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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: pippuzzo11/02/2013 12:15:18
Non era una critica personale, mi riferivo solo alla sentenza.
Se parlo di effetto caducatorio, esso deriva da un sottostante rapporto di presupposizione tra atti (nel caso specifico: avviso e delibera consiliare, entrambi afferenti al procedimento di convocazione). Siccome debbo sempre, preliminarmente, impugnare l'atto presupposto, il cui annullamento determina (appunto in via derivata) quello dell'atto presupponente, poco rileva la natura dei vizi del primo ("propri" o meno): essi ricadono, in ogni modo, sugli atti successvi. Parlerei di "vizi propri" semmai per l'atto presupponente.

Da: pippuzzo11/02/2013 12:30:10
Non era una critica personale, mi riferivo solo alla sentenza.
Se parlo di effetto caducatorio, esso deriva da un sottostante rapporto di presupposizione tra atti (nel caso specifico: avviso e delibera consiliare, entrambi afferenti al procedimento di convocazione). Siccome debbo sempre, preliminarmente, impugnare l'atto presupposto, il cui annullamento determina (appunto in via derivata) quello dell'atto presupponente, poco rileva la natura dei vizi del primo ("propri" o meno): essi ricadono, in ogni modo, sugli atti successvi. Parlerei di "vizi propri" semmai per l'atto presupponente.

Da: ooooooookei11/02/2013 12:31:40
Scusate ho sbagliato forum.... troppi cervelloni qui...

Da: x pippuzzo11/02/2013 12:32:56
ovviamente nulla di personale anche da parte mia, credo, comunque, che procedimento di convocazione ( di cui fa parte l'avviso) e procedimento di adozione delle delibere siano distinti anche se collegati.
nel secondo procedimento si parte da capo, cominciando a verificare il quorum
e, poi, anche nello stesso procedimento, non è detto che si realizzi l'effetto caducante tant'è che gli avvocati impugnano sempre con motivi aggiunti e notificano ai contro interessati sopravvenuti per evitare il difetto di interesse e l'improcedibilità del ricorso cioè la decisione in rito

Da: Azul11/02/2013 13:12:05
Secondo me il primo ricorso era irricevibile perché tardivo (si decide oggi su un atto di un anno prima) e il successivo ricorso fuori traccia inammissibile, non avendo accolto la tesi del CdS (Saltelli)

Da: x azul11/02/2013 13:21:44
quale è il primo ricorso? quello sull'avviso di convocazione?

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Da: ma quando11/02/2013 13:22:23
si sanno questi risultati ?

Da: per ma quando11/02/2013 13:45:48
riusciranno prima i cardinali a eleggere il nuovo papa o la commissione a terminare la correzione?

Da: le prime parole di berlusconi papa11/02/2013 13:47:34
carissimi fratelli e soprattutto sorelle..............

Da: esi11/02/2013 14:32:32
ho saputo che il presidente del  C d S ha richiamato la commissione del concorso a causa della eccessiva lentezza nella correzione

Da: accidenti!11/02/2013 14:44:35
pensavo fosse uno scherzo ma, davvero, il papa si è dimesso!
Secondo voi, può influire sulle correzioni?

Da: x esi11/02/2013 14:45:37
è vera la notizia?

Da: pippuzzo11/02/2013 14:48:58
adiutorium nostrum in nomine domini!

Da: viva11/02/2013 15:31:23
speriamo che il conclave sia più veloce della commissione, i preti stanno dando uno smacco a tutti, non s'era mai visto un pontefice dimissionario (me le dimissioni devono essere accettate?)

Da: certamente11/02/2013 15:32:22
senza un papa, senza risultati, non c'è più religione!

Da: avvcausa11/02/2013 16:39:05
Io dico che per quanto concerne la causale di auto prescelta del garante, ciò non preclude che sia vizio o dolo ma semplice  cuducante , secondo me ècosi se sbaglio correggetemi .

Da: avvcausa11/02/2013 16:39:23
Io dico che per quanto concerne la causale di auto prescelta del garante, ciò non preclude che sia vizio o dolo ma semplice  cuducante , secondo me ècosi se sbaglio correggetemi .

Da: PAT11/02/2013 16:53:09
Se il ricorrente lamenta di non aver partecipato alle votazioni delle delibere per un vizio della convocazione, secondo me quelle delibere sono viziate da incompetenza (sandulli riconduceva a tale vizio la violazione delle norme sulla composizione degli organi) quindi vizio proprio delle delibere e quindi necessità di evocare in giudizio i controinteressati beneficiari di effetti favorevoli.
L'argomento andava sviscerato in sede di redazione della sentenza.
Al di là della soluzione poi adottata, qualcuno l'ha trattato seriamente ?

Da: ##à11/02/2013 17:16:32
speriamo non sia vera, magari si inaspriscono!!! a me darebbe fastidio avere tante pressioni, non penso che stiano con le mani in mano, è solo che non è così facile da fare velocemente

Da: esi11/02/2013 17:37:21
la notizia e'vera ...ovviamente riferita...

Da: per esi11/02/2013 18:01:13
ha fatto bene il presidente del cds. questa commissione è così indolente che non si degna nemmeno di far conoscere una previsione di massima. ragà è dai primi di settembre che stanno correggendo e dai.............................!!!!!!!!!!

Da: ?11/02/2013 19:40:48
Il consiglio ha deciso per scorrimento graduatoria concorso precedente . .

Da: x ?11/02/2013 21:54:18
ma tanto non ce n'era uno solo idoneo?

Da: esi11/02/2013 22:10:42
non si fanno idonei in questi concorsi

Da: Per x ?11/02/2013 22:11:29
La risposta è si, e spero vivamente per Lui che possa essere assunto quanto prima nei ruoli della magistratura amministrativa. Coraggio, un grande "IN BOCCA AL LUPO" almeno da parte mia e di tutte le persone di buon senso. Ci conosciamo anche se non lavoriamo per la stessa amministrazione. Sono nel MEF infatti. RM

Da: certamente11/02/2013 23:23:32
ci fa piacere che qualcosa si muova anche se riguarda un'assunzione altrui

Da: x pat11/02/2013 23:27:22
il consigliere non ha lamentato il vizio di convocazione dell'organo ma la lesione del suo ius ad officium, cioè della titolarità di una posizione differenziata che, in virtù del mandato ricevuto dalla comunità locale, lo abilita a rappresentarne le esigenze nelle sedi ad hoc deputate, cioè nel consiglio, nelle commissioni, nella giunta

Da: scusate ma11/02/2013 23:46:01
occorre tenere distinto il problema dei vizi, propri o derivati, che inficiano le delibere, dal problema della notifica ai controinteressati.
La notifica ai controinteressati deve essere fatta solo se ed in quanto dalle delibere questi ultimi ricevano un diretto vantaggio e, quindi, non si tratti di atti generali.
Se la notifica del ricorso non è effettuata e la delibera impugnata è a contenuto particolare, perciò solo il ricorso è inammissibile, indipendentemente dalla circostanza che le delibere siano impugnate per vizi propri o per vizi derivati.
Ciò in quanto non sarebbe legittimo annullare un atto che interessa direttamente un soggetto, senza la sua partecipazione al processo.
Se al contrario la delibera è a contenuto generale il problema della notifica ai controinteressati non si pone ed allora si potrà annullare la delibera anche soltanto per invalidità derivata dall'illegittimità dell'atto presupposto (nella specie l'avviso di convocazione), senza che sia necessario individuare vizi propri della delibera.
La chiusura in rito del processo, con la pronuncia di inammissibilità per mancata notifica, toglie ogni rilievo all'individuazione dei vizi degli atti impugnati, che non possono essere più vagliati dal giudice.

Da: x scusate ma da ok12/02/2013 00:45:30
condivido pienamente. La questione dell'invalidità derivata ( se viziante o caducante) era sotto traccia e non andava trattata,
come giustamente è stato fatto nella sentenza Saltelli,
Ovviamente se il consigliere avesse notificato il ricorso ai contro interessati ( ovvero se si fosse trattato di atti generali come nella sentenza CDS) le delibere sarebbero state annullate, rilevando il vizio ab externo
il vizio non rileva perchè c'è difetto di contraddittorio e il Ga si ferma con pronuncia in rito   

Da: max per ok12/02/2013 00:53:34
l'effetto caducante o viziante riguarda l'onere di impugnativa, e a seconda dell'uno o dell'altro conduce ad esiti diversi,è questione di rito,
l'invalidità derivata riguarda il rapporto che lega gli atti della stessa sequenza procedimentale o facenti parte di procedimenti collegati,  è questione di merito riguardando il vizio da cui è affetto l'atto ( se proprio o trasmesso ab externo),
il contraddittorio e la violazione di esso riguarda ancora una volta il rito

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