>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Preparazione al concorso referendario TAR
45363 messaggi, letto 2648625 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, ..., 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 - Successiva >>

Da: annaapcm 13/10/2018 17:38:01
Ciao a tutti, vorrei farvi una domanda un po' ridicola... Per la partecipazione occorre semplicemente rientrare in u a delle classi elencate o poi le doma de vengono anche valutare in base al curriculum? Perché mi pare di ricordare che una persona in un forum aveva detto che la sua domanda di partecipazione non era stata accettata perciò voto di laurea e per le scarse pubblicazioni

Da: annaapcm 13/10/2018 17:45:54
Ciao a tutti, vorrei farvi una domanda un po' ridicola... Per la partecipazione occorre semplicemente rientrare in u a delle classi elencate o poi le doma de vengono anche valutare in base al curriculum? Perché mi pare di ricordare che una persona in un forum aveva detto che la sua domanda di partecipazione non era stata accettata perciò voto di laurea e per le scarse pubblicazioni

Da: LuluDeiFiori  13/10/2018 19:55:09
Ricordi bene, in passato era prevista una (pre)selezione per titoli; ora non più. Nella procedura in corso i titoli saranno valutati dopo la chiusura degli scritti e prima dell'inizio delle correzioni, solo per chi consegni, e contribuiranno all'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria. Non è peraltro scontato che il prossimo bando preveda la stessa regola.

Da: quattrocodici   1  - 13/10/2018 20:01:08
Concordo, Lulù.
Speriamo che il Fiore dai sette colori ci protegga!

Da: Cenerentola80  13/10/2018 22:05:43
Ora ho chiuso.... tributario

Da: annaapcm 13/10/2018 22:54:08
Grazie Lulu

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Perasperaadastra  14/10/2018 06:24:05
Qualcuno partecipa al corso solo sentenze TAR nel diritto? Opinioni?

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
14/10/2018 08:57:05
Caro Panormita, belle tracce, commissione signorile, ottimo clima,  è stato un bell'allenamento e mi sono divertito a scrivere. Per i dettagli se ti va ti rinvio all'omonimo thread 5 consiglieri.
In brevissimo Costituzionale Competenza funzionale, Amministrativo La tutela del terzo e Civile L'abuso del diritto.
Sono contento di essere andato.
Anche se magari la.commissione dopo avere letto le mie tracce non sarà  intento che io sia venuto...
E nella assurda ipotesi che io invece passi agli orali non so nemmeno se andrei, ed in ogni caso di certo non accetterei,  dato che andrei a guadagnare molto di meno per un lavoro che, sebbene più utile ed interessante del mio lavoro attuale,  dovrei svolgere a Roma  rinunciando a casa.mia, ad amici e parenti e senza il vantaggio incomparabile del tempo libero che ti danno Corte conti o Tar.

Cara Anna, benvenuta tra noi e confermo in pieno quanto ti hanno già  gentilmente detto.
Da sempre al Tar il punteggio è diviso in tre parti, 50 punti per i titoli, 50 per gli scritti e 50 per gli orali.
Ma dovevi possedere almeno 25 punti di titoli prima di poter partecipare,  oltre ai requisiti di ammissione.
Per favorire la partecipazione si è deciso per la.prima.volta in questo concorso di eliminare il requisito dei 25 punti. E per accelerare i tempi il calcolo dei punti del curriculum si farà dopo, solo per chi consegna, e appena una delle prove ha un risultato inferiore a 35 si interrompe la correzione e sì boccia,  anziché correggere comunque le altre prove come un tempo (anche se io sospetto che anche in passato non si correggessero in modo molto approfondito le prove di candidati con già una prova insufficiente).
E come.pure ti è stato già detto, non è sicuro che tale norma sarà riconfermata. Ma lo vedremo presto, quando, si pensa dopo gli scritti di questo, si pubblicherà il nuovo bando...
Saluti passanti cose già dette inutilmente reiteranti

Da: annaapcm 14/10/2018 09:04:38
Grazie mille passante e complimenti per i tuoi scritti che sicuramente saranno andati bene. Mi piacerebbe tentare ma non so se è un concorso o sia più semplice la scalata dell.everest in ciabatte

Da: Domandona  14/10/2018 10:04:43
Che concorso hai fatto Passante?

Da: quattrocodici  14/10/2018 10:46:47
Grazie, Passante.

Da: OrdoQuaestionum  14/10/2018 12:15:36
Scusate, un vostro parere, per chi avrà tempo e vorrà.

Questo recente Tar Lombardia (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/responsabilita-precontrattuale-dell-offerente-e-giurisdizione-giudice-ordinario) non contrasta con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 15 luglio 2016 (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-amministrazione-puo-assumere-la-posizione-di-parte-ricorrente) in materia di azioni promosse dalla p.a.?

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
14/10/2018 12:36:09
Mi sono divertito ed allenato al concorso per consigliere presso la Corte costituzionale.

Cara Anna, tu sola conosci la tua preparazione di base e nemmeno tu sei in grado di darne una valutazione oggettiva.
Se ti decidi investi alcuni mesi della.tua vita ed un po' di soldi in questa incredibile tornata concorsuale,  Corte e Tar, vieni e vedi come.va.
Mal che vada avrai arricchito la tua professionalità,  e tenuto in allenamento il cervello.
Ben che vada, cambi vita.
Cosa accadrà con più probabilità?
Farai delle prove buone ma non vincenti la prima volta.
Ed a quel punto deciderai, ma con più cognizione di causa, se impegnarti più seriamente e ritentare o se è  stata una cosa bellissima che non farai mai più.
Ma, ripeto, se non  vieni e consegni non lo saprai mai.
E sottolineo "CONSEGNI", perché per ragioni per me ancora più misteriose dei meridionali che votano per chi li insulta o di quelli sedicenti di Sinistra che votano per partiti antidemocratici,  ci sono persone,  vittime forse della sindrome di Ordinaria che vengono è poi se ne vanno senza completare la prova...
Saluti passanti i non consegnanti per la.loro irrazionalità disprezzanti 

Da: Cenerentola80   2  - 14/10/2018 13:31:30
LourdesðŸ˜"

Da: Perasperaadastra  14/10/2018 14:04:16
Il miracolo del 9 novembre

Da: annaapcm 14/10/2018 14:04:32
Passante mi hai fatto morire dal ridere... Complimenti a te che sei arrivato a gareggiare per la Corte costituzionale!!! Sei umano??

Da: Cenerentola80  14/10/2018 14:23:54
Cara per aspera......ðŸ˜"ðŸ˜"

Da: quattrocodici  14/10/2018 15:36:33
Caro Ordo,
mi verrebbe la tentazione di dirti: chiedilo a Giovagnoli, estensore della Plenaria 5-2018.
Ma anch'io non resisto alle tentazioni e a costo di fare una figuraccia provo a rispondere.
Dal mio punto di vista non c'è contrasto, semmai coerenza.
Nel caso affrontato dalla C. Cost., che citi, oggetto della controversia era un accordo tra Pa e privato, inteso come modulo consensuale attraverso cui si realizza la spedita di un potere squisitamente pubblicistico (come nella teoria dei vasi comunicanti questo potere si distribuisce tra pa e privato. Questa dovrebbe essere la ragione per cui la PA può dolersi di come lo stesso potere sia stato persino abusato, tradito o mal utilizzato dal privato e quindi la giurisdizione esclusiva del ga, IN QUESTO CASO, ci sta tutta. Scusa il linguaggio colorito, ma preferisco farmi capire e poi ho le cuffiette alle orecchie e mi sto sparando musica romantica...).
Nel caso DIVERSO della PA che, in sede di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si rende conto di essersi intrattenuta in trattative inutili con costui, la stessa PA non si duole verso il privato di un potere pubblicistico mal speso, ma di un comportamento privatistico di controparte, che, pur inserendosi in una cornice pubblicistica, ha leso l'affidamento dalla stessa PA riposto nella conclusione del contratto. Siamo a valle dell'aggiudicazione. L'esecuzione per urgenza della prestazione non integra conclusione tacita del contratto, perché vecchio e nuovo codice richiedono forma specifica e sottoscrizione. La giurisdizione, secondo me, è del g.o. Il privato, in quella sede, dovrebbe provare che la PA non versava in una situazione di affidamento incolpevole, per cui, già in un momento precedente rispetto all'esecuzione anticipata, era consapevole, o avrebbe dovuto rendersi edotta con la diligenza richiesta dal caso, che lo stesso non aveva tutti i requisiti prescritti o dimostrare che la documentazione presentata fosse, invece, sufficiente e pertinente.

Da: quattrocodici  14/10/2018 15:38:03
Non so se ho colto nel segno...
Se ho scritto cavolate, mi scuso anticipatamente con tutti.
Sarà forse colpa della musica romantica.
Forse, sarà colpa della poesia.

Da: Conor 14/10/2018 17:18:12
Domanda a bruciapelo.
Il cointeressato non impugnante può intervenire ad adiuvandum? Se sì, anche fuori dai termini di impugnazione?

Ho trovato indirizzi contrastanti sul punto.
Voi che dite?

Da: quattrocodici   2  - 14/10/2018 17:46:24
Scusa. Mi citi le fonti contrastanti sul punto, Conor?

Ti cito questa massima: per la pacifica giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 29 novembre 2017) è inammissibile l'intervento ad adiuvandum, proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'intervento adesivo proposto in primo grado da parte dei soggetti che erano legittimati alla proposizione di un ricorso autonomo: l'intervento ad adiuvandum può essere invece proposto nel processo amministrativo da chi sia titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale.

Da: Referend81  14/10/2018 18:05:38
Pacifica l'inammissibilità, ormai testualmente sancita dal codice del processo

Da: Conor 14/10/2018 18:11:08
Testo di caringella- Giustiniani- manuale del processo amministrativo 2016, pag. 297.
Cito: 'resta ferma, ovviamente, la possibilità che tali soggetti (i cointeressati n.d.r.) assumano la qualità di parte processuale mediante lo strumento dell'intervento ad adiuvandum'.

Da: Perasperaadastra  14/10/2018 18:14:55
Concordo sulla pacifica inammissibilità. non è invece totalmente pacifico  se  l'intervento in termini e dotato dei necessari requisiti - possa convertirsi in ricorso autonomo. Su questo profilo credo non ci sia ancora totale concordia di opinioni (correggetemi se sbaglio)

Da: Perasperaadastra  14/10/2018 18:19:35
Per quattro codici, concordo con te. Se il comportamento mero della PA esula dalla giurisdizione esclusiva, a maggior ragione deve esulare il comportamento del privato! Aver ammesso che la Pa può assumere la veste di parte ricorrente non comporta lo stravolgimento dei criteri di riparto

Da: Nancy24 14/10/2018 18:26:24
Ordoquestionum, perchè ti sembra che la sentenza del Tar Lombardia e quella della Corte Costituzionale siano in contraddizione? In realtà si riferiscono ad ambiti completamente diversi...con la sentenza n. 179 del 2016 il Giudice delle leggi si limita a respingere l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice a quo con riferimento all'art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, rimarcando l'evidente, e cioè che la disposizione censurata è applicabile tanto alle controversie azionate dai privati contro la P.A. quanto, "a parti invertite", a quelle azionate dalla P.A. contro i privati. Punto. Non si sta, cioè, preoccupando di delimitare, sotto il profilo oggettivo, l'ambito di operatività di quella disposizione, preoccupandosi solo di ribadirne l'ambito di applicazione soggettiva. La sentenza del Tar Lombardia, invece, si occupa di una fattispecie più complessa, e cioè quella relativa al riparto di giurisdizione quando a far valer la responsabilità a titolo precontrattuale non sia il privato nei confronti della P.A., ma quest'ultima nei confronti del privato. Nel caso in esame, infatti, la P.A. dopo avere "revocato" l'aggiudicazione (se non ricordo male..e comunque un atto avente natura autoritativa) a favore del ricorrente ed essere stata da questi convenuta in giudizio per sentirsi condannare a risarcirle i danni inferti, aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale tesa a chiedere la condanna della ricorrente per il medesimo titolo, ma sul presupposto che con la propria condotta (e sulla cui base non aveva più stipulato il contratto) avesse leso la sua libertà negoziale, intrattenendola in trattative inutili. E giustamente il giudice adito ritiene la giurisdizione sulla prima domanda risarcitoria, quella cioè proposta dall'impresa nei confronti della P.A., in quanto sicuramente rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A., posto che - secondo anche l'insegnamento della Plenaria del 2005 - la condotta dell'amministrazione, oltre ad avere carattere evidentemente provvedimentale, si colloca senz'altro nell'area della fase pubblicistica della procedura di evidenza pubblica, come tale rimessa, dall'art. 133, c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del G.A.  E altrettanto correttamente si dichiara priva di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale, posto che la P.A. si lamenta - con tutta evidenza - di danni che certamente non derivano da attività provvedimentale della controparte, derivando direttamente dalla condotta di un privato che partecipa a una procedura di evidenza pubblica, arrivando persino a farsi aggiudicare la gara, senza averne, però, tutti i requisiti. In altri termini, la controversia, instaurata dall'amministrazione resistente, ha natura squisitamente privatistica posto che essa, l'unica tra le parti ad essere titolare di poteri pubblicistici, imputa alla controparte, privata, di averle cagionato danni per essere venuta meno alle regole di cui all'art. 1337 c.c., non certo (e mai avrebbe, evidentemente, potuto) di averla danneggiata a seguito dell'esercizio illegittimo del potere amministrativo, che in questo caso non faceva certo capo al privato ricorrente.

Da: quattrocodici  14/10/2018 18:56:38
Magari Ordo aveva la nostra medesima idea ed ha semplicemente innescato la nostra riflessione con una domanda... Ringrazio Nancy per aver aver sottolineato l'aspetto della riconvenzionale...
Per Conor: in effetti, con l'intervento, l'interveneniente si aggiunge alle parti originarie, divenendo parte esso stesso, poiché fa valere pur sempre un proprio interesse, per quanto solo collegato a quello del ricorrente. Se l'interventore ad adiuvandum avesse un interesse ad impugnare come parte originaria e spiccasse intervento invece di proporre ricorso, ma lo facesse nei termini utili per proporre ricorso, con notifica e deposito, assumerebbe in proprio il ricorso a cui ha aderito (per il principio di raggiungimento dello scopo e di cui al 1424 cc, applicabile anche al processo).
In ogni caso è parte. Ringrazio tutti per le suggestioni e le riflessioni indotte...
Scusate l'essenzialità delle risposte, ma sono in partenza per Lourdes.

Da: quattrocodici  14/10/2018 19:07:29
Ringrazio Perasperaadastra per aver dato conforto alle mie deduzioni ed anche Nancy..., che ha richiamato puntualmente le norme rilevanti in tema di giurisdizione esclusiva.
Grazie a Ordo e Conor per le sollecitazioni preziose. Se avrò in futuro qualche dubbio, avrò anche meno remore ad esprimerlo, grazie al vostro esempio, ragazzi.

Da: Nancy24 14/10/2018 21:29:36
Grazie a te quattrocodici e a tutti quelli che rendono questo forum un luogo di stimolante confronto! Buono studio...

Da: Cenerentola80   1  - 14/10/2018 21:53:33
Scusate la domanda, avete avuto sempre giudizi positivi per le sentenze inviate per la correzione?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, ..., 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 - Successiva >>


Torna al forum