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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: per 10028/11/2014 11:56:22
vuole dire che hai 50 anni.... qua si parla di candidati sotto i 40 che avendo requisiti di legge, rischiano di dOVER ATTENDERE ALTRI 10 ANNI, DATI I POSTI MESSI A BANDO, PER FARE UN TENTATIVO

Da: vi tormentateeee28/11/2014 12:07:31
non tormentatevi (!!!!) la mente ed il corpo sui criteri...attendete l'uscita del bando. quante cazzate state dicendo

Da: X X 10028/11/2014 14:41:38
sono nella vostra stessa situazione.
35 enne con tanti titoli, ma soli 6 anni di pa da funzionario operativo (del kaiser) entrato con penuria di concorsi all'epoca.
grazie al voto non alto di laurea mi tocca attendere il successivo per arrivare ai 25 punti....
MA NON SI POSSONO TOGLIERE E LASCIARE SOLO QUELLI DI LEGGE???

Da: madifra28/11/2014 15:58:38
sapete come contattare il Passante? è da molto che non si sente qui..se potete aiutarmi fatemi sapere, grazie: madifra2@virgilio.it

Da: Sails 28/11/2014 16:27:01
.....passa passa....

Da: la risposta la avrete a.....28/11/2014 17:44:24
non tormentatevi (!!!!) la mente ed il corpo sui criteri ed i titolo...attendete l'uscita del bando. quante cazzate state dicendo
che TORMENTO CHE SIETE

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Da: Sails 28/11/2014 18:15:18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

resa in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotti dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 9210/2008 proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e dal SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

MATTEI Enrico, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,

per l'annullamento

della sentenza n. 4746/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2008, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l'avvocato dello Stato Spina e l'avv. Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O E D I R I T T O

1. Con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso dell'istante per l'annullamento dei seguenti atti:

- verbale n. 7 del 22 novembre 2007 della Commissione esaminatrice limitatamente alla sua esclusione dalla partecipazione alle prove di esame, per mancato conseguimento, in sede di valutazione dei titoli (art. 4 del bando di concorso), del punteggio minimo di 25 punti richiesto dall'art. 11 del bando medesimo per l'ammissione alla procedura selettiva;

- verbale n. 13 dell'8 febbraio 2008 di conferma del punteggio assegnato con il precedente verbale;

- verbale n. 38 del 17 luglio 2008 di definitiva non ammissione al concorso, dopo l'espletamento e la valutazione delle prove scritte, dallo stesso sostenute.

2. Il TAR richiama in fatto il d.P.C.M. (di data 21.3.2007) di indizione del concorso per titoli ed esami a 29 posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, e, in particolare, i soggetti ammessi a partecipare, con i relativi requisiti (art. 1, comma 2), specificando che ciascun candidato (art. 11) deve conseguire il punteggio minimo di 25/50 punti per la sua ammissione al concorso, punteggio da assegnare, previa determinazione di criteri di massima, sulla base dei titoli indicati dall'art. 4 del bando. Viene poi richiamato il verbale della Commissione esaminatrice di definizione dei criteri di massima per l'individuazione delle categorie di titoli valutabili e dei relativi punteggi, che risultano così specificati (tabelle 1, 2 e 3 allegate):

- fino a 12 punti per la voce 1 "anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso";

- fino a 15 punti per la voce 2 "qualità delle funzioni" (con rinvio alla tabella 1 per la determinazione dei criteri di valutazione);

- fino a 5 punti per la voce 3 "pubblicazioni scientifiche";

- fino a 12 punti per la voce 4 "voto di laurea" (con rinvio alla tabella 2 per la determinazione dei criteri di valutazione);

- fino a 6 punti per la voce 5 "titoli vari di cultura e professionali" (con rinvio alla tabella 3 per la determinazione dei criteri di valutazione).

La Commissione giudicatrice ha attribuito all'istante il punteggio di 15,10, in relazione alla voce "qualità delle funzioni" (punti 10) e alla voce "titoli vari di cultura e professionali" (punti 5,10). Questo punteggio è stato ulteriormente confermato dalla Commissione, che, con verbale n. 38 del 17 luglio 2008, ha definitivamente escluso l'interessato dalla partecipazione al concorso, perché lo stesso "non conseguirebbe il prescritto punteggio minimo di 25 punti in quanto non può essere autonomamente valutato come anzianità di servizio il periodo di iscrizione all'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati (dal 13.1.2005), periodo coincidente con l'attività di funzionario dell'Università costituente il requisito di legittimazione del Mattei per la partecipazione al concorso".

3. La sentenza impugnata aderisce, anche sul piano linguistico, alla prospettazione del ricorrente, e riconosce la fondatezza delle censure con le quali si è lamentata: a) la mancata assegnazione di 15 punti (piuttosto che 10 punti) in relazione alla voce 2 "qualità delle funzioni" (sarebbe stata illegittimamente omessa la valutazione di due anni di attività di avvocato di ente pubblico, la quale valutazione avrebbe comportato l'attribuzione di 3 punti per ogni anno, per un totale di 6 punti, riducibili a 5 punti in relazione al punteggio massimo di 15 per questa voce); b) la denegata attribuzione di 8 punti per la voce 1 "Anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso", punteggio che invece avrebbe dovuto essere riconosciuto per l'anzianità di servizio di due anni (4 punti per ogni anno) in qualità di avvocato iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati"; c) la mancata attribuzione di punti 1,50 per il possesso del titolo abilitativo all'insegnamento di materie giuridiche (secondo la tabella n. 3, a questo titolo corrispondono 1,50 punti, che, sommati ai punti 5,10 attribuiti all'istante per la voce 5 "titoli vari di cultura e professionali", consentono allo stesso di conseguire il punteggio massimo previsto per tale voce di 6 punti).

4. Il TAR Lombardia perviene a questa conclusione sulla base della premessa (ampiamente esplicitata nell'originario ricorso) che l'istante abbia "una duplice veste" di pubblico impiegato e di avvocato iscritto all'elenco speciale degli avvocati (gli uffici legali degli enti pubblici non sono "meri organi" dell'Amministrazione, "ma partizioni organizzative che svolgono una funzione loro attribuita da un diverso ordinamento, che è, appunto, quello della Avvocatura ordinaria"), e che, quindi, allo stesso si sarebbe dovuto assegnare, oltre il punteggio già conseguito per il servizio prestato in qualità di funzionario amministrativo (10 punti per la voce 2 "qualità del servizio"), l'ulteriore punteggio di punti 6, sino al massimo previsto per la voce 2 di 15 punti. Secondo il primo giudice, altro errore della Commissione sarebbe stato quello di non avere valutato, "in via del tutto autonoma e distinta rispetto al requisito di ammissione (anzianità nella qualifica di funzionario) di cui all'art. 1 del bando di concorso", l'anzianità maturata dal ricorrente nell'esercizio delle funzioni di avvocato, sebbene lo stesso abbia "fatto riferimento nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ai fini della ammissione al concorso, alla qualifica ed alla anzianità di funzionario della carriera direttiva", il che avrebbe dovuto indurre la Commissione stessa a non considerare tale anzianità (in virtù del "doppio stato" posseduto dall'istante) "quale mera duplicazione dell'anzianità da funzionario che costituisce requisito di legittimazione al concorso". Il punteggio, quindi, da assegnare al ricorrente per la voce 1 "Anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso", sarebbe quello di 8 punti (4 punti per ogni anno di iscrizione all'albo), punteggio che è "strettamente connesso ad un dato oggettivo, rappresentato dal periodo temporale di permanenza in servizio del ricorrente, che deve essere necessariamente valutato in via autonoma rispetto alla voce - rectius"qualità delle funzioni" -, di certo non sovrapponibile al primo né configurabile quale sua duplicazione". Rispetto alla mancata valutazione del titolo abilitativo all'insegnamento di materie giuridiche (punti 1,50 per la voce 5), il TAR riconosce altro errore della Commissione che non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente "è iscritto al corso di dottorato di ricerca in discipline giuspubblicistiche presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per cui lo stesso, che può svolgere "una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa", ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998, avrebbe dovuto "ritenersi abilitato".

5. L'Amministrazione, con l'appello in esame, contesta la fondatezza dell'originario ricorso, e chiede la riforma della sentenza impugnata.

Resiste l'appellato, il quale ripropone le medesime censure dell'originario ricorso, la cui completa fondatezza è stata riconosciuta con la sentenza impugnata, specificando (pag. 17 della memoria) che "per mero scrupolo va dato atto che nella tabella 1 allegata al verbale n. 1 non compare alcuna sottovoce volta a dare rilevanza, ai fini del punteggio, all'attività svolta dai candidati quali avvocati di Enti pubblici. Anzi nella sottovoce Q8 di detta tabella, originariamente recante la dizione "Avvocati" (come tale astrattamente comprensiva anche dei legali di Enti pubblici) risulta vergata a mano la dizione "libero foro", con la conseguenza che il punteggio per tale voce sembrerebbe attribuibile ai soli liberi professionisti".

6. Il ricorso è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2008 per l'esame della richiesta di sospensione cautelare della sentenza impugnata, e, sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata, il gravame è stato trattenuto in decisione, sebbene la difesa dell'appellato abbia manifestato l'intendimento di volere proporre "motivi aggiunti" in relazione alla precisazione "libero foro", "vergata a mano" accanto alla dizione "Avvocati", "motivi aggiunti" (recte ricorso incidentale) con i quali contestare "il verbale in parte qua, siccome viziato da eccesso di potere per illogicità, incongruità e disparità di trattamento" (vi sarebbe discriminazione tra avvocati pubblici e avvocati liberi professionisti).

7. L'appello è fondato.

Preliminarmente merita di essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse dell'Amministrazione a coltivare il giudizio, dal momento che il ricorrente, ammesso con riserva a partecipare al concorso, è risultato uno dei 29 vincitori del concorso per titoli ed esami a 29 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale. Nessuna "utilità o vantaggio" potrebbe, quindi, conseguire l'Amministrazione dalla esclusione, giacché la procedura selettiva si è conclusa con "l'individuazione di soggetti più meritevoli", tra i quali il ricorrente, collocato in posizione utile al posto n. 24 della graduatoria di merito su 29 posti messi a concorso. Neppure "la tensione al ripristino della mera legalità" potrebbe giustificare la prosecuzione dell'odierno giudizio di appello sino alla sua decisione, in quanto, "in una valutazione comparativa degli interessi in gioco", sarebbe "elemento di preminente vantaggio per l'Amministrazione" quello di poter includere il ricorrente tra i soggetti più meritevoli, dichiarati vincitori, che non la sussistenza di un interesse al ripristino della mera legalità.

La tesi non può essere condivisa, perché individua (e parifica) l'interesse della Amministrazione al rispetto delle regole che disciplinano la procedura selettiva in esame a quello di un candidato che partecipa ad una procedura selettiva. Siccome il candidato - che si è opposto alla sua esclusione dal concorso per mancanza dei titoli richiesti per la partecipazione ad esso, e che, ammesso con riserva alle prove selettive, è risultato vincitore - non lede alcuna posizione soggettiva di altro candidato che abbia partecipato alla medesima procedura (il numero dei vincitori è pari al numero dei posti messi a concorso), si dovrebbe, secondo una logica utilitaristica, soprassedere al rispetto delle regole, perché il fine preminente della procedura è stato raggiunto con la selezione dei candidati più idonei allo svolgimento delle funzioni magistratuali.

Il rispetto delle regole (non il ripristino della legalità, come erroneamente si dice, che è invece subordinato alla presenza di un interesse pubblico concreto ed attuale) non patisce condizionamenti di alcun genere, e meno che mai obbedisce alla logica del fatto compiuto, come vorrebbe l'istante che antepone la propria utilità personale (che si assume coincidente con quella della Amministrazione alla copertura dei posti messi a concorso con soggetti meritevoli) alla correttezza della procedura selettiva, la quale deve essere espletata in completa conformità alle regole poste dal bando di concorso.

Questo, senza considerare che la legittimazione del fatto compiuto, pretesa dal ricorrente, verrebbe a pregiudicare gravemente altri soggetti parimenti meritevoli, ma privi dei requisiti di ammissione, i quali, accettando la conclusione della Commissione giudicatrice, verrebbero a subire una autentica discriminazione a motivo di una pronuncia giurisdizionale, che, all'evidenza, non sembra abbia alcun sostrato normativo che possa consentire di accedere alla contestata statuizione.

Le previsioni del bando (e i criteri di ripartizione del punteggio per i titoli) non offrono alcun elemento che possa giustificare la tesi dell'istante, che la sentenza impugnata ha recepito in maniera pedissequa.

Al di là di ogni possibile artifizio retorico e/o dialettico, il dato oggettivo da cui muovere per valutare la correttezza o meno del punteggio di 15,10, assegnato dalla Commissione giudicatrice in ragione di 10 punti per la voce 2 "qualità dei servizi" e di punti 5,10 per la voce 5 "titoli vari di cultura e professionali", è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente (funzionario Università dal 31.12.2001) ha dichiarato di avere una anzianità di servizio di anni 5, mesi 5, e di essere stato iscritto, a decorrere dal 13 gennaio 2005, nell'Albo speciale degli avvocati.

Il ricorrente raggiunge (e supera di qualche mese) l'anzianità minima (5 anni) per poter essere ammesso alla procedura selettiva per titoli ed esami, ed ha svolto per due anni l'attività di avvocato dell'Ateneo "Tor Vergata".

Questi sono i dati, che l'istante pretende debbano essere valutati diversamente da come li ha valutati la Commissione giudicatrice, il cui operare sarebbe illegittimo, perché non sono stati considerati, "in via autonoma", i due anni di attività forense (4 punti per ogni anno: voce 1 "anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso") e perché non sono stati assegnati per il servizio prestato in qualità di funzionario amministrativo ed avvocato dell'Ateneo "Tor Vergata" altri 6 punti (3 per ogni anno: voce 2 "qualità dei servizi"), oltre i 10 punti riconosciuti per i cinque anni di servizio (2 punti per ogni anno), e sino al limite del punteggio massimo di 15 punti.

La pretesa dell'istante pare eccessiva (e sicuramente non rispondente alla disciplina concorsuale). Con essa si pretende che due dei cinque anni di anzianità posseduta debbano essere considerati utili per raggiungere il requisito minimo di anzianità per partecipare alla procedura selettiva (vale a dire per accedere alla valutazione dei titoli), debbano ancora essere utili per una valutazione, "in via del tutto autonoma e distinta rispetto al requisito di ammissione", quale anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni di "avvocato" (è irrilevante, ai fini del decidere, l'aggiunta a mano "libero foro"), e debbano infine essere utili per una ulteriore valutazione, relativamente alla voce "qualità del servizio", perché il dipendente, "funzionario amministrativo ed avvocato iscritto nell'Elenco speciale degli avvocati", partecipa "del duplice status di professionista astretto all'ordinamento professionale di appartenenza e di pubblico dipendente".

Questa singolare tesi dovrebbe avere un sicuro fondamento, secondo il TAR, nel fatto che il ricorrente "nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva ha fatto riferimento, ai fini della ammissione al concorso, alla qualifica ed alla anzianità da funzionario della carriera direttiva", e quindi il periodo di iscrizione all'Albo speciale degli avvocati "non può configurarsi quale mera duplicazione dell'anzianità da funzionario che costituisce requisito di legittimazione al concorso".

L'artifizio del ricorrente, che pretende tre diversi tipi di valutazione per un medesimo periodo, non si spinge al punto tale da volere detrarre i due anni di attività forense (per i quali chiede 8 punti) dai cinque anni di anzianità complessiva di cui gode, perché questo comporterebbe la sua radicale esclusione dal concorso per mancanza del requisito minimo per la partecipazione ad esso (cinque anni in qualità di funzionario amministrativo). Per questo, egli ritiene che possa essere sufficiente a non fare considerare l'attività forense quale "mera duplicazione dell'anzianità da funzionario", il fatto che la sua domanda di partecipazione abbia indicato l'anzianità di servizio di cinque anni e il periodo di due anni di iscrizione all'Albo speciale.

L'attribuzione del punteggio non obbedisce a valutazioni soggettive e/o a specificazioni di parte, ma deve rispondere alla disciplina del bando e ai criteri indicati dalla Commissione giudicatrice.

L'art. 11 del bando prevede che i funzionari direttivi della Amministrazione possano partecipare al concorso, qualora siano in possesso del requisito di cinque anni di anzianità (per gli avvocati sono richiesti 8 anni di iscrizione all'albo), e, in virtù di questa specifica previsione, il ricorrente è stato ammesso alla valutazione dei titoli.

In sede di definizione dei criteri di massima per la individuazione delle categorie di titoli valutabili e per la loro valutazione (verbale n. 1 del 5 settembre 2007), la Commissione ha previsto di assegnare punti 4 per ogni anno di anzianità "con l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso", e, conseguentemente, è stato assegnato all'istante il punteggio 0 per la "anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso" (voce 1).

Con l'assegnazione del punteggio 0 per l'anzianità di servizio dell'istante, si è esaurita ogni possibilità di valutazione di altro periodo di anzianità, vantato dal ricorrente, per la semplice ragione che non vi è alcun periodo ulteriore di servizio da valutare.

L'istante fa ricorso ad un artifizio, che consiste nel tentativo di isolare all'interno del periodo dei cinque anni di anzianità (requisito minimo per poter partecipare al concorso, di cui gode), il periodo di due anni di iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati, che dovrebbe essere valutato autonomamente rispetto all'attività quinquennale di funzionario amministrativo, a motivo della sua valenza oggettiva che non lo rende "sovrapponibile" a questa.

Si tratta di un espediente che prospetta una interpretazione che si pone in netto contrasto con la previsione di cui alla menzionata tabella 1, che consente la attribuzione di 4 punti per ogni anno di attività forense all'avvocato, che, iscritto da 8 anni all'Albo, sia stato ammesso a partecipare al concorso. Per esemplificare, un avvocato con dieci anni di iscrizione all'Albo potrebbe beneficiare della valutazione di due anni di attività forense, eccedenti il periodo minimo di 8 anni di iscrizione all'Albo, necessario per l'ammissione al concorso. Giammai sarebbe possibile una valutazione a titolo di anzianità di un periodo di attività forense di due anni, isolato da un contesto lavorativo, che ha reso possibile la ammissione al concorso ad altro titolo, quale è quello di funzionario amministrativo con anzianità minima di cinque anni.

Ma, l'espediente, oltre che contrario alla disciplina del concorso, non risponde a criteri elementari di ragionevolezza, perché si assume un carattere anfibio della medesima attività svolta dall'istante, che dovrebbe essere valutata secondo il suo doppio stato: attività amministrativa, valutabile quale requisito di ammissione al concorso e secondo la voce "qualità delle funzioni" (punti 10), e attività forense, valutabile come "anzianità di servizio" in qualità di avvocato (punti 8) e secondo la voce "qualità delle funzioni" (punti 6, ridotti a 5).

Non è pertinente in proposito la disquisizione sul del pubblico impiegato iscritto all'albo speciale degli avvocati (alla quale molto credito ha dato il primo giudice).

Ogni disquisizione ha un preciso limite che è dato dalla realtà che non può essere obliterata nello svolgersi delle argomentazioni. Il ricorrente ha una anzianità di cinque anni, e solo questa anzianità doveva essere valutata, senza possibilità di ricorrere ad artifizi che estrapolano da questi cinque anni periodi che solo l'immaginazione può far considerare non sovrapponibili, con il risultato di renderli autonomamente valutabili con riferimento a più "voci" (1 e 2 del verbale n. 1).

Per completezza, anche l'attribuzione di punti 1,50 che la Commissione giudicatrice, secondo il TAR, avrebbe dovuto riconoscere, giacché l'istante è "da ritenersi abilitato" all'insegnamento di materie giuridiche, potendo svolgere attività di insegnamento in qualità di dottorando (art. 4, comma 8 della legge n. 210 del 1998), deve essere correttamente negata all'interessato.

Pare ovvio che l'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio di 1,50, sia quella specifica prevista dall'ordinamento scolastico (D. lg.vo n. 297 del 1994, artt. 399 e segg.), che abilita appunto all'insegnamento di materie giuridiche negli istituti di istruzione secondaria, e non può essere confusa con la possibilità che il dottorando, secondo la normativa avanti citata, sia chiamato a svolgere "attività didattica facoltativa".

L'appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, respinge, siccome infondato, il ricorso di primo grado. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Gaetano TROTTA        - Presidente

Giuseppe ROMEO      - Consigliere, est.

Goffredo ZACCARDI      - Consigliere

Sergio DE FELICE      - Consigliere

Sandro AURELI        - Consigliere

L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE

Giuseppe Romeo     Gaetano Trotta

Da: Sails 28/11/2014 18:17:24
scusate per lo spazio invaso, ma almeno ognuno potrà fare le sue considerazioni...

Da: refer 28/11/2014 18:20:27
smettete di lagnarvi . io sono stata sempre ammessa dal 2006 ed allora avevo 9 anni di servizio nella p.a. come funzionario e laurea sotto i 100. io so che valutano i voti nelle singole materie  e l'esperienza lavorativa viene calcolata secondo gli anni di servizio dopo il 5 senza un tetto, mentre alla corte dei conti c'è un tetto e li non sono mai stata ammessa. inoltre all'ultimo concorso sono stati ammessi quasi tutti tranne una piccola percentuali col minimo di anni di servizio, pensate a studiare e tranquilli.

Da: young28/11/2014 22:22:49
Molto interessante grazie!

Da: EG 28/11/2014 23:34:35
Se fosse ancora vero che x la qualità del servizio si valuta l'iscrizione all'Albo speciale sino a 12 punti, potrei arrivare a 49, cui aggiungere i due x ciascuna lingua straniera.
...Resterebbe SOLO il problema di superare  le prove... Vabbhe': basta sognare. Da domani riattacco con lo studio di civile, la mia bestia nera.

Da: EG 28/11/2014 23:57:51
Lunedì Consiglio dei Ministri nn. 39 e 40. All' OdG vari DPCM ma non il "nostro".
Speriamo nelle "varie ed eventuali"...

Da: per essere 29/11/2014 09:12:50
ammessi agli scritti non occorre conseguire il record del mondo di punti, ne bastano 25 non 50. La differenza occorre farla sulle prove.

Da: scambioma29/11/2014 10:04:15
Scambio materiali per preparazione ai concorsi Tar & Corte dei Conti con materiali simili.
scambioma@yahoo.it
Solo interessati. No perditempo e polemici.

Da: e bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa29/11/2014 18:09:02
non tormentatevi (!!!!) la mente ed il corpo sui criteri ed i titolo...attendete l'uscita del bando. quante cazzate state dicendo
che TORMENTO CHE SIETE

Da: lux29/11/2014 20:47:21
Cerco consigli sui manuali da utilizzare. È chiaro che chi affronta questo concorso ne ha già studiati parecchi di civile e amministrativo...ma quando uscirà il bando su quali manuali intendete concentrare la vostra preparazione? E per la giustizia amministrativa? Grazie in anticipo a chi avrà voglia di rispondere

Da: precisazione su un vecchio post30/11/2014 00:39:03
salve a tutti, sapete per caso ai fini dell'accesso se è possibile cumulare  gli anni di iscrizione all'albo con gli anni di servizio nella PA?
grazie

Da: Vigile urbano 30/11/2014 11:06:26
Io non ci arrivò a sti 25 punti. Ma chi cazzo li ha inventati!!! Uno ha i requisiti di legge??? Partecipa e vasta. Non posso attendere aktro 10 anni solo per poter partecipare!!!!!! Cone cazzo hanno fatto a diventare consiglieri di stato a 29 anni se non ci permettono di partecipare al TAR manco a 35!!!!!!

Da: Violdebranda30/11/2014 11:38:43
Il bando uscirà verso gennaio

Da: vildebranda 30/11/2014 11:43:28
Comunque, vorrei dire ad ET che le lingue straniere le valutano solo a seguito delle prove, non ai fini dei titoli

Da: vildebranda 30/11/2014 11:43:29
Comunque, vorrei dire ad ET che le lingue straniere le valutano solo a seguito delle prove, non ai fini dei titoli

Da: e bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa30/11/2014 12:48:13
non tormentatevi (!!!!) la mente ed il corpo sui criteri ed i titolo...attendete l'uscita del bando. quante cazzate state dicendo
che TORMENTO CHE SIETE

Da: per i TITOLI chiedete a:30/11/2014 12:54:30
a: 

ssdelrio@governo.it (con oggetto: alla c.a. del Sottosegretario Del Rio)

segretecssdelrio@governo.it (con oggetto: alla c.a. del Sottosegretario Del Rio)

Vi inviano la scheda generalizzata.

Da: EG x violdebranda 01/12/2014 01:40:51
E' proprio così come dici. Volevo appunto sottolineare - ma mi riferivo a post nelle pagine precedenti, che si interrogavano su come raggiungere i 50 punti - che, forse , è ora prioritario preoccuparsi di superare le prove, anche x chi non abbia problemi di ammissione. Resta però il problema di come compilare la domanda, tanto più grave x chi arrivi a fatica ai 25 punti. Nei concorsi "normali" in p.a x titoli ed esami. è il candidato ad indicare di quali esperienze voglia avvalersi come requisito di ammissione, e quindi "a punteggio zero". Di regola si sceglie - possedendo diversi titoli  legittimanti - quello che procaccia meno punteggio ai fini della valutazione dei titoli che producono punti. Mi è sembrato di capire che x qs concorso, invece, non vada operata qs scelta, ma che sarà la commissione a fare la cernita tra requisiti e titoli sulla scorta di un criterio di favore verso il candidato. Faccio un esempio. Se operasse la regola generale, varrebbe la pena di sacrificare come requisito - per fare un esempio facile - il compimento di un mandato quale consigliere comunale: che non viene autonomamente "premiato" con punteggio. Così ogni anno in PA o di iscrizione all' albo avv., già a partire dal primo, produrrebbe punti. Se invece il candidato non avesse l'onere di scegliere il requisito di ammissione, la compilazione della domanda sarebbe meno problematica, ma sarebbe rimessa alla commissione la decisione , con un'alea maggiore x chi appena sfiori i fatidici 25 punti.
Mi sbaglio a pensare che in qs concorso valga la seconda regola? O va suggerita agli aspiranti candidati una riflessione su come articolare la domanda tra requisiti e titoli, così come conviene dare x i concorsi di disciplina generale?

Da: vildebranda 01/12/2014 10:02:04
Per la domanda si deve fare un curriculum il più completo possibile, con riferimento a tutto quello che possa avere un risvolto pubblicistico, oltre ai titoli che necessariamente (perché richiesti dalla legge) servono. I punteggi per ogni anno di iscrizione all'albo di avvocato vengono dati successivamente all'ottavo, così come per i funzionari della pa a partire dal sesto.
I criteri di attribuzione dei punteggi sono articolati, quindi non vale la pena di sbattezzarsi ad ipotizzarli. Per mia cognizione, quando si possiedono i requisiti minimi previsti dal dm, più qualche accessorio, non ci sono problemi di ammissione. Al più incideranno sulla graduatoria, ma credo che questo non sia un problema (giusto??), e comunque, quando uno supera gli scritti, che gli frega della valutazione dei titoli...

Da: Cappa per EG01/12/2014 10:09:18
Il meccanismo di funzionamento dei punteggi è comunque tale da rendere quasi indifferente la scelta, visto che, per ogni categoria, viene individuato un punteggio massimo raggiungibile. Ad esempio, io ho 12 anni di iscrizione all'albo, e siccome il punteggio massimo attribuibile all'esercizio della professione è 12 punti, lo raggiungo anche indicando l'iscrizione come titolo di partecipazione (4 anni X 4 punti = 16, punteggio attribuito 12 che è il max). Non è che se indico consigliere comunale (come potrei) mi calcolano 12X4= 48 punti da avvocato, il punteggio attribuito per l'esercizio della professione sarebbe comunque il massimo raggiungibile, ovvero 12. Per quanto mi hanno detto, tale sistema del tetto di punti vale per tutte le categorie.

Da: precisazione su un vecchio post01/12/2014 10:58:57
il mio dubbio: con 5 anni da funzionario pa avrei il requisito minimo, vantando una pregressa iscrizione all'albo avv- per 6 anni quanti punti cumulerei?grazie a chui vorrà chiarirmi!

Da: per te di cui sopra01/12/2014 11:29:41
almeno 15

Da: EG01/12/2014 12:35:24
Grazie: Mi è un po' più chiaro!

Da: TITOLI: masturbazioni...mentali01/12/2014 12:49:27
perché vi state masturbando per i TITOLIIIIII ed altro?^??
vi tormentate il sistema gastrico e il cervello.

E bataaaaaa: che esaurimento.

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