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Ma a voi d.i.p.vi sta facendo impazzire????
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Da: miLANO TRIBUNALE | 01/09/2012 17:47:13 |
Ragazzi l'importante è non fare confusione ed avere chiaro in mente che la Convenzione di Bruxelles riguarda la parte processuale...regola la giurisdizione. Quindi attenzione a non confondere il sostanziale con il processuale. | |
Da: Zzz | 01/09/2012 17:49:09 |
Si ma non è uguale? È Cmq possibile definirla norma di dip materiale in quanto si fa riferimento a quella per determinare la competenza e giurisdizione in materia civile e commericale | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 01/09/2012 17:51:26 |
sisi certo..e' esatto quello che stai scrivendo. Ho semplicemente precisato, anche per me così lo fisso nella cervella, che si tratta di qualcosa di differente. | |
Da: stoesaurendo | 01/09/2012 17:54:00 |
ok... quindi.... giusto per aver chiara qst cosa: la conv. di bruxelles (che regola SOLO il dir. proces. int.) si applicherà anche agli stati non aderenti alla conv. stessa? | |
Da: Zzz | 01/09/2012 17:55:03 |
Ochei | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 01/09/2012 17:56:45 |
si la applichi anche verso stati non aderenti in quanto attraverso il richiamo fa parte del diritto interno. è una norma interna ormai | |
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Da: stoesaurendo | 01/09/2012 17:57:13 |
perfect!!! grazie mille!!! | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 01/09/2012 17:58:06 |
figurati...anzi, più dubbi risolviamo meglio è... | |
Da: stoesaurendo | 01/09/2012 18:06:44 |
mi inviti a nozze..... così vedo se ho capito bene..... riconoscimento automatico delle sent. straniere: - il ns dip parla di controllo solo successivo ed eventuale e fissa i relativi presupposti nell'art. 64 - poi c'è il cappero di regolamento 44 che fissa i requisiti nel suo art. 34 in ambito comunitario devo per forza riferirmi ai presupposti contenuti nell'art. 34 di fronte ad una controversia che invece coinvolga anche uno stato extracomunitario applico il 64 del dip ho capito bene? | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 01/09/2012 18:19:32 |
Io ho capito così...se la sentenza è emessa da giudice comunitario applico il regolamento altrimenti applico il dip | |
Da: stoesaurendo | 01/09/2012 18:22:17 |
ho finito di rompere........ (almeno per stasera)!! adesso nella mia testa c'è molta più chiarezza!! grazie ancora!! | |
Da: marrocchino | 01/09/2012 20:03:08 |
non mi piace | |
Da: speriamo bene | 01/09/2012 20:32:09 |
ancora devo iniziare d.i.p... dalle vostre discussioni sembra tremendo, peggio di procedura civile!!!! oddio!!! | |
Da: ali | 01/09/2012 21:24:15 |
oggi mi sono persa nei vari regolamenti e il diritto processuale internazionale ( automaticità riconoscimento sent. straniere, decreto ingiuntivo europeo, arbitrati etc.) sono davvero fusa non riuscirò mai a ricordare tutto e a dare un nesso logico alla tremenda confusione che ho in testa. Mahhh!!!!! | |
Da: praticante_ | 02/09/2012 21:34:34 |
Cosa si intende per costituzionalità della norma straniera? | |
Da: A84 | 02/09/2012 21:46:50 |
Sulla questione della costituzionalità della norma straniera sono due i profili rilevanti: 1 - il potere del giudice nazionale di vagliare la costituzionalità della norma straniera rispetto ai principi dell'ordinamento straniero richiamato. Se nell'ordinamento straniero vi è un controllo di costituzionalità diffuso, allora il giudice nazionale potrà valutare direttamente la costituzionalità della norma da applicare. Se invece il controllo di costituzionalità è accentrato, dovrà rifarsi alla giurisprudenza costituzionale dell'ordinamento straniero. 2 - sindacabilità da parte della Corte costituzionale della norma di diritto straniero da applicare. Pacificamente escluso dato che le norme straniere non sono contemplate dall'art. 134 Cost. Comunque, laddove vi dovesse essere un contrasto potenziale della norma richiamata con l'ordinamento costituzionale interno verrebbe in soccorso la clausola di non contrarietà all'ordine pubblico. | |
Da: A84 | 02/09/2012 21:47:25 |
Io mi ricordo questo...spero di non aver preso una cantonata! | |
Da: Mauro Repetto | 02/09/2012 21:51:59 |
Il rispetto della SUA costituzione...guarda qualche pag più indietro, io ed altri ne abbiamo parlato. Ragazzi urge, ma urge urge, un chiarimento: stasera dovrei iniziare le obbligazioni...sto studiando da un giuffrè 2010...quindi vi chiedo: è ok dire per le obbligaz contratt che vige il reg 593/08, ma che tutt'ora è necessario sapere la conv roma '80 perchè il richiamo che l'art 57 l. 218/1995 fà a tale conv, alla luce della giuri della cass più recente, non può essere inteso come alla conv 593/08 che l'ha sostituita... (pag 239 del mio giuffrè). Inoltre: cosa rigurderebbe tale fantomatico reg roma III? | |
Da: marrocchino | 02/09/2012 22:20:46 |
il regolamento regola i rapporti tra stati unione europea, la convenzione tra stati di cui l'elemento di estraneità coinvolga uno stato non facente parte dell'unione. | |
Da: praticante_ | 02/09/2012 22:23:17 |
Allora, dal 21 giugno 2012 è entrato in vigore il Regolamento 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia di separazione e divorzo. Ha portata erga omnes e quindi, riduce sostantianzialmente l'ambito di operatività della l. 218/95 (che diceva tre cretinate in croce e sarebbe stato più facile ricordare). cmq in sintesi Roma III dice che 1. le parti possono scegliere di comune ACCORDO la legge applicabile fra: comune residenza entrambi legge attuale residenza di uno dei due legge cittadinanza uno dei due lex fori 2. nel caso non ci sia accordo, ci sono dei criteri alternativi: residenza abituale al momento della domanda ultima residenza comune cittadinanza comune lex fori. | |
Da: Mauro Repetto | 02/09/2012 22:28:22 |
Perfetto marrocchino, quindi tu mi confermi che per i rapporti contrattuali con cittadini extra ue continuo a dover applicare la conv perchè l'art 57 richiama quella...ergo anche se a livello comunitario è stata sostiuita dal reg 593 non mim interessa con le fattispecie extra ue...quindi mi confermi che la cass tutt'ora ragiona in tal modo... aspetto news anche circa roma III... ps: praticante sei un grande, marrocchino non sei stupido (però a volte, come si dice dalle mie parti "at tiri al ziment!")...quindi fate pace...:-) | |
Da: Mauro Repetto | 02/09/2012 22:52:39 |
Qui forse mi potrà rispondere solo chi sta studianda dal giuffrè: pag 241 (circa...io ho la versione 2010)... a cosa serve il richiamo "in ogni caso" operato dall'art 57 alla conv roma 80 se questa ha cmq efficacia erga omnes? Ok il discorso sull'estensione temporale... ma circa la portata materiale???Se qualcuno è in grado di spiegarmi l'esempio che viene fatto circa il trust... | |
Da: praticante_ | 02/09/2012 23:23:57 |
raga mi date una bella definizione di norme di conflitto? Grazie | |
Da: Mauro Repetto | 02/09/2012 23:32:31 |
Le norme di conflitto designano quale sia la legge applicabile tra quelle degli ordinamenti che presentano elementi di collegamento con la fattispecie concreta: al riguardo, le stesse presentano taluni elementi, cc.dd criteri di collegamento, ritenuti idonei ad individuare quale sia quello che esprime la maggiore connessione con la fattispecie che richiede di essere disciplinata: tali criteri di collegamento si distinguono in personali e territoraili...eccc... scusa ma è una vita che non guardo la parte generale...più o meno è così...in più ho scritto di getto... | |
Da: Mauro Repetto | 02/09/2012 23:33:52 |
ho riletto quello che ho sxcritto e fa c... più tardi ti posto la def che ho schematizzato e che è una bomba. | |
Da: praticante_ | 02/09/2012 23:38:08 |
Perfetta | |
Da: alphaa | 02/09/2012 23:38:35 |
Mauro, mi sa che la cittadinanza delle parti, ai fini dell'applicabilità del regolamento Roma I, è del tutto irrilevante. Negli Stati membri vincolati dal regolamento (Italia compresa, dunque) i conflitti di leggi riguardanti rapporti che rientrino ratione materiae e ratione temporis nella sfera applicativa del regolamento vanno sempre risolti applicando il regolamento. Non vedo nulla nel regolamento che indichi che lo stesso NON vuole applicarsi a un contratto fra una società italiana e una società cinese, ad esempio, o al contratto fra una società cinese e una brasiliana, se mai quel contratto dovesse venire in considerazione davanti ai giudici di uno Stato membro. Anzi, l'art. 2 suggerisce precisamente il contrario. Che ne pensi? | |
Da: marrocchino | 03/09/2012 00:04:33 |
Scusa repetto. Si applica il regolamento anche se gli elementi di estraneità riguardano uno stato non membro. E va bè non é successo niente | |
Da: praticante_ | 03/09/2012 00:09:09 |
Marocchino perchè mi prendi per il culo? | |
Da: Mauro Repetto | 03/09/2012 00:14:04 |
Io sarei perfettamente d'accordo con te se non fosse che il giuffrè ti attacca una pezza da matti circa il fatto che il 57 richiama la conv...che la cosa più ovvia sarebbe stata quella di dire "ora il riferimento è al reg"...poi però la cass, anche di recente ha detto "eh no signori...il datto letterale è il dato letterale...ekkeddiamine"...ergo, sempre barel, dice "quindi dobbiamo distinguere...nel caso A applico la conv ex richiamo del 57,nel caso B il reg proprio vigore"...ed io mi chiedo..: quand'è il caso A? | |
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