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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
56952 messaggi, letto 1785516 volte
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Da: Commissione Finanze 07/10/2016 09:04:08
La seduta inizia alle ore 15,40.



AFFARI ASSEGNATI



Affare sui documenti: Rapporto "Italia - Rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali", predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto "Amministrazione fiscale italiana", predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (n. 850)

(Esame e rinvio)



     La relatrice GUERRA (PD), nell'illustrare congiuntamente i rapporti del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE, ne rimarca gli aspetti salienti e di maggiore interesse soffermandosi in primo luogo sulla rilevata molteplicità degli enti con competenze in ambito tributario, da cui deriva una serie di sovrapposizioni di competenze. Riferisce quindi come sia stata rilevata una progressiva riduzione degli ambiti di autonomia delle Agenzie fiscali, in forza della contrazione delle risorse messe loro a disposizione e della mancanza di potestà propria in relazione alla gestione del personale. Sono inoltre oggetto di perplessità la diminuzione della durata del mandato dei direttori e l'applicazione del meccanismo dello spoil system.

            L'alto livello di dettaglio delle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze costituisce a sua volta un fattore di contrazione dell'autonomia delle Agenzie, in particolare dal punto di vista strategico. La valutazione dell'operato delle Agenzie dovrebbe essere inoltre maggiormente focalizzata sui risultati conseguiti, ad esempio in termini di riduzione dell'evasione. Sotto tale profilo sono stati registrati progressi significativi, pur continuando a destare particolare preoccupazione il tax gap relativo all'IVA; in tale senso costituisce un fattore di debolezza l'eccessiva durata del periodo intercorrente fra i versamenti e le dichiarazioni, che, non consentendo un tempestivo controllo, di fatto consente comportamenti fraudolenti, mentre eccessivamente lente sono le procedure di cancellazione delle partite IVA ormai inattive.

            Un ulteriore fattore di debolezza nel rapporto con i contribuenti è rappresentato dalla sovrapposizione degli interventi dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e degli ambiti di responsabilità amministrativa e penale. Costituiscono invece segnali incoraggianti la progressiva digitalizzazione delle pratiche, soprattutto in ambito doganale, e l'introduzione delle dichiarazioni precompilate.

            I rapporti rilevano altresì l'ammontare eccezionalmente elevato dei crediti dell'amministrazione finanziaria, in gran parte inesigibili, che non vengono sistematicamente cancellati. Sul fronte della riscossione è stata, inoltre, rilevata la progressiva riduzione dell'incisività dell'azione della società Equitalia, cagionata dall'adozione di procedure di rateizzazione particolarmente favorevoli per il debitore, da procedure esecutive farraginose e da un eccesso di tutela riguardo a cespiti quali stipendi e pensioni. L'efficacia e l'efficienza della riscossione sono ulteriormente penalizzate dall'assenza di una strategia basata sulla definizione di priorità, nonché dall'impossibilità di accedere ai dati bancari.



         Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza l'attenzione e la sensibilità più volte dimostrate dalla Commissione riguardo alle questioni sulle quali ha dato conto la relatrice. Sottolinea inoltre l'opportunità di un'ulteriore riflessione sui temi specifici riguardanti l'operatività delle Agenzie fiscali, anche con riferimento alla questione del reclutamento di personale da parte dell'Agenzia delle entrate, resa delicata da una serie di annullamenti di concorsi decisi dal giudice amministrativo. Auspica un dibattito preliminare finalizzato a condividere le questioni prioritarie e gli strumenti procedurali per affrontarle.



         La senatrice BOTTICI (M5S) auspica che l'approfondimento cui è chiamata la Commissione nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato consenta alla Commissione di delineare interventi di carattere legislativo alla luce della finalità di migliorare il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti nonché di giungere a un'effettiva intercomunicabilità delle banche dati, così da disporre di mezzi più efficaci per la repressione delle frodi fiscali.



         Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento per lo spirito costruttivo alla base dell'intervento della senatrice Bottici.



            Il vice ministro CASERO si sofferma sulla rilevanza dei crediti inesigibili, la cui svalutazione è ostacolata dai rischi di responsabilità amministrativa posti dalla legislazione vigente. Ricorda quindi il piano di svalutazione già previsto, che tuttavia è caratterizzato da una durata eccessivamente lunga, quando sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di una valutazione qualitativa dei singoli crediti. Un ulteriore aspetto della questione è rappresentato dai crediti di modesta entità degli enti locali, a fronte dei quali non è possibile, peraltro, attivare procedure esecutive. Dopo aver menzionato i risultati modesti ottenuti in altri Stati in conseguenza di operazioni di cartolarizzazione dei crediti inesigibili, mette in evidenza quale fattore decisivo nella valutazione dell'efficacia dell'azione delle Agenzie fiscali la capacità di ridurre il tax gap. A tale proposito fa presente la rilevanza dell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, facendo presente la difficoltà a incassare l'IVA non versata a causa della lunghezza dell'intervallo fra i versamenti e il momento dichiarativo. A fronte di tale problema è ipotizzabile prevedere l'invio di dati dichiarativi con cadenza periodica infrannuale ai fini di consentire verifiche immediate; in tale ambito ha un'importanza strategica la diffusione della fatturazione elettronica. Fa quindi presente come l'indirizzo della Commissione possa in generale costituire un passo fondamentale per il superamento delle criticità rilevate nelle relazioni in esame, rimettendo peraltro ad essa la scelta delle procedure ritenute più incisive.



         Il senatore VACCIANO (Misto), rilevando che l'ordinamento delle Agenzie fiscali non può costituire materia della legge di bilancio, richiama la necessità di una soluzione strutturale alle difficoltà delle Agenzie fiscali, specie riguardo ai problemi del personale.



            Il vice ministro CASERO ipotizza un intervento legislativo specifico sul punto, mentre la materia della fatturazione elettronica può essere compresa nella legge di bilancio.



         La relatrice GUERRA (PD) rileva come la Commissione possa intervenire tramite l'approvazione di una risoluzione di carattere programmatico, nonché enucleando interventi mirati nell'ambito dell'iter della manovra di bilancio.



            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 



     Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che nella seduta antimeridiana di domani la Commissione procederà alla discussione del disegno di legge n. 57. Avverte quindi che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, avrà inizio un quarto d'ora dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

Da: TAR A07/10/2016 09:12:33
Tutto a posto

Da: Sembrerebbe.. 07/10/2016 10:01:02
Accolta la sospensiva!

Da: ex incaricato07/10/2016 11:00:50
Accolti entrambi i ricorsi...!
ed ora cosa succede?.

Da: Migh 07/10/2016 11:20:41
Fonti please

Da: Gianni07/10/2016 11:27:13
non ho capito accolto o respinto

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Da: Inutile 07/10/2016 11:29:14
Hanno accolto i ricorsi (bene x dirpubblica) ma il testo del l'ordinanza non c'è ancora

Da: Gianni07/10/2016 11:34:26
qual'è il sito

Da: Gianni07/10/2016 11:47:02
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2016, proposto dal Comune di Arco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Zampiero C.F. ZMPBBR70M60B006L e Angelo Crisafulli C.F. CRSNGL68E17B990Z, con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Arturo Satta C.F. STTFPP40B02D969D e Anna Romano C.F. RMNNNA65L63D612E, con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, Foro Traiano, 1/A;

nei confronti di

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 03815/2016.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Angelo Crisafulli, per l'Amministrazione comunale appellante, e Anna Romano, per la società appellata;


Ritenuto che.

a) il ricorso presenta profili in punto di diritto che devono essere approfonditi nel merito;

b) infatti, l'aumento di portata derivata della concessione idrica è stato accordato con provvedimento del 9 febbraio 2010, dunque in data anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 luglio 2012 di cui il G.S.E. assume la violazione da parte del Comune, in relazione a quanto dispone l'art. 4, comma 3, per l'accesso diretto agli incentivi;

c) il pericolo temuto è bensì di natura patrimoniale, ma deve essere valutato anche rispetto alla rilevanza degli importi che il Comune cesserebbe di percepire e soprattutto, per quelli già ricevuti, dovrebbe restituire;

d) l'appello cautelare va pertanto accolto ai soli fini della sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento del G.S.E. in data 6 aprile 2016 nella parte in cui dispone l'obbligo di restituzione degli incentivi già corrisposti;

e) quanto al resto, l'interesse dell'appellante potrà avere tutela mediante una rapida definizione della controversia nel merito, a norma dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

f) il Tribunale regionale fisserà l'udienza pubblica di discussione secondo un criterio di priorità;

g) appaiono condivisibili le eccezioni di difetto di legittimazione passiva svolte dai Ministeri convenuti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 15 ottobre 2014, n. 4636);

h) apprezzate le circostanze, le spese della presente fase possono essere compensate fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6848/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi esposti in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia        Filippo Patroni Griffi
       
       
       

IL SEGRETARIO

Da: Studio Carmine07/10/2016 11:48:41
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5331/2016) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Da: Gianni07/10/2016 11:48:49
trovata!!!!!
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6754 del 2016, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici C.F. MDCCMN72T14I073V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.18;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 03231/2016, resa tra le parti, concernente la nomina della commissione del concorso a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dell'Agenzia delle Entrate.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici per la Federazione appellante e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per le Amministrazioni resistenti;


Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4119/2016 del 22.9.2016;

Considerato che le ragioni della Federazione appellante sono favorevolmente apprezzabili, sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, con la sollecita definizione del merito;

Rilevato peraltro che il TAR Lazio ha già fissato al 13 dicembre 2016 l'udienza di discussione del merito del ricorso n. 5356/2016 (in relazione al cui esito cautelare è stato proposto l'appello deciso con la ricordata ordinanza di questa Sezione n. 4119/2016);

Ritenuto pertanto di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado, sospendendo il provvedimento impugnato e trasmettendo la presente pronuncia al Tribunale Amministrativo Regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso;

Le spese della presente fase cautelare sono compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6754/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo        Filippo Patroni Griffi
       
       
       

IL SEGRETARIO



Da: POT adieu07/10/2016 11:53:48
E' più importante quella sulle POT. Che fine fanno ora? Tornano allo stipendio dei comuni mortali fino alla sentenza di merito?

Da: Studio Carmine07/10/2016 12:04:02
Vedo che non ero stato molto chiaro, riporto integralmente:


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente



ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 5331 del 2016, proposto da:


Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici C.F. MDCCMN72T14I073V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.18;


contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Emanuele Della Sala non costituito in giudizio;


per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 02424/2016, resa tra le parti, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali da delegare a funzionari privi della qualifica dirigenziale.



Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici, per la Federazione appellante, nonché, l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, per l'Amministrazione appellata;



Ritenuto che appare sussistente, sia la giurisdizione del giudice amministrativo, sia la legittimazione della Federazione appellante;

Considerato che le censure proposte appaiono meritevoli di un approfondito esame nel merito, anche con riferimento alla prospettata questione di costituzionalità dell'art. 4 bis del DL. n. 78/2015;

Ritenuto pertanto che la pretesa cautelare dell'originaria ricorrente può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione della causa per l'udienza di merito in primo grado;

Ritenuto, altresì, di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5331/2016) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:




Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Da: Un giudice a Berlino 07/10/2016 12:06:19
REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5331 del 2016, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici C.F. MDCCMN72T14I073V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.18;

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Emanuele Della Sala non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 02424/2016, resa tra le parti, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali da delegare a funzionari privi della qualifica dirigenziale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici, per la Federazione appellante, nonché, l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, per l'Amministrazione appellata;

Ritenuto che appare sussistente, sia la giurisdizione del giudice amministrativo, sia la legittimazione della Federazione appellante;
Considerato che le censure proposte appaiono meritevoli di un approfondito esame nel merito, anche con riferimento alla prospettata questione di costituzionalità dell'art. 4 bis del DL. n. 78/2015;
Ritenuto pertanto che la pretesa cautelare dell'originaria ricorrente può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione della causa per l'udienza di merito in primo grado;
Ritenuto, altresì, di compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5331/2016) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi,    Presidente
Raffaele Greco,    Consigliere
Andrea Migliozzi,    Consigliere
Carlo Schilardi,    Consigliere
Nicola D'Angelo,    Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo        Filippo Patroni Griffi
       
       
       
IL SEGRETARIO

Da: Un giudice a Berlino 07/10/2016 12:25:41
Mi sono riletto la sentenza.
In un primo momento non ritenevo sospese le POT, ma notavo l'assist del Consiglio di Stato al TAR per richiedere giudizio di costituzionalità sull'art. art. 4 bis del DL. n. 78/2015, ma non vedo scritto da nessuna parte "nei limiti". Vuoi vedere che le POT sono sospese?

Da: tutto previsto07/10/2016 12:29:50
nei limiti o ai soli fini è la stessa cosa

Da: Diritto e 07/10/2016 12:34:28
D'altronde se ti costituisci in giudizio dicendo che chiuderai alacremente il concorso il 31/12, è chiaro che perdi

Con oggi, credo che l'agonia sia finita, bisogna attendere solo il funerale di comitato di gestione e management di vertice

Da: Studio Carmine07/10/2016 12:38:10
Appare inverosimile che il TAR riesca a concludere un approfondito esame nel merito, anche con riferimento alla prospettata questione di costituzionalità dell'art. 4-bis del D.L. n. 78/2015 entro il 31/12/2016

Da: Diritto e 07/10/2016 12:43:15
Ed è per questo che gliele lascia in vita
Ma la minaccia è chiara
D'altronde anche la Bertelli oggi apriva l'articolo su Italia Oggi in questo modo

Da: Diritto e 07/10/2016 12:46:32
Quindi già si può anticipare che il management ha fallito perché non ha rispetto la soluzione politica a suo tempo trovata del nuovo concorso per solo esami

La Orlandi si è fidata della Calabro' e di Ursilli che l'hanno convinta a portare avanti un concorso morto

Ora però non c'è più tempo per nulla: Equitalia arriva con i suoi prodi, con l'abolizione degli aggi ecc. , prima del 4/12

Da: Gianni07/10/2016 12:56:11
  governance out

Da: GIANNA958  07/10/2016 13:16:17
Sui giornali è stato pubblicato qualcosa?

Da: spendi spandi effendi 07/10/2016 13:31:18
Ricapitolando
1) pot sospese ma gia' decadono naturalmente a fine anno.
2) sulle pos si aspetta il merito, giusto? Quando?
3) due concorsi sospesi o rinviati

Ora mi chiedo. Ma come minchia ragionano a roma?

Questo braccio di ferro con la magistrarura a cosa e' servito?

a perdere tempo o condurra' a qualcosa?

mi spiegate per favore!?

Da: ...07/10/2016 13:39:10
le pot non sono ancora sospese, si aspetta il merito che dovrebbe essere fissati celermente

"Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5331/2016) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito."

Da: Pinzocchero 07/10/2016 13:39:15
No, dai, leggendo tutta la motivazione è evidente che le pot non sono sospese. Per il resto, d'accordo con chi precede.

Da: ma ... 07/10/2016 13:42:28
Una nuova proroga delle pot sarebbe palesemente incostituzionale e questa volta la questione arriverebbe velocemente alla corte costituzionale. Il 31/12/2016 e' comunque stato indicato come termine ultimo a prescindere dai concorsi. Difficile proroga ulteriore.

Da: tutto previsto07/10/2016 14:31:16
pot morte, con buoa pace di chi pensava ad un rinnovo anche semestrale

concorso 175 morto: voglio vedere come lo riprendono anche se vincono al TAR. Devono comunque aspettare gli appelli che ci sarebbero sia ex incaricati che dirpubblica

agenzia morta

Da: ...07/10/2016 14:42:05
cosa c'è il 4.12?

Da: X hiram 07/10/2016 14:42:17
L'ordinanza  sulle pot è magistrale. Le salva ma vincola stringentemente il Tar. In caso di proroga verrebbe sollevata la illegittimità costituzionale e questa volta la responsabilità dinanzi alla corte dei conti si potrebbe configurare.  È magistrale perché riconosce la competenza del Giudice amministrativo ed è un chiaro segnale anche per le Pos il cui esito si attende a giorni.
Vi ricordate cosa si diceva " atto di natura privatistica non soggetto a motivazioni e pubblicazione..."
Sul 175 nessun commento.  Defunto.  Amen
Il cds da una ultima possibilità all'agenzia.  Può annullare entrambe le procedure  ( 175 + 403) e bandire un nuovo concorso prima del 25 novembre  ( approvazione del decreto Madia sulla dirigenza) . Oltre tale data il gioco è  finito. Game over. Vediamo se si ravvedono.  Sarebbe solo buon senso

Da: Un giudice a Berlino 07/10/2016 14:50:03
Dimenticavo anche il concorso interno a 162 dirigenti:
Comunque i nomi dei funzionari riqualificati dirigenti nel periodo a cavallo del 2000 li potete vedere qui (999+162):

http://members.xoom.it/fialfonline/concorsi/graduatorie.htm

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