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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Assolutamente07/01/2016 20:18:42
Devono comparare i curricula e spiegare la scelta effettuata naturalmente su richiesta di chi abbia interesse a sapere

Da: il fatto07/01/2016 21:09:40
Che ci si accanisce contro questo forum significa che dà veramente noia a qualcuno (sicuramente in mala fede visti i metodi). Questo ci conforta nell'opera di denuncia ed informazione. Continuiamo così.

Da: Tutti inattendibili 07/01/2016 21:40:51
Certo che dà noia questo forum....saremo 4 sfigati come dice il copia-incollatore figlio della rigovernacazzi, ma evidentemente abbiamo colto nel segno visto che resta per boicottarlo.
Dà noia sentirsi dire che per anni si è ricoperto un incarico illegittimo.
Dà noia sentirsi dire che la selezione per le POS è stata solo una manfrina. E che quella delle POT una barzelletta.
Dà noia sentirsi dire che ormai non si è più dirigenti ma solo "posizionati".
Dà noia anche rendersi conto che la "santa patrona" degli scaricati è alla fine e tra poco verrà giù tutto.
Ma lui si diverte a boicottare qualsiasi conversazione. Fosse mai che altri colleghi potessero prendere coscienza di queste cose.

Da: X copincollista 07/01/2016 22:05:28
Tanna magna' e zoccole e i prim muzzeche te l'ava da mammete!!!!

Da: capra capreee07/01/2016 22:11:04
Ragazzi, questo è proprio pazzo.
Ammazza, sta rodendo alla grande.

Mentecatto, dicci chi sei ... uno squilibrato come te va licenziato in tronco!

Da: capra capreee07/01/2016 22:15:23
Mentecatto, ora scopriamo chi sei!

dacci tempo...dopo il tuo comportamento verrà segnalato.

Un pazzo come te va licenziato perchè sei un pericolo per la collettività

anzi..internato in un centro di igiene mentale.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Tutti inattendibili 08/01/2016 07:22:59
Capra, Anti-antares.....cazzo....vi volete registrare anche voi? Almeno il demente figlio di pompinara la smette di fottervi i nickname.

Da: bla bla bla08/01/2016 08:03:31

La raccolta fondi per contrastare le cosiddette POT (Posizioni Organizzative Temporanee) nell'Agenzia delle Entrate, destinate ad eludere i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la nota Sentenza n. 37, del 17/03/2015 sta per terminare, mentre continua quella parallela riguardante le identiche procedure instaurate presso l'Agenzia delle Dogane (vedi la MEZZA PAGINA del 23/12/2015 e relativo regolamento - http://www.dirpubblica.it/public/allegati/1574/20151223_LA_MEZZA_PAGINA.pdf). 

Questa volta, la risposta al nostro appello è stata caratterizzata da una miriade di offerte di piccolo importo, cosa che il Sindacato apprezza poiché alla virtù della morigeratezza è stato associato il beneficio della moltiplicazione dei consensi. Ciò, infatti, è di alimento alla nostra ragion d'essere sindacato ed ente esponenziale di interessi diffusi. Ai donatori "abituali", quelli cioè che sempre rispondono alle nostre richieste, si sono, dunque, affiancate tante nuove e diverse soggettività. Ad entrambi DIRPUBBLICA è riconoscente e ansiosa di rendere loro giustizia. L'azione, però, presuppone i mezzi e quelli raccolti, attualmente, non sono sufficienti.

Poiché, dunque, necessitano ulteriori contribuzioni si è deciso di prorogare i termini di raccolta nel modo seguente:

1.   POT ENTRATE, ore 24.00 di lunedì 11 gennaio 2016;

2.   POT DOGANE, ore 24.00 di lunedì 18 gennaio 2016.

Seguiranno altre comunicazioni.

Dirpubblica
Federazione del Pubblico Impiego
Via G. Bagnera 29, Roma
Tel. (+39) 06 5590699
Fax. (+39) 06 5590833
P.IVA 04919551004
www.dirpubblica.it

Da: bla bla bla08/01/2016 08:06:18
questa fa ancora più schifo

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ItaliaOggi Numero 006  pag. 1 del 08/01/2016 | Indietro
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Diritto & Rovescio
La Corte costituzionale ha ottenuto, dal commissario straordinario di Roma, Francesco Paolo Tronca, uno sconto vertiginoso sul costo dei permessi per poter accedere da tutti i varchi alla Ztl capitolina. Pertanto, anziché pagare tra 2.016 e 2.816 euro annui (a seconda delle cilindrata dell'auto) la forbice si è ridotta, per la Consulta, a 216-166 euro. Nel formulare la richiesta (e ottenere lo sconto) la Corte costituzionale si era agganciata al pari sconto che era stato concesso al solo Quirinale, in base al fatto che anche la Consulta è «un organo di livello apicale nell'amministrazione dello Stato» e quindi non può essere discriminata. Che la Corte costituzionale perda tempo per chiedere il maxisconto, rispetto a quello che pagano tutti i cittadini, pur avendo trattamenti che i cittadini nemmeno si sognano, dimostra che si è perso il pudore ad ogni livello. Gli stessi ottimati che hanno ottenuto di pagare un decimo sono quelli che poi si chiedono perché la gente non va più a votare o vota contro. Vedranno cosa capiterà, andando avanti così.

Da: Hiram08/01/2016 08:15:20
Posto che sto cesso è stato pagato per disturbare, il ricorso salta. Servono fondi

Da: Tutti inattendibili 08/01/2016 08:18:43
Ma davvero questo mangiapane a tradimento raccomandato pensa di far saltare il forum? Ahahahahahahahahahahah!!!!!!!

Da: anti-antares x tutti 08/01/2016 08:35:29
Coraggio, versiamo il contributo per il ricorso pot.
A' la guerre, comme a' la guerre...

Da: amateci 08/01/2016 08:57:46
Il ricorso non salta ma anche se dovesse saltare bisogna fare un concorso che non potrà mai essere quello a 175 posti perchè con questa procedura che è come una festa di compleanno non si può andare in giro e affermare sono un dirigente dell'......non ci crederebbe nessuno non sareste presi seriamente sareste guaRDATI COME.......LE POS O POT ATTUALI

Da: una semplice opinione.08/01/2016 09:24:52
dopo aver versato il contributo per gli incaricati bisogna versare il contributo per i pot e poi i contributi contro i pos e poi presumibilmente contributi contro i capi-tea e poi i contributi contro i funzionari e poi i contributi contro L'agenzia per commissarizzarla. E così sparirà il ruolo dirigenziale , ei Pot ed i Pos e forse anche i capi-team ed anche i funzionari. Date il vostro contributo oltre al 0,5 % al vostro sindacato. Lasciate l'onore e l'onore al vostro sindacato di scegliere il nome del commissario, i nomi dei suoi collaboratori, consentite di privatizzare l'agenzia delle entrate, di introdurre anche nell'agenzia l'istituto del licenziamento e la figura dell'esodato. Toglietevi dalla testa ogni possibilità di fare carriera dal momento che gli unici capi verranno dall'esterno, magari  chi ha interessi a non chiudere questo forum, versate parte dei vostri soldi e dei vostri risparmi per pagare gli avvocati e per le necessità dei sindacati, che sperano di prendere il vostro posto pur magari non avendo i titolo altrimenti non si spiega il motivo per cui da due anni, giorni e notte, sono incollati a questo forum , commentano tutti gli articoli, mentre voi lavorate e sudate negli uffici loro sono comodamente impegnati " in permessi sindacali" e prendono più soldi di voi. Vi sapete spiegare per quale motivo si fa causa contro la possibilità carrieristica degli interni e non degli esterni. ? Avete contato quanti sono i sindacalisti esentati dal lavorare o che magari danno solo la presenza mentre voi vi fanno il cuore in quattro e poi concedete loro una parte del vostro stipendio attraverso il cedolino paga. perchè voi dovete misurare le parole , non potete fare interviste mentre loro posso fare e dire tutto e apparire finanche per televisione per sparlare contro il vostro datore di lavoro. Perchè questi signori immuni da provvedimenti disciplinari non fanno i loro nomi anzicchè nascondersi nell'anonimato permettendovi la giusta critica nei loro confronti ben conoscendo il contributo che danno alla produttività dell'agenzia. MA QUANTO APRITE GLI OCCHI ? Chiaramente seguiranno  polemica , parolacce, diffamazione, le solite minaccie , le solite correzioni di ortografia non sapendo che rispondere  dal solito sindacalista che si presenta sotto 5 o 6 generalità per contrastare chi intende esporre le proprie idee e invitare a destinare al  sindacato parte di quei soldi che voi vi sudate quotidianamente.

Da: anti-antares x una semplice opinione 08/01/2016 10:17:12
E gia'.Troppo Comodo...Possibilita' di carriera per gli interni?Ma quando Mai?!!!!!In 15 anni, assunto come c1, solo un misero scatto a c1 super, mortacci  di chi so io!!!L'ae deve esser CHIUSA...La vostra ostinazione nel difenderla e' sintomatica del vostro voler difendere la vostra illegittima rendita di posizione...E I sindacati di cui vaneggi sono gli stessi che hanno avallato l'attuale merdaio...ovverossia,Amici vostri...Dirpubblica ,pur con tutti I suoi limiti e' l'unica forza che prova a contrastarvi...Che vada avanti...L'attuale ae e' inemendabile...e vessa il 90 per cento del personale...E' una situazione insostenibile...!O cambia ae ( ORA ) o CHIUDE e si torna al ministero ( vedasi il fua mef piu' alto del nostro...).

Da: la strada08/01/2016 10:24:39
4.5.âˆ' In definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

Da: un po di mlegalità08/01/2016 10:28:15
onsiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza odierna (06/10/2015) 4641, che fa seguito alla Sentenza 37 del 17/03/2015 della Corte Costituzionale, ha posto la pietra tombale sulla vergognosa vicenda degli incarichi dirigenziali nelle Agenzie fiscali (Entrate, ex Territorio e Dogane). Ecco come si sono pronunciati i Giudici di Palazzo Spada: ""E' senza dubbio vero che l'art. 71 d. lgs. n. 300/1999 prevede che il regolamento di amministrazione è emanato "in conformità ai principi" di cui al d.lgs. n. 29/1993, ma è, innanzi tutto, altrettanto vero che, nel caso di specie, relativo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale, ciò che risulta violato non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001), ma i principi e le norme costituzionali cui tale normativa primaria si conforma.

Il regolamento dell'Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall'art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.).

Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua "affidabilità", per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo.

La reiterata applicazione della norma regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta e legittimità dell'organizzazione amministrativa.

In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali.

Ciò che, dunque, è sicuramente mancato (in modo grave, ampio e reiterato nel tempo) è proprio la conformità ai principi sanciti dalla legge e dalla Costituzione, da parte del Regolamento dell'Agenzia, oggetto di annullamento in parte qua ad opera della sentenza impugnata"

Da: cose serie08/01/2016 10:31:42

Allegato n.
3
Obbligo di riservatezza
1.  Gli  utenti  dei  servizi  Entratel  posso
no
trattare  i  dati  contenuti  nelle
schede  relative  alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF
per le sole finalità del servizio di
trasmissione telematica
e per il tempo a ciò necessari
o, secondo quanto previsto dall'
art. 12
-
bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite
:
ï‚·
dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica d
e
lle
dichia
razioni  e  dei  contratti  di  locazione  e  di  affitto  da  sottoporre  a  registrazione,
nonc
h
é di esecuzione telematica dei pagamenti;
ï‚·
dal provvedimento 10 giugno 2009
,
concernente l'adeguamento dei servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni
del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali di cui al pr
ovvedimento 18 settembre 2008.
2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento d
ei
dati personali ai sensi dell'
art 4, comma 1, lett. f) del decreto le
gislativo 30 giugno 2003, n.
196.
3. Il trattamento dei dati pe
rsonali contenuti nelle schede
da trasmettere per via telematica è
consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi
telematici,  nel  rispetto  di  q
uanto  previsto  dagli  articoli  4  e  29  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.
4.  Le  persone  fisiche  incaricate  del  trattamento  sono  individuate  dagli  utenti  dei  servizi
telematici,  o  dal  soggetto  da  questi  designato  quale  responsabile,  ed  operano  su
lla  base
dell
'
autorizzazione   ricevuta,   attenendosi    alle   istruzioni   impartite   e   garantendo   la
riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5
.  Gli  utenti  dei  servizi  telematici,  ad  eccezione  delle  persone  fisiche  non  intermediari  che
effettuano  tele
maticamente  i  propri  adempimenti  fiscali,  e  i  soggetti  designati  come
responsabili adottano le misure org
anizzative, fisiche e logiche
di cui decreto
legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  al  fine  di  assicurare  la  riservatezza  e  la  sicurez
za  dei  dati,  anche
a
ttraverso   l
'individuazione  di  appositi  spazi  per  la
prestazione   del   servizio   e   per
conservazione dei dati stes
s
i mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza
.
6. La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione
dei relativi dati so
no consentite
solo
alle persone fisiche designate quali in
caricati del trattamento ai quali è
fatto divieto assoluto
di comunica
re e diffondere i dati in esse contenuti
.
7
.
Successivamente  alla  trasmissione  in  via  telematica,  le  schede  e  i  dati  sono  conse
rvati
soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell'articolo
16,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  31  maggio  1999,  n.16
4.  Trascorso  tale  termine  i  dati
dovranno essere distrutti.
8.
Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, l
e
schede
e i dati
sono
custodit
i
separatamente
dalla  documentazione  concernen
te  l'ordinaria  attività  dell'utente
,  con  modalità  tali  da
impedire l'
accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
9.
L
'idoneità delle misure di sicurezza adottate
sono soggette a controlli
, anche a campione,
da parte dell'Agenzia delle entrate.

Da: EX SALFI LOMBARDIA08/01/2016 10:31:43
Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza odierna (06/10/2015) 4641, che fa seguito alla Sentenza 37 del 17/03/2015 della Corte Costituzionale, ha posto la pietra tombale sulla vergognosa vicenda degli incarichi dirigenziali nelle Agenzie fiscali (Entrate, ex Territorio e Dogane). Ecco come si sono pronunciati i Giudici di Palazzo Spada: ""E' senza dubbio vero che l'art. 71 d. lgs. n. 300/1999 prevede che il regolamento di amministrazione è emanato "in conformità ai principi" di cui al d.lgs. n. 29/1993, ma è, innanzi tutto, altrettanto vero che, nel caso di specie, relativo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale, ciò che risulta violato non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001), ma i principi e le norme costituzionali cui tale normativa primaria si conforma.

Il regolamento dell'Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall'art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.).

Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua "affidabilità", per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo.

La reiterata applicazione della norma regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta e legittimità dell'organizzazione amministrativa.

essa, permettendo
l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica,
consente di conseguenza la preposizione ad organi amministrativi, titolari di potestà provvedimentale,
di soggetti privi dei necessari requisiti, in tal modo determinand
osi (anche) una conseguente
diminuzione delle garanzie dei cittadini riposte in una amministrazione che, nell'esercizio di poteri
conferiti dalla legge, deve presentarsi competente, imparziale, efficiente;
d) in quarto luogo, per violazione degli articoli
3 e 51 Cost., in quanto la norma consente l'accesso a
pubblici uffici (intendendosi, per essi, quelli di rango dirigenziale), sia in violazione delle "condizioni di
eguaglianza", che risultano violate dalla pretermissione della procedura concorsuale, e che
devono
invece sussistere tra i cittadini aspiranti ad uffici pubblici, sia in violazione dei "requisiti stabiliti dalla
legge" (posto che l'art. 19, d. lgs. 31 marzo 2001 n. 165, prevede ben diverso procedimento per il
conferimento degli incarichi dirigen
ziali)".
6. La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo 2015 n. 37, effettuata una ricognizione della
situazione (normativa e organizzativa) delle Agenzie fiscali (e segnatamente dell'Agenzia delle Entrate),
con riferimento alla disposizione per la
quale questo Collegio ha ritento non manifestamente infondata
la questione di costituzionalità, ha in particolare affermato:
" La norma impugnata esordisce autorizzando le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane ad
espletare procedure concorsu
ali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 530, della
l. n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 203
del 2005, come convertito.
L'autorizzazione in parola è rafforzata attraverso un riferimento alla «esigenza urgente e inderogabile di
assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie e alla necessità di garantire «una efficace
attuazione delle mi
sure di contrasto all'evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n.
16 del 2012, come convertito.
In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, l'indizione di concorsi per la copertura di
posizioni dirigenziali vacanti
è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8, comma 24, del
d.l. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi nulla (si veda l'art. 2,
comma 2, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito). Inoltre, considerando le
regole organizzative
interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari,
per l'adozione di atti a competenza dirigenziale
âˆ'
come affermato dalla giurisprudenza tributaria di
legittimità sulla pro
venienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà
(ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio
2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civil
e, 11 ottobre 2012, n. 17400)
-
la
funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla
disposizione censurata. Sicché l'obbiettivo reale della disposizione in esame è rivelato dal secondo
periodo della n
orma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le
Agenzie e i propri funzionari, dall'altro si consente ulteriormente che, nelle more dell'espletamento
delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre
2013, le Agenzie attribuiscano incarichi
dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui
durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
Dopo l
a proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per
il «completamento» delle procedure concorsuali viene prorogato due volte. Dapprima, l'art. 1, comma
14, primo periodo, del decreto
-
legge 30 dicembre 2013,
n. 150 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio
2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le procedure fossero indette entro il 30 giugno
2014, con
la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli incarichi
dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi. Successivamente, l'art. 1, comma 8, del
decreto
-
legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previs
ti da disposizioni legislative), lo ha
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015.
Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è consentito
conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli
interventi descritti abbiano aggravato
gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha
riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento
delle procedure concorsuali, ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di
questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata temporaneità.

Da: cose serie08/01/2016 10:33:10

Allegato n.
3
Obbligo di riservatezza
1.  Gli  utenti  dei  servizi  Entratel  posso
no
trattare  i  dati  contenuti  nelle
schede  relative  alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF
per le sole finalità del servizio di
trasmissione telematica
e per il tempo a ciò necessari
o, secondo quanto previsto dall'
art. 12
-
bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite
:
ï‚·
dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica d
e
lle
dichia
razioni  e  dei  contratti  di  locazione  e  di  affitto  da  sottoporre  a  registrazione,
nonc
h
é di esecuzione telematica dei pagamenti;
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dal provvedimento 10 giugno 2009
,
concernente l'adeguamento dei servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni
del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali di cui al pr
ovvedimento 18 settembre 2008.
2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento d
ei
dati personali ai sensi dell'
art 4, comma 1, lett. f) del decreto le
gislativo 30 giugno 2003, n.
196.
3. Il trattamento dei dati pe
rsonali contenuti nelle schede
da trasmettere per via telematica è
consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi
telematici,  nel  rispetto  di  q
uanto  previsto  dagli  articoli  4  e  29  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.
4.  Le  persone  fisiche  incaricate  del  trattamento  sono  individuate  dagli  utenti  dei  servizi
telematici,  o  dal  soggetto  da  questi  designato  quale  responsabile,  ed  operano  su
lla  base
dell
'
autorizzazione   ricevuta,   attenendosi    alle   istruzioni   impartite   e   garantendo   la
riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5
.  Gli  utenti  dei  servizi  telematici,  ad  eccezione  delle  persone  fisiche  non  intermediari  che
effettuano  tele
maticamente  i  propri  adempimenti  fiscali,  e  i  soggetti  designati  come
responsabili adottano le misure org
anizzative, fisiche e logiche
di cui decreto
legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  al  fine  di  assicurare  la  riservatezza  e  la  sicurez
za  dei  dati,  anche
a
ttraverso   l
'individuazione  di  appositi  spazi  per  la
prestazione   del   servizio   e   per
conservazione dei dati stes
s
i mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza
.
6. La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione
dei relativi dati so
no consentite
solo
alle persone fisiche designate quali in
caricati del trattamento ai quali è
fatto divieto assoluto
di comunica
re e diffondere i dati in esse contenuti
.
7
.
Successivamente  alla  trasmissione  in  via  telematica,  le  schede  e  i  dati  sono  conse
rvati
soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell'articolo
16,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  31  maggio  1999,  n.16
4.  Trascorso  tale  termine  i  dati
dovranno essere distrutti.
8.
Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, l
e
schede
e i dati
sono
custodit
i
separatamente
dalla  documentazione  concernen
te  l'ordinaria  attività  dell'utente
,  con  modalità  tali  da
impedire l'
accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
9.
L
'idoneità delle misure di sicurezza adottate
sono soggette a controlli
, anche a campione,
da parte dell'Agenzia delle entrate.

Da: ex incaricato08/01/2016 10:34:49
Incarichi conferiti a funzionari non dirigenti, per un verso quale "assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge" (art. 52, co. 5, d. lgs. n. 165/2001); per altro verso, non riconducibili alla diversa ipotesi della "temporanea reggenza" degli uffici.
A fronte di ciò, non può trovare considerazione
l'argomento di una sostenuta "sfera di autonomia", che
l'art. 71, co. 3, d. lgs. n. 300/1999 avrebbe attribuito, tra le altre, alla Agenzia delle Entrate, né l'ulteriore argomento secondo il quale essa non sarebbe tenuta alla pedissequa applicazione delle
norme di cui al d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001).
E' senza dubbio vero che l'art. 71 d. lgs. n. 300/1999 prevede che il regolamento di amministrazione è emanato "in conformità ai principi" di cui al d.lgs. n. 29/1993, ma è, innanzi tutto, altret
tanto vero che, nel caso di specie, relativo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale, ciò che risulta violato
non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001), ma i principi e le norme costituzionali
cui tale normativa primaria si conforma.
Il regolamento dell'Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall'art. 51 Cost., sia il principio
secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.).
Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua "affidabilità", per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo

Da: Funzionario curioso08/01/2016 10:59:33
La smettiamo di postare lo stesso messaggio all'infinito. Se siamo così mentecatti non meravigliamoci che l"AE è ridotta così

Da: Chiara08/01/2016 11:05:56
Gli illeggittimi vogliono boicottare il forum, la verità fa male.
Speriamoc he la Corte dei Conti intervanga sui POT sono aggiramento vergognoiso della sentenza della Corte Costituzionale, solo se c'è un concorso possono nominare i POT.

Vergogna!!

Da: Giuseppe08/01/2016 11:06:44

Come mai per le POS in concorso non viene fatta una procedura oggettiva!

Assurdo!

Da: Violazioni08/01/2016 11:07:23

Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua "affidabilità", per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo

Da: Ferdinando08/01/2016 11:08:39
L'aggiramento della sentenza della Corte è di estrema gravità e mette l'Ae fuopri dall'ordinamento legittimo

Da: Serena08/01/2016 11:09:53
Che vergogna vedere molti illeggittimi incapaci a POT.

Da: yuri08/01/2016 11:11:35
E  gli illeggittimi alle pos, sono ridicoli si lamentano pure della diminuzione dello stipendio. Spero che la Corte dei Conti intervenga siamo al danno erariale evidente.

Da: Funzionario AE Verona 08/01/2016 11:47:46
Ragazzi occorre partecipare con i contributi ai vari ricorsi ... se ci perdiamo la "serietà" e la "perseveranza" di Dirpubblica ... è la fine.
Le agenzie faranno quello che vogliono, visto il mancato controllo del potere politico.

Da: Junk Panena 08/01/2016 11:49:56
Io stamattina ho versato altri 1500 euro  per  sostenere il ricorso di Dirpubblica dopo i 1000 versati un mese fa.

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