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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Lunalughente   2  - 12/10/2018 16:44:14
Certo, magari a febbraio 2050

Da: Perasperaadastra  12/10/2018 16:49:01
Davvero cenerentola? Quanto affidabile la fonte? Quali sarebbero i motivi?

Da: Coscienza di Zeno  2  - 12/10/2018 17:03:21
Buon pomeriggio, per chi ancora non lo sapesse ( immagino pochi) consiglio questo sito
http://www.ildirittoamministrativo.it
c'è anche civile e penale

Da: Cenerentola80   2  - 12/10/2018 17:38:15
Luna non vi e' bisogno che tu faccia alcuna ironia. Ho solo riferito una cosa. Tra l'altro scrivo sempre qui quindi non certo voglio prendere in giro o scrivere ioci causa.
Se non e' cosi' amen ma evitate le ironie inutili

Da: Cenerentola80  12/10/2018 17:39:15
Per aspera non lo so. Questo mi hanno detto e questo riferisco......

Da: Lunalughente   1  1  - 12/10/2018 17:58:12
Cara Cenerentola, visto quello che é successo sulle date , l'ironia non mi pare fuori luogo.
Cita le tue fonti ( un corso, un magistrato tar, il Papa) e dai informazioni serie e dettagliate.
Alcuni di voi hanno fatto diventare certezza un desiderio,arrivando pure a delegittimare l'unico organo preposto a stabilire le date e cioè la commIssione.
Siccome qualcuno ha stabilito in base a sue fonti sconosciute e non conoscibili che il concorso doveva essere in un'altra data sembrava che la commissione avesse cambiato idea...
Invece la Commissione semplicemente non si era ancora neanche riunita.
Siccome io vorrei fare  il  giudice e non la comare,  gli unici dati rilevanti sono quelli che vengono dagli organi a ciò deputati.
Qusnto alla tua serietà non si discute. Ma è pieno di gente malevola che alimenta false speranze e desideri altrui.
Quindi anche a tua tutela stai attenta ai grilli parlanti.
Se poi la commissione deciderà in sltto modo ben venga...quello che sara' sara'

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Da: Cenerentola80   1  - 12/10/2018 18:12:06
Anche io vorrei fare il giudice e non il grillo parlante inutile. Infatti se leggi bene non l' ho data come certa la notizia ma ho chiesto a voi di smentirmi in caso contrario. Anzi l'ho posta in termini proprio aleatori.
La mia fonte e' un avvocato che conosce un giudice tar. Tutto qui.

Da: Lunalughente   2  1  - 12/10/2018 18:34:37
Una mia fonte che salta l'avvocato- interpellata ad hoc a seguito del tuo post- mi ha detto "no assolutamente "...
Ciao
Buono studio.
Senza nessun tipo di ironia e polemica

Da: ilpulcinopio 
Reputazione utente: +49
 1  1  - 12/10/2018 19:21:00
gli unici dati rilevanti sono quelli che vengono dagli organi a ciò deputati questo è vero. Però talvolta informalmente qualche notizia si riesce ad avere prima... ovviamente siccome le notizie non potrebbero traplerare... le fonti non si possono rivelare...
Chi vuole solo ufficialità la gazzetta aspetterà... chi è alla ricerca di qualche notizia informale di quel che passa il convento si dovrà accontentare..

Da: Cenerentola80  12/10/2018 19:22:33
Vedi ognuno ha le sue fonti. E nella specie questo avvocato e' un parente di un giudice tar. Meglio cosi. Anzi vedremo il 9. Buono studio anche a te

Da: Lunalughente   1  - 12/10/2018 20:22:01
Pulcino certo hai ragione...ma mica viene chiesto nome e cognome...Però per es se uno dice che nel corso che sta frequentando ( senza neancbe dire quale sia tale corso) i docenti dicono che ci potrebbe essere un rinvio è 1 conto; ma se uno butta la notizia tipi ho sentito che ci potrebbe essere un rinvio allora sinceramente esprimo le mi riserve.

Da: Cenerentola80  12/10/2018 20:33:58
Ovviamente. Infatti in primis io vi ho fatto capire solo che era una notizia che circolava... ed ho chiesto appunto a voi di intervenire in merito. In secundis la fonte e' una persona seria mi ha riferito cio' ed io ve lo riporto. Non mi diverto certo a scrivere cose senza senso visto che tra il lavoro e lo studio non ho tempo nemmeno di respirare.
Mi hanno detto questa cosa stamattina ed io ho riportato la notizia premettendo che io stessa ho dubbi e sono convinta non ci sara' mai un rinvio. Le riserve sono giuste. Dispiace solo la modalita' " reattiva" . Buona serata a

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  1  - 12/10/2018 20:53:25
Ragazze,  calma, conosco entrambe   so che siete persone serie.
Diciamo che una prudenza ancora maggiore ed un tono an ora più in redulo e dubitativo nel riferire forse era auspicabile e, considerato l'interlocutore sempre cortese ed affidabile un sorriso in più,  anche se di comprensibile scetticismo, sarebbe stato magari  più opportuno e di certo più gradito !
A proposito, lo sapete che il cugino del figlio del Papa Francesco V  mi ha detto che le prove sono rimandate a luglio 2020, quasi in tempo per i miei primi 60 anni?
Fa prima ad arrivare l'inverno, che come.si sa quest'anno arriva ad aprile 2019, che noi a fare gli scritti!
Lo giuro sulla Santa teca  contenente le corna del diavolo di Beettle juice!
Saluti passanti solo notizie false e tendenziose rilancianti

Da: dimmelotu  2  - 12/10/2018 20:56:34
in fondo un rinvio sarebbe come  UNA MANNA DAL CIELO…
quanti di voi preferiscono studiare a Natale ?….io volentieri...

Da: mirtillamalcontenta  1  - 13/10/2018 08:14:29
buon sabato forum... alle prese con l'acquisto di codici aggiornati senza giurisprudenza come quelli su cui studio.... possibile che siano tutti fermi al 2017? sapete di codici decenti aggiornati?

Da: Fontedelpoggio  2  - 13/10/2018 08:16:11
Ho trovato quelli della Simone aggiornati al 2018. Come veste grafica li preferisco.

Da: Fontedelpoggio 13/10/2018 08:32:26
Partner superstite, diritto di abitazione non in successione
Basta l'autocertificazione per dimostrare la stabile convivenza
Il diritto del convivente superstite di abitare nella casa di proprietà del convivente defunto non è un diritto reale, ma un diritto personale di godimento. Ne deriva che il convivente superstite non diviene titolare, alla morte del convivente defunto, di un diritto reale di abitazione; e che pertanto nella dichiarazione di successione del convivente defunto non deve esser fatta menzione del diritto di abitazione del convivente superstite.
Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 37, priva di data (pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia).
La questione affrontata nell'interpello è relativa al disposto dell'articolo 1, comma 42, della legge 76/2016 (la cosiddetta «legge Cirinnà»), nel quale si sancisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; e che, se la coabitazione è caratterizzata dalla presenza di figli minori o di figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
L'Agenzia osserva che la legge 76/2016 stabilisce (all'articolo 1, comma 37) che, ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, si fa riferimento a una apposita dichiarazione formulata dagli interessati e registrata all'anagrafe comunale oppure risultante da una autocertificazione.
Pertanto, con riguardo al disposto dell'articolo 1, comma 42, della legge 76/2016, e cioè al fine di stabilire il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente defunto, lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione, sebbene la convivenza con il defunto non risulti da alcun registro anagrafico e il convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto.
L'Agenzia inoltre rammenta che la Cassazione, giudicando in una fattispecie di estromissione violenta o clandestina di un convivente da un'abitazione, ha deciso (sentenza 10377/2017) che «la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata».
Il diritto del convivente superstite di abitare nella casa del convivente defunto è dunque da qualificare in termini di «diritto personale di godimento» che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi.
©
Angelo Busani

Da: mirtillamalcontenta 13/10/2018 09:30:27
ma i famigerati DIke e nel diritto non pubblicano nulla? La cosa è sospetta!!! Magari sanno che rinviano?

Da: Dicembre 2018  13/10/2018 10:18:15
Magari sono in stampa

Da: panormita 13/10/2018 10:37:42
Come è andata Passante? Le tracce erano  stimolanti?

Da: avvtriste 
Reputazione utente: +113
 1  - 13/10/2018 11:01:05
Magari aspettano la primavera dopo l'uscita del bando di ordinario che permette la vendita di un numero molto maggiore di copie...

Da: Franco70  13/10/2018 14:27:24
Questa volta in verità anche il concorso TAR ha un numero di partecipanti particolarmente elevato...

Da: quattrocodici   2  - 13/10/2018 14:28:27
Sommessamente...Più che pensare alle date...e al sottolineare chi avesse usato, su questo forum, toni più dubitativi, non è più conveniente sfogliare una pagina in più del libro?
È una domanda... Non un'asserzione...

Ma lasciatemi divertire... :)

Da: quattrocodici  13/10/2018 14:42:37
Siccome io sfoglio solo i libri di poesie e quelli di diritto per puro passatempo (come Un Passante),
forse sono tra i pochi ad apprezzare il rigore metodologico di Lunalughente, che approvo, soprattutto perché aspira a diventare magistrato.

Osservo solo, in limine, che Palazzeschi faceva dell'umorismo poetico anche con le comari...
Quindi, chi volesse perdere ulteriore tempo o fare solo una breve pausa studio, può tranquillamente ascoltare questo brano poetico...
https://youtu.be/QstjaRwZIdE

:) Buon pomeriggio!

Da: gigettorossetto 13/10/2018 14:54:25
chi è il palazzeschi? noi alla ragioneria non lo abbiamo fatto

Da: SostienePereira  -banned!-13/10/2018 14:54:28
"di stramacchio"? Cenerentola80, ma sei per caso sannita di origini?

Da: Cenerentola80  13/10/2018 14:58:36
No......

Da: quattrocodici  13/10/2018 15:25:46
Caro Gigetto,
se hai studiato ragioneria, puoi fare 2+2 e andar su Wikipedia. Ma siccome sei persona colta, Palazzeschi lo puoi insegnare tu a me.
Io, come le onde, mi ritiro con un rammarichio sommesso nel tutto e nel nulla dell'esistenza, sciabordando su questi lidi solo occasionalmente'... per puro divertimento. Lasciatemi, solo, divertire...

Da: quattrocodici  13/10/2018 15:26:36
https://youtu.be/G1sj-OT3Dkg

Da: quattrocodici   2  - 13/10/2018 16:10:17
... Ultima sciabordata...

E comunque, tra ragionieri, ci si capisce. Il padre fece studiare Palazzeschi da ragioniere e sorti' fuori un poeta. Se hai studiato ragioneria, Gigetto,puoi uscir fuori giudice e di spessore! (avendo coltivato gli studi giuridici sin dalle superiori)...

Scusatemi, torno a divertirmi.

Buon pomeriggio, Gige' :)

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