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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: tempi in....certi22/06/2017 21:24:01
circa 2 anni per il CdS e ora per la CC quanti anni? Fossi in voi, invece di fare previsioni su chi esce e chi entra, mi chiederei proprio questo.

Da: Finalmente un poco di giustizia 22/06/2017 21:25:00
Grazie alla Corte costituzionale i pendenti del 2004, a partire dai farlocchi, saranno mandati a casa. Un paese civile che rispetta le leggi costituzionali non poteva e non doveva consentire mai che persone bocciate a un concorso per dirigente pubblico diventassero poi tali con un corso e un esame burletta superato da tutti ( ad eccezione del caso Sicilia ). Ciò non toglie che non appena a breve saranno disponibili anche i documenti a suo tempo prodotti dai farlocchi del 2004, la Magistratura penale non proceda per i reati che potrebbero risultare dall'esame di tali documenti. L'ho sempre sostenuto che alla fine la Giustizia avrebbe trionfato e così sarà. Se tutto va bene, i pendenti del 2004 torneranno al ruolo che a loro spetta: quello d'insegnante.

Da: Xodg22/06/2017 21:45:26
I vice non avranno nulla, almeno non quello che sperano, al massimo avranno, limitatamente al prox anno scolastico, l'esonero totale, ma solo nelle scuole che siano in reggenza. Relativamente alle reali competenze dei vice preferisco astenermi, ma, se dovessi basarmi su quello che sa la mia di vice, potrei affermare senza problemi che non sanno molto, anzi in una cosa sono esperti nel leccare i piedi, arte nella quale sono imbattibili. E' lì solo perchè raccomandata, ma dipendesse da me non la vorrei nemmeno come bidella, non me ne vogliano i cari collaboratori scolastici che stimo, anche perchè cambierei volentieri il mio ruolo con il loro, considerato che sostanzialmente non fanno granchè, anzi una cosa la fanno tanto: parlare, parlare e ancora parlare.

Da: Ma lo sapevate22/06/2017 22:36:33
Che la Corte Costituzionale ci mette dai 3 ai 4 anni per sentenziare????

Da: Norma incostituzionale per le pendenze del 200422/06/2017 23:20:15
...Di contro, la procedura in esame appare maggiormente ispirata all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che come si è detto non vale a legittimarla.
La procedura in esame appare poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire.
Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione della professionalità del dirigente nei termini richiesti dalla Corte.

dal link https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Pubblicaistruzione/Dirigentiscolastici/Cons.St.ord.sez.VI-21giugno2017n.3008/index.html

Alla Corte costituzionale la procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ex art. 1, commi 87-90, l. n. 107 del 2015

Cons. St., ord., sez. VI - 21 giugno 2017, n. 3008

Pubblica istruzione - Dirigenti scolastici - Immissione ruoli - Riservata ex art. 1, comma 88, lett. a) e b), l. n. 107 del 2015 - Violazione artt. artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza


          E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87 - 90, l. 13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del comma 88 citato, lett. a) e b), ai soli soggetti i quali risultino essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero i quali abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011, nonché ai soggetti i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il d.m. 3 ottobre 2006; per il caso di ritenuta infondatezza della questione di cui sopra, è rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, l. n.107 del 2015, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti previsti dalla norma in questione anche a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011 (1).



(1) Di identico contenuto le ordd. 21 giugno 2017, n. 3009 - 3011

Ha chiarito la Sezione che le norme di legge appena descritte rientrano nella categoria delle c.d. leggi provvedimento, ovvero di quelle leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto.  Destinatari delle norme in questione sono solamente quei soggetti, i quali hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate, con gli esiti di cui si è detto, persone che, in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale sentenza n. 275 del 2013), le leggi provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione, la quale non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono però sottostare "ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio".

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio dubita della conformità delle norme in esame al disposto degli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost..

E' noto che la giurisprudenza di codesta Corte costotuzionale (24 giugno 2010, n. 225 e 13 novembre 2009, n. 293) interpreta il requisito del "pubblico concorso" di cui all'art. 97, comma 4, Cost. nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima. In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini. In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire. Ne consegue che è costituzionalmente illegittima la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza della Corte (sentenza 13 novembre 2009, n.293) ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni "rigorose e limitate" subordinate a due requisiti. In primo luogo, esse devono rispondere ad una "specifica necessità funzionale" dell'amministrazione, ovvero a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico". Un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione (sentenza n. 195 del 2010), e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data. In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto. Con particolare riguardo all'assunzione di dirigenti, rilevante rispetto al caso di specie, che concerne dirigenti scolastici, è stato poi ritenuto che devono essere previste "procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori", e che in tal senso non basterebbe un generico rinvio al "particolare successo" con il quale l'aspirante avesse svolto un precedente incarico (Corte cost. 9 novembre 2006, n. 363).

La Sezione ha ritenuto che nel caso sottoposto al proprio esame i parametri appena delineati non appaiono rispettati. La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perché come si è detto è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla. Non si rinvengono inoltre, contrariamente a quanto indicato dal testo di legge, particolari "esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente", atteso che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa è in generale fisiologico nel sistema e come tale non postula la necessità di interventi correttivi del legislatore.

Di contro, la procedura in esame appare maggiormente ispirata all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che come si è detto non vale a legittimarla.

La procedura in esame appare poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire.

Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione della professionalità del dirigente nei termini richiesti dalla Corte.

La Sezione ha infine dubitato anche della conformità del comma 8, lett. b), all'art. 6, par. 1, Cedu, che prevede il diritto ad un equo processo, ed assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 117 Cost. (Corte cost. 24 ottobre 2007 nn. 347 e 348).

Da: @norma 22/06/2017 23:44:52
E pensare che sarebbe bastato estendere al 2011 per risparmiarsi tutto questo ora son cazzi loro.

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Da: Prrrrrrrrrrrr !23/06/2017 00:53:39
Fino a ieri pensavo che il concorso sarebbe stato bandito nel 2020 , con grande fortuna non prima del 2019 . Ora mi devo ricredere : è chiaro che prima del 2013 non se ne parla . Ovviamente ci saranno i ministri che continueranno a parlare di concorso imminente , e qualche fessacchiotto (sempre di meno) che continuerà a crederci : per questi ultimi , sia pur in numero esiguo , il solito omaggio : pppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

Da: Prrrrrrrrrrrr !23/06/2017 00:55:39
2013 -----> 2013

Da: Prrrrrrrrrrrr !23/06/2017 00:56:54
2013 -------> 2023  (echeccavolo !!!) .

Da: Sj 23/06/2017 01:14:08
Ah ah. ....se prima avevano qualche possibilità, ora con la presunta incostotizionalita il corso per i pendenti diventa un miraggio

Da: Qualcuno 23/06/2017 01:22:58
Era meglio star zitti e diventare pendenti di professione.. Tra 10 anni corso LER pendenti 2011,e invece no ....

Che ridere non sanno manco leggeree ordinanze.non ce la faccio

Da: Qualcuno 23/06/2017 01:23:10
Era meglio star zitti e diventare pendenti di professione.. Tra 10 anni corso LER pendenti 2011,e invece no ....

Che ridere non sanno manco leggeree ordinanze.non ce la faccio

Da: docente aspirante23/06/2017 05:33:16
mi piacerebbe sapere il nome del politico che ha deciso di escludere dal corso concorso i ricorsisti del 2011 e ha messo la scuola italiana in questa situazione bloccando di fatto qualsiasi nuovo concorso.....
siamo proprio in buone mani...... buon senso zero.. dopotutto si trattava di numeri limitati che certamente non avrebbero coperto tutti i posti a ds che si libereranno

Da: io23/06/2017 06:46:31
@qualcuno.
Ma prima di ripetere sciocchezze a raffica, vai caro a leggere (sperando che capisci l'italiano) la moticazionidel CDS sulla incostituzionalità e cosa chiede di sistemare. È  richiesto in subordine (che è  lacosa più probabile vista la situazione ormai di fatto crea con i corsi già fatti) di Estenere i benefici ai ricorsisti 2011!!

Da: Non farci caso23/06/2017 06:56:30
è un ds del concorso meglio conosciuto col nome "correggent'e prove".

Da: La dirigente sterile23/06/2017 08:06:31
La dirigente sterile della Lombardia ha saputo della sentenza del Consiglio di Stato da una sua collega e ha sbottato: "Ora il mio avvocato rischia una richiesta danni".
Povera dirigente sterile quanto soffrirà! Speriamo che il dispiacere la renda feconda!

Da: Qualcuno 23/06/2017 09:15:28
Non chiede di sistemare nulla .Dice che la procedura non è idonea a reclutare che è incostituzionale. L' analfabeta sei tu .non sai leggere né scrivere perciò sei stato bocciato e cerchi scorciatoie. Ma non l' avrai!!

Da: Leggere bene please!!23/06/2017 09:41:05
Non parlate a vanvera e leggete bene, concentratevi.
1) Se la corte c. dichiara incostituzionale tutta ma procedura , sanati a casa e ricorrenti 2011 niente corso.
2) Se, in subordine, la corte dichiare legittima la procedura generale di sicuro dichiarerà incostituzionale la disparità di trattamento, i pendenti 2011 faranno il corso e superato l'esame finale entreranno dal 1 sett 2017.
3) Se la politica si sveglia passa l'emendamento alla manovrina e si ritorna al punto 2). Decadono tutte le cause in essere e tutto il bordello generato dai politici e funzionari incapaci che, per inciso, non pagano mai.


Vi do buono il punto 3 al 90%.
Pronto a scommettere.

Pronto a scommettere con chiunque che non si esce da questo scenario.

Da: @dirigente sterile 23/06/2017 10:02:33
Chi è questa povera dirigente sterile che la fecondo io con i miliardi di miliardi di spermatozoi che ho?

Da: ingravido23/06/2017 10:31:14
pronto a ingravidare

Da: Prrrrrrrrrrrr !23/06/2017 10:34:43
Magari è un cesso .

Da: @prrr 23/06/2017 11:02:26
Non importa quando si vuol far del bene certi particolari.non contano

Da: Odg... 23/06/2017 11:10:49
Non se ne farà niente.
No corsi intensivi. Rien ne va plus....
Il treno e ' già passato e' inutile rincorrerlo, e' spreco di fiato....

Da: @odg23/06/2017 11:43:58
Ma in fondo chi se ne frega...

Da: Conseguenze23/06/2017 11:59:38
a) nessuna per coloro che sono in servizio con la sanatoria;
  -La sentenza di illegittimità non colpisce i fatti "compiuti" dalla legge illegittima-
b) nessun corso può essere attivato colla norma impugnata;
-L'eccezione di illegittimità sospende sia i processi in corso che si basano sulla norma che il compimento di ulteriori fatti-
c) nessun concorso potrà essere bandito se non previo accantonamento dei posti per regione ai pendenti 2011;
-questo è implicito-
d) nessun ds può essere immesso in ruolo, poichè le graduatorie andrebbero aggiornate con i pendenti;
-questo è chiaro-
e) nessun trasferimento può essere fatto perchè ridurrebbe i posti per regione.
- questo è un po' più complesso e varrebbe anche per i trasferimenti effettuati già-

Da: avv prof mah  23/06/2017 12:00:39
Continueranno le reggenze. Lo Stato così risparmia, questa è, purtroppo, la dura realtà!!!
Facciamogliela pagare alle prossime votazioni!!!

Da: Perch i pendenti del 2004 devono essere esonerat23/06/2017 12:07:54
E' la logica, naturale e giuridicamente corretta conclusione di una vicenda manovrata dall'interno dal "grande vecchio", sollecitato evidentemente dai "sostenitori" potenti di qualcuno/a che doveva diventare dirigente a tutti i costi, anche se era stata bocciata nelle prove concorsuali del 2004 e/o del 2006. Un abito su misura che però aveva bisogno del corollario di pochi "eletti" che si trovavano in condizione analoghe, escludendo sin dall'inizio i pendenti del 2011, perché erano troppi e avrebbero dato nell'occhio. Si contava sull'esiguità del numero e sul fatto che il tutto accadeva nell'estate del 2015 quando la maggior parte delle persone erano in vacanza e pochi avrebbero fatto caso a quello che stava accadendo. Così immagino che furono, in fretta e furia, presumibilmente senza approfonditi controlli, sfornate anche le ben note "pendenze farlocche", costruite a tavolino partendo da sentenze definitive, riesumate e riciclate nell'occasione frettolosamente sia con ricorsi per revocazione sia con opposizione ai decreti di perenzione ( vedi interrogazione on. Di Lello del 4/11/2015, ancora senza risposta, già perché è impossibile rispondere quando si elencano fatti concreti e documentati! ). Un corso burletta di 80 ore in dieci giorni, un solo esame finale, guarda caso superato da tutti ( escludendo il caso Sicilia per il quale, in altra sede, si potrebbero approfondire le ragioni  di quella palese diversità ), e dalla maggior parte degli esaminati con lo stesso voto minimo, e voilà i bocciati nelle prove concorsuali del 2004 si trasformano, dopo dieci anni e passa, durante i quali presumibilmente non hanno mai preso neppure un libro per prepararsi alla nuova veste, diventano, nell'arco temporale da agosto a settembre del 2015, due mesi, dirigenti scolastici e prendono pure servizio nell'ottobre del 2015, ad anno scolastico iniziato, scavalcando pure i vincitori del concorso del 2011, in attesa ancora di nomina. Hanno ragione i magistrati: ma quale garanzia di preparazione e selezione offre una tale procedura? L'unico appunto che si può muovere è che anche la magistratura, come purtroppo capita con eccessiva frequenza, si è mossa tardi. Avrebbe dovuto attivarsi prima, anche quella inquirente, andando a verificare la documentazione di tutti coloro che erano stati beneficiati dalla norma oggi attenzionata,  facendo scattare anche gli avvisi di garanzia per coloro che avessero commesso reati e per i loro "sostenitori". Perché ciò non sia accaduto, resta un grosso punto interrogativo che viene solo parzialmente sanato da questo intervento, purtroppo tardivo. Sia chiaro: o si danno certezze sulle procedure concorsuali, rispettando il dettato costituzionale, con prove e selezioni uguali per tutti, senza inventarsi a posteriori scorciatoie per i soliti noti oppure è meglio che in Italia si cambino le regole per la selezione della classe dirigente. Nell'universo scolastico, in particolare, adottando procedure che in altri paesi europei sono in vigore da tempo e che, per esemplificare, individuano il capo d'istituto attraverso scelte democratiche che coinvolgono l'intero mondo che gravita intorno alla scuola, dai genitori al personale, con incarichi a tempo e con relativa verifica dei risultati ottenuti. Per il momento accontentiamoci e auguriamoci che la Corte costituzionale si pronunci in tempi rapidi con una sentenza esemplare che ponga definitivamente termine a questa modalità tutta nostrana di bypassare norme e regolamenti con l'introduzione di meccanismi, quasi sempre attraverso qualche emendamento che non si nega a nessuno, che sanno unicamente di favoritismi e clientele. Sarebbe bello poter gridare ai tanti giovani che hanno lasciato e continuano a lasciare il Paese, anche perché giustamente schifati da questo andazzo, che premia unicamente raccomandati e incapaci, senza riconoscere meriti e preparazione, tornate indietro, siamo finalmente sulla buona strada, da oggi basta con i canali privilegiati, con gente che riceve incarichi e prebende o supera esami solo perché supportato,  parente, affine, convivente, amico, "amica" e quant'altro del potente di turno. Stiamo dando un calcio al passato e il primo segnale ci auguriamo che lo si abbia a breve, quando i pendenti del 2004, a partire dai farlocchi, se ne torneranno a casa con le pive nel sacco. Speriamo al più presto. Questo è l'auspicio e l'invito che riformuliamo nell'occasione a tutte le  istituzione preposte.

Da: @conseguenze23/06/2017 12:10:54
Ma in fondo chi se ne frega? Finirà come deve finire, ce ne faremo una ragione.

Da: IL Consiglio di Stato23/06/2017 12:36:24
Prestiamo particolare attenzione a ciò che scrive nell'ordinanza il CdS, mi limiterò chiaramente ai passaggi chiave:

1) All'esito, la Sezione ritiene in via principale di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'intero intervento legislativo in questione, ovvero dei riportati commi da 87 a 90 dell'art. 1 della l. 107/ 2015, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata

La Corte solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di tutto l'impianto del corso intensivo (cosa di non poco conto).

2) La Sezione ritiene poi, in via subordinata, ovvero per il caso in cui la questione di cui sopra venga ritenuta non fondata, di sollevare, la questione di legittimità costituzionale del solo comma 88 dell'art. 1 della citata l. 107/2015, ritenendola parimenti rilevante e non manifestamente infondata, e aderisce in tal senso all'istanza dei ricorrenti appellanti.

La Corte ritiene che anche qualora la Consulta ritenesse regolare la procedura il comma 88 appare in odore di incostituzionalità (art. 3 della Costituzione)

3) Di contro, la procedura in esame appare maggiormente ispirata all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che come si è detto non vale a legittimarla.

Qui la Corte sta dicendo che questa cosa è stata fatta per legittimare le aspettative dei soggetti coinvolti (clientelisco, raccomandazione).

4) Il Collegio dubita altresì della conformità del comma 8 lettera b) all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che prevede il diritto ad un equo processo, ed assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 117 Cost così come ritenuto da codesta Corte a partire dalle note sentenze 24 ottobre 2007 nn.347 e 348.

La Corte ritiene che cancellando quei ricorsi pendenti, che invece dovevano trovare lo sbocco naturale in una sentenza (in questo caso però i giudici stessi dovrebbero assumersi le proprie responsabilità perchè se i ricorsi durano decenni la colpa non è dei cittadini) che in questo modo non sarebbe più arrivata.

5) La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto dal Giudice di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni verificatesi in epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle più risalenti sarebbe ragionevole e giustificato.
Osserva però il Collegio in contrario che le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, se si ritenessero valide, sarebbero identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca più o meno lontana nel tempo dell'altra.

Il CdS dà una bella sberla al Tar che aveva respinto il ricorso in primo grado differenziando le due situazioni sulla base della diversa stagionatura dei ricorrenti.

Per me sintenticamente di può dire che secondo il CdS simili iniziative non andrebbero mai prese per via politica, che bisognerebbe dare il giusto sbocco ai processi (ma questo dipende in primo luogo dai giudici stessi), che se si vuole assumere bisogna fare regolari concorsi che garantiscano la selezioni dei migliori, ma che visto ciò che hanno fatto bisognerebbe estendere il corso al 2011. Il CdS non può prendere questa decisione direttamente, data la materia costituzionale, passando la palla alla Consulta.

Quale sarà l'esito è facile prevederlo, ma preferisco non dire.

Da: @Il Consiglio di Stato23/06/2017 12:47:57
Ma non sarebbe sufficiente estendere il corso al 2011 e contestualmente richiedere la cessazione della materia del contendere??

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