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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: il parere è obbligatorio e vincolante07/04/2015 19:12:30
non vedo come il ministro o il cdm se ne possano uscire
Rispondi

Da: Quanti giuristi!07/04/2015 19:20:45
E quanti saputi! Se dovete votare una delibera di condominio chiedete pare all'avvocato e invece sapete tutto su pereri sentenze e Consiglio di Stato.
Ma fatemi il piacere!!!
Rispondi

Da: @ adesso dipende...07/04/2015 19:24:24
@ perché
Una domanda (non retorica) non può costituire un'offesa. Questo dovresti saperlo.
Ho chiesto se il vostro senso della legalità vi porta a sperare in un sostanziale aggiramento della normativa vigente, che faccia passare per legittimo ciò che è stato appena qualificato illegittimo dal massimo organo di giustizia amministrativa.
Potresti rispondermi tu....
Rispondi

Da: Finalmente qualcuno, dopo07/04/2015 19:27:15
aver cambiato tanti nick ne ha trovato uno al quale nessuno risponderà. Potrà perciò dire quello che gli pare. Naturalmente lo spessore delle cose che dice non meriterebbe comunque risposte.
Rispondi

Da: docente207/04/2015 19:33:50
La norma è stata recentemente modificata dall'art. 69, comma 2, lett. b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato il comma 1, seconda parte, che prevedeva: "Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto".
Rispondi

Da: Quanta prosopopea e sicumera !07/04/2015 19:34:20
"Quanti giuristi" e "finalmente qualcuno" ne sono un esempio lampante.
Rispondi

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Da: caste llo07/04/2015 19:34:56
sul mare..................................
Rispondi

Da: Quanta prosopopea e sicumera !07/04/2015 19:38:05
Tu invece la modestia fatta persona
Rispondi

Da: Diciamo la verità07/04/2015 19:38:56
Questo concorso è stato trasparente, troppo trasparente, eccessivamente trasparente, Praticamente visibile in controluce. Era allegro all'inizio, poi è diventato triste, grigio, opaco e alla fine l'eccessiva luce lo sta bruciando.
Come mai sia stato possibile che la luce abbia attraversato la luce ?

Il ministro potrà metterci una pezza con il mastice, si spera !!!

I fregati sono e devono restare fregati. Ma non ci stanno. Noi pensavamo alla Procura e quella Amministrativa ha scoperchiato in parte il coperchio !!!
I fregati devono restare fregati siamo sapienti e loro ignoranti.
Tutti uniti ci dobbiamo difendere.
Facciamo pace è nel nostro interesse. I fregati devono restare fregati e passare per pretestuosi ignoranti. Se stiamo unici ce la faremo.

Ma loro, i fregati son competenti e non si arrendono.
Il ministro ci dovrà mettere una pezza.
Rispondi

Da: Forse un ricorso al tar lazio07/04/2015 19:39:12
potrebbe essere valutato giusto per non dimenticarci del principio del doppio grado di giurisdizione di cui all' art. 125 cost. visto che la decisione su ricorso straordinario può essere successivamente impugnata in sede giurisdizionale anche se solo per motivi di forma o di procedura, ma non di merito.
Rispondi

Da: per non dimenticare07/04/2015 19:39:46
potreste pregare qualche politico e farvi fare una legge per aggirare la sentenza. Pensateci, i politici non sono nuovi a queste peripezie, in cambio voi dovreste dare le terga a vita ... è uno scambio pur sempre vantaggioso ...
Rispondi

Da: docente207/04/2015 19:40:14
Attualmente, l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971, non consente la "disapplicazione" neanche da parte del Consiglio dei Ministri, con la conseguenza che il parere, di merito o cautelare, è ,oggi, assolutamente vincolante per l' atto finale di questa particolare procedura che ,oramai, ha natura ampiamente giurisdizionale. Attraverso il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, il legislatore, ha, finalmente previsto, tramite il modificato art. 13 del D.P.R. n. 199 del 1971, la possibilità di sollevare questioni di legittimità alla Corte Costituzionale oltre che alla Corte di giustizia UE ed alla Corte Europea dei diritti dell' uomo(le quali ammettevano ciò anche precedentemente alle norme di riforma dell' istituto in commento); al riguardo si deve evidenziare come è probabilmente improprio che il legislatore riconosca in modo espresso, ad un organo, la possibilità di sollevare questione di costituzionalità. Difatti, la legge costituzionale n. 1 del 1948 conferisce alla Corte delle leggi l' esclusiva facoltà di valutare se un organo abbia o meno natura giurisdizionale e se sia quindi in grado di adire la Corte stessa; si può notare, infatti, come è attribuita soltanto alla Consulta la possibilità di interpretare le nozioni di "autorità giurisdizionale" e di "giudizio", nozioni intorno alla cui interpretazione ruota la possibilità da parte di un organo, di rimettere o meno questioni rilevanti e non manifestamente infondate al giudice delle leggi,e nozioni appositamente non definite dalla legge costituzionale del 1948. Tutto ciò, al fine di garantire alla Corte Costituzionale stessa il potere di valutare se ricorrano di volta in volta, in concreto tali, i requisiti giurisdizionali dell' organo che tenti di adirla. Appare pertanto evidente che il legislatore del 2009, nel riformare il rimedio del ricorso straordinario, abbia forse ecceduto le sue competenze nello specificare espressamente con legge ordinaria la possibilità del Consiglio di Stato in sede consultiva di adire la corte, ma, da un'altra angolatura, questa menzione espressa,anche se a rischio di illegittimità costituzionale in quanto contrastante con la legge cost. n. 1 del 1948, ha un' indubbia valenza chiarificatrice sulla natura giurisdizionale che il legislatore attribuisce al rimedio del ricorso straordinario, natura che neanche la corte costituzionale potrebbe d'ora in avanti negare visto che ricorrono in modo nitido i seguenti requisiti che la corte stessa ha posto sempre a fondamento della possibilità di un organo ad adirla: stabilità, indipendenza e terzietà del giudice (Cons. Stato, organo giurisdizionale previsto dall' art. 100 Cost.),garanzia del contraddittorio tra le parti(ampiamente prevista nel procedimento per ricorso straordinario), obbiettiva applicazione della legge da parte dell' organo decidente ed idoneità del provvedimento ad assumere efficacia di giudicato (neo prevista immodificabilità del parere emanato dal Cons. Stato). Quindi, il Presidente della Repubblica che nel ricorso straordinario emette (seppur formalmente) l' atto finale, dovrà seguire in toto il parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato.
Rispondi

Da: docente207/04/2015 19:42:19
Quindi, il Presidente della Repubblica che nel ricorso straordinario emette (seppur formalmente) l' atto finale, dovrà seguire in toto il parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato.
Rispondi

Da: docente207/04/2015 19:47:25
riassumendo: Attualmente, l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971, non consente la "disapplicazione" neanche da parte del Consiglio dei Ministri, con la conseguenza che il parere, di merito o cautelare, è ,oggi, assolutamente vincolante per l' atto finale di questa particolare procedura che ,oramai, ha natura ampiamente giurisdizionale. Quindi, il Presidente della Repubblica che nel ricorso straordinario emette (seppur formalmente) l' atto finale, dovrà seguire in toto il parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato.
Rispondi

Da: Son giorni che vi stiamo dicendo07/04/2015 19:49:41
Che i Magistrati della seconda sessione sono dei Grandissimi Magistrati.
Il parere è vincolante ed esiste L'obbligo di chiudere il procedimento (decidere il ricorso) secondo il parere del CdS, che è vincolante.

Il ricorso è accolto perchè le incompatibilità violano (cosa evidentissima) l'art. 3 e l'art. 97 C. Il parere ritiene assorbite da questo grave vizio le altre censure.

E' una spugna carica di tanti motivi !!

Come volete che ve lo diciamo ??
Rispondi

Da: In greco07/04/2015 19:54:51
.............
Rispondi

Da: ok mi accontento07/04/2015 20:03:29
del ricorso al tar...
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità07/04/2015 20:04:59
Bando alle ciance!!!

Aspettiamo l'aurora di un nuovo giorno!



La decisione sarà emanata sotto forma di dpr del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e in seguito al parere obbligatorio e, per gli effetti della legge n.69/2009, vincolante del Consiglio di Stato.


Poi, ci saranno anche i risultati delle indagini penali.

Poi, si vedrà...

L'importante è che mi sia restituito il diritto di partecipazione ad un concorso pulito, diritto scippatomi dalla CORRUZIONE, che PUZZA.


Che dolce attesa!!!

Come sono felice!!!

Avete fatto buone feste?

Io sììììììììììììììììììììììììììììììì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!perché sono felice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E sono felice perché la CORRUZIONE, CHE PUZZA, E' VENUTA A GALLA E SARA' COMPLETAMENTE SPALATA!!!

Rispondi

Da: gilles64 07/04/2015 20:05:00
ve lo dico ancora una volta concorso valido
Rispondi

Da: E SE NON BASTASSE IL TAR07/04/2015 20:10:32
VI PORTEREMO FINO IN CASSAZIONE! NON FINIRA' MAI!
Rispondi

Da: E meno male che...07/04/2015 20:13:50
...i "temporaneamente idonei" detestavano l'uso dei ricorsi per ottenere ciò che si desidera quando le cose vanno male!
Rispondi

Da: State sereni07/04/2015 20:15:26
idonei.
Il concorso non sarà annullato. E' certissimo.
Lo ha detto gilles64, quindi deve essere per forza così.
Rispondi

Da: E SE NON BASTASSE IL TAR07/04/2015 20:16:16
LA PAROLA FINE VERRA' SCRITTA COSI'

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso;

E NON DIMENTICATE GLI AVVOCATI COSTANO!
Rispondi

Da: Premesso che07/04/2015 20:18:35
capisco poco di giurisprudenza (non sono un concorrente), mi spiegate come è possibile ricorrere ad un tribunale di primo grado (TAR) per impugnare una sentenza emessa da un tribunale di secondo grado (C.D.S.)?
Capirei la Corte Costituzionale, ma.....
Rispondi

Da: Allo stato attuale07/04/2015 20:20:46
la situazione sta in questi termini:

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso indicato in oggetto debba essere accolto....

Rispondi

Da: @gilles6407/04/2015 20:21:19
Come fai ad affermare che non sarà annullato??
Dicci, dicci, dicci...
Rispondi

Da: gilles64.07/04/2015 20:46:00
non sarà annullato perché a me piace così
Rispondi

Da: a CHI è VENUTO07/04/2015 21:15:17
in mente di manifestare il primo aprile ?

Achhhhhi è venuto in mente di scrvere le cose che ha scritto ???


A chi ???

Lo capite cosa avete compromesso ????
Rispondi

Da: Inidoneo 37907/04/2015 21:18:37
@ a CHI è VENUTO

A dire tutta la verità, la manifestazione del primo aprile, per quanto certamente inopportuna, non dovrebbe aver compromesso molto la posizione degli idonei.
....O c'è qualcosa che io non so?
Rispondi

Da: caste llo07/04/2015 21:43:43
sul monte soleggiato
Rispondi

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