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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: Sanatoria dei dirigenti scolastici decider la C23/06/2017 23:08:04
di  Dino Caudullo  - Giovedì, 22 Giugno 2017 -, pubblicato su La Tecnica della Scuola
Si è avuta una clamorosa svolta nell'ennesimo filone di contenzioso riguardante il concorso per dirigente scolastico, in merito alla procedura di "sanatoria" introdotta nelle legge sulla "Buona scuola".
La legge 107/2015 aveva infatti previsto una procedura riservata rivolta ad alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali del 2004, 2006 e 2011, al fine di sanare la loro posizione, in seguito alla miriade di contenziosi avviati nel corso degli anni che avevano portato, tra l'altro, alla rinnovazione della procedura svolta in Sicilia nel 2004.
In particolare, la legge 107/2015 aveva previsto che potessero partecipare al corso intensivo di formazione, due categorie di soggetti: relativamente al concorso del 2011, coloro i quali fossero risultati " vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie" ovvero avessero "superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale" e, relativamente ai concorsi del 2004 e del 2006, coloro i quali avessero "avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio" ovvero non avessero avuto, alla data di entrata in vigore della legge 107 "alcuna sentenza definitiva".
Un gruppo di candidati che avevano partecipato al concorso del 2011 e che, non essendo risultati vincitori, avevano impugnato gli atti della relativa procedura, hanno quindi proposto ricorso al Tar Lazio avverso il D.M. 499/2015 che aveva indetto la procedura straordinaria prevista dalla legge 107, laddove non li contemplava tra le categorie di soggetti che potevano parteciparvi.
In seguito al rigetto del ricorso in primo grado, in esito all'udienza di merito del giudizio d'appello, in data 21 giugno il Consiglio di Stato ha depositato un'ordinanza, la n.3008/2017, con cui ha disposto la sospensione del giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale.
In particolare, condividendo le tesi difensive dei ricorrenti, assistiti dal Prof. Avv. Salvatore Mazza, i Giudici di Palazzo Spada, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente a dette disposizioni della legge 107/2015, sotto due differenti profili.
In via principale, sono stati sollevati dubbi di costituzionalità sull'art. 1 commi da 87 a 90 della l. 107/2015, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione in ruolo riservata.
Sul punto, l'ordinanza di rimessione ha rilevato che, nel caso di specie, essendo in presenza di una cd "legge provvedimento", che incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto, la stessa risulterebbe in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto limita in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno e non risponde a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico".
La procedura riservata risulterebbe infatti istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla, visto che riguarda anzitutto i soggetti che abbiano superato le prove del concorso 2011, cosa che non garantisce la loro particolare professionalità attuale, nonché i soggetti che abbiano in corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006, e ciò dipende da circostanze casuali, che nulla hanno a che vedere con la professionalità dell'aspirante.
Non si rinvengono poi, secondo il Consiglio di Stato, particolari "esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente", dato che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie.
La procedura parrebbe poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire, in quanto assolutamente blanda rispetto alla procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, particolarmente articolata e selettiva.
Verrebbe altresì violato anche principio del diritto ad un equo processo, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto il legislatore nazionale è intervenuto adottando una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico.
In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità anche sotto altro profilo.
In particolare, qualora la procedura riservata dovesse essere ritenuta conforme ai parametri costituzionali, la stessa dovrebbe comunque ritenersi in contrasto con la Costituzione, per violazione dell'art. 3, sussistendo una disparità di trattamento fra i concorrenti del 2011 e quelli dei concorsi del 2004 e 2006.
Invero, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004 e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, mentre i soggetti i quali hanno partecipato al concorso 2011 possono accedere alla procedura in questione, solo se abbiano superato le relative prove.
Secondo il Consiglio di Stato le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, se si ritenessero valide, sarebbero però identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca più o meno lontana nel tempo dell'altra.
A questo punto la parola passa alla Corte Costituzionale e, in base alla sua decisione, potrebbero presentarsi scenari del tutto differenti.
Nel caso di accoglimento della prima questione di costituzionalità, la procedura riservata verrebbe dichiarata del tutto incostituzionale, con la conseguente inevitabile pronuncia di annullamento della stessa da parte del Consiglio di Stato; nel caso di accoglimento della questione subordinata di costituzionalità, verrebbe di contro aperta la possibilità di partecipazione alla procedura riservata in favore dei soggetti che hanno partecipato al concorso 2011 e che abbiano avviato un contenzioso avverso detta procedura, anche se, a suo tempo non erano risultati né vincitori, né idonei.

Da: Odg... 23/06/2017 23:13:38
Ma che dite, il cervello col caldo si squaglia!
È finita! Vi hanno solo rimandato la botta.
I giochi ormai si sono chiudi da tempo e fra qualche anno si chiuderà definiyivente anche il vostro...

Da: La dirigente sterile23/06/2017 23:37:54
Gentili signori,
lo capite o no che nel prossimo bando farò inserire una clausola di salvaguardia per le dirigenti sterili?
Ma vi pare possibile che una donna fecondata possa dirigere una scuola dopo avere lavato le mutandine al proprio figlio cagone, tolto pannoloni grondanti di urina a un neonato piscione, accompagnato a una partita di basket un figlio rompipalle?
Senz'altro no. Una dirigente fecondata non ha la vis creativa e l'esprit vulcanico di una dirigente sterile.
E' per questo motivo che fonderò il SDS/ASI "Sindacato Dirigenti Sterili / anche senza incaprettamento". Il nostro motto sarà: "Non una di meno". Ogni dirigente sterile stia, di grazia, in ogni posto di comando. Non una di meno.

Da: Qualcuno 24/06/2017 00:24:32
Io sono DS

Da: Del noto concorso24/06/2017 06:56:22
"correggent'e e prove" e si vede.

Da: Qualcuno 24/06/2017 10:05:39
Sese

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Da: ..............24/06/2017 10:17:48
@ Prrrrrrrrrrr !

In riferimento all'ordinanza del CdS 3011/2017 di rimessione alla CC degli atti per limiti di costituzionalità, chiedo, svolgendo la seguente analisi:
1) se la CC dichiarasse, in via principale, l'incostituzionalità dell'art. 1, commi da 88 a 90 della l. 107/2015, la conseguente ricaduta sarebbe quella che non si potrebbero piu' riproporre corsi intensivi di 80 ore per selezionare quei soggetti di cui ai predetti commi;
2) a quel punto, la subordinata, su cui la CC dovrebbe esprimersi non avrebbe piu' ragion d'essere e i pendenti 2011 non potrebbero piu' sperare di partecipare ai predetti corsi nemmeno se successivamente e per altra via i relativi giudizi della giustizia amministrativa accogliessero i loro ricorsi pendenti;
3) se, invece, la CC in via principale dichiarasse legittima la procedura prevista dalla l. 107/2015, si dovrebbe pronunciare sulla subordinata e solo in tal caso si aprirebbero gli spazi per  corso intensivo anche per i ricorrenti pendenti del 2011.
Se la CC dichiarasse illegittima in via principale l'intera procedura, peraltro, i già sanati rimarrebbero al proprio posto senza rischiare nulla e senza bisogno di ricorrere a strumenti legislativi per confermarne l'assunzione in quanto nel periodo in cui loro hanno frequentato il corso intensivo la legge era pienamente vigente e le sue disposizioni producevano effetti legittimi.
Per i pendenti 2011 l'unica possibilità rimarrebbe solo quella di cui al punto 3 poichè se la CC dichiarasse la illegittimità della norma, secondo questo ragionamento potrebbero abbandonare ipotesi di corsi intensivi.
Vorrei conoscere il tuo parere in merito a cio', se possibile. Grazie

Da: @..................24/06/2017 10:51:56
La CC non avrà bisogno di pronunciarsi e tu questa le lanose gote.

Da: L''aspetto pi interessante dell''ordinanza CdS24/06/2017 10:55:16
N. 3008/2017 è riportato al punto 22, laddove si mette effettivamente il dito nella piaga, dal momento che si evidenzia il dato che il potere legislativo non avrebbe potuto e dovuto interferire con quello giudiziario, è il seguente. Questa è la questione fondamentale che consentirebbe ai ricorrenti, laddove non ci fosse una pronuncia favorevole sull'incostituzionalità della norma, di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con buone probabilità di vittoria.

22. Il Collegio dubita altresì della conformità
del comma 8 lettera b) all'art. 6 paragrafo 1
della Convenzione europea dei diritti
dell'Uomo, che prevede il diritto ad un equo
processo, ed assume rango costituzionale nel
nostro ordinamento ai sensi dell'art. 117
Cost così come ritenuto da codesta Corte a
partire dalle note sentenze 24 ottobre 2007
nn.347 e 348.
La giurisprudenza della Corte europea ha
infatti chiarito - per tutte le decisioni 28
ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7 giugno
2001 Agrati, che sussiste la violazione del
diritto ad un equo processo sancito dalla
norma citata, laddove il legislatore nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto
interpretativo diretta ad influire su di un
procedimento giurisdizionale in corso, senza
che detto intervento normativo sia sorretto
da motivi imperativi di interesse pubblico.
23. In tali termini, il comma 88 lettera b)
della normativa in esame, come si è visto,
consente a coloro i quali abbiano in corso
un contenzioso non ancora definito relativo
ai concorsi 2004 e 2006 di partecipare per
ciò solo alla procedura selettiva riservata in
esame.
In tal modo, attribuisce loro la possibilità di
conseguire il bene della vita cui aspirano nel
giudizio in corso con modalità più agevoli di
quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del
giudizio stesso, interferendo così con l'esito
relativo.
Si rinvia a quanto già detto sulla procedura
in generale per evidenziare che ciò accade
senza alcun particolare motivo di interesse
pubblico.

Da: @L''''aspetto pi interessante dell''''ordinanza CdS24/06/2017 11:58:30
Ma è giusto che il potere giudiziaria ci metta 10 anni e più per prendere una decisione? Mi sembra illogico da questo punto di vista il ragionamento espresso dal CdS.

Da: @ Laspetto pi interessante dellordinanza24/06/2017 12:00:51
E' molto interessante in quanto il CdS sconfessa la stessa giustizia amministrativa e le storture che la caratterizzano.

Da: Bisogna comprendere24/06/2017 12:33:59
esattamente la condotta giudiziaria tenuta dalle parti. E' notorio che i ricorsi relativi al bando del 2004, che adducevano sempre  motivazioni più o meno similari, se fossero arrivati in aula, avrebbero seguito la stessa sorte dei precedenti, che erano stati tutti respinti. Bastava dunque evitare che si giungesse all'udienza di discussione, utilizzando tutti gli strumenti giuridici possibili, e approfittare del termine di perenzione che, per le procedure nate prima del 2010, era fissato in due anni, restando nel frattempo in attesa di un provvedimento legislativo a sanatoria, che intanto si sollecitava continuamente. A riprova il dato , riscontrabile e documentabile, che alcuni di coloro che fruirono delle disposizioni del comma 88, all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015, in occasione della ricognizione effettuata dall'ufficio competente, risultavano avere un ricorso perento e, ma solo per una parte di essi, veniva evidenziata l'esistenza d'un'opposizione pendente avverso il decreto di perenzione, vale a dire che non ci si era attivati, per oltre due anni, per chiedere la fissazione dell'udienza di discussione ma che poi una volta che il ricorso era stato dichiarato perento ci si era attivati per opporsi al decreto di perenzione. Si comprende bene che si tratta di un escamotage giuridico teso da un lato a non far arrivare il ricorso in aula e dall'altro ad allungare i tempi della decisione in attesa del salvifico intervento legislativo. Per altri, anch'essi beneficiari del comma 88, dopo che il Consiglio di Stato aveva emesso una sentenza sfavorevole al ricorrente, dunque definitiva, prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015,  sempre all'atto della ricognizione risultò un'opposizione pendente a seguito di ricorso per revocazione, ma intanto la sentenza definitiva c'era e ciò non pertanto fu ammessa la partecipazione al corso intensivo, alla prova e alla nomina a dirigente. Credo che queste situazioni, insieme ad altre che potranno emergere, portate dinanzi a una corte di giustizia, siano più che sufficienti per contribuire a ricostruire l'intera storia e quindi assumere i provvedimenti conseguenziali.

Da: @odg24/06/2017 14:31:25
Davanti a te bisogna tenersi strette le palle.

Da: Prrrrrrrrrrrr !24/06/2017 15:07:56
Quindi se la CC dichiarasse incostituzionale il concorso burletta questo comunque sarebbe ritenuto valido perchè fatto prima della dichiarazione di incostituzionalità ? Se è vero la situazione dei 2011 sarebbe grave , comunque ne parlano qui :

https://www.diritto.it/materiali/costituzionale/ludovici.html

ma è una pappardella chilometrica e non ho voglia di studiarmela .

Bisognerà vedere se la CC vuole lasciar fuori i 2011 e dentro i bacucchi 2004 , e mi pare strano : o tutti dentro o tutti fuori . Se i bacucchi non sono calcioinculabili perchè tenere fuori i 2011 ?

Se l'incostituzionalità del concorso burletta danneggiasse i DS entrati con pernacchia accademica allora si aprirebbe la possibilità di un accordo fra gli avvocati e i politici : i politici potrebbero fare un ulteriore concorso burletta anche per i 2011 , condizionato al ritiro dei ricorsi . Vedremo .

Da: Proposta indecente 24/06/2017 17:26:18
Ma che paese diventerebbe quello che accettasse quello che suona come un vero e proprio ricatto dove la posta in gioco sono posti da dirigente pubblico che, per norma costituzionale,vanno assegnati per concorso e non certo con leggi e leggine ad usum delphini. Si faccia piazza pulita di siffatti personaggi mandandoli tutti a casa a partire dai falsi pendenti del 2004/2006. Il comma 88 è palesemente incostituzionale e tale incostituzionalità va sancita una volta e per sempre. Non può e non deve essere barattata con il ritiro di un ricorso col risultato di favorire altri che non hanno alcun diritto dal momento che sono stati tutti indistintamente bocciati nelle prove concorsuali. In caso contrario si darebbe un colpo ferale non solo alla giustizia ma alla moralità pubblica.

Da: @proposta 24/06/2017 17:29:54
Retrocedi demona, stonza!

Da: I pendenti non scrivono24/06/2017 17:37:18
Qua e sopratutto non scrivono stupidagini.

Da: I pendenti non scrivono24/06/2017 17:41:16
stupidaggini

Da: Il Dirigente impotente24/06/2017 18:22:12
Cara collega sterile,
per dirigere la scuola mi sono diventati quadrati.
Causa le molteplici quotidiane rotture degli stessi l'esito è stato l'impotenza.
Ora trasferisco la libido su ogni pratica burocratica e non ce più nulla che mi turbi davvero.
Comprenderai allora che per ragioni di parità di genere fonderò il Sindacato DIMP (Dirigenti Impotenti)
Che ne dici per abbattere i costi potremmo anche usare un'unica sede?

Da: Il Dirigente impotente24/06/2017 18:23:54
Causa l'assenza della mia segretaria isterica ho scritto di fretta...mi correggo il ce in c'è.

Da: @il dirigente 24/06/2017 18:37:06
Volevi dire della tua segretaria frigida vero?

Da: @proposta 24/06/2017 19:25:56
Ma di quale ricatto parli? Non ti vergogni di scrivere certe cose magari solo perché non godresti dell'eventuale corso? Davanti a te non si può far altro che tenersela stretta.

Da: @propost indecente 24/06/2017 19:49:35
Hai ragione su tutto. Credo la CC metta fine a questo scempio incredibile. Dirà basta a leggi ad hoc.mi dispiace per i pendenti appesi

Da: Uno del 2004 24/06/2017 20:13:51
Cazzo,
ma non capite che di tutta questa lamentela non se ne farà niente?
Tutto è' proteso ad allungare i tempi... ed entraaaareee  pian pianino nell'OBLIO.

Fine!
👏👏👏👏👏

Da: Il concorso, al momento,24/06/2017 20:17:51
nonostante la ferma e determinata volontà politica. non è bandibile.

Da: @@@propost indecente24/06/2017 21:03:18
Ce ne faremo una ragione, voi piuttosto, vista la vostra sicurezza sul nostro fallimento perchè, invece di perdere tempo qui, non vi mettete a studiare per il nuovo concorso? Sulla base di quello che dite è imminente, giusto? E allora perchè venire qui a contare le piattole ai pendenti quando sarebbe necessario togliere le zecche che avete addosso??

Da: Prrrrrrrrrrrr !24/06/2017 21:45:31
Imminente ? Super PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!

Da: @alwnd24/06/2017 22:26:32
C'e chi rosica e chi festeggia

Da: La dirigente sterile24/06/2017 23:51:59
Cari amici, sono furente per l'improvvida proposta di far coabitare negli stessi locali due sindacati distinti.
Questo, oltre a essere immorale, è dubbio sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Quindi a nome del sindacato SDS/ASI "Sindacato dirigenti sterili / anche senza incaprettamento" chiedo al promotore della proposta che, di grazia, si dimetta.
D'altrone noi viviamo in un paese cattolico e quindi, di grazia, occorre essere coerenti.

Da: L''hanno di prova25/06/2017 07:10:14
l'anno di prova.

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