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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: stefano | 06/07/2015 23:25:12 |
Scusate l'orario non ho seguito tanto il forum, una giornata di ferie al mare di lunedì abbronza ma schiarisce le idee! Mi è tornato in mente il precedente storico che si può avvicinare ai roboanti proclami di guerra degli incaricati, un grande politico del secolo scorso affrontò una contingenza simile con rapida mossa strategica: licenziandoli tutti! Ma quello era Ronald Reagan contro i controllori di volo, mica Renzi alle prese con la spina dorsale delle Agenzie Fiscali | |
Da: amateci | 06/07/2015 23:38:48 |
Deve essere riordinata l'istituzione a.e. in certi casi sono state effettuate nomine senza procedura: deve essere data ai giovani la possibilità di partecipare...è uno step non indispensabile ma utile....poi abbiamo capi team che occupano tale posizione da un decennio...penso sia giusto farsi da parte credo che dopo un biennio si debba fare una turnazione non come è stato fino ad ora che il capo team occupa la posizione fino a che non arriva il suo momendo che oramai non arriverà più dopo 10 anni | |
Da: Mattanzacena | 07/07/2015 07:30:11 |
Contromossa degli ex incaricati quantomeno per ottenere delle super super pos, rinunciare alle deleghe di funzioni, l'effetto sarà di panico e solo dopo appena cinque secondi si avranno nuove deleghe verso altrettanti funzionari. | |
Da: orpo semplice detto il trombatore | 07/07/2015 07:56:59 |
Con le nuove deleghe i dir. Prov. rischiano l'art 28 st. Lav.? | |
Da: X Leo | 07/07/2015 08:33:40 |
La parte migliore e sana dell'agenzia è con te. | |
Da: .cogito ergo sum | 07/07/2015 08:37:58 |
io la citazione per ingiusto arricchimento lo notificherei ai decaduti che in questi 15 anni si sono fottuti almeno 90.000 euro l'anno privi di giusta causa per la nomina ricevuta senza interpello e senza motivo alcuno di preferenza rispetto agli altri | |
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Da: Giusto cosI | 07/07/2015 08:50:18 |
Sarete la spina dorsale dell'Agenzia 0.2 , credo che cercheranno persone come voi che saranno sicuramente in grado di attirare capitali dall'estero, renderanno le imprese italiane più competitive grazie ai pochi controlli e di bassa qualità che si faranno. W l'Agenzia 0.2 | |
Da: pa.. | 07/07/2015 09:00:59 |
ma hanno nominato per 15 anni senza interpello? e poi 15 anni senza fare un concorso regolare? kazzenger | |
Da: per Leo e soci | 07/07/2015 09:02:55 |
Faremo la fine della Grecia ... prima della fine del 2016. Zanetti sarà il Varoufakis della situazione ... dovrà imparare ad andare in moto però! | |
Da: trasparenza 2.0 | 07/07/2015 09:10:59 |
Ovviamente gli interpelli gli hanno fatti, hanno definito i requisiti, hanno confrontato i curriculum e le esperienze pregresse, ecc. L'unico errore è stato non pubblicare tutto questo. Ma non è mai troppo tardi. Pubblicherei tutto ... poi vediamo. | |
Da: mattanzacena | 07/07/2015 09:34:12 |
azz "gli hanno fatti"? se farebbimo la fine della Grecia andremmimo tutti a zappare la terra, incaricati e non... | |
Da: trasparenza 2.0 | 07/07/2015 10:12:44 |
e se facessimo una bella mattanza non avrebbimo spara cazzimi al massimo della legalità | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:15:58 |
Si assume in sintesi, anche mediante richiami alla giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 205 del 2004), che nel concorso pubblico va riconosciuta �«la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione�». | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:16:48 |
La forma concorsuale esige - secondo il rimettente - che non siano introdotte arbitrarie ed irragionevoli restrizioni nell'ambito dei soggetti legittimati alla partecipazione, ed in particolare che, pur non essendo preclusa la previsione per legge di condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate all'interno di un'amministrazione, non sia dato luogo, salvo circostanze eccezionali, a riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno, né a scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate verifiche attitudinali. | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:17:46 |
L il giudice rimettente assume che l'elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe un vulnus al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione, sotto questo profilo, degli artt. 3 e 97 Cost.: infatti, rappresentando il concorso la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, esso costituisce un meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione e, dunque, attuativo del principio del buon andamento. | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:18:52 |
In terzo luogo, è prospettata una violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., in relazione ai principi di legalità , imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, poiché, permettendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la norma censurata consentirebbe la preposizione ad organi amministrativi di soggetti privi dei requisiti necessari, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in una amministrazione competente, imparziale ed efficiente. | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:19:37 |
In terzo luogo, è prospettata una violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., in relazione ai principi di legalità , imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, poiché, permettendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la norma censurata consentirebbe la preposizione ad organi amministrativi di soggetti privi dei requisiti necessari, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in una amministrazione competente, imparziale ed efficiente. | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:31:48 |
Il rimettente prospetta, infine, una violazione degli artt. 3 e 51 Cost., poiché l'accesso a funzioni dirigenziali sarebbe consentito, in deroga al principio di uguaglianza, pur nell'assenza dei requisiti stabiliti dalla legge (e, in particolare, dall'art. 19 del citato d.lgs. n. 165 del 2011). | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:32:06 |
La questione va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuato dall'ordinanza di rimessione, dato che non possono essere prese in considerazione le censure svolte dalla parte del giudizio principale, con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 211 e n. 198 del 2014, n. 275 del 2013, n. 310, n. 227 e n. 50 del 2010). | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:35:03 |
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44; 2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15; 3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). | |
Da: Leo | 07/07/2015 11:35:10 |
In definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010). | |
Da: il locupletatore | 07/07/2015 12:35:04 |
Vorrei ricordare al salfi l esistenza del comma 1 bis dell art 17 d.lgs 165/2001 il quale prevede la delega etc etc(leggetevelo)...non si applica in ogni cado l art 2013 codice civile. | |
Da: brunettino | 07/07/2015 12:41:31 |
X leuccio La mia proposta per risparmiare. Licenziare quasi tutto il personale dell'aereo che si occupa di controllo e contenzioso. Mantenere solo gli Uff. Territoriali prevedendo una valuzione sui servizi prestati. In caso di valutazione negativa licenziamento in tronco del dirigente e del 25% del personale. | |
Da: brunettino | 07/07/2015 12:42:34 |
X leuccio La mia proposta per risparmiare. Licenziare quasi tutto il personale dell'ae che si occupa di controllo e contenzioso. Mantenere solo gli Uff. Territoriali prevedendo una valuzione sui servizi prestati. In caso di valutazione negativa licenziamento in tronco del dirigente e del 25% del personale. | |
Da: mansionario | 07/07/2015 13:14:38 |
Ma siamo realmente sicuri che non sia in contrasto con l'art. 3 cost. la previsione del tu pi che dispone non si applichi al pi privatizzato l'art. 13 st. Lav. ? Lo chiediamo al giudice delle leggi o alla Corte di Giustizia? | |
Da: Marejonio | 07/07/2015 13:50:51 |
Per trasparenza 2.0 delle 9.10.59 Rileggiti il post e scopri gli errori Scrivi in una maniera vergognosa! | |
Da: trasparenza 2.0 | 07/07/2015 13:56:44 |
anche tu fai parte "dell'aereo" che si occupa di controllo e contenzioso? Allora perché scrivere bene per non dire nulla, meglio scrivere con degli errori per dar modo a gente come te di fare bella figura anziché affrontare i contenuti. | |
Da: mattanzacena | 07/07/2015 14:15:24 |
Trasparenza 2.0 se fossi incaricato ti delegherei, se fossi dirigente non ci crederei e se fossi poeta... | |
Da: machissenefrega | 07/07/2015 14:37:42 |
io mi chiedo solo se i nuovi direttori ad interim, che hanno delegato le funzioni, hanno poi "le facoltà " di delegare. Ad esempio, come la mettiamo con i ruoli tecnici? | |
Da: trasparenza 2.0 | 07/07/2015 15:07:25 |
su questo è preferibile una risposta da parte di mattanza o mar jonio, che scrivono in maniera chiara ed esaustiva e possono illuminarci e deliziarci con il loro dolce stil novo, il loro poetare ricercato e aulico, le espressioni raffinate e nobili del loro pensiero, una profondità e lucidità nell'affrontare gli argomenti, con una rara capacità nell'andare alla radice dei problemi, con una lucidità rara nell'affrontare le questioni, dotati di conoscenze e competenze fuori del comune, con doti incontestabili nel saper cogliere ciò che essenziale, mettere in evidenza sfumature che sfuggono ai più, incarnando il nuovo modo di comunicare ... forse sono le nuove e più avanzate forme di comunicazione di cui parla lo schema di decreto legislativo che ha partorito il governo dopo appena quattro mesi e attualmente all'esame della Commissione. | |
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