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Ma a voi d.i.p.vi sta facendo impazzire????
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Da: miLANO TRIBUNALE | 12/09/2012 17:41:46 |
Alla prima domanda mi trovi d'accordo. Grazie per la seconda... Ok per la terza. Sull'ultima nutro qualche dubbio proprio in forza del principio però il tuo ragionamento ci sta. | |
Da: TUR | 13/09/2012 16:40:29 |
Una critica al Simone e alla dottrina quando a pag. 108 in materia di donazione ha affermato che la donazione è un contratto e che quindi si applica la Conv di Roma... io lo rifarei fare a loro l'esame d'avvocato...si andassero a rivedere la disciplina degli atti unilaterali e bilaterali!!! O quantomeno argomentassero le loro teorie. | |
Da: TUR | 13/09/2012 16:47:06 |
mmmmm....769: La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità... si vede che porto penale e pr. penale... chissà come mai mi sembrava di ricordare che la donazione fosse un atto unilaterale...mah...la memoria fa brutti scherzi!!! | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 13/09/2012 16:48:44 |
Anche il mio testo dice che l'art. 56 ha una portata residuale in quanto la donazione sarebbe un atto contrattuale e quindi impone l'applicazione dell'art 57. Tuttavia rimangono regolati dal 56 le donazioni tra coniugi e quelle modali... Ossia in tali casi si applica la legge del donante salvo che quest'ultimo scelga espressamente la legge di residenza. | |
Da: TUR | 13/09/2012 16:58:06 |
Quindi...riguardo alla donazione si applica Conv. Roma: legge scelta dalle parti o in mancanza criterio del coll più stretto sugli effetti, sulla valid e revocab: legge naz del donante sulla forma: legge naz donante o luogo compimento dell'atto GIUSTO?? o si applica la legge naz del donante e nn la Conv di Roma... | |
Da: *** | 13/09/2012 17:02:29 |
Qualcuno sa che cos'è l'e-commerce e quale sia la legge che lo disciplina? | |
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Da: miLANO TRIBUNALE | 13/09/2012 17:04:56 |
se si tratta di donazioni tra coniugi o modali si applica la legge del donante. Diversamente la convenzione con i suoi criteri. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 13/09/2012 17:10:18 |
Per il commercio elettronico si applica l'art. 57. Secondo me bisogna dire qualcosa sui problemi che potrebbero sorgere in relazione al luogo di conclusione del contratto e in merito all'individuazione del contratto in questione. Se offerta al pubblico oppure meno... Occhio alla tutela del consumatore in quanto la maggiorparte delle transazioni avvengono tra professionisti e consumatore. Nel 99% dei casi nel momento in cui acquistiamo, anche se non leggiamo mai cosa accettiamo, acettiamo la legge del luogo del venitore. Quindi si riapre il circolo con la questione della tutela del consumatore | |
Da: *** | 13/09/2012 19:08:51 |
si, però sono dei figli di t.... a chiedere cose del genere. | |
Da: RI | 13/09/2012 21:29:14 |
Ma perché tirate fuori l'art. 57 della legge 218? E perché la Convenzione di Roma?! Alle donazioni "contrattuali" e ai contratti di consumo conclusi on-line, se si tratta di fattispecie che presentano elementi di estraneità, si applica il regolamento Roma I. O no? | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 14/09/2012 04:48:40 |
Certo che si applica anche Roma I che in pratica sostituisce la Convenzione richiamata dall'art 57. Ci sono ancora alcuni aspetti della Convenzione che sopravvivono nonostante il Regolamento. Quindi per essere precisi si applica l'art. 57, che richiama la Convenzione che comunque ha ormai portata molto limitata in forza del Regolamento. Il Regolamento non lo applichi sono per le transazioni europee? o ha efficacia erga omnes come la convenzione? Su questo alcuni dicono di si, altri no...io non saprei | |
Da: RI | 14/09/2012 08:27:16 |
Alcuni dicono sì, altri no... ma il regolamento dice sì (art. 2)! Scusa se sottilizzo, ma se per affrontare i conflitti di leggi in materia di contratti parti dall'art. 57 e poi arrivi al regolamento dicendo che questo ha sostituito la convenzione, commetti a mio avviso un duplice errore, di DIP e di comunitario (se porti anche quello). Roma I si applica per forza propria e prevale, in forza del primato del dir UE, sul diritto interno (compresa la legge 218)... Quindi si parte da lì e, come è stato spiegato in questa discussione qualche giorno fa, puoi scomodare la conv. solo in quei rari casi in cui si applica SOLO in virtù del rinvio "in ogni caso" dell'art. 57. | |
Da: praticante_ | 14/09/2012 09:37:50 |
Raga ma su quale libro state studiando?? Io Compendio Simone, ieri ho comprato le domande Simone (Count Down) e davvero mis to sentendo male...cioè ma che domande sono? Riuscirei a rispondere al massimo a 2-3 domande...ma come è possibile? Aiutatemi, datemi un consiglio perchè sono nei guai...esame tra 13 giorni! | |
Da: x RI | 14/09/2012 14:54:50 |
concordo con te: e-commerce: sussumibile nel 57. tuttavia, -x coloro che fanno parte dell'UE - ha efficacia erga omnes il reg Roma I. x chi non fa parte dell'UE, ecco che si applica la conv di Roma del 1980 (appunto richiamata "in ogni caso" dal 57) | |
Da: x praticante | 14/09/2012 14:56:26 |
Ma hai in un prof di dip in commissione? | |
Da: RI | 14/09/2012 18:52:53 |
Non ti seguo: cosa vuol dire "x coloro che fanno parte dell'UE"? Nei contratti di consumo non vedo proprio che spazio ci sia per applicare la Convenzione di Roma. L'art. 57 della l. 218 direi che qui non gioca alcun ruolo. | |
Da: Dip | 14/09/2012 19:05:47 |
Scusate ma non riesco a trovare la giurisdizione della persone giuridiche. Qualcuno mi sa indicare la fonte? E dove si trova la libertà di stabilimento? Grazie mille!! | |
Da: LeaveItOrLoveIt | 14/09/2012 19:08:54 |
In che senso la giurisdizione delle persone giuridiche?! La libertà di stabilimento è regolata, a livello di diritto primario, dagli articoli 49 e seguenti del TFUE. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 15/09/2012 05:04:54 |
Quindi stiamo dicendo che il Regolamento si applica anche se l'atro stato interassato è extra ue? Ma siamo sicuri? Puo' l'Ue vincolare gli stati membri fino a tal punto? Se l'Italia e il Madagascar decidono di darsi una Convenzione cosa si fa? Ed i Regolamenti possono superare una Convenzione? | |
Da: RI | 15/09/2012 07:34:17 |
Stai confondendo due cose diverse. Per stare al tuo esempio, è del tutto ovvio che i giudici del Madagascar risolvono i conflitti di leggi in materia contrattuale come gli pare e piace, fregandosene di ciò che sta scritto in Roma I. Quello che dico, piuttosto, è che negli Stati membri vincolati da Roma I quest'ultimo ha vocazione a regolare i conflitti di leggi con riguardo a tutti i contratti con elementi di internazionalità, poco importa se si tratti di un contratto collegato solo a due o più Stati UE o anche a uno Stato terzo. Insomma: Roma I (come già faceva la Convenzione di Roma), si applica SOLO negli Stati che ne sono vincolati ma a SENZA distinzione fra fattispecie "intra UE" o "extra UE". | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 15/09/2012 07:38:43 |
e se l'Italia, nonostante il regolamento decide di regolare i conflitti col Madagascar con Convenzione può farlo? Se il giudice italiano di trova un contratto che presenta elementi di estraneità con Madagascar applica comunque il regolamento? | |
Da: RI | 15/09/2012 07:39:08 |
Dimenticavo: 1) "Se l'Italia e il Madagascar decidono di darsi una Convenzione cosa si fa?": non se la possono dare, ora che esiste Roma I la competenza esterna dell'UE in questo campo è esclusiva (se porti comunitario sai di cosa parlo); 2) "Ed i Regolamenti possono superare una Convenzione?": il regolamento Roma I, in base all'art. 24, sostituisce la Convenzione di Roma nei rapporti fra gli Stati che sono vincolati da entrambi gli strumenti (dunque, per intenderci, fra Italia e Germania e fra Italia e Spagna, ma non fra Italia e Danimarca: questo peraltro, in Italia, è privo di conseguenze pratiche). | |
Da: RI | 15/09/2012 07:43:43 |
"Se il giudice italiano di trova un contratto che presenta elementi di estraneità con Madagascar applica comunque il regolamento?": sì, non ha alternative. E guarda che la stessa cosa succede con tutte le altre norme di DIP uniforme che possono teoricamente chiederci. Cioè: se il giudice italiano deve pronunciare il divorzio fra due tunisini, applicherà il 1259/2010; se deve decidere una questione di alimenti che interessi un italiano e sua moglie neozelandese, applicherà il Protocollo dell'Aja del 2007 (richiamato dal reg. 4/2009). | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 15/09/2012 08:04:23 |
Effettivamente hai ragione ma siamo sicuri che, ad esempio, ciò valga anche per quelle materie in cui l'ue non ha competenza esclusiva? Altra cosa siamo sicuri che questi regolamenti non dicano, perchè in da qualche parte l'ho letto, che rimane ferma la disciplina dettata dagli stati membri qualora il rapporto da disciplinare riguarda elementi di estraneità extra ue? Grazie mille per il contributo. E' molto costruttivo l'argomento. | |
Da: RI | 15/09/2012 08:18:32 |
Mi sa che ti complichi troppo la vita: 1) il carattere universale degli strumenti di cui ho parlato sopra è in essi stabilito in modo espresso: ricamarci attorno è una perdita di tempo; 2) la competenza esclusiva a cui mi riferivo è quella ESTERNA, cioè la competenza dell'UE a concludere convenzioni: non vorrei che tu ti riferissi a quella interna...; 3) "siamo sicuri che questi regolamenti non dicano...": certo, alcuni regolamenti seguono questa via; è il caso del regolamento Bruxelles I (art. 4), le cui norme sulla giurisdizione sono applicabili (salvo eccezioni: 21, 23, etc.) solo quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 15/09/2012 08:37:48 |
Grazie RI... | |
Da: x RI | 15/09/2012 09:42:30 |
con extra UE intendevo semplicemente dire per i paesi non aderenti all'Unione Europea!! per loro si applica la convenzione, per l'Italia e gli altri 26 il regolamento! | |
Da: RI | 15/09/2012 10:48:12 |
Non direi: l'applicabilità di Roma I prescinde del tutto dalla circostanza che le parti del contratto abbiano dei legami personali (cittadinanza, residenza, domicilio, sede etc.) con uno Stato membro, o meno. E così pure la Convenzione di Roma (che comunque, oramai, è sostituita IN TOTO dal regolamento fra gli Stati vincolati da entrambi gli strumenti). In definitiva, la Convenzione: non ha vocazione ad applicarsi negli Stati membri dell'UE (che sono anche Stati contraenti della Convenzione) perché il regolamento, ex art. 24, la sostituisce; non ha vocazione ad applicarsi negli Stati extra UE per la semplice ragione che non ne sono parti (nessuno Stato extra UE ha mai aderito alla Conv. di Roma). | |
Da: DISPERATO | 15/09/2012 12:46:15 |
Tra 48 h ho l'esame e non ho ancora capito: 1. la diff tra il riconoscimento sentenze ex 44/01 e 2201/03 2. la diff. tra la delibazione ancora in vigore per la nullità delle sentenze ecclesiastiche di matrimonio e la procedura che applicherei ai sensi degli artt. 64 ss. l 218/1995 3. il riconoscimento della sentenza penale straniera in italia emessa da un paese ue e, viceversa, quella italiana da riconoscersi in altro paese membro Aiuto!!!!!!!! | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 16/09/2012 15:36:14 |
Ragazzi in materia di giurisdizione la volontà delle parti prevale su ogni altro criterio, salvo beni immobili, giusto? | |
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