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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Ivanvinni   1  - 30/01/2019 14:33:15
La voltura è diversa e presuppone il trasferimento della proprietà

Da: Ivanvinni   1  1  - 30/01/2019 14:41:42
V. Cds 1403-2013

Da: andy02  2  - 30/01/2019 16:10:27
buongiorno a tutti, intanto vorrei complimentarmi per la serietà e la buona educazione che regna in questo forum, visto il panorama deprimente che spesso caratterizza queste discussioni in altri topic.
Volevo chiedervi: secondo voi, visto che ancora non è certo se (ma soprattutto quando) uscirà un nuovo bando TAR, ha senso secondo voi iscriversi adesso ad un corso on line, indipendentemente da quale esso sia, o non è forse meglio attendere magari il prossimo anno o comunque l'uscita del bando, e spendere questi non pochi denari più a ridosso delle date degli scritti? grazie

Da: Fontedelpoggio  1  2  - 30/01/2019 16:21:11
La sentenza 1403-2013 non è reperibile sul sito della giustizia amministrativa. A parte questo la voltura di un permesso di costruire può essere conseguente non solo al passaggio della proprietà dell'immobile ma anche alla concessione di un usufrutto o altro diritto reale. La domanda della collega, però, è limitata alla trasmissibilità di una posizione di interesse legittimo e durante l'esecuzione del permesso di costruire il titolare della pratica edilizia rimane comunque soggetto al potere di vigilanza del Comune e di fronte al potere di vigilanza la posizione del privato è di interesse legittimo.
Pensiamo pure ad una compagnia petrolifera che si vede revocare la concessione per l'esplorazione dei giacimenti petroliferi in Adriatico o sullo Jonio. Opure supponiamo che il Ministro, dopo una istruttoria corretta da parte degli uffici, si rifiuti di firmare. Supponiamo che la sua pretesa risarcitoria sia sorretta da una lesione di interesse legittimo. In caso di affitto o di cessione di ramo d'azienda non si vede per qual motivo non sia trasmissibile anche la posizione di interesse legittimo di fronte ai ministeri competenti.

Da: Ivanvinni   1  - 30/01/2019 17:14:49
Hai ragione tuttavia si tratta di ipotesi particolari in cui il trasferimento dell'interesse legittimo è conseguente al trasferimento di altro diritto. Il titolare dell'interesse legittimo è individuato in relazione alla titolarità di altro diritto. Un po' come in quella creatura misteriosa delle obbligazioni propter rem

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 3  1  - 30/01/2019 18:59:22
Caro Andy02,
Benvenuto.
Grazie dei complimenti per la qualità del thread, che deriva tutta dalla particolare indulgente  bonomia con cui i colleghi accettano le mie reiterate idiozie...
Meglio ora, andando al dunque...
Dovrebbe uscire a Natale il nuovo Tar, e farsi gli scritti ad aprile (questa invece è una mia valutazione senza fonti).
Ma, soprattutto, il corso fatto bene non ti dà solo l'ultima sentenza, ma ti insegna a studiare meglio e vedere i problemi con una luce diversa.
Dà altro valore a ciò che leggi.
Meglio prima che dopo, quindi.
Ti frutta di più!
Ed hai più tempo e voglia da dedicare alle prove scritte, che sono il sale dei buoni corsi.
Quando starai correndo in prossimità degli scritti sarai tu il primo a non volerle fare.
Sbagliando clamorosamente...
Ecco perché, ripeto, penso opportuno farlo subito il corso.
Anche se ovviamente è meglio sia prima che dopo...
Saluti passanti l'ovvio enuncianti...

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Da: andy02 31/01/2019 17:31:48
Caro Passante,
ti ringrazio del consiglio. I miei dubbi sono relativi al fatto che non ritengo la mia preparazione all'altezza e quindi forse un corso adesso potrebbe essere prematuro, visto che devo appena riprendere in mano la "manualistica di base" avendo trascurato lo studio per il lavoro negli ultimi tre anni. Se poi fosse possibile contattarti via e-mail per chiederti qualche consiglio su quale corso eventualmente prediligere tra gli svariati proposti, te ne sarei grato...in ogni caso grazie e buon lavoro/studio a tutti

Da: gimmyandara  3  - 31/01/2019 19:54:13
Caro andy, mi associo al consiglio del sempre ottimo Passante.
Una cosa che ti suggerisco di valutare è questa: ti peserà di più, dopo tre anni di pausa dallo studio, approcciarti ai libri oppure intraprendere un percorso in cui potrai beneficiare delle coordinate e degli spunti dei docenti per gli approfondimenti in solitaria?
La tua costanza nello studio sarà stimolata di più se devi seguire il corso, stante anche i costi che devi affrontare?
Un buon corso, a mio giudizio è quello che ti accompagna anche nel sistematizzare i principi e non si limita a illustrarti l'ultima sentenza.
Quindi il mio consiglio, al netto delle valutazioni che solo tu puoi fare è: inizia un corso (meglio se non intensivo), seguilo tutto e sfruttalo al meglio. Lo studio sui libri ne trarrà beneficio sia in itinere che ex post.
Nell'imminenza delle prove, i corsi superintensivi sono utili sopratutto alle società che li organizzano, meno agli allievi, a meno che non si tratti di lavoro di rifinitura.
In bocca al lupo!

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  1  - 31/01/2019 20:07:57
Per Andy02 (e per chiunque fosse interessato, as usualmente...)

1) malpelorosso1960@libero.it

2) e/o su Messenger/FB Un Passante, nato a Samarcanda e laureato alla Miskatonik University... (In omaggio a Vecchioni ed a Lovecraft...)

Saluti passanti a disposizione per i questuanti

Da: Fontedelpoggio  2  2  - 01/02/2019 08:59:03
Per chi fosse interessato all'argomento immigrazione vi segnalo la recente sentenza della IV sez. del Tar Lombardia, Milano, 208 del 31 gennaio.

Da: Fontedelpoggio  1  - 01/02/2019 09:00:49
<< In specie, non risulta intanto che l'Amministrazione italiana potesse svolgere un controllo, anche indiretto, sull'eventuale autocertificazione che la ricorrente avesse reso quanto all'assenza di proprietà immobiliari in Equador, né comunque la ricorrente ha affermato e comprovato il contrario: sicché del tutto legittimamente l'autocertificazione non è stata ritenuta.

4.2. Per vero, come già sopra esposto, la (omissis), oltre ad aver reso una dichiarazione sostitutiva, ha prodotto all'Amministrazione, nel corso del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, cinque certificati in lingua spagnola, non tradotti, rilasciati il 7 marzo 2018 dal registro della proprietà di Quito (Ecuador) e due certificati rilasciati il 9 marzo 2018 dal Consolato generale dell'Ecuador in Italia, i quali attestano che i coniugi Urgiles Leon e i loro figli "non possiedono beni immobili nel cantone di Quito, Ecuador", con l'ulteriore specificazione che il Consolato "non può certificare l'esistenza di beni immobili su tutto il territorio della Repubblica dell'Ecuador, in quanto non esiste un Registro delle proprietà nazionale".

4.3. Ora, non si può anzitutto che convenire con l'Amministrazione resistente, che la limitazione dell'ambito dell'attestazione al solo cantone di Quito, rende la certificazione inidonea a comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera g) dell'art. 8, comma 1, del regolamento 1/2004, che va evidentemente riferito almeno a tutto il territorio dello Stato di provenienza, che, del resto, ha una superficie non trascurabile, ma cospicuamente maggiore di quella dell'Italia continentale.

4.4. Il console equadoregno non ha poi ritenuto - o non è stato sollecitato a verificare - che sussistessero qui i presupposti per dare applicazione alle disposizioni del precitato comma 2 bis: e di ciò dapprima l'Amministrazione e poi questo giudice hanno preso atto.

4.5. A questo punto, tuttavia, non si può che constatare come l'interessata sia stata esclusa dalla graduatoria non perché oggetto di discriminazioni, ma in base al dato obiettivo, e indipendente dalla volontà dell'Autorità interna italiana, che il Paese di provenienza non possiede uno strumento operativo - il registro nazionale della proprietà - necessario per accertare l'appartenenza di beni immobili, né di mezzi alternativi per conseguire lo stesso risultato.

4.6. L'Amministrazione, con il provvedimento in data 13 aprile 2018 prot. gen. n. 31035, constatata l'inidoneità dei certificati prodotti a comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera g) dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1 ha dunque validamente disposto la cancellazione della domanda Urgiles dalla graduatoria.

4.7. La decisione non è dunque dipesa dalla disciplina nazionale, la quale, come visto, offre adeguate soluzioni a simili problematiche, ma dalla situazione - peraltro ordinaria, e non eccezionale, a quanto si comprende - dello Stato di provenienza: l'Amministrazione ne ha preso atto, senza poter ovviamente intervenire sulla stessa, né poteva evidentemente esentare l'interessata dalla dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 8, lett. g), ciò che avrebbe paradossalmente sfavorito i cittadini, italiani e stranieri, in grado di comprovarlo.

5. Il ricorso va in conclusione respinto, ma le spese sono compensate, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Dalla motivazione scritta dal presidente Angelo Gabbricci.

Da: Haaken 01/02/2019 10:10:00
Buongiorno. Scusate il disturbo, ma avrei bisogno di un consiglio. Non tocco amministrativo da qualche anno e adesso avrei necessità di riprenderlo per il concorso in magistratura ordinaria (si, lo so, sono un infiltrato).
Dato che ho un po' di tempo e che non vorrei iniziare subito con uno dei c.d. manuali superiori, volevo approcciare la materia innanzitutto con un manuale intermedio, che non fosse basilare come quelli universitari, ma neanche mastodontico come quelli superiori, per poi passare a quest'ultimi (sarei quindi orientato, in un secondo momento, a prendere il manuale di Galli).
Al momento, quindi, per questa prima fase, sarei tentato  dal Chieppa-Giovagnoli o dal compendio Maior di Caringella o, al massimo, dal manuale sistematico di Fratini. Considerando che di solito apprezzo uno stile discorsivo ma che comunque cerco un buon manuale che costituisca una valida via di mezzo, voi cosa suggerite?
Grazie mille e buona giornata.

Da: Fontedelpoggio  1  1  - 01/02/2019 10:36:44
Caro Haaken, come saprai benissimo, in diritto ammimistrativo, ci sono scrittori capaci di argomentare tutto e il contrario di tutto. Per questo ti consiglierei di leggerti un manuale sintentico delle edizioni Simone che in genere sono molto chiari e poi cerchi di digerirti un Garofoli Ferrari o quale altro mattone del genere.

Da: Coccinella70  1  1  - 01/02/2019 11:44:00
Haaken ti dò un suggerimento un pò originale ma quello che hai scritto mi ha fatto venire in mente un testo che apprezzo molto e che potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza. ti suggerisco Vignoli Il diritto amministrativo per i concorsi. discorsivo, chiaro, profondo ma sintetico. su quella base potresti poi aggiungere approfondimenti monografici.
Manuale di Galli fantastico ma purtroppo piuttosto superato.

Da: andy02 01/02/2019 17:01:59
grazie gimmy e passante... non sono né il primo né l'ultimo che deve studiare lavorando, ma riprendere dopo un po'di tempo di digiuno dai libri è dura...comunque proprio per questo forse un corso almeno orienta e guida la preparazione... grazie e a presto

Da: ilpulcinopio  
Reputazione utente: +49
 1  - 01/02/2019 17:12:56
Passante ma non avevi studiato come me all' università della strada😁😁😂😂?

Da: Haaken 01/02/2019 23:13:43
Grazie mille per i suggerimenti. Ovviamente, se qualcuno ha altri consigli da darmi in proposito, sono bene accetti :)

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 4  1  - 02/02/2019 00:08:59
Caro Haaken,
Se non hai il tempo per il Garofoli, usa o il Clarich, ottimo testo, piccolo ma perfetto per riprendere confidenza con la materia, o il Corradino, che ho scoperto adesso ed è di sole 400 pagine ma.fatte davvero davvero bene. Ci aggiungi le mille e rotti del Plaisant per avere gli argomenti più di moda di Civile ed Amministrativo, uno dei libri di sentenze, il Tesauro o meglio il Melis di Tributario e sei pronto per il prossimo bando, che io ho sentito per Natale, ma altri auspicano prima.
Saluti passanti con Lovecraft laureanti

Da: tar2016   1  - 02/02/2019 14:51:52
Di amministrativo ho sentito parlare molto bene anche di Lopilato.

Da: Fiorello  2  1  - 02/02/2019 15:13:46
Infatti.
Dall'indice e dalle pagine consultabili gratuitamente Lopilato sembra un ottimo testo.
Penso sia scritto da un'unica mano e sembra sia più organico di altri "mattoni" che sembrano cozzaglia di dottrina e giurisprudenza variamente affastellate.

Da: tar2016  02/02/2019 18:19:00
Sono d accordo.

Da: RossDiSera  03/02/2019 06:57:18
Buongiorno a tutti, in inserisco anch'io e ne approfitto per chiedere opinioni del Lopilato e del Corradini. Tra i due cosa consigliereste per chi ha si approccia per la prima volta al concorso per il Tar?

Da: Fontedelpoggio  7  3  - 03/02/2019 08:59:23
Buona domenica a tutti. Condivido un editoriale di Giulio Vigevani e Carlo Melzi d'Eril sulla responsabilità ministeriale del Ministro dell'Interno, che ritengo ineccepibile.

Il primato della persona sullo Stato

Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
Qualche giorno fa il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato di procedere nei confronti del ministro dell'Interno per sequestro di persona. Il fatto è noto: la nave italiana "Diciotti" era al porto di Catania, ma i 177 migranti a bordo non potevano lasciarla in quanto il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, a cui competeva di indicare un porto ove sbarcare, taceva su ordine del ministro.
Quest'ultimo dichiarava alla stampa di avere fatto «quello che dovrebbe fare ogni buon italiano ovvero difendere i confini e la sicurezza del mio Paese», come previsto dall'art. 52 della Costituzione in base al quale «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Ora, tale riferimento è palesemente fuori luogo. La regola è stata posta per dare copertura costituzionale al servizio di leva e per consentire, in caso di pericolo per la integrità della nazione, di imporre ai cittadini di sacrificare persino la vita. Qui, viceversa, la condotta del ministro ha impedito lo sbarco di naufraghi disarmati, circostanza che non avrebbe messo a rischio né i confini né la stabilità del Paese.
E tuttavia la questione che si andrà a discutere in Parlamento è di notevole importanza, poiché coinvolge uno dei momenti più delicati nel rapporto fra organi dello Stato. La ovvia divisione fra potere legislativo, esecutivo e giudiziario non comporta che ognuno di essi sia del tutto sovrano nel proprio ambito: ogni democrazia evoluta si regge proprio sull'equilibrio tra poteri e contropoteri, esercitato tramite reciproci controlli.
I principi di legalità, obbligatorietà dell'azione penale ed uguaglianza imporrebbero che qualunque notizia di reato venisse perseguita. A tale regola generale si può ragionevolmente porre eccezioni per garantire un maggiore margine all'azione politica o per salvaguardare la "salute della Repubblica".
Il primo caso è quello propugnato dalla cosiddetta "teoria dell'atto politico", secondo la quale vi sarebbero alcuni atti sottratti alla giurisdizione anche del giudice penale; si tratta di atti provenienti da organi costituzionali ed espressione dell'indirizzo politico dello Stato, purché si occupino di questioni di carattere generale, senza incidere nella sfera dei diritti soggettivi di singole persone. In questo caso il tribunale di Catania ha escluso che quanto compiuto da Salvini rientri in questa categoria, proprio perché la mancata individuazione di un porto sicuro, provvedimento "dovuto" secondo le procedure derivanti dalle convenzioni internazionali, si è tramutato in una restrizione della libertà di alcuni ben individuati soggetti.
Il secondo caso è previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989: il Parlamento può negare l'autorizzazione a procedere se il ministro ha agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». I parametri sembrano richiedere almeno un grave allarme per i massimi interessi del Paese. Solo così si evita la trasformazione di una comprensibile prerogativa in un inammissibile privilegio. Mai, poi, una sorta di immunità potrebbe essere concessa sol perché un atto è riconducibile al perseguimento di un indirizzo politico. Da quando si è passati dal governo degli uomini al governo delle leggi, l'esecutivo persegue il suo programma nel solco delle disposizioni esistenti e non può certo considerarsi slegato dalla obbedienza alle regole dell'ordinamento.
Resta, infine, una considerazione di fondo: quando la Costituzione afferma il primato della persona sullo Stato, sancisce che gli individui, italiani o stranieri, regolari o irregolari, non possono mai essere utilizzati come mezzi per perseguire finalità politiche, anche ragionevoli. Il governo italiano può certo premere sugli altri Stati europei per una diversa politica dell'immigrazione, ma mai riducendo 177 individui a ostaggi di un conflitto istituzionale o diplomatico. Ciò è proprio quello che è stato definito "reificazione" delle persone - cioè quando esse sono trattate come cose - e a noi richiama alla mente tempi e luoghi ove qualcuno era meno uguale di altri.
©

Da: gemy 79  03/02/2019 09:30:59
Buona domenica forum..passante sai se sono iniziate le correzioni?chissa se lavoce presidenziale di risultati a giugno sara concretamente applicata!

Da: Perasperaadastra  03/02/2019 13:13:53
Meglio lopilato o il manuale sistematico di fratini?

Da: Fontedelpoggio  1  2  - 03/02/2019 13:52:26
Condivido questo post pubblicato su facebook dal Coordinamento nazionale praticanti avvocature dello Stato (organizzazione giovanile).


Laureato medio che si sta preparando per il concorso in magistratura:

- Non lavora, o se lavora non guadagna
- Non ha vita sociale, o frequenta un corso
- Non fa volontariato, al massimo lo riceve
- Non pratica sport, solleva monografie
- Non legge nulla fuorché manuali riviste Giurisprudenza e dottrina

Ma appena viene a sapere che è uscito il FIANDACA 2019 ...

Da: biondo1 03/02/2019 14:54:14
ciao nuvola di sole, sei andata al corso Tar di Fratini? che impressioni hai avuto? io vorrei seguire quello online...

Da: annaapcm  1  - 04/02/2019 13:45:15
Mi hanno detto che la lezione dell.open day del concorso
Tar sarebbe stata messa sul sito, ho visto che c'è  una lezione sulle sanzioni amministrative, sarà  quella?

Da: Fontedelpoggio  1  2  - 04/02/2019 15:02:20

Solo l'istituzione di un giudice tributario selezionato per concorso può dare più qualità al contenzioso tributario.

giustizia fiscale più trasparente

Antonio Damascelli
L
e proposte di legge di iniziativa parlamentare di riforma della giustizia tributaria annunciate in queste ore sembrano finalmente marciare verso il traguardo del giusto processo tributario. Terzietà, imparzialità e professionalità del giudice tributario sono gli obiettivi per i quali Uncat si è da sempre battuta in tutte le sedi pubbliche e istituzionali.
Questi principi sono confluiti in un puntuale articolato, che Uncat ha approvato giovedì scorso nel primo consiglio direttivo dell'anno. L'auspicio è che il contributo tecnico dell'Avvocatura tributarista integri proficuamente il dibattito, sollecitato in questi giorni dalla presentazione di proposte di iniziativa parlamentare.
I punti che Uncat ritiene qualificanti ed essenziali per una riforma funzionale del sistema sono i seguenti:
1) scontato il passaggio delle attuali Commissioni di merito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al reclutamento dei giudici per pubblico concorso dovranno accompagnarsi dei presidii normativi al fine di assicurare nella fase transitoria il mantenimento delle esperienze professionali già consolidate;
2) la composizione degli organi di giurisdizione tributaria resta riservata ai Tribunali e alle Corti di appello tributarie, ferma la ricorribilità delle sentenze per Cassazione. Prefigurare un terzo grado di legittimità costituito, come è sembrato, dalla sezione tributaria della Suprema corte non appare tecnicamente corretto, poiché le sezioni sono un'articolazione interna dell'organizzazione della Corte suprema. Come hanno stabilito le Sezioni unite (sentenza 8053/2014), il giudizio di legittimità non ha connotazioni di specialità, sicché né la Corte né una sua sezione possono essere organi della giustizia tributaria;
3) l'introduzione delle figure del giudice onorario (all'interno del Tribunale tributario) cui affidare le controversie di minore importo (fino a 5mila euro) e del giudice monocratico per quelle fino a 50mila euro, ferma la collegialità in appello, contribuisce alla qualità e alla riduzione del fabbisogno del numero dei giudici professionali e del corrispondente fabbisogno finanziario;
4) la professionalità del giudice tributario non può non coniugarsi con quella del difensore, sicché l'elenco della categoria dei difensori abilitati va rivisitato, in modo da garantire la parte assistita sotto i profili tecnico giuridico, deontologico ed economico (assicurazione professionale obbligatoria) in ipotesi di danni;
5) la giurisdizione tributaria novellata dovrà istituire i consigli giudiziari con le stesse competenze previste dalla legge n. 25/2006 e da quella eventualmente ulteriore, allo scopo di offrire la trasparenza e l'efficienza degli indirizzi della giustizia tributaria.
Nella condivisione della filosofia delle proposte di legge, così come filtrate, Uncat ritiene questo impianto idoneo a garantire la dignità del servizio giustizia e ad innervare la funzione nomofilattica della Suprema corte, quale presidio dello ius constitutionis.
Presidente Unione nazionale Camere avvocati tributaristi
©

Da: Fiorello  1  - 04/02/2019 20:15:58
Su fb c'è la lezione di fratini  su revoca e recesso negli appalti pubblici. Open day Tar e CdC.
Bella lezione.

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