrebbe essere che preferisco queste figure a quelle più risalenti, con più poteri e meglio retribuite.
C'è da dire che gli attuali art. 17 e 18 sono previsti da un ccni molto risalente che continua ad affiancarsi a quello nazionale e quindi potrebbero mantenere le attuali indennità ma senza gravare sul FRD dato che sul punto i sindacati sono stati irremovibili. Si è così arrivati alla soppressione del 50 per cento delle posizioni con aumenti vertiginosi di persone per team che ora saranno anche destinatari di obiettivi numerici e monetari per effetto del nuovo sistema di valutazione.
Probabilmente queste figure sono ad esaurimento per volontà politica.
Rispondi

Da: la valutazione, in alcune09/12/2021 17:56:59
aree è presto fatta: si conteranno i pezzi prodotti ...
Dato oggettivo ed insindacabile.

Restano fuori a GR e Staff: ma è ovvio che anche lí si terrá conto di chi dá disponibilitá, fa straordinario, è aperto ad imparare nuovi procedimenti, ecc. ...

I soliti che sono stati messi lí, perchè non utilizzabili altrove, saranno progressivamente indotti al pensionamento: tanto sono piuttosto vecchi!
O finalmente inizieranno a lavorare, evitando di distribuire protocolli a caso, in aree con cui non c'entrano nulla!
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 18:10:23
Il criterio dei pezzi prodotti è oggettivo, certo quando a inizio anno si danno i carichi di lavoro questi devono essere proporzionati alla forza lavoro presente cioè raggiungibili. Se una persona viene valutata negativamente difficilmente verrà ribaltato il giudizio, il danno se c'è è permanente. Però è previsto il colloquio obbligatorio con il direttore che comunica l'esito della valutazione effettuata con l'ausilio dei "facilitatori" cioè dei capi più prossimi che osservano i comportamenti del sottoposto e aggiornano periodicamente le sue prestazioni lavorative. Le motivazioni dovranno essere individuali e puntuali, se il dipendente contesta la valutazione può fare ricorso al valutatore di seconda istanza e dopo alla procedura conciliativa per evitare il contenzioso.
Se l'iter viene rispettato la decisione finale sarà verificabile, oggettiva e trasparente.
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 18:14:11
Come detto la valutazione entrerà dappertutto dal salario accessorio alle progressioni economiche (prossime alla cancellazione e sostituite dai differenziali stipendiali) agli incarichi di responsabilità conferiti. Avrà un'importanza crescente ed è frutto della riforma brunetta del 2009 che ci ritroviamo ancora adesso.
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 18:20:16
Dimenticavo che nella bozza del contratto è previsto il fascicolo personale del dipendente dove verranno inseriti tutti gli accadimenti della sua vita lavorativa valutazioni comprese, ma anche se queste saranno negative per tre anni non sarà licenziate. Appare evidente il contro senso anche se la misura è a favore del lavoratore.
Rispondi

Da: Dirigente. 1  - 09/12/2021 19:35:29
Bene, vedo che sei giunta a posizioni più ragionevoli.
Ottimo, meglio tardi che mai.
Mi fa piacere.
È da tempo che seguo i temi della valutazione, a me particolarmente cari.
Non ritengo ci sia modo migliore per differenziare la retribuzione, contribuendo così alla crescita culturale dell'intera Amministrazione.
Risultati da budget e competenze individuali, in un mix valutativo ormai consolidato nella metodologia e nelle garanzie per il valutato.
Questo accordo sui colleghi senza incarico è davvero un passo avanti di grande importanza.
Merito storico anche dei sindacati.
Rispondi

Da: Andromeda99 09/12/2021 19:45:37
Sulla carta è tutto bello, l'applicazione è differente ed è la cartina di tornasole delle belle parole. Con i colleghi che me lo chiederanno approfondirò le applicazioni puntuali sul campo con i relativi rimedi in caso di devianza dal percorso delle linee guida e soprattutto degli scopi di queste.
Rispondi

Da: i sindacati09/12/2021 21:55:14
Merito storico dei sindacati???

Gli stessi sindacati che hanno dato il benestare ad un lasciapassare per  vivere e lavorare????
Rispondi

Da: i sindacati09/12/2021 21:57:33
Dirigente

Io assocerei al cofice QR del lasciapassare anche il dossier dell'impiegato. Non ti sembra un'idea efficiente?
Rispondi

Da: i sindacati 1  - 09/12/2021 21:57:41
Dirigente

Io assocerei al codice QR del lasciapassare anche il dossier dell'impiegato. Non ti sembra un'idea efficiente?
Rispondi

Da: aiuto_minimo 1  - 09/12/2021 22:34:48
si però solo quello segreto :)
Rispondi

Da: The Engineer10/12/2021 11:40:13
La valutazione del travet è una cagata pazzesca. Il pubblico impiego è un ammortizzatore sociale per persone prive di particolari talenti. Cosa si dovrebbe valutare? E chi dovrebbe valutare? I "culattoni raccomandati" dei public magnagers?
Ascolta un pirla: unica soluzione possibile è: stipendi bassi e 6 politico a tutti!
Rispondi

Da: X engicazz10/12/2021 12:21:53
Tu invece perché non sei a fare parcelle o a fare il CEO in silicon Valley invece di stare qui a sparare cazzate?
Rispondi

Da: X Tutti 1  - 10/12/2021 12:37:09
Dirigente =Ovviamente = La Voce del Padrone
Tutto da rifare.....
Rispondi

Da: Andromeda99 10/12/2021 15:07:48
A proposito di vice-dirigenza .. breve storia

Quadri nel Pubblico Impiego
17 Giugno 2020

a. Breve cronistoria.
Con il DLGS 165/2001 il rapporto di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni è per la gran parte ricondotto alle regole del codice civile e della ordinaria normativa in tema di lavoro.
Si poneva da subito il problema della operatività in tale ambito dell'articolo 2095 dell'articolo 2095 del codice civile che suddivide i lavoratori nelle categorie dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai.

Il DLGS 165/2001 evidenziava invece esclusivamente la categoria dei dirigenti e quindi del restante personale non dirigenziale, pur sottolineando nell'allora articolo 40, comma 2 la presenza di spazi contrattuali per specifiche elevate professionalità. In particolare rilevava per questa organizzazione il tema dell'inquadramento delle professionalità medio - alte e quindi dei quadri.

b. La lunga strada del contenzioso.
Ne seguiva una lunga e fitta interlocuzione con la funzione pubblica. Erano quindi avviate numerose cause per il riconoscimento della categoria di quadro nell'ambito del comparto pubblico. Alcune sortivano esito positivo altre no.

Nel 2008, la Corte di Cassazione (Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 6 marzo 2008 n. 6063) riteneva definitivamente che l'articolo 2095 del codice civile che prevede anche la categoria dei quadri, non doveva trovare attuazione nell'ambito dell'impiego pubblico dove invece, a detta della Suprema Corte esistevano specifiche normative a tutela della professionalità
apicali. La Corte si riferiva all'articolo 40 comma 2 del DLGS 165/2001 che prevede nell'ambito della contrattazione collettiva apposita disciplina per le figure professionali che "che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione" e che, sempre in tale posizione, svolgono compiti che "comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca".
La Corte in sostanza riteneva questa una specifica disciplina di settore che impediva la trasposizione della categoria dei quadri dal codice civile alla disciplina del pubblico impiego. Va rilevato che ad oggi l'articolo 40 comma 2 del DLGS 165/2001 non ha trovato attuazione.
Particolare di rilievo, il Tribunale di Treviso, rinviava dapprima all'ARAN il contratto del comparto Ministeri laddove non contemplava la figura dei quadri, per verificare se le parti intendevano trovare una soluzione in merito. Ciò non solo non accadeva, ma ARAN e sindacati firmatari del Comparto Pubblico mandavano risposta al giudice escludendo tale soluzione.
Lo stesso magistrato riteneva il dover affidare la questione alle sole parti stipulanti, di rilevante incostituzionalità e quindi la questione era avviata alla Corte Costituzionale che però non la riteneva tale.

c. L'esperienza della Vice dirigenza mai attuata.
Di seguito anche grazie alle numerose insistenze dell'Organizzazione, la legge 145 /2002 (Legge Frattini) istituiva mediante l'articolo 17 bis la vice dirigenza la cui attuazione era poi affidata alla contrattazione collettiva di comparto.
tanto non avveniva e dopo alterne vicissitudini giudiziarie che vedevano anche l'intervento della Corte Costituzionale, l'articolo 17 bis era abrogato.
Attualmente è pendente un ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Va ricordato inoltre che nel 2001, il Parlamento Europeo - Ufficio Petizioni, dopo l'audizione del sindacato DIRSTAT a Bruxelles aveva ritenuto il governo e il parlamento italiano inadempienti perché dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non aveva istituito un'area quadri per il personale ex direttivo relegandolo nei livelli funzionali.

Per quanto riguarda la legge di abrogazione della vice dirigenza, essa era intervenuta dopo che erano passate in giudicato alcune pronunce che su diversi versanti ritenevano la sussistenza del diritto.
Si riteneva in tal modo, che si fosse verificata un'indebita ingerenza del potere legislativo nell'ambito di una statuizione consolidata del potere giudiziario.

d. Prospettive
Con la legge 124/2015, erano poste le basi per la riforma della dirigenza (legge Madia). Non seguiva però nei tempi debiti la legge di attuazione e quindi ad oggi, la riforma è ancora in totale attesa di attuazione. Va notato come la legge delega 124/2015 non accenni né alla vice dirigenza, né all'introduzione della categoria dei quadri.
Un aspetto interessante è dato invece dalla riduzione del numero dei dirigenti e dalla prevista istituzione del ruolo unico della dirigenza.

Si potrebbe porre l'opportunità di seguire una nuova strada.
Fondamentalmente, l'istituzione della vice dirigenza è stata bollata come corporativa e costosa e quindi come un arretramento dell'organizzazione amministrativa. In realtà essa ha trovato una forte opposizione da parte del sindacato confederale (CISL in primis) che non ne ha permesso l'avvio.

Rispondi

Da: Andromeda99 10/12/2021 15:10:24
Se questa ormai è storia, dobbiamo ora esaminare allo stato quali sono le possibilità di introdurre un'area dei quadri o della vice dirigenza nell'ambito del pubblico impiego percorrendo una nuova strada anche alla luce dei nuovi assetti che hanno interessato il settore.
Si propone innanzitutto di inserirsi nel solco della riforma della dirigenza che dovrà di seguito essere nuovamente avviata per sviluppare i temi della riduzione dei costi, della conseguente riduzione dei dirigenti e della costituzione di un ruolo unico che consenta alla Pubblica Amministrazione non solo di ridurre il numero dei dirigenti, ma di disporre anche di un nucleo di personale non dirigente, ma altamente qualificato cui attribuire compiti di sostituzione, di consulenza e di elevata specializzazione.

e. Partendo dalle criticità della legge abrogata.
L'introduzione della vice dirigenza avvenuta con la legge 145/2002 prevedeva una complessa architettura legale collegata alle categorie esistenti, alla delega di funzioni e ad un riconoscimento contrattuale.
Inoltre l'incarico del vice - dirigente presentava delle criticità in riferimento alle modalità di assegnazione degli incarichi al vice dirigente. Questa carenza costituiva un elemento di notevole e notata rigidità organizzativa. In tal modo infatti, i dipendenti assurti alla qualifica di vice - dirigente acquisivano una posizione sostanzialmente irremovibile con una totale
coincidenza tra rapporto di servizio e rapporto organico.
In sostanza, i vice dirigenti avrebbero un incarico fisso a differenza dai dirigenti, soggetti, invece, alle valutazioni ed a possibili modifiche degli incarichi dirigenziali.
La sostanziale inamovibilità dall'incarico avrebbe potuto dar luogo ad un effetto perverso nella dinamica del rapporto tra gli organi di governo e la dirigenza, dove quest'ultima presentava un elemento di debolezza costituito dalla potestà di nomina e revoca da parte degli organi di governo a fronte di una sostanziale inamovibilità dei sottoposti vice dirigenti, mettendo così in pericolo il principio di separazione delle funzioni dirigenziali da quelle politiche, conferendo una maggior forza ai cosiddetti funzionari rispetto alla dirigenza.

Inoltre l'accesso alla vice dirigenza previsto dalla legge 145/2002 era pressochè automatico per i livelli più elevati dell'area C con adeguato titolo di studio. Mancava in effetti, una procedura selettiva nei confronti di un'area apicale C abbastanza generalizzata ed inflazionata e nessun criterio di valutazione per l'attribuzione dell'incarico.

Per contro, il sistema oggi vigente delle posizioni organizzative è tutto incentrato sul conferimento di un incarico nella quasi totale discrezionalità della pubblica amministrazione e sull'inesistenza di una base di dipendenti titolari di un diritto ad essere selezionati.
Si poneva così, almeno per i più critici, come una nuova forma di irrigidimento delle strutture dell'impiego pubblico, cui si preferirono le posizioni organizzative che da una parte salvaguardavano l'uniformità dell'inquadramento del personale non dirigenziale e dall'altra garantivano alle amministrazioni una notevole discrezionalità. Essa inoltre era particolarmente invisa ai sindacati tradizionali, in quanto prevedeva la creazione di una specifica e separata area anche contrattuale della vice dirigenza che avrebbe fatto di quadri e vice dirigenti e quindi delle specifiche organizzazioni di categoria dei soggetti della contrattazione collettiva.



Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, ..., 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)