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Concorso pubblico per 320 VICE ISPETTORI della Polizia di Stato
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Da: Co-co84 13/10/2016 18:18:29
Altra boiata che ho sentito affermare ieri è che la strage si configura solo quando viene causata la morte di una o più persone. FALSISSIMO, perchè possa dirsi integrato il reato di strage non è necessario che sia cagionata la morte di alcuno. Proprio per lo stesso motivo della consumazione anticipata, è sufficiente che si ponga in essere una condotta idonea a porre in pericolo l'incolumità pubblica.
Altrimenti che reato di pericolo è!

Da: Gianni70Stradale  13/10/2016 18:23:00
Ispettore Catiponda, infatti è la prima cosa che ho postato ieri perché ho subito immaginato che in tanti sarebbero stati "ingannati" dalla richiesta di dissertare sul 56.

Da: Ispettore Catiponda 13/10/2016 18:25:00
Esatto Gianni, questo è stato un bel trabocchetto che ha tratto in inganno molta gente.
Certo è che, a mio personalissimo avviso, questa traccia richiedeva qualcosa di più di un semplice diploma.

Da: Gianni70Stradale  13/10/2016 18:28:58
Sin dall'inizio vi avevo avvisato di non farvi ingannare dal fatto che in teorua era richiesto solo il diploma specificando che, benché non fosse necessario essere giunti a una laurea in ambito giuridico, era indispensabile una consolidata cultura giuridica...i una sfacciata botta di culo.

Da: minion 13/10/2016 18:49:40
mi sono astenuto dal commentare oltre perchè quello che ho letto non merita risposta. la sentenza che ha riportato switch non è pubblicata in nessun codice commentato degno di nota (cedam, nel diritto) semplicemente perchè non esiste, come non esiste che la sesta sezione penale si occupi di reati di questo tipo. ma lasciamo correre, ciascuno è libero di ciarlare come crede.

nello specifico, posto che collegare il tentativo e la strage non era cosa affatto facile neanche per uno che col diritto ci lavora, secondo me il punto di contatto non era tanto la non configurabilità del tentativo, che come sappiamo è una deviazione dal modello del fatto compiuto, quanto la struttura del reato in eventi che naturalisticamente possono anche non compiersi e che il sistema penale punisce in via preventiva, anticipando la punibilità ad un momento antecedente la verificazione del fatto. se si può avere reato solo in presenza di un fatto od un evento, qualora il fatto o l'evento non si verifichino come giustifico la punibilità in astratto? condanno il reo per il solo fatto di aver posto in essere atti idonei a mettere concretamente in pericolo un bene giuridico (l'incolumità pubblica) che è superiore a quello del favor libertatis.
ritengo che l'aspetto costituzionale della traccia sia stato ben centrato da molte poche persone, e ce n'era da disquisire sulla ponderazione dei beni giuridici in conflitto, soprattutto per spiegare l'enormità della pena rispetto ad un fatto non materialmente ed immediatamente lesivo ( come invece prescrive il principio di materialità del reato).

Da: parliamone 13/10/2016 19:26:40
scusate, ma l'offesa nel delitto tentato si realizza????

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Da: titti_999 13/10/2016 19:34:24
buonasera volevo un consiglio. Svolgendo il tema mi sono resa conto che ho centrato la traccia, però per un errore di distrazione invece di scrivere che nel reato di strage non è configurabile il tentativo ho scritto il contrario. Secondo voi questo è motivo di bocciatura oppure ho qualche possibilità di passarlo con la sufficienza?grazie

Da: Gianni70Stradale  13/10/2016 19:56:10
Se hai omesso un "non" per mera distrazione si evincerà dal resto del discorso.
Altrettanto facilmente si vedrà se non si è trattato di distrazione.

Da: vix1 13/10/2016 20:00:01
La penso esattamente come mimion. Molti hanno focalizzato l'attenzione sulla configurabilità del tentativo nella fattispecie di strage ma la traccia non chiedeva di esplicitarne il rapporto. Il collegamento tra le due fattispecie a mio avviso era da rivedere come dice minion a livello strutturale evidenziando l'elemento della "mancata o ineffittiva lesivitá del bene giuridico" il che comporta nei reati di pericolo un'anticipazione della soglia di punibilità...almeno a mio parere.
Ciò non vuol dire che questa soluzione sia migliore rispetto all'altra, ma ribadisco... la traccia a mio avviso lasciava spazio a collegamenti diversi tra le fattispecie.

Da: parliamone 13/10/2016 20:24:08
c'è qualcuno che può rispndere alla mia domanda? l'offesa nel tentativo si realizza? Io ho scritto che a differenza della strage (in cui si realizza l'offesa), nel tentativo no. Ho sbagliato?

Da: La_Ale13 13/10/2016 20:35:24
L offesa si realizza in entrambi i casi, per offesa non si intende la lesione del bene ma il fatto che questo sia stato messo in pericolo dalla condotta del soggetto attivo. io credo sia cosi, ma chiedi conferma a chi ne sa più di me

Da: Bon.  13/10/2016 21:12:32
Visto che ci kiappate piú di me secondo voi un delitto di strage senza morti puó essere compatibile con l ipotesi del recesso operoso?

Da: Calippo78 13/10/2016 21:23:30
Assolutamente no!

Da: parliamone 13/10/2016 21:51:55
grazie tante.. Io ho scritto che nel reato di strage c'è l'offesa, che consiste nella messa in pericolo dell'incolumità pubblica e quindi è un reato consumato. Mentre nel tentativo l'offesa non sussiste, perchè non cunsumato.

Da: severino88 13/10/2016 22:24:39
Io sono uno di quelli che ha cannato, dicendo che il tentativo è compatibile col delitto di strage.
Peccato, perché la trattazione dell'art. 56 l'ho fatta molto bene, quella dell'art. 422 abbastanza e ho anche affermato che il tentativo non è configurabile per i delitti di attentato. Peccato che ho ritenuto l'art. 422 non un delitto di attentato ma di pericolo è basta...
Un buon tema rovinato da un'unica frase.
Dio santo...

Da: parliamone 13/10/2016 23:48:40
eh si..ti capisco..anch'io avevo fatto un buon tema! solo che l'ultima frase finale, in cui ho aggiunto che nel delitto tentato non si realizza l'offesa, mi ha rovinato tutto :/

Da: parliamone 14/10/2016 00:59:13
eh si..ti capisco..anch'io avevo fatto un buon tema! solo che l'ultima frase finale, in cui ho aggiunto che nel delitto tentato non si realizza l'offesa, mi ha rovinato tutto :/

Da: angela25 14/10/2016 01:14:43
Ragazzi.. Io non ho riportato la traccia sulla bella copia... È motivo di esclusione? ..

Da: angela25 14/10/2016 01:19:09
Si realizza.
Nullum crimen nulla poena sine iniuria..
Non si può muovere un rimprovero senza un minino di offesa..
Il tentativo è il paradigma dei reati di pericolo concreto

Da: minion 14/10/2016 07:25:08
Angela, il codice penale tipizza solo il principio di materialità ( nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato). L'art. 56 estende la punibilità a fatti che non sono tipici, ma che lo posso essere potenzialmente, mettendo in pericolo il bene protetto. Diciamo che tipizza un antefatto( o anche un fatto compiuto ma non tipico)  dotato di certi requisiti di materialità e offensività potenziale

Da: Vale 007  14/10/2016 09:32:42
Per un misero sei cosa si doveva scrivere? Alla fine la sufficienza si raggiunge se almeno hai conoscenza ..senza elaborazione...Io ho parlato del delitto tentato, desistenza e recesso, trattamento sanzionatorio, funzione giuridica le tre teorie della dottrina, applicazione del delitto tentato ai reati di condotta, agli omissivi impropri e nel concorso di persone e la non applicabilità al delitto di strage. Della strage però ho solo detto il titolo di cui fa parte soggetto attivo e passivo, condotta, consumazione del reato ed elemento soggettivo.. Spiegando poco il fatto che non s ha il tentativo perché è un reato che si configura nel pericolo e che nel momento in cui muoiono persone è già un reato consumato

Da: Calippo78 14/10/2016 09:34:08
Ragazzi io capisco che ognuno voglia dire la sua...però leggere certe cose mi fa ben sperare circa la sufficienza del mio elaborato 😂😂😂

Da: Vale 007  14/10/2016 10:04:31
Calippo78 ti riferisci a me ?

Da: speed triple  14/10/2016 10:14:04
Il tema non era facile neanche per chi lavora con il diritto e ha fatto uno studio approfondito. Il collegamento c'è sempre nella traccia tra le due tematiche.
Una dottrina minoritaria ammette la configurabilità del tentativo. Glie l'ho accennata, pur se nella trattazione ho descritto quella maggioritaria della non ammissibilità nel delitto di strage.
Il delitto in questione ho dovuto ricostruirlo li non avendolo mai approfondito. Reato di pericolo concreto, a consumazione anticipata, differenza con pericolo astratto e presunto, elementi costitutivi, etc
Per i ragazzi che chiedevano, non credo che la sufficienza venga preclusa da una frase sbagliata o da un errore di distrazione. Dubito che siano in pochi che nella fretta abbiamo cannato qualcosa... Qui sta nella buona fede di chi corregge. Poi ovviamente dipende dal tipo di errore

Da: Alter ego  14/10/2016 10:16:32
Io ho parlato di differenza tra delitto consumato e delitto tentato, tentativo compiuto e tentativo incompiuto e qui collegamento a desistenza e recesso attivo, cosa si intende per atti nel 56, idoneità non come efficienza causale dell'atto rispetto allo scopo bensì come giudizio postumo a base parziale o totale (Fiandanca), grado di sufficienza idoneità, non equivocità o univocità, inidoneità atto che porta a reato impossibile, diversità di bene giuridico tra 422 (incolumità pubblica come bene collettivo o dei cittadini) e 285 (personalità interna stato), dolo specifico (.. al fine di uccidere), reato di pericolo e qui focus su pericolo concreto o presunto, differenze e similitudini rispetto al 56, configurabilità del 422 anche se non viene ucciso nessuno (ad es. Tizio colloca bomba in pubblica piazza, la fa brillare ma in quel momento non è presente nessuno vd. ultimo comma 422).

Da: angela25 14/10/2016 10:29:07
Esatto.. L'offesa può presentarsi come nocumento (lesione)o potenziale nocumento ( pericolo).

Da: alex 71 14/10/2016 10:36:52
Buon giorno ragazzi,
nemmeno finito il concorso e già leggo discussioni in merito al tema? Rilassatevi un pochino.
Ormai ciò che è stato è stato. Ognuno di noi sà cosa realmente ha scritto e COME l'ha scritto al di là del fatto che molti, qua, fanno i professori del diritto.
Aggiungo un'ultima cosa (spero che chi ha tali intenzioni si legga bene questa frase che sto per scrivere e se la tenga bene a mente): il clima di terrore ormai, come è accaduto nella fase preselettiva, non funziona in più. Al tema si sono avute dal 90% al 95% delle presenze e questa tendenza aumenterà sino ad arrivare agli orali.
Quindi al di là di dimostrare quanto siamo stati bravi, e quanto ancora "ne sappiamo", confrontiamoci su temi più costruttivi tipo prove fisiche e orali.... il tema ormai è andato......

Da: Alter ego  14/10/2016 10:40:21
Cosa vuoi confrontarti alex se non sappiamo neanche di essere passati...! Questi discorsi potremo farli eventualmente se passeremo lo scritto fine.

Da: angela25 14/10/2016 10:40:39
Esatto.. L'offesa può presentarsi come nocumento (lesione)o potenziale nocumento ( pericolo).

Da: alex 71 14/10/2016 10:55:16
@ Alter ego, e tu dimmi che senso ha ora citare dottrine varie su un qualcosa che abbiamo già fatto e che non abbiamo eventualmente la possibilità di correggere?

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