NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Ma a voi d.i.p.vi sta facendo impazzire????
391 messaggi, letto 8476 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Successiva >>
Da: sonia72 | 10/09/2012 01:15:29 |
Tra le domande raccolte ho trovato "il procedimento europeo per controversie di molestie entità"...non riesco ha trovare il riferimento..che viene in mente qualcosa..??sono fusa.... | |
Da: sonia72 | 10/09/2012 01:21:44 |
Tra le domande raccolte ho trovato "il procedimento europeo per controversie di molestie entità"...non riesco ha trovare il riferimento..che vi viene in mente qualcosa..??sono fusa.... | |
Da: sonia72 | 10/09/2012 01:22:53 |
Di modeste entità..!! Scusate!! | |
Da: Mauro Repetto | 10/09/2012 01:30:15 |
Pensa che la domanda l'hai trovata nella mia commissione... Ma si può dico io... Nelle altre commissioni della mia cda chiedono il rinvio...l'ordine pubb... Sono avvilito. E sono a meno di 2 settim... | |
Da: ali | 10/09/2012 07:20:51 |
Reg 861/2007 per controversie transfrontaliere di modesta entità (euro 2000 max) in materia civile e commerciale. Forma scritta e udienza di trattazione solo eventuale, termini molto brevi per lo svolgimento (la decisione finale deve intervenire entro 30 gg. dall'ultimo atto di parte), prorogabili solo in caso di necessità per la tutela dei diritti delle parti | |
Da: sonia72 | 10/09/2012 15:15:26 |
Grazie...!!ammazza mi mancavano sei pagine alla fine del libro e stava proprio...grazie comunque..Ali! | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: ali | 10/09/2012 17:45:23 |
figurati. Cmq oggi ho ripreso in mano questa orribile materia dopo qualche giorno che non la toccavo e sono caduta nella depressione più nera, era tutto sconosciuto come se stessi leggendo per la prima volta. Ma è mai possibile? | |
Da: Mauro Repetto | 10/09/2012 23:32:43 |
Oggi ho imparato un criterio di collegamento in più... E con questo fanno 3... Bene, tra 2 settim l'esame lo passo di sicuro. Sono a cavallo. | |
Da: sonia72 | 10/09/2012 23:44:16 |
Ma come si fa a ricordarsi tutti questi criteri???non è possibileeeee!!! | |
Da: Mauro Repetto | 10/09/2012 23:55:44 |
Io c'ho rinunciato. E, fino all'esame, vivo meglio. Dopo, non so... | |
Da: *** | 11/09/2012 21:07:27 |
Ho visto che una domanda molto gettonata è: Cosa fa il giudice se una norma di diritto int privato è contraria alla costituzione? può sollevare eccezione di incostituzionalità? Io risponderei che non applica la noram di diritto internazionale come previsto dall'art 16 ma direi anche che non può sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale. Voi che dite?!?!?!?! | |
Da: Mastro Geppetto | 11/09/2012 21:19:05 |
balle | |
Da: spedium | 11/09/2012 21:19:38 |
Secondo la prevalente dottrina è consentito al giudice italiano rilevare il contrasto tra la norma straniera e la Carta Costituzionale italiana. Del resto, l'art. 16 della legge 218/1995 esclude l'applicazione di norme straniere, ancorché richiamate secondo i vigenti criteri di collegamento, i cui effetti si rilevano contrari all'ordine pubblico c.d. internazionale (ricompresi i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale). In particolare, la verifica dell'eventuale contrasto tra norma straniera richiamata e la Carta Costituzionale italiana viene risolto non attraverso il meccanismo ordinario regolato dall'art. 134 della Costituzione, ma con il ricorso al limite dell'ordine pubblico di cui al citato art. 16. Sarà, dunque, direttamente il giudice ordinario a non applicare la norma straniera valutata costituzionalmente illegittima (il c.d. giudizio di incostituzionalità diffuso). Quanto, invece, alla prospettiva dell'incostituzionalità rispetto all'ordinamento di provenienza non c'è in dottrina il medesimo accordo. Secondo un certo orientamento soltanto se la norma straniera richiamata proviene da un sistema in cui il controllo è del tipo c.d. diffuso, il giudice italiano potrebbe esercitarlo anch'egli; in caso contrario, infatti, il giudice italiano finirebbe per esercitare un potere non previsto nell'ordinamento d'origine. Altri hanno ritenuto di dover distinguere a seconda che, nell'ordinamento straniero d'origine, la legge incostituzionale venga sanzionata da nullità (in tal caso, il vizio potrebbe essere rilevato dallo stesso giudice italiano con una pronuncia meramente dichiarativa) o dalla sanzione più tenue della annullabilità (in siffatta ipotesi, l'intervento costitutivo del giudice italiano sarebbe precluso). La giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole sulla base del principio che il giudice italiano deve applicare la legge straniera come se sedesse all'estereo verificando, dunque, anche la legittimità della norma richiamata. Tale ricostruzione appare confortata dal contenuto della disposizione dell'art. 15 della L. 218/1995 laddove ribadisce che la norma straniera richiamata non può essere interpretata ed applicata in maniera avulsa dal più ampio ed organico sistema normativo in cui si inserisce. | |
Da: *** | 11/09/2012 22:20:37 |
Grazie spedium! | |
Da: A | 11/09/2012 22:33:36 |
Anche io dimentico tutto!!! Venerdì scorso lo sapevo bene oggi non ricordo minimamente come funziona il riconoscimento delle sentenze straniere :-((( | |
Da: Mauro Repetto | 11/09/2012 23:10:44 |
Scusate, ma la questione non è: il giudice ita valuta se no contrasto con ORDINE PUBBLICO che è concetto più ristretto di quello di "principi della COSTITUZIONE"? Ergo: ordine pubblico = pp fondamentali dell'ordi giuridico. Miii se mi sono siegato male!!! Insomma: non è detto che il contrasto con un pp della ns cost si risolva in un contrasto con il ns ordine pubb: altrimenti l'art 16 semplicemente avrebbe previsto (visto che è una lex ita): no applicaz norma straniera se produce effetti vs COSTITUZ ita. | |
Da: A84 | 11/09/2012 23:28:17 |
Io credo che spedium abbia ragione. Secondo quanto dice il mio manuale, il contrasto della norma straniera richiamata si tradurrebbe nella produzione di un effetto contrario all'ordine pubblico, sicché la questione dovrebbe essere risolta ai sensi dell'art. 16. La maggiore ristrettezza del concetto di o.p. internazionale comporta che non tutte le norme sottratte all'autonomia delle parti determinano un contrasto con l'ordine pubblico. L'esempio che riporta è la previsione nell'ordinamento italiano delle quote di legittima. Ah...un'altra cosa...aggiungo anche che laddove nell'ordinamento straniero il controllo di costituzionalità sia accentrato, allora il giudice italiano dovrà valutare la giurisprudenza costituzionale dell'ordinamento di riferimento. | |
Da: Arbeiter | 12/09/2012 00:03:48 |
Repetto: la formula che proponi è forse troppo rigida. La Costituzione è solo una delle possibili fonti da cui debbono essere attinti i principi di ordine pubblico ai fini dell'art. 16 e ai fini degli articoli 64 ss. della l. 218. Possono essere di "ordine pubblico" anche principi rispetto ai quali la Costituzione nulla dice esplicitamente e che si trovano sanciti in convenzioni internazionali, ad esempio sui diritti umani. L'esempio che farei, per i conflitti di leggi, è il diritto al rispetto della vita personale e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: certo i diritti che la Corte di Strasburgo ha ricavato da quest'ultima norma tendono a far corpo con la Costituzione (attraverso il 2 Cost.), ma non trovano tutti una precisa corrispondenza nella Carta cost. Sul versante della efficacia delle decisioni straniere lo stesso ragionamento si può fare con l'art. 6 CEDU (è incompatibile con l'op italiano una sentenza straniera resa all'esito di un procedimento non rispettoso delle garanzie del giusto processo quali sono intese da quest'ultima norma, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo). | |
Da: D. | 12/09/2012 00:26:03 |
A me sembra che repetto stia dicendo che le norme straniere richiamate dal nostro dip possono essere contrarie a norme della costituzione, purchè non siano contrarie ai principi fondamentali della costituzione. Il che mi sembra una sciocchezza. Il fatto che la legge 218 non dica esplicitamente che le norme richiamate non debbano essere contrarie alla cost non prova nulla visto che non è certo la legge ordinaria a poter stabilire, per di più implicitamente, quando si può derogare alla cost. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 12/09/2012 16:26:53 |
Ragazzi risolviamo questo caso pratico: Tizio muore ed ha redatto valido ed efficace testamento. I suoi figli sono cittadini polacchi. Tizio è cittadino italiano. La capacità di succedere dei figli viene regolata in base alla nostra legge giusto? Supponiamo che per la legge polacca non hanno la capacità di succedere in quanto figli naturali e la legge di quello stato non gli attribuisce il diritto. E se invece non hanno la capacità per il nostro ordinamento e ce l'hanno per quello polacco? | |
Da: A84 | 12/09/2012 16:38:16 |
Se io fossi uno figli polacchi mi accorderei con i miei fratelli polacchi per designare la legge polacca quale legge del luogo di apertura della successione o luogo in cui si trovano i beni...è una fesseria? | |
Da: D. | 12/09/2012 16:40:45 |
Non ho capito il dubbio. Se come giustamente dici la legge applicabile è quella italiana allora hanno la possibilità di succedere. Se la legge polacca vietasse la successione ai figli naturali anche in base a un testamento, essa sarebbe a) irrilevante perchè è applicabile la legge italiana b) contraria all'ordine pubblico. O forse intendi dire che il testamento non contempla i figli naturali? | |
Da: D. | 12/09/2012 16:44:05 |
A84 dici una fesseria sorry. la volontà dei possibili eredi è completamente irrilevante per individuare la legge applicabile | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 12/09/2012 16:46:11 |
Voglio dire questo: Se per lo Stato italiano non hanno la capacità di succedere e ce l'hanno, invece, per la legge polacca cosa si fa? Il giudice applicherà la legge italiana, giusto, ed eventualmente in assenza di altri eredi lo stato erediterà tutto. Giusto? Adesso ripartiamo dal caso di successione dello Stato Ho capito bene che lo Stato estero, se è lo stato di cui è cittadino il decuis, può ereditare anche i beni siti in Italia? | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 12/09/2012 16:50:51 |
Quella rileva solo in materia di divisione ereditaria...però ragioniamo un attimo a proposito di quanto dice A84 Tizio, cittadino Italiano muore in Francia lasciando agli eredi un immobile in Francia. In materia di divisione ereditaria non è possibile applicare la legge di comune accordo scelta dai condividenti ovvero quella del luogo in cui si trova il bene? Ed a questo punto come si concilia il principio di unità universale della successione? Non capisco più nulla | |
Da: A84 | 12/09/2012 16:51:28 |
D. hai ragione...ho fatto riferimento al criterio della divisione ereditaria...che non c'entra una mazza dato che si parla di capacità a succedere... Secondo me, però, Milano tribunale, il tuo è un non-problema...dato che per la legge italiana la capacità sussiste... | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 12/09/2012 16:57:46 |
ok se sussiste per quella italiana....e se invece per quella italiana non sussiste? Ragioniamo anche sugli altri posto che ho scritto perchè non ho capito se sto uscendo fuori binario o sono seghe mentali fondate... | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 12/09/2012 17:17:03 |
Altra cosa ragazzi nel mio testo in materia di diritti reali vedo che c'è un pò di confusione Ovvero la regolamentazione egli strumenti di tutela quali ad esempio l'azione di rivendica o possessoria Allora mi chiedo: Se il contenuto e i limi di tali diritti sono regolati dalla lex rei sitae perchè tali azioni non dovrebbere essere regolati da tale legge? Il mio testo dice che si potrebbe valorizzare la natura processuale di quelle azioni e pertanto dovrebbe ritenersi applicabile la lex fori. Ma che cazz! | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 12/09/2012 17:21:37 |
Altra cosa...spero che qualcuno risponda... I vostri testi dicono qualcosa sui beni immateriali...il mio si limita a darmi il criterio di collegamente e rimandarmi ai regolamenti comunitari sul marchio e sui disegni e modelli. | |
Da: D. | 12/09/2012 17:25:39 |
"Se per lo Stato italiano non hanno la capacità di succedere e ce l'hanno, invece, per la legge polacca cosa si fa? Il giudice applicherà la legge italiana, giusto, ed eventualmente in assenza di altri eredi lo stato erediterà tutto. Giusto?" Sì, lo Stato erediterà almeno i beni situati in Italia. Cosa succede ai beni situati in Polonia il Simone non lo spiega... Il manuale che avevo all'università (mosconi)per quest'ultimo caso dice che in teoria lo Stato italiano dovrebbe ereditare sempre che lo Stato in cui si trovano i beni collabori e non preveda di acquistarli lui... "Adesso ripartiamo dal caso di successione dello Stato Ho capito bene che lo Stato estero, se è lo stato di cui è cittadino il decuis, può ereditare anche i beni siti in Italia?" Si, l'art. 49 è abb chiaro in proposito. "Tizio, cittadino Italiano muore in Francia lasciando agli eredi un immobile in Francia. In materia di divisione ereditaria non è possibile applicare la legge di comune accordo scelta dai condividenti ovvero quella del luogo in cui si trova il bene?" Sì. "Ed a questo punto come si concilia il principio di unità universale della successione?" Come la vedo io sono 2 questioni successive: 1) la legge nazionale stabilisce a chi spetti l'eredità: ergo l'immobile in Francia si spartisce a metà. 2) la legge scelta dalle parti gestisce la divisione: sappiamo che dobbiamo dividerci l'immobile a metà in che modo ce lo spartiamo lo dice la legge scelta (decide il giudice, un piano a testa, vendiamo e dividiamo il ricavato ecc.). | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Successiva >>