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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 5 1 - 16/02/2019 08:24:09 |
Caro Mef, Le voci sono nuovo bando Corte ad aprile e nuovo bando Tar quest'anno, alcuni dicono settembre, altri a Natale. Se sarà vero, vedremo... Ma sono fonti attendibili e serie. Noi nelle more studiamo (o non studiamo, nel mio caso...). Saluti passanti belle notizie riportanti | |
Da: JDonovan | 17/02/2019 18:23:05 |
Ciao Un passante, ti leggo spesso anche se non sono un giurista e oggi ho deciso di registrarmi per poterti fare una domanda: a una persona che conosco e che sta facendo un dottorato di ricerca un editore ha proposto di partecipare a un progetto mostruoso che consiste nel raccogliere tutte le leggi (italiane ed europee) e la giurisprudenza (di tutte le Corti italiane ed europee) del 2018, per poi pubblicare un libro con gli estratti piu' importanti...loro vogliono pagarla in base alle copie vendute ma io le ho detto di rifiutare perche' secondo me un'opera cosi' non ha mercato..tu cosa ne pensi? grazie per la tua proverbiale cortesia e buona domenica (o domenica in, a seconda dei tuoi gusti televisivi ;-) ) | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 1 - 17/02/2019 21:15:39 |
Caro JD Donovan, Non ho esperienze editoriali, quindi non ho competenze specifiche. Ma anche a me ad occhio mi sembra una idea stupida. È quel tipo di opera che teoricamente ogni giurista vorrebbe avere a casa. Ma.poi, di fatto, a che serve? Le norme straniere servono a pochi specialisti, idem per le sentenze straniere. E chi è interessato sa già come trovarle. Se poi ha un interesse occasionale, non compra un opera omnia per una singola causa. Per finire c'è una sproporzione gigantesca tra il lavoro enorme da fare e la durata della sua utilità . Uno o due anni di lavoro per qualcosa che dopo sei mesi diventa storia. Non ha senso, purtroppo. Almeno, ripeto per quel che ne posso capire io. Saluti passanti le sue idee, per quel che vale, comunicanti | |
Da: Fontedelpoggio | 1 - 17/02/2019 21:25:05 |
Sono d'accordo con Passante. Una volta c'erano le Leggi d'Italia del De Martino. Oggi c'è internet e il sito normativa voluta dall'ex ministro Calderoli. | |
Da: Perasperaadastra | 1 - 18/02/2019 14:57:34 |
Ma secondo voi è possibile che il bando esca prima dei risultati? | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 1 - 18/02/2019 15:02:38 |
No | |
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Da: JDonovan | 18/02/2019 16:20:20 |
Ciao Un passante, come dice eddy Murphy in Una poltrona per due all'autista: "grazie, sei stato prezioso"!! | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 3 1 - 18/02/2019 19:56:47 |
Prego, come saprai sono così prezioso che mi quotano alla borsa delle commodities con valutazioni superiori al platino! Ma inferiori al succo d'arancia congelato, ovviamente... Saluti passanti quando e come può con piacere aiutanti | |
Da: Fontedelpoggio | 1 - 21/02/2019 11:59:47 |
Sempre sul pezzo il notaio Busani. Contratto preliminare dal notaio per gli immobili in costruzione Il Dlgs 14/2019 prevede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata L'imperatività della norma indica che i contratti in forma diversa sono nulli Nuove regole per le compravendite di "immobili da costruire", vale a dire i contratti aventi a oggetto il trasferimento di edifici (o loro porzioni) per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione «non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità ». Infatti, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, recato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comporta alcune importanti innovazioni in questo delicato ambito, disciplinato dal Dlgs 20 giugno 2005, n. 122 il quale viene appunto modificato dal Codice della crisi d'impresa (articoli 389-391) Queste nuove norme divengono applicabili (articolo 5, comma 1-ter, Dlgs 122/05) ai contratti aventi a oggetto "immobili da costruire" per i quali il relativo titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019 (vale a dire il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice sulla crisi d'impresa che infatti è stata effettuata il 14 febbraio 2019: articolo 389, comma 1). È stato anzitutto modificato l'articolo 6 del Dlgs 122/05, il quale ora dispone che il contratto preliminare «ed ogni altro contratto che ... sia comunque diretto al successivo acquisto in capo a una persona fisica della proprietà » di un immobile da costruire «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata». L'innovazione apportata dalla norma consiste nel fatto che la legge attualmente vigente consente di stipulare questi contratti anche nella forma della scrittura privata non autenticata. La legge non reca un'espressa sanzione per la violazione di questa prescrizione formale: si devono applicare, pertanto, le previsioni "generali": vale a dire (dato che l'imperatività della norma è fuori discussione, in quanto il legislatore ricorre al verbo «devono») l'articolo 1418, comma 1 del Codice civile, per il quale è nullo il contratto contrario a norme imperative, e gli articoli 1325, n. 4), 1350, n. 13) e 1418, comma 2, del Codice civile, per i quali sono nulli gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge. La nullità in questione è "assoluta": è insanabile (articolo 1423 del Codice civile), l'azione è imprescrittibile (articolo 1422 del Codice civile), può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice (articolo 1421 del Codice civile). La prescrizione di forma in commento, per il "principio di simmetria delle forme" che vige nel nostro ordinamento, comporta che per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità , debbano essere redatte anche la proposta e l'accettazione finalizzate alla stipula dei contratti in questione (e la modulistica delle agenzie va fuorilegge) nonché la procura che sia rilasciata in vista di essi. © Angelo Busani | |
Da: gemy 79 | 21/02/2019 16:27:42 |
Ragazzi aggiornamenti correzioni?per corte conti, iniziato solo uno settimana prima di tar, gia circolano prime voci..strano che per il tar non si dica ancora nulla! | |
Da: matcav | 23/02/2019 18:16:10 |
non vorrei dare un dispiacere a Jay Donovan e al suo editore ma testi con la giurisprudenza dell'anno passato sono già in commercio...di quelli con la legge non so, ma di solito è molto più importante la giurisprudenza | |
Da: Sole | 24/02/2019 00:46:25 |
E che voci circolano sulle correzioni a corte? | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 2 1 - 24/02/2019 11:29:02 |
Gemy pare che ancora non hanno iniziato le correzioni, a corte girano voci terribili su 60 corretti 2 ammessi | |
Da: Fontedelpoggio | 1 1 - 24/02/2019 13:55:29 |
L'art. 56 quater del Ccnl del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 ha stabilito che la quota parte dei proventi per sanzioni dovute per violazione al Codice della Strada destinata a finanziare la previdenza complementare dei vigili urbani potrà essere versata solo al fondo di previdenza Perseo Sirio. Secondo i consulenti che girano per i comuni i versamenti vanno fatti anche per conto dei vigili che non sono iscritti o che non intendono iscriversi a Perseo. Ora, leggendo lo statuto di Perseo, si coglie la sua natura di associazione privata nella quale è indispensabile sottoscrivere un modulo di adesione al fine di aprire una posizione di previdenza complementare. Per questo chiedo a chi studia per il concorso alla Corte dei conti e studiosi di contabilità pubblica: il denaro che Perseo riceve dai Comuni è denaro pubblico? Il fondo Perseo si trova in rapporto di servizio con lo Stato ai fini della identificabilità di una qualche responsabilità erariale in caso di gestione in perdita? Si possono ipotizzare limiti alle retribuzioni dei membri del CdA di Perseo? Grazie a chi vorrà rispondere! | |
Da: gemy 79 | 24/02/2019 16:42:27 |
Grazie avvtriste..avevo letto infatti il forum corte conti..allora l'idea del presidente di terminare correzioni per fine giugno non sara concretamente attuata con ragionevole certezza..vedremo! | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 1 1 - 24/02/2019 17:31:59 |
Fonte, il danaro è pubblico, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite quando viene erogato danaro pubblico con una determinata finalità automaticamente nasce il rapporto di servizio con responsabilità da danno erariale in caso di sviamento delle risorse. | |
Da: Fontedelpoggio | 1 2 - 24/02/2019 19:26:03 |
Grazie avvtriste. Non ti nascondo le mie perplessità su quella clausola di contratto collettivo che stabilisce un'esclusiva che, a mio avviso non si giustifica. Quella clausola, tuttavia, sarebbe giustiziabile solamente in base ad una sentenza del giudice del Lavoro che ne sancisca la nullità per contrasto con i principi di libertà di concorrenza. | |
Da: Admaiora84 | 25/02/2019 18:05:44 |
Se ciò che dice avvtriste è vero (cioè che le correzioni non sono ancora iniziate), vuol dire che la previsione di terminare entro l'estate difficilmente si realizzerà . | |
Da: graziedeifiori | 2 - 26/02/2019 11:27:43 |
Segnalo l'ordinanza cass ss.uu. n.5201/19 del 21.02.2019 sulla giurisdizione in materia di indennizzo per acquisizione sanante | |
Da: Fontedelpoggio | 26/02/2019 13:40:57 |
Grazie, mi sembra un'ordinanza chiarificatrice! | |
Da: Franco70 | 26/02/2019 17:55:39 |
Scusate, giusto per seguirvi meglio... Quindi voi avete inteso che il risarcimento del danno di cui si faceva cenno nella traccia della sentenza In sede di concorso fosse quello di cui all'articolo 42 bis, cioè il 5% del valore venale del bene di cui parla anche quest'ordinanza? | |
Da: carry | 1 1 - 26/02/2019 18:07:15 |
Io si e per me c'era difetto di giurisdizione del g.a sul risarcimento..ma tanto non è solo la sentenza a preoccuparmi | |
Da: Conor | 27/02/2019 08:35:56 |
Leggete la sentenza 102/2019 del cga, estensore Gaviano. Il nostro eroe sembra seguire totalmente il nuovo indirizzo in un caso molto simile alla traccia del concorso (troppo simile in verità ). Anche se a me qualche dubbio resta. | |
Da: Conor | 27/02/2019 08:52:08 |
Già il fatto che interviene ancora una volta la cassazione a s.u. dovrebbe darci l'idea della confusione che c'è. E poi questa ultima sentenza da voi citata parla chiaramente di una specifica voce di risarcimento che può essere accomunata all'indennizzo e finire al go. Di tutti gli altri casi di risarcimento che ne è? La traccia del concorso, se non ricordo male, era molto generica sul punto. Come già detto, tutto stava ad argomentare probabilmente... | |
Da: Perasperaadastra | 27/02/2019 09:02:13 |
Conor potresti per favore postare la sentenza da te citata? Non riesco a recuperarla | |
Da: Fontedelpoggio | 27/02/2019 09:48:48 |
Concordo con Conor. Se non ricordo male, ma correggetemi se sbaglio, nella traccia del concorso i ricorrenti rivolevano indietro la Torre antica, anzi, se la litigavano proprio............ | |
Da: Admaiora84 | 27/02/2019 12:58:08 |
Non rivolevano la torre antica, ma discutevano sulla determinazione corretta dei confini, in quanto la posizione della torre in un terreno piuttosto che nell'altro influiva sulla quantificazione dell'indennizzo attribuito. | |
Da: Admaiora84 | 1 - 27/02/2019 13:06:17 |
Bisogna prendere atto che oramai è assolutamente consolidata la giurisprudenza delle sezioni unite, che prevede la giurisdizione del GO per il risarcimento legato all'occupazione senza titolo ante decreto di acquisizione sanante. È una interpretazione palesemente contra legem che contraddice tutti i principi generali, che non consentono l'attrazione della giurisdizione per connessione. C'è solo da sperare che non venga considerato degno di bocciatura solo per questo chi, come me, ignorava la giurisprudenza delle SS. UU., ma ha correttamente applicato i principi di cui sopra, attribuendo al GO la giurisdizione sull'indennizzo ed al GA quella sul risarcimento per l'occupazione sine titulo. | |
Da: Admaiora84 | 27/02/2019 13:09:28 |
E la pianto qui, altrimenti interverrà passante per bacchettarci, affermando che è inutile continuare a discuterne, perché non giova a nulla, non può cambiare le cose e bisogna ragionare da bocciati 😅 | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 27/02/2019 13:21:45 |
Ma se hanno detto che no n conta aver aderito all' orientamento prevalente...che senso hanno queste contorsioni mentali😂😂😂 | |
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