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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Bocciata agli orali31/12/2018 09:37:34
Dichiareranno che la norma è illegittima , che il corso effettuato è illegittimo ma nessuno Ritornerà a fare il docente perché hanno rivestito in ruolo per più di tre anni C'è una norma di legge che consentirà agli attuali dirigenti di rimanere nei ruoli infatti  si possono appellare Tramite gli avvocati.E noi del 2011 rimarremo a casa purtroppo
La strada è una sola smuovere i mass media fare casino e insistere affinché i ricorrenti del 2011 facciano parte a pieno titolo anche loro parte della normativa  che ha consentito ai ricorrenti 2004 2006 di diventare dirigenti
Rispondi

Da: Click 231/12/2018 09:45:15
Io prevedo:
- Corso di 80 ore per i 2011
- Copertura (parziale) dei posti messi a bando. Gli altri (circa 2000) resteranno per il concorso in atto
- Superamento della diminutio di interesse per i 2011 che hanno partecipato all'ultimo concorso
Meglio di così...
Nunzia carissima, confido in un tuo placet
Rispondi

Da: Smettetela di dire stupidaggini31/12/2018 09:49:57
La sanatoria è costituzionalmente legittima, essa, infatti, è prevista nel diritto amministrativo e interviene a carico di situazioni giuridiche passibili di nullità, ripristinandone la piena validità formale, togliendo praticamente l'efficacia negativa a un vizio che inficia un atto amministrativo precedente. E questo è quanto abbondantemente verificatosi nel concorso a ds nel 2011.
Rispondi

Da: Sono stanco...31/12/2018 10:35:02
BUONA VIGILIA E SERENO ANNO NUOVO! CHE PORTI BUONE NUOVE A NOI 2011!
Rispondi

Da: Che lottula31/12/2018 11:14:23
Arriva un tempo per tutto........
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Da: Un''interessante lettura 31/12/2018 12:01:56
L'articolo presente sul sito iusinitinere.it dal titolo: " "Buona Scuola": la sanatoria sottoposta alla Corte Costituzionale ". Dopo la sua lettura ancora più evidente appaiono le ragioni che sostengono l'illegittima della norma in questione. Nel 2019 finalmente sarà fatta giustizia nei confronti di coloro che hanno ottenuto la dirigenza senza aver mai superato tutte le prove di un concorso ma solo partecipando a un corso intensivo riservato esclusivamente ai pendenti dei concorsi 2004/2006, escludendo i pendenti del  concorso bandito nel 2011.

"Nel precedente articolo, relativamente alla L. 107/2015, abbiamo analizzato la sentenza n. 8085/2016 con cui il TAR Lazio sez. Terza Bis, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata nei confronti dell'art. 1 commi 87-91 (attinenti alla regolamentazione della sanatoria, cd procedura riservata, per una serie di contenziosi pendenti avverso procedure concorsuali, relative al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado ed infine per gli istituti educativi), in relazione agli artt. 3, 24, 35, 97, 101, 103, 111, 113 Cost.

Proposto appello al Consiglio di Stato, per l'annullamento ovvero la riforma della suddetta sentenza, la VI Sez. del CdS si è pronunciata con ordinanza n. 3008/2017 e, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ha disposto la sospensione del giudizio nonché la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La Sezione, oltre ad accogliere la questione di legittimità avente ad oggetto l'intero intervento legislativo, solleva, in via subordinata, questione di legittimità per il solo comma 88 dell'art.1 della L. 107/2015 ritenendola parimenti rilevante.

In relazione all' art.1 commi 87-91 della L.107/2015, il Collegio in prima battuta, ha ritenuto applicabili alla fattispecie oggetto di giudizio le suddette norme; inoltre, il D.M. M.I.U.R. n. 499/2015, limitandosi ad applicare tali disposizioni, "sta e cade con la legittimità costituzionale delle stesse."

La normativa in oggetto rientra nella categoria delle c.d. leggi provvedimento, le quali, incidendo su di un numero determinato e limitato di soggetti, si caratterizzano per un contenuto particolare e concreto (Corte Cost. 20 novembre 2013 n. 275). Non essendovi nel dettato costituzionale, alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi relativamente agli atti a contenuto particolare e concreto, questa categoria non risulta essere di per sé contraria a Costituzione: tuttavia "devono però sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (Corte Cost. 20 novembre 2013 n. 275)."

Ciò posto, il Collegio raffronta tali disposizioni con gli artt. 3, 51 e 97 c. 4 Cost.: nello specifico, l'art 3 Cost. stabilisce il principio di uguaglianza; l'art 51 Cost. dispone che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" ed infine, l'art 97 c. 4 Cost. stabilisce che "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Acché il principio del pubblico concorso sia rispettato, l'accesso al pubblico impiego deve avvenire tramite una procedura avente tre requisiti di massima. Deve trattarsi di una procedura aperta talchè vi possano partecipare il maggior numero di cittadini. In secondo luogo, deve avere carattere comparativo, selezionando in questo modo i migliori fra gli aspiranti. Infine deve essere una procedura congrua, ovvero tale da consentire di verificare il possesso da parte dei candidati "della professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire".

In conseguenza di ciò, una procedura di reclutamento ristretta che limiti in modo irragionevole l'accesso, sarebbe costituzionalmente illegittima. Pur essendo ammesse, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono essere "rigorose e limitate" (Corte Cost. s. n.293/2009), ed infatti sono subordinate a due requisiti: devono rispondere ad una "specifica necessità funzionale dell'amministrazione, ovvero a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico".

A tal riguardo, la giurisprudenza ha chiarito come non rientrino in questi parametri "né l'esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti, né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione"; pertanto, l'unica giustificazione ammissibile per un concorso riservato, consiste in "esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione", soprattutto quando ciò derivi dal bisogno di particolari capacità professionali non reperibili all'esterno dell'amministrazione, ergo tali da giustificare "che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione".

In aggiunta a ciò, tali eccezioni, devono prevedere adeguati strumenti per garantire la professionalità del personale; in riferimento al caso di specie, concernente i dirigenti scolastici, la giurisprudenza ha chiarito la necessità di "procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori" (Corte Cost. s. n. 363/2006)  ed, in tal senso, non basterebbe dunque un rinvio al "particolare successo" avuto dall'aspirante nello svolgere un precedente incarico.

La procedura prevista dalle norme in questione, sicuramente rappresenta un'eccezione al pubblico concorso, in quanto rivolta solo a determinati soggetti, ed inoltre risulta sprovvista dei presupposti necessari per legittimarla.

E' evidente l'assenza di "ragioni di interesse pubblico", infatti, il concorso si rivolge a coloro i quali abbiano superato le prove del concorso del 2011: ciò non garantisce né la professionalità attuale dei soggetti né rientra nell'ipotesi di "particolare professionalità che l'amministrazione non potrebbe acquisire in altro modo". La procedura, si rivolge anche ai soggetti che abbiano un contenzioso in corso relativo ai concorsi del 2004 e 2006: l'inclusione di questa categoria, secondo il Consiglio, dipende da circostanze casuali che certamente "nulla hanno a che vedere con la professionalità dell'aspirante."

Sul punto, il testo di legge fa riferimento a "esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente" (Art. 1 c. 87 L. 107/2015), le quali, vengono considerate dal Consiglio come inspiegabili "dato che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie", considerando oltretutto, come sia fisiologico l'impatto delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa.

Pur considerando la procedura in esame, come finalizzata alla tutela delle aspettative dei soggetti coinvolti, nemmeno ciò varrebbe a legittimarla.  Al contrario, il  meccanismo previsto da quest'ultima, tantomeno appare idoneo a garantire "la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire": da un raffronto tra la normativa in esame, seguita dal D.M. applicativo  n.499/2015, ed il vecchio sistema di reclutamento, disciplinato in via ordinaria dal comma 618 dell'Art. 1 della L. 296/2006, seguito dal relativo D.P.R. 10 luglio 2008 n.140, si evince come quest'ultime consistano in prove con un livello di difficoltà significativamente superiore rispetto alla procedura ordinaria in esame.

Da questa considerazione, posta in relazione con la prova speciale prevista dall'art. 1 c. 90 L.107/2015, ossia una "prova orale sull'esperienza maturata" riservata ai vincitori del 2011, risulta ancor più evidente l'inadeguatezza della procedura nello svolgere un'adeguata valutazione della professionalità del dirigente.

Inoltre, il Consiglio di Stato, dubita altresì della conformità della normativa in relazione al comma 8 lettera b) art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, il quale prevede il diritto ad un equo processo ed assurge a rango costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost. Secondo la giurisprudenza della Corte Europea, ove il legislatore nazionale intervenga con una legge a contenuto interpretativo, in modo tale che questa influenzi un procedimento giurisdizionale in corso, e detto intervento non sia sorretto da imperativi motivi di interesse pubblico, si verifica una violazione del diritto ad un equo processo.

Il comma 88 lettera b) della L.107/2015 consente ai soggetti che "abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva", relativamente ai concorsi 2004 e 2006, di partecipare alla procedura riservata, solo per questa loro condizione; in conseguenza di ciò permette loro di ottenere il bene della vita cui aspirano con modalità "più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio stesso, interferendo così con l'esito relativo", senza che vi siano motivi di interesse pubblico.

Alla luce di queste considerazioni, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 commi da 87 a 90 della l. 107/2015, risulta in via principale, rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 51, 97 c. 4 e 117 Cost.

Nel caso in cui la normativa risulti conforme a Costituzione, il Collegio pone in via subordinata la questione di legittimità costituzionale del solo art. 1 c. 88 della L. 107/2015: tale parte dell'intervento legislativo appare infatti non conforme al principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost, in virtù della disparità di trattamento tra i soggetti della lettera a) e b) del comma 88.

Coloro i quali abbiano partecipato ai concorsi 2004 e 2006, possono accedere alla procedura riservata solamente in quanto abbiano proposto ricorso giurisdizionale; invece, coloro i quali abbiano partecipato al concorso del 2011, possono accedere alla medesima procedura, solo ove abbiano superato le prove del concorso.

Condivisa dal G.A. in primo grado, sul punto l'Amministrazione si è difesa sostenendo che, essendo situazioni verificatesi in epoche differenti, ciò stesso giustificava il favor riservato a quelle più remote.

Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, le esigenze di pubblico interesse perseguite dalla legge, ove venissero ritenute valide, sarebbero identiche per ambo le situazioni, non apparendo graduate in virtù dell'epoca più o meno lontana. Pertanto, risulta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale subordinata, relativa all'art. 1 c. 88 della L. 107/2015 ".
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Da: Analizzando bene31/12/2018 12:02:49
Mi chiedo quale rilevanza possa avere la ricaduta diretta di costituzionalità sui ricorrenti 2011 che hanno partecipato al corrente concorso 2017? Si profilerebbe per loro la possibilità di un sopravvenuto difetto di interesse qualora fossero vincitori del concorso, ma nulla cambierebbe per loro, sempre ds sarebbero. Quindi perché è stato fatto questo riferimento nell'istanza di rinvio dell'udienza alla CC?
Rispondi

Da: Motivazioni31/12/2018 12:15:48
Solo fumo negli occhi...l'Avvocatura dello stato è maestra in questo!
Rispondi

Da: xprima 31/12/2018 12:26:26
L'Avvocatura sarà maestra ma gli altri sono dei babbei, anzi dei finti tonti.
Rispondi

Da: Maga Ciccia31/12/2018 12:36:40
x analizzando bene

semmai potrebbe essere al contrario: quelli che hanno partecipato al concorso 2017 perderebbero interesse al ricorso.
Comunque non è così assolutamente.
Rispondi

Da: Click 231/12/2018 13:26:01
@un'interessante lettura

Mi fa piacere che la pensi come me.
Detto questo, BUON 2019!!!

2019-2011=8 che l'infinito ricorso trovi la fine 🍾🍾🍾
Evviva 🍀"🍾
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente31/12/2018 15:06:57
Mi costringete a ripetere.

La norma in questione tutela interessi essenziali e ampiamente GARANTITI i dalla Costituzione ( la Scuola ed il Buon Andamento della P.A.).
La procedura stabilita dalla legge 107 è riservata a CONCORRENTI in corsa e non FUORI dai concorsi.
Se non ci fosse stato il comma 87 la procedura sarebbe illegittima C.
E' un pubblico concorso: questo è fuori di ogni dubbio. Lo è perchè è bandito dal pubblico e perchè ad esso si applicano tutte le norme dei pubblici concorsi e serve a coprire posti pubblici. E' una procedura dentro ad un concorso e non fuori da un concorso. E' finalizzata : a) a perfezionare i risultati del concorso (nel caso fossero stati annullati sarebbe successo il caos nella scuola- la norma è a favore dei vincitori di concorso e dell'amministrazione e non dei ricorrenti-); b) a consentire a coloro che abbiano ricorso per illegittimità, ritenute implicitamente fondate dal legislatore, di chiudere la vertenza nel caso avessero superato l'esame previsto.

RIPETO di condividere quanti pubblicamente si discosteranno da chi scrive e pubblicizza cose assolutamente erronee e probabilmente non condivise da tutti gli interessati.

C'è una questione di costituzionalità che non potrà essere sanata se non con una legge costituzionale.
Rispondi

Da: ...Delusione 31/12/2018 15:31:15
..credo che siamo in piena dittatura dal 2011 perche3 la politica ha deciso per alcuni la sanatoria e per altri no..io capisco questo e solo questo..ho capito che la polit8ca quando vuole sovverte ogni regola e con noi non fa giustizia ..ma io lo rammentero' alle elezioni europee ..come taluni hanno bussato alla mia porta per le scorse nostre elezioni..io mi regalerò di vonseguenza ma voglio prima l'esito che mi interessa altrimenti io e la mia numerosissima famiglia molto unita e sparsa in tutta l'Itslia da nord a sud ci regoleremo di conseguenza..è inutile ragionare congetturare quando la POLITICA VUOLE SA COME INTERVENIRE..divono che soldi non ci sono però per i dirigenti l'aumento netto di 580 euro è stato previsto...ecco se non è dittatura questa!
Rispondi

Da: ...Delusione 31/12/2018 15:31:22
..credo che siamo in piena dittatura dal 2011 perche3 la politica ha deciso per alcuni la sanatoria e per altri no..io capisco questo e solo questo..ho capito che la polit8ca quando vuole sovverte ogni regola e con noi non fa giustizia ..ma io lo rammentero' alle elezioni europee ..come taluni hanno bussato alla mia porta per le scorse nostre elezioni..io mi regalerò di vonseguenza ma voglio prima l'esito che mi interessa altrimenti io e la mia numerosissima famiglia molto unita e sparsa in tutta l'Itslia da nord a sud ci regoleremo di conseguenza..è inutile ragionare congetturare quando la POLITICA VUOLE SA COME INTERVENIRE..divono che soldi non ci sono però per i dirigenti l'aumento netto di 580 euro è stato previsto...ecco se non è dittatura questa!
Rispondi

Da: Motivazioni 31/12/2018 17:09:35
Auguro a tutti i ricorrenti 2011 un felice anno 2019, non contaminato dalla politica, ma segnato dalla giustizia. I tempi sono maturi perché si esprima al più presto la CC .
Rispondi

Da: Click 2 31/12/2018 18:33:37
Intanto sono uscite le commissioni
Rispondi

Da: @click31/12/2018 18:39:10
Che orrore!!
Rispondi

Da: Ccd  ricorso 201131/12/2018 18:42:07
Auguro a tutti i pendenti 2011  un  sorprendente  anno, ricco di emozioni,    progetti , fortuna , nuove esperienze sul lavoro  e desideri realizzati da  tutti noiiiiiiiii.  Ah  ,  mi    dimenticavo      tantaaaaaaaaa   saluteeeeeeeeee.   Inoltre    cerchiamo tutti di sollecitare i  nostri avvocati e dindacati affinché questa ingiustizia   alla fine sarà     risolta .   AUGURI 🎅🎅🎅🎅🎅ââââââââââ»»»»»»"""
Rispondi

Da: E dagli con la fissazione  dellâudienza31/12/2018 20:05:41
La fissazione è nel vostro cervello. La CC l'udienza non la vuole fissare perché sa che con la sua dirompente sentenza ex tunc d'incostituzionalità darebbe il via a un forte assalto alla diligenza e quindi a un pesante aggravio economico per lo Stato. Essa aspetta che il governo faccia fede al contenuto della sua istanza che metterebbe fine all'annosa questione nata dall'ottusaggine del governo precedente.
Rispondi

Da: pubblicate le commissoni31/12/2018 20:17:16
37 commissioni per 250 candidati in tutto circa 9250 aspiranti ds. Buon anno.
Rispondi

Da: @ precedente31/12/2018 20:18:12
allora vediamo se sarà più veloce il governo ad emanare il suo provvedimento o gli avvocati a costringere la CC. ad emettere la sua sentenza.
Rispondi

Da: Buonanotte 31/12/2018 22:23:19
Nessuna speranza raga
Rispondi

Da: @ precedente31/12/2018 23:27:17
Come fai ad affermare questo se nessuno sa se, cosa e quando potrà accadere, se a brevissimo a medio o a lungo termine? Buon anno a tutti quelli che hanno la pazienza di aspettare. In verità un buon anno 2019 lo auguro a TUTTI.
Rispondi

Da: Realista01/01/2019 10:25:09

- Messaggio eliminato -

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Da: XRealista 01/01/2019 10:37:09
Quindi svenderci? Prescindendo dal fatto che non sono d'accordo, sono convinto che neanche questo li indurrebbe. Testa alta sempre, meglio il nulla.
Rispondi

Da: concorrente incerta01/01/2019 10:49:37
Buon anno a tutti! Io domani ricontatto l'avvocato.
Rispondi

Da: Realista01/01/2019 11:42:46

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ...Delusione 01/01/2019 13:11:04
...bocciati come..per fare spazio a ultraraccomandati? Evviva le apparenze! Comunque mi chiedo come mai solo i ricorsi del 2011 non abbiano avuto ascolto...
Rispondi

Da: X prima 01/01/2019 13:50:23
Siamo bocciati come lo erano stati quelli del 2004/2006 entrati con la 107 e ora ds, non dimentichiamocelo per favore.
Rispondi

Da: Xprima01/01/2019 13:57:55
Inoltre si sa come molti di noi sono stati bocciati per far spazio agli amici, quindi non tocchiamo questo tasto, please...
Rispondi

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