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Ma a voi d.i.p.vi sta facendo impazzire????
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Da: marrocchino03/09/2012 00:27:58
bo. Mi sono fatto uno schema. Se mi chiedono le obbl contratt gli dico i criteri di coll della cov di roma e poi quelli del regolamento. E tra i 2 prevale il reg anche elementi estraneita coivolgono stati terzi. Di tutte quete particolarità non mi interessa. L'importante é superare l'esame anche dicendo qualche cazzata tanto nessuno se ne accorge

Da: Mauro Repetto03/09/2012 00:33:11
Inoltre:
Cosa dite se la domanda secca è : vendita internazionale.

Da: Mauro Repetto03/09/2012 00:35:44
Io ho la sfiga di avere in commissione un prof di dip.
Assurdo.

Da: alphaa03/09/2012 00:42:59
Mauro, mi sono fatto questa idea. Il rinvio "in ogni caso" operato dall'art. 57 ha l'effetto di estendere, agli occhi del giudice italiano, la portata applicativa della Convenzione di Roma, cioè di renderla applicabile a fattispecie alle quali questa, di per sé, non vorrebbe applicarsi (purché si tratti di fattispecie che - secondo le categorie del diritto italiano - abbiano natura contrattuale). Di fatto, al di là dell'estensione della sfera di applicazione ratione temporis (estensione ormai priva di portata pratica, visto che la Convenzione è in vigore da più di vent'anni), il rinvio in ogni caso ha l'effetto di estendere la sfera MATERIALE della Convenzione. La Convenzione esclude dal proprio campo di applicazione materiale, ad esempio, i contratti assicurativi relativi a rischi localizzati in Stati membri (art. 1, par. 3): dunque, malgrado l'esclusione, questi contratti sono soggetti al regime della Convenzione (in Italia) perché lo prescrive l'art. 57. Sin qui tutto bene. Senonché, con il regolamento Roma I, quella esclusione è venuta meno: solo una piccola parte della materia assicurativa è rimasta fuori dal regolamento, quella corrispondente ai contratti assicurativi di cui all'art. 1, par. 2, lett. j), del regolamento. Ne consegue, se ho capito bene, che l'art. 57 della l. n. 218 ha l'effetto di rendere applicabile la Convenzione (o il regolamento Roma I, se si interpreta il rinvio dell'art. 57 come un rinvio "mobile") anche a quest'ultima particolare categoria di contratti assicurativi, benché sia la Convenzione che il regolamento non vogliano disciplinarli. Non so se il ragionamento ti torna, ma una cosa, Repetto, te la devo chiedere: ti sembra davvero che siano queste le cose che chiederanno??! Torno a concentrarmi sulle cose serie!

Da: marrocchino03/09/2012 00:51:21
Stai tranquillo perche é una domanda che non hanno mai fatto.

Da: alphaa03/09/2012 00:55:29
Ecco, la vendita è una domanda seria! Se la domanda è "secca" come dici tu rischia di abbracciare molte cose diverse fra loro: GIURISDIZIONE (Bruxelles I: 2, 5.1, 23), LEGGE APPLICABILE (Aja 1955, attraverso il 25 di Roma I), NORME MATERIALI UNIFORMI (Vienna 1980). Va spiegato che rapporti ci sono fra Aja e Vienna. 

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Da: Mauro Repetto03/09/2012 00:56:53
1) la tua spiegazione è STUPENDA.
2) GIURO (se non credete verificate in merito: prof senigaglia di padova o venezia, non ricordo): il prof tiene un corso sulle obbligaz contrattuali di dip, adottando 2 libri, compreso un trattato d 1000 pagg (di cui ne fa studiare circa 250 sulla vendita)...secondo te può chiedere quelle cose?...

Da: alphaa03/09/2012 01:07:33
Senigaglia è professore di diritto privato, senza "internazionale" in mezzo. Comunque si è molto occupato di contratti. Se è lui che interroga mi pare ragionevole che chieda molto la vendita. 

Da: Mauro Repetto03/09/2012 01:57:44
No no...è prof di privato...che tiene un corso (anche) di dip!
Sono andato a vedere sul sito della fac...è ufficiale...come è ufficiale che adotta libri improponibili per l'esame di Stato: io ho altre 5 materie (come tutti)...non posso permettermi/non ho il tempo/non ho le capacità per studiare 1000 pagg solo per dip.
Sul giuffrè le obbligaz sono circa 30 pagg...fai conto che ho pure scremato...che di quello che ho schematizzato ne ricorderò una minima parte...ergo...o senigaglia non è di turno il tal giorno, oppure...help me.

Da: Mauro Repetto03/09/2012 02:10:35
Stasera dovevo fare 30 pagg, ne ho fatte 17.
Ho l'esame tra 15 gg.
Disperazione.
Sono le 2:07 e la sveglia suona alle 7.
Lucida follia.

Da: alphaa03/09/2012 02:34:09
Mauro, considera due cose: 1) non esiste in Italia un manuale di dip di 1000 pagine: quello di cui parli tu, se ho capito bene, riguarda un'altra materia (dir. commerciale int.?) e dunque non fa testo ai nostri fini; 2) i commissari professori sono, per loro natura, più inclini degli altri a premiare una risposta ragionata, anche se non perfetta dal punto di vista delle nozioni: con loro, insomma, è possibile concentrarsi su poche cose a patto che si capisca il ragionamento che ci sta sotto (prova a fare lo stesso con un commissario avvocato che improvvisa  due domande di dip senza saperne una mazza, dopo essersi sfogliato il Simone cinque minuti prima di arrivare in CdA...). Quindi stai tranquillo e magari non trasmettere pessimismo agli altri.

Da: sonia7203/09/2012 03:05:55
Quanto tempo ci vuole più o meno per internazionale sul Simone??grazie per l'indicazione ...

Da: miLANO TRIBUNALE 03/09/2012 06:28:24
Il mio testo in materia di trascrizione del matrimonio estero mi dice che l'ufficiale di stato civile, qualora rilevi che la trascrizione potrebbe essere contraria all'ordine pubblico, non deve procedere alla trascrizione ma deve investire l'autorità competente affinchè si pronunci sulla questione.
Potete controllare cosa dicono i vostri testi a riguardo.
Grazie.

Da: ali03/09/2012 07:17:00
l'ufficiale di stato civile, se nutre dubbi circa la contrarietà dell'atto all'ordine pubblico, dovrà investire della questione il procuratore della repubblica ed attendere la determinazione di quest'ultimo. Contro il rifiuto a procedere alla trscrizione la parte potrà proporre ricorso alla cda territorialmente competente.

Da: miLANO TRIBUNALE 03/09/2012 07:25:56
grazie!

Da: ali03/09/2012 07:42:19
una domanda la faccio io. Sto maledetto trust qual'è il criterio di collegamento e sprattutto l'ordinamento italiano conosce o no l'istituto del trust?

Da: miLANO TRIBUNALE 03/09/2012 08:00:28
Si applica la Convenzione dell'Aja del 1985.
Tale convenzione per risolvere i problemi applicativi nei paesi che non conoscevano l'istituto ha dato la definizione qualificandolo come rapporto giuridico creato da una persona che pone i suoi beni sotto il controllo di altra persona nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato.
Si applica la legge scelta dal trustee a condizione che l'ordinamento conosce l'istituto.
Diversamente si applica la legge dell'ordinamento con cui l'operazione presenta il collegamento più stretto.
-amministrazione creata dal trustee
-luogo collocazione beni
-residenza trustee
-luogo dove deve essere attuato lo scopo.
Il giudice italiano ha l'obbligo di riconoscere il trust straniero avente ad oggetto beni siti in italia.
Sull'ammissibilità ci sono due teorie
la positiva l'ammette sulla base dell'art 2645
Quella negativa si basa sulla convenzione che non ha previsto il riconoscimento obbligatorio.
C'è un disegno di legge sull'introduzione in Ita ma al momento è fermo lì

Da: ali03/09/2012 08:35:41
grazieeee!!!

Da: sentiamo....03/09/2012 09:01:17
Gentilmente toglietemi un dubbio.
La convenzione di Bruxelles prevale sulla 218/95,vero? In ambito processuale intendo.

Da: miLANO TRIBUNALE 03/09/2012 09:08:45
si

Da: Bert03/09/2012 09:10:32
1) la conv. di Bruxelles non esiste più, sostituita quasi per intero dal reg. n. 44/2001; 2) prevale(va) ex art. 2 legge 218 ed ex art. 117, 1° comma, Cost.

Da: sentiamo....03/09/2012 09:11:10
E il regolamento?
Non riesco a capire quando si applica il regolamento e quando la convenzione?????Aiuto!

Da: sentiamo....03/09/2012 09:12:25
No Bert,che è stato sostituito lo sappiamo.
Ma a quanto ho capito il regolamento si applica agli stati membri,la convenzione va oltre o no?

Da: Bert03/09/2012 09:19:48
La convenzione si applica PER FORZA PROPRIA in un numero limitatissimo di casi (ad esempio quando si tratta di riconoscere in Italia una sentenza pronunciata in quei territori, ex colonie di Stati membri, che ricadono sotto la sovranità di tali Stati ma non fanno parte del "territorio" dell'UE); per il resto è sostituita dal regolamento. In compenso, la convenzione si applica ancora IN FORZA DEL RINVIO compiuto dall'art. 3, 2 comma, prima frase della legge n. 218, quando si tratti di stabilire, in Italia, se il giudice italiano possa pronunciarsi su una domanda relativa alla "materia civile e commerciale" (come intesa nella convenzione) proposta nei confronti di un convenuto domiciliato al di fuori dell'Unione europea.

Da: sentiamo....03/09/2012 09:26:50
Esattamente! Quindi è giusto dire che entambe,sia pure in casi diversi,si applicano ancora. In linea generale la Convenzionale trova applicazione nei paesi che non fanno parte dell'UE(ad eccezione della Danimarca).

Da: Bert03/09/2012 09:33:57
Guarda che in Danimarca e nei confronti della Danimarca si applica il regolamento Bruxelles I, non la convenzione di Bruxelles. Lo dice un accordo tra la (allora) CE e la Danimarca del 2005. Dire che entrambe le discipline, quella convenzionale e quella del regolamento, siano ancora applicabili, è giusto, ma non nei termini che dici tu: è sbagliato dire che la convenzione di Bruxelles si applica NEI paesi extra UE (che infatti non sono parti della convenzione e non ne sono dunque vincolati); semmai, come ho scritto sopra, alcune norme della convenzione (quelle richiamate dal 3 della legge 218) si applicano, in Italia, per determinare la giurisdizione italiana nei confronti di CONVENUTI extra UE. Fra le due cose c'è una differenza di sostanza, almeno dal mio punto di vista. 

Da: poche idee, ma confuse03/09/2012 09:51:17

Da: praticante_03/09/2012 11:42:51
Raga un dubbio: ma la Convenzione di Vienna del 1980 ha sostituito Roma I soltanto per quanto concerne la vendita internazionale?  Grazie

Da: Bert03/09/2012 11:56:43
praticante_: la Conv. di Vienna e il regolamento Roma I usano tecniche di regolamentazione distinte: la prima regola i contratti (di vendita) direttamente sul piano materiale; il secondo stabilisce come vadano risolti i conflitti di leggi in materia di contratti, richiamando il diritto interno di un certo paese. Dunque non mi sembra che si possa dire che uno dei due strumenti possa "sostituire" l'altro (men che meno se si dice che è la Convenzione a sostituire il regolamento, visto che questo è stato adottato quasi trent'anni dopo la Convenzione). Semmai, se ho capito bene, si può dire che il regolamento non ha vocazione ad applicarsi là dove il "conflitto di leggi" suscitato dal carattere internazionale di una certa compravendita sia già stato "risolto" applicando una normativa internazionalmente uniforme, come quella della Conv. di Vienna. Insomma, se la vendita in questione è retta dalla Convenzione, il regolamento non ha nulla da dire (se non per gli aspetti che la Convenzione non regola, come la validità del contratto). Ti faccio comunque presente che, in Italia, il regolamento Roma I non si applica alla vendita: come dice l'art. 25 del regolamento, questo "cede" alle convenzioni già concluse dagli Stati membri su materie particolari. Questo è appunto il caso dell'Italia, che è parte della Convenzione dell'Aja del 1955 sulla legge applicabile alla vendita.     

Da: info Roma03/09/2012 12:23:00
domandina sul programma:
con riferimento all'ultima parte sul diritto processuale, io mi sono limitata a
- riconoscimento sentenze (internazionale e comunitario)
- titolo esecutivo europeo
- proc. per ingiunzione
- lodo straniero.

ho saltato tutto il resto. è un po' pochino?

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