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Ma a voi d.i.p.vi sta facendo impazzire????
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Da: ZIO MICHELE04/09/2012 10:31:51

- Messaggio eliminato -

Da: miLANO TRIBUNALE 04/09/2012 10:37:12
ok, grazie Bert.
quindi anche a livello internazione la lex mercatoria può considerarsi a tutti gli effetti fonte del diritto rimanendo seghe mentali quelle che si fanno alcuni giuristi italiani. Giusto?

Da: Bert04/09/2012 10:46:00
Dentro la lex mercatoria si fanno rientrare cose diversissime: alcune sono piuttosto sfumate (la buona fede etc.) e si prestano a gran seghe mentali; altre sono concrete e importanti nella pratica. Concentrandosi su queste ultime (Incoterms, Principi Unidroit) a me pare che, alla fine, i concetti in gioco siano due: gli usi (specie se "codificati", come avviene appunto con Incoterms e Principi Unidroit) possono essere INCORPORATI dalle parti nel loro accordo, perlopiù tramite un semplice rinvio, o possono INTEGRARE oggettivamente il contenuto del contratto. Nel primo caso, sono assorbiti nell'autonomia contrattuale (e ne seguono le sorti, quanto a prova, validità etc.); nel secondo caso vengono in rilievo alle condizioni che ho scritto nel messaggio precedente. Spero che non vogliano sapere di più!

Da: poche idee, ma confuse04/09/2012 10:53:35

Da: poche idee, ma confuse04/09/2012 10:53:59
x zio michele
sei scemo o cosa???

Da: miLANO TRIBUNALE 04/09/2012 10:56:58
Ok, grazie.
Posso chiederti cosa dice il tuo testo in relazione ai principi Unidroit.
Il mio mi dice semplicemente che si tratta dell'istituto internazione per l'unificazione del diritto privato che ha sede in Roma e di cui fanno parte 63 stati il quale predispone regole attuali  col fine di armonizzare e modernizzare la materia di DIP.
Tu hai qualche notizia in più, c'è qualche principio o cosa importante da ricordare?
Grazie
Per quanto riguarda gli incoterms io al più mi limiterò al FOB E CIF dicendo che costituiscono diretta conseguenza della lex mercatoria..

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Da: Bert04/09/2012 11:03:02
Niente libri, ho gli appunti del corso che ho fatto all'Uni. L'Unidroit è un'organizzazione internazionale. In seno ad essa vengono elaborate convenzioni, "leggi modello" (a cui gli Stati, se vogliono, possono ispirarsi) e altri atti. Fra questi ultimi ci sono i "Principi Unidroit per i contratti commerciali internazionali". Si tratta di un testo di per sé non vincolante che reca una disciplina organica del diritto dei contratti, con regole sulla formazione e l'interpretazione dell'accordo, l'esecuzione delle obbligaz che ne discendono etc. I Principi sono nel contempo un "riflesso" degli usi (perché sono stati redatti osservando ciò che concretamente avviene nella prassi) e un fattore di evoluzione degli stessi (perché, a forza di essere applicati, specie in procedimenti arbitrali, tendono ad influenzare la prassi anche nelle parti in cui non la riflettevano).    

Da: Ragazzi...04/09/2012 13:44:09
scusate, ma i vostri libri cosa dicono sulla vendita internazionale e i titoli di credito, oltre al fatto che alla prima si applica la Convenzione di Vienna del 1980 (che prevale su Convenzione di Roma su obbl. contr) e ai secondi si applica le Convenzioni di Ginevra del 1930  (su cambiale) e 1931 (su assegni bancari)? Dobbiamo studiare anche la disicplina di queste convenzioni?

Da: roegna04/09/2012 13:59:11
di vendita e titoli sono state scritte varie cose nei giorni scorsi in questo forum guarda le pagine prec

Da: A04/09/2012 20:15:10
Per chi vuole studiare la parte generale in fretta e furia e poche pagine segnalo questo link:
http://www.dirittoepiemonte.it/articoli/inernaz_privato_stamp.htm
usatelo per la parte generale, perchè per quella speciale e processuale non fa alcun riferimento ai regolamenti comunitari e quindi non va bene.

Da: Tre05/09/2012 09:04:14
Ragazzi help ...
Chi mi parla in modo stringatissimo e comprensibile di Roma I e Roma II???
C'è uno fissato in commissione...

Da: 6x105/09/2012 09:56:13
Roma I: detta norme uniformi sulla legge applicabile ai contratti; si applica in tutti gli Stati membri dell'UE, esclusa la Danimarca; le sue norme possono richiamare, indifferentemente, la legge di uno Stato membro o di uno Stato terzo; contiene norme di conflitto e norme strumentali; le norme di conflitto possono dividersi in generali (perché applicabili alla generalità dei contratti) e speciali (relative a specifiche categorie di rapporti, tipo i contratti di consumo); tra le generali, la norma di principio è quella dell'art. 3, che riconosce alle parti la possibilità di designare di comune accordo la legge regolatrice del contratto; in mancanza di scelta opera, sempre sul piano generale, l'art. 4; le norme strumentali comprendono disposizioni in materia di ordine pubblico e norme di applicazione necessaria, rinvio (sempre escluso), ordinamenti plurilegislativi.

Da: 6x105/09/2012 10:00:55
Roma II: un po' la stessa cosa, ma riferita alle obbligazioni extracontrattuali, cioè fatti illeciti, responsabilità precontrattuale, arricchimento senza causa e negotiorum gestio; anche qui viene in gioco l'autonomia delle parti (art. 14); quanto agli illeciti, la norma generale è l'art. 4, che richiama - almeno in prima battuta - la legge del luogo dell'evento.

Da: 6x105/09/2012 10:03:58
Un'opinione personale: 8 volte su 10 la lettura ragionata dei soli testi normativi è molto più efficace di qualsiasi compendio.

Da: maryx05/09/2012 12:13:40
sul trust quali sono le cose più importanti da dire?

Da: miLANO TRIBUNALE 05/09/2012 12:23:12
se non sbaglio ne abbiamo già parlato qualche pagina fa

Da: maryx05/09/2012 12:30:29
grazie, l'ho trovato!

Da: Tre05/09/2012 12:39:25
Grazie 6x1.. Ti auguro ogni bene

Da: miLANO TRIBUNALE 05/09/2012 12:42:48
Ragazzi in tema di litispendenza comunitaria per connessione il meccanismo è sempre quello della riassunsione avanti al giudice competente adito per primo?

Da: miLANO TRIBUNALE 05/09/2012 12:59:54
Altra cosette
cosa dite in materia di notifica internazionali extra ue?
come avvengono?
nel mio testo dice solamente che la consegna avviene secondo la legge dello stato estero...

Da: Bert05/09/2012 13:02:02
Direi di sì. Solo non parlerei di "litispendenza per connessione": anche nel linguaggio del reg. Bruxelles I, un conto è la litispendenza (art. 27), un altro è la connessione (art. 28).

Da: miLANO TRIBUNALE 05/09/2012 13:04:30
Caspita il mio testo parla espressamente di litispendenza internazionale per connessione. Porc^^^^^^^^ Puttt^^^^^^^^^^^
Sulle notifiche internazionali Bert?

Da: Bert05/09/2012 13:04:38
La notifica di un atto giudiz. o extragiudiz. in uno Stato extra UE avverrà: in base alla Conv. dell'Aja del 1965 sulle notifiche, se lo Stato di destinazione è parte (come l'Italia) di quella Conv.; in base all'accordo bilaterale in tema di assistenza giudiz. concluso fra l'Italia e tale paese, se un simile accordo esiste; in base alle norme interne dello Stato di destinazione.

Da: miLANO TRIBUNALE 05/09/2012 13:13:18
Grazie...neppure di tale Convezione vi è minima traccia nel mio testo.

Da: Cavolo!05/09/2012 19:21:12
Ma sui titoli di credito cosa c'è da dire, oltre al contenuto dell'art. 59?

Da: X tutti06/09/2012 19:48:44
Sul riconoscimento delle sentenze straniere oltre agli artt 64 ss l 218/95 c'e' qualche altro regolamento-comvenzione che regola la materia?!

Da: quickfix06/09/2012 19:56:09
Certo. E anzi l'importanza pratica delle norme estranee alla l. 218 è molto maggiore della legge 218... (elemento importante, questo, se chi ti interroga conosce la materia e la pratica davvero). In pratica, limitandosi agli strumenti normativi principali: 1) si applica il reg. n. 44/2001 alle decisioni relative alla "materia civile e commerciale", come definita dallo stesso reg., rese in uno Stato membro UE; 2) si applica la conv. di Lugano del 2007 alle decisioni relative alla "materia civile e commerciale", come definita dalla conv., rese in uno Stato vincolato dalla conv. che non sia uno Stato membro UE; 3) si applica il reg. n. 2201/2003 alle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale rese in uno Stato membro UE (esclusa la Danimarca); 4) si applica il reg. n. 4/2009 alle decisioni in materia di alimenti rese in uno Stato membro UE; 5) si applica il reg. n. 1346/2000 alle decisioni in materia di insolvenza rese in uno Stato membro UE (esclusa la Danimarca), etc.

Da: ***08/09/2012 12:09:53
si ma qual'è la differenza tra il riconoscimento automatico previstro dagli artt 64,65,66 e quello previsto dal reg 44/2001???!!!!

A me sembrano coincidere!!!

HELP!

Da: Mammamiamacomesto!!!!08/09/2012 12:34:46
Domanda stupida. Sono messa malissimo con la tabella di marcia. Riesco a fare dip in un giorno? E' umanamente fattibile? Quello che avete scritto in questa discussione mi spaventa un pochino! Cmq studierei su compendio Maggioli, niente Ballarino.

Da: -24 giorni08/09/2012 12:45:50
***: il carattere "automatico" del riconoscimento è di per sé un tratto comune al regolamento n. 44 e alla legge 218; sotto entrambi i regimi, infatti, la decisione straniera produce effetti in Italia "senza che sia necessario alcun procedimento". Al di là di questo elemento comune, le due discipline differiscono non poco. Limitandosi all'art. 64 (l'unica norma, fra quelle che hai citato, che si presti a un confronto col reg. n. 44), parzialmente diversi sono i presupposti del riconoscimento (va ricordato che il riconoscimento, per quanto automatico, non è "incondizionato", e le condizioni cambiano da regime a regime), e molto diversi sono i procedimenti che possono essere instaurati in tema di efficacia delle decisioni straniere (in caso di contestazione della riconoscibilità o quando la decisione debba essere messa in esecuzione in Italia). 

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