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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Oh oh04/12/2020 16:42:47
Caro tutto fatto, pardon... caro niente di niente (davvero pensi di non essere riconoscibili?)
Come traduttore di intenzioni non vali niente.
Rispondi

Da: Il concorso è nullo04/12/2020 17:24:14
Non c'è ragione nelle attese di chi vorrebbe piegare la norma ai propri bisogni. Tuttavia, si assiste spesso a brutti esempi che allontanano il cittadino dalle istituzioni ed in virtù di tale tendenza si immagina che la norma giuridica possa servire per raggiungere scopi contrari a quelli per i quali viene emessa. Talvolta le esigenze di contestualizzazione potrebbero sviare il senso pieno delle regole e si indirizzano soluzioni che col tempo creeranno danni interpretativi con deviazioni della scienza giuridica. Il concorso è nullo e questo è ineccepibile, come è ineccepibile che il giudice di secondo grado ha tempo per depositare la sentenza, dopo l'udienza. I 45 giorni sono termine ordinatorio  e non perentorio (a memoria ho visto depositare decisioni di giurisdizioni speciali in un tempo molto, ma molto più lungo). Il tempo impiegato ha poco significato. Gli esiti non dipendono dal tempo ed il temo non è indice di accoglimento e di rigetto. Può capitare che la bozza della sentenza, benchè sia condivisa nella conclusione, non è ritenuta condivisibile tra i giudici e va raffinata per raggiungere la condivisione.
Ci fu una decisione tempo fa, in tema di incompatibilità, sintetica e ben fatta, ma in genere sono ampie. Non bisogna trascurare che sono state proposte riconvenzionali abbastanza significative e zeppe di prove che potrebbero richiedere analisi e distinzioni. 
Rispondi

Da: Il concorso è nullo04/12/2020 17:26:59
Complimenti, davvero preparato in materia giuridica!
Rispondi

Da: Per Il concorso è nullo04/12/2020 17:27:32
Complimenti, davvero preparato in materia giuridica!
Rispondi

Da: Codice sorgente04/12/2020 17:40:18
Per Concorso nullo
Grazie per la tua risposta
Non ci resta che attendere fiduciosi.
A mio parere i ds assunti non hanno nulla da temere, perché saranno sanati dalla politica.
Per i ricorrenti si riaprirebbe iter concorsuale
Rispondi

Da: Florence04/12/2020 18:07:41
POST HOC ERGO PROPTER HOC
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Da: Niente di niente04/12/2020 18:55:23
Io non valgo niente a prescindere, però ciò non rileva in relazione alla bordata che vi arriverà
Rispondi

Da: Codice sorgente04/12/2020 19:09:31
Bordata per chi?
Rispondi

Da: Niente di niente04/12/2020 20:43:40
Questo lo vedrete
Rispondi

Da: Codice sorgente04/12/2020 20:52:14
Disse il cieco
Rispondi

Da: Se bordata sarà04/12/2020 21:00:55
Dovrà essere dettagliatamente motivata.
Abbiamo atteso tanto e al terzo rinvio avranno, sicuramente, studiato una impeccabile motivazione.
La bordata potevano darcela anche ad ottobre del 2019.
Ora, più che mai, siamo solo curiosi!
Rispondi

Da: sassantino furbetto04/12/2020 21:09:24
e noi che facciamo?
Rispondi

Da: Oh oh04/12/2020 21:32:53
Niente di niente, alias tuttofatto, attento a quello che dici. Ti chiederemo il conto... come molti di voi minacciano di chiederlo a noi se spoileriamo qualcosa, no?
Rispondi

Da: Per sessantino furbetto04/12/2020 21:42:26
Una bella passeggiata, appena uscirà il sole.
Rispondi

Da: Ciaaaoooooone04/12/2020 21:50:18
Ovvio che il tempo rilevi sulla conclusione. In caso di incompatibilità tutte le altre doglianze o i motivi aggiunti sarebbero stati irrilevanti. Se davvero la presenza del sindaco fosse stata determinante ci sarebbe stato poco da scrivere. Non diciamo scemenze condite con il devoto oli
Rispondi

Da: Niente di niente04/12/2020 21:57:36
Chiedete i conti a chi volete voi, io continuo a sorridere
Rispondi

Da: Scusa ciaoooone04/12/2020 22:03:50
ma la sentenza del tar di annullamento del concorso non ha affrontato prima punto per punto i diversi motivi del ricorso e dopo ha accolto un motivo?
Non scrivere puttanate, pensando di scrivere cose giuste. Vavvv a dormire che per i bambini si è fatto tardi.
Rispondi

Da: Ciaoneeeee04/12/2020 22:31:33
Ovviamente essendo stato bocciato non riesci a comprendere che sarebbe bastato al CDs rilevare l'incompatibilità per determinare una sentenza di accoglimento già a luglio 2019. Questa incompatibilità per altro mai smentita non rileva secondo il CDs nell'annullamento della procedura. Questo è il motivo per cui ti alteri, perché tra 10 giorni finirà anche questa inutile discussione e farete la sponda a nunzia 73 in quattro gatti
Rispondi

Da: Ciaoneeeee04/12/2020 22:36:14
A proposito buonanotte
Rispondi

Da: Codice sorgente04/12/2020 22:49:06
Ciaoneeee
Non dimenticare il ciuccio per la nanna
Rispondi

Da: Xxxxxxxxx04/12/2020 23:00:42
X......ciaaaaoneee. .......quanto fanno ridere le le sue tesi stravaganti e senza alcun fondamento giuridico tali e quali a quelle di .....niente di niente....alias tuttosfatto,  di ma vai a friggerti. ....e compagni di merenda vari.
Scarsi pseudoidonei, frutto di un corcorso Annullato a causa di commissari valutatori ex docenti preparatori dei corsi preparatori a pagamento x concorso a ds 2017........Ossia soli  se la cantano e soli se la suonano e, magari,....... si autogiudicano. Ahahah😁😁😁😂😂
Rispondi

Da: scusa ciaooooooooone05/12/2020 07:09:26
sono ds e non sono stato bocciato e tu scrivi stupidaggini.
Rispondi

Da: Per il concorso e'' nullo05/12/2020 08:47:52
Il tempo e' invece un buon indicatore della risposta.

Una decisione scontanta  trova subito  la giurispudenza necessaria a motivare la decisione scontata. Se la decisione e' scontata i giudici sono tutti d'accordo.

Immagino  che una decisione articolata richieda piu' tempo  perche' bisigna conciliare giurisprudenza e.

Il concorso  attualmente  non e' nullo ma annullato con sospensiva degli effetti di annullamento.
Rispondi

Da: Per il concorso e'' nullo05/12/2020 08:50:30
Il tempo e' invece un buon indicatore della risposta.

Una decisione scontanta  trova subito  la giurispudenza necessaria a motivare la decisione scontata. Se la decisione e' cosi'  scontata, perche' i giudici non dovrebbero essere tutti d'accordo.

Immagino  che una decisione articolata richieda piu' tempo  perche' bisogna conciliare giurisprudenza e interesse pubblico

Il concorso  attualmente  non e' nullo ma annullato con sospensiva degli effetti di annullamento.
Rispondi

Da: Florence05/12/2020 09:09:31
Ma dai via su.....parole parole parole....solo parole

Questo concorso emana una sola verità di intendimenti ed opere

POST HOC ERGO PROPTER HOC
Rispondi

Da: Ma allora...05/12/2020 10:04:26
Sono passati 30 giorni, poi altri 15(e siamo a 45).A questo punto dobbiamo aspettare la sentenza il 15 dicembre o si andra' ancora oltre.....?
Rispondi

Da: @sopra05/12/2020 10:14:07
... anche 90 giorni! ... e oltre!
Rispondi

Da: Luisato05/12/2020 11:03:49
Molto interessante questa sentenza del 2019, relativa ad un appello per il concorso dirigenti scolastici 2011. È analizzata e respinta la presunta incompatibilità  di un formatore a ricoprire il ruolo di commissario. Posto solo la parte della sentenza relativa a questo aspetto.  Se volete leggerla tutta la trovate sul sito.


Sub B), l'appellante, nel dedurre violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, "incompatibilità nelle nomine" e violazione dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, rileva l'incompatibilità del prof. Antonio Viscomi, "esaminatore già formatore", quale presidente della Commissione esaminatrice, per avere rivestito in precedenza il ruolo di responsabile scientifico di un corso di formazione per dirigenti scolastici, esteso alla partecipazione dei docenti incaricati di funzioni vicarie, tenutosi poco prima della indizione del concorso.

Lo stesso prof. Viscomi è stato poi incaricato dall'USR per la Calabria quale relatore anche in alcuni seminari di formazione per dirigenti scolastici in servizio nelle province calabre, da svolgersi nel 2012 e nei quali risultano nominate come referenti due docenti in servizio presso l'USR (M. A. Crea e M. N. Iriti), partecipanti al corso di formazione del 2011, candidate al concorso per dirigente scolastico indetto nel 2011 e, si afferma nell'atto di appello, incluse nell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso stesso, svoltasi nel 2012.

Le illegittimità riguarderebbero da un lato le maggiori opportunità concesse ai docenti vicari rispetto agli altri partecipanti alla procedura selettiva, e quindi la mancanza di parità effettiva tra i partecipanti; dall'altro, la incompatibilità dell'organo di valutazione, il cui "componente primario" non appare trovarsi in una posizione di assoluta terzietà ed estraneità rispetto ai partecipanti alla selezione; dall'altro ancora, la mancanza di equidistanza nella valutazione, e di neutralità nel giudizio.

Ma, prima ancora, i soggetti formati attraverso il corso indetto dall'USR risulterebbero avvantaggiati sia nella individuazione degli argomenti oggetto delle prove (già oggetto delle lezioni del corso), sia nella preventiva conoscenza dell'impostazione degli argomenti più gradita al presidente della commissione, sia nella possibilità di ricorrere negli elaborati a esempi, richiami, collegamenti, ecc., già noti in quanto specificamente adoperati nelle lezioni e nel materiale di studio fornito dal corso, con il conseguente venire meno del carattere di terzietà dell'esaminatore.

La partecipazione consentita ai docenti con funzioni vicarie al corso di preparazione indetto dall'USR inficerebbe la procedura concorsuale e concretizzerebbe una disparità di trattamento, oltre alla rilevata violazione dei canoni di trasparenza, imparzialità e correttezza.

La traccia delle prove scritte del concorso, predisposta dalla Commissione presieduta dal prof. Viscomi, corrisponde ad argomenti ampiamente trattati nel corso.

In sintesi, l'appellante stigmatizza l'incompatibilità del presidente della Commissione esaminatrice per avere, lo stesso, in base alla prospettazione compiuta dalla ricorrente: a) ricoperto dapprima il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici al quale hanno preso parte anche docenti con funzioni vicarie, b) svolto la funzione docente di relatore in seminari di aggiornamento/formazione per dirigenti scolastici di ruolo, organizzati dall'USR della Calabria per il 2012 e in relazione ai quali erano state designate come referenti due docenti in servizio presso l'USR (le prof. sse M. N. Iriti e M. A. Crea), "incluse nell'elenco degli ammessi alla prova orale" del concorso.

5.Il MIUR si è limitato a chiedere il rigetto dell'appello.

6.Con ordinanza n. 4346 del 2017 questa Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari ex art. 98 del c.p.a. osservando che a un primo esame l'appello non evidenziava l'erroneità della sentenza impugnata, "nemmeno per quanto riguarda il motivo basato sulla affermata incompatibilità del presidente della Commissione giudicatrice, prof. Antonio Viscomi".

7.L'appello è infondato e va respinto.

La sentenza va confermata, sia pure con le precisazioni e integrazioni motivazionali che seguiranno, riferite a entrambi i motivi di impugnazione.

7.1. In primo luogo vanno respinti i profili di censura imperniati sul difetto di motivazione e sulla genericità dei criteri di valutazione.

In via preliminare e in termini generali appare pertinente il riferimento compiuto dal TAR nella sentenza impugnata all'indirizzo giurisprudenziale sul voto numerico relativo agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

In ogni caso, sul tema più specifico e, forse, più appropriato, delle procedure concorsuali pubbliche, costituisce giurisprudenza di questo Consiglio di Stato talmente consolidata da esimere questo Collegio dal compiere citazioni plurime, bastando qui rinviare a Cons. Stato, III, n. 2564 del 2018, p. 5.5., quella per la quale in presenza - come nel caso qui in esame - di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di spiegazioni o chiarimenti ulteriori, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, in maniera tale da assicurare la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, e da garantire la "pregnanza" delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di apprezzamento dai quali desumere in modo adeguato la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto (contraddizione che nella specie non emerge, come si dirà anche più avanti), configurandosi ogni ulteriore apprezzamento come un indebito sindacato di merito, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità.

Pare poi il caso di aggiungere che ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi formulati, non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.

Solo se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato, può essere considerata illegittima la valutazione delle prove in forma numerica.

Non è però questo il nostro caso, come si preciserà meglio "infra", dato che nel giudizio odierno, come anche il TAR ha correttamente osservato, riferendosi alla "presenza specifica di descrittori valutativi", viene in rilievo la formulazione di criteri di massima tutt'altro che generici, e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato, solo in assenza dei quali, come rilevato, può essere ritenuta illegittima una valutazione in forma numerica.

Guardando adesso più vicino la fattispecie in esame, diversamente da ciò che si sostiene nell'atto di appello la Commissione ha specificato e puntualizzato in maniera adeguata i "descrittori valutativi" di cui tenere conto, individuandoli, come si ricava dall'esame dei verbali della Commissione medesima, prodotti in giudizio, nella "puntualità dei riferimenti normativiâ, (nella) conoscenza dell'argomentoâ, (nella) chiarezza e correttezza della esposizioneâ, (nella) padronanza della linguaâ, (nella) capacità di rielaborazione personaleâ", e formulando, al termine della valutazione, un giudizio sintetico, mediante un punteggio numerico, da "inaccettabile" a "eccellente", qualificando come "insufficiente" il punteggio da 13 a 16 (fascia entro la quale rientra il punteggio conseguito dalla ricorrente nella prima prova scritta).

La "griglia di valutazione", insomma, esiste, è congrua e specifica, sicché l'attribuzione del punteggio numerico è da considerarsi legittima.

Il Collegio ritiene dunque che il "modus operandi" della Commissione abbia reso possibile alla candidata una difesa idonea delle proprie ragioni dinanzi al Giudice amministrativo (entro i limiti, s'intende, del sindacato, per vero assai ristretto, che questo Giudice può esercitare sulle valutazioni della Commissione in tema di prove di esame. E a quest'ultimo riguardo va rammentato che la valutazione delle prove scritte è frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile in questa sede di giurisdizione di legittimità soltanto per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1519 del 2017, p. 2.), il che, nella specie, non risulta avvenuto né comprovato, avendo la Commissione, stando agli atti, fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione prestabiliti, con modalità immuni da vizi valutabili in sede di giurisdizione di legittimità.

Sulla questione, poi, relativa al fatto che la Commissione ha deciso di non procedere alla valutazione della seconda prova scritta nel caso di esito negativo della prima e, di conseguenza, di non aprire la busta contenente il secondo elaborato, questa Sezione considera legittima e corretta la scelta operata dalla Commissione.

E infatti, in tutti i casi nei quali non è richiesta dalla legge una valutazione complessiva e globale delle prove scritte di esame, caso in cui rientra l'odierno concorso per dirigente scolastico, in maniera legittima la Commissione può decidere di non procedere alla correzione della seconda prova scritta, ancorché la stessa sia inserita nel "bustone", qualora la prima prova abbia avuto esito negativo.

Ancora, il profilo di censura inerente i tempi di correzione degli elaborati non può trovare accoglimento.

In proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, non sono normalmente sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità i tempi dedicati dalla Commissione giudicatrice di un concorso alla valutazione degli elaborati dei candidati, soprattutto quando tali tempi siano calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, e ciò perché non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (v., "ex multis", Consiglio Stato, sez. IV, n. 970 del 2012, decisione che in modo appropriato il TAR menziona nella sentenza impugnata; cfr. anche Cons. Stato, IV, n. 5155 del 2006).

7.2. Neppure può trovare accoglimento il motivo dedotto sub B), attinente, come si è rilevato sopra in dettaglio al p. 4., alla affermata incompatibilità del presidente della Commissione, prof. A. Viscomi, quale "esaminatore - formatore", per avere, il medesimo, ricoperto l'incarico di responsabile scientifico nell'ambito di un corso di formazione per dirigenti scolastici, esteso alla partecipazione dei docenti incaricati di funzioni vicarie, svoltosi poco prima della indizione del concorso, avvenuta nel luglio del 2011, e per avere, lo stesso prof. Viscomi, su incarico dell'USR per la Calabria, preso parte nel 2012 quale relatore ad alcuni seminari di formazione per dirigenti scolastici in servizio nelle province calabre, in relazione ai quali erano state designate come referenti due docenti in servizio presso l'USR, a loro volta partecipanti al corso di formazione del 2011, candidate al concorso e incluse nell'elenco degli ammessi alla prova orale, secondo quanto affermato dall'appellante e non smentito dal MIUR (in disparte ogni considerazione preliminare sul fatto che da una lettura congiunta della sentenza impugnata e del motivo di appello, quest'ultimo sembrerebbe tradursi in una mera, insufficiente riproposizione del motivo aggiunto formulato nel ricorso originario in primo grado, recando una critica generica alla sentenza senza confutare in modo adeguato le ampie considerazioni svolte dal TAR, con la sentenza n. 137 del 2013, richiamata "per relationem" nella decisione impugnata, a sostegno del convincimento circa la infondatezza della censura di incompatibilità dell' "esaminatore - formatore").

In proposito, ancora in via preliminare non sembra inutile puntualizzare che la infondatezza del motivo di appello sub B) consente a questo Collegio di prescindere dal prendere posizione sulla questione, legata alla tipologia della censura, relativa alla necessità di integrare il contraddittorio disponendo la notificazione dell'appello nei confronti dei vincitori della procedura concorsuale.

Andando alla sostanza del motivo, premesso che non sussiste, in materia di concorsi pubblici, una norma "specifica" sulla astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, e che sulla questione sono applicabili disposizioni il contenuto delle quali, come subito si dirà, è di stretta interpretazione e non è estensibile in via analogica, viene in rilievo, sul piano normativo, anzitutto l'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, recante "Adempimenti della commissione"), in base al quale "Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile".

Viene poi in considerazione l'art. 51 c.p.c. , il quale sancisce che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi:

"1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa".

Con formula di chiusura, l'art. 51 c.p.c. prevede infine che, in ogni altra ipotesi in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quella gravità.

Dunque, nei pubblici concorsi, i componenti della commissione esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi soltanto - ed esclusivamente - se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.

Come si è accennato sopra, l'elencazione delle cause di incompatibilità stabilite dall'art. 51 c.p.c., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia delle procedure concorsuali, assume carattere tassativo e, come tale, è insuscettibile di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (v. , "ex multis", Cons. Stato, sez VI, n. 4015 del 2013 e n. 4858 del 2012).

Questi casi non esauriscono tuttavia le ipotesi di astensione.

Vi è da considerare anche l'art. 6-bis della l. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), secondo cui il «responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Peraltro, come si dirà "amplius, infra", la mancata ammissione alle prove orali risale al luglio del 2011 e, in ogni caso, la procedura concorsuale "de qua" si è conclusa nel mese di giugno del 2012, vale a dire prima della entrata in vigore del citato comma 41.

Senza considerare che nella specie non vi era conflitto d'interessi in atto, venendo in considerazione collaborazioni scientifiche ormai esauritesi.

Sul tema, affine, dei concorsi per cattedra universitaria, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, e qui condiviso, la collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti, esaminatore e candidato, di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario.

Detta situazione si ritiene verificata soltanto se tale collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività e intensità tali da dare luogo a un vero e proprio sodalizio economico - professionale.

Dai rapporti di carattere scientifico vanno distinti quelli di ordine professionale ed economico, dalla cui presenza sorge invece il dovere di astensione (v. Cons. Stato, VI, n. 4858 del 2012, p. 12. e, ivi, rif. giurisprudenziali ulteriori; v. anche Cons. Stato, III, n. 5023 del 2012, p. 7., in tema di concorso per dirigente medico, Cons. Stato, VI, n. 3366 del 2014, relativamente a un concorso per dirigente scolastico, e Cons. Stato, VI, n. 3276 del 2012, p. 31., su controversia riguardante un concorso a cattedra universitaria, con riferimento al quale questa Sezione ha escluso quella "comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario").

Non costituisce invece ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio.

Ora, benché sia vero che una cosa sono i concorsi per cattedre universitarie, nei quali l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione tra esaminatore e candidato costituisce ipotesi piuttosto frequente, e altra situazione, non pienamente collimante, sia la procedura concorsuale per la nomina a dirigente scolastico; e che le enunciazioni della giurisprudenza in materia non possano essere recepite in modo avulso dal contesto di riferimento specifico, ma debbano essere "calate" nella fattispecie concreta; pure, appare innegabile la sussistenza di elementi di contiguità tra vicende come quella odierna e controversie riguardanti il personale docente universitario.

Inoltre, come anticipato sopra, la mancata ammissione alle prove orali risale al luglio del 2011 e, in ogni caso, la procedura concorsuale "de qua" si è conclusa, con le prove orali, nel mese di giugno del 2012, vale a dire prima della entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'art. 1, comma 41 della quale ha aggiunto, dopo l'art. 6 della l. n. 241 del 1990, l'art. 6 bis, intitolato "Conflitto di interessi", in base al quale "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Art. 6 bis che, perlomeno nella interpretazione di taluni giudici di primo grado, nel rendere esplicita la volontà del legislatore di impedire "ab origine" il verificarsi di situazioni di interferenza, sembrerebbe avere introdotto un obbligo più generale e quindi stringente di astensione, comprensivo di qualsiasi situazione, anche soltanto di potenziale conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, inclusa l'attività svolta dalle commissioni di concorso, ponendosi quale disposizione finalizzata a una applicazione più vasta ed efficace dei principi di cui all'art. 97 Cost., rispetto a quanto la norma di cui all'art. 51 del c.p.c. sia in grado di garantire.

In definitiva, la situazione nella quale si è trovato a operare il prof. Viscomi, descritta sopra in dettaglio, al p. 4., e nell' "incipit" di questo p. 7.2., tenuto conto del carattere di stretta interpretazione delle ipotesi di incompatibilità, del quadro normativo e giurisprudenziale dell'epoca, delineato sopra, e delle caratteristiche concrete del corso - universitario, e non privato - di formazione svoltosi tra il marzo e il maggio del 2011, aperto a docenti con funzioni vicarie e del quale il prof. Viscomi era il responsabile scientifico, concretatosi in 36 ore di lezione frontale, non sembra a questo Collegio, pur dovendosi dare atto di un differente "avviso cautelare" espresso dalla Sezione con l'ord. n. 3371 del 2012, resa in sede di appello ex art. 62 del c.p.a. su un ricorso pressoché identico a quello odierno, aver raggiunto quel livello di "intensità di comunanza di interessi economici, di lavoro o professionali" tale da far sorgere un fondato sospetto che la valutazione di taluni candidati non sia stata oggettiva ma, al contrario, sia stata influenzata dalla conoscenza personale dei candidati, o meglio delle candidate medesime, poi dichiarate vincitrici, sì che non sembra si possa ricadere in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c. .

In conclusione, l'appello va respinto.

Tuttavia, le spese del grado del giudizio possono essere compensate in via eccezionale, tenuto conto dell'esistenza di taluni profili di controvertibilità della questione di cui al p. 7.2. oltre che della difesa di mera forma svolta dal MIUR.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Spese del grado del giudizio compensate.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Marco Buricelli        Sergio Santoro
       
       
       
       
       

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Da: Ciaoneeeee05/12/2020 11:26:30
Molto interessante come al solito Luisato. Grazie
Rispondi

Da: Mi pare che la VI sezione05/12/2020 11:28:28
abbia cambiato i membri!!
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